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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/10/2025, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 234/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UE VE Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 234/2025 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MUTO ENZA APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FRASCHINI PAOLO
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni: come in atti
Motivazione
1. La società ha proposto appello nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1142/2024 del Tribunale di Parma, pubblicata in data 23.08.2024 e, a CP_1
dire dell'appellante, mai notificata.
2. Costituitosi, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, essendo stata in realtà la CP_1
sentenza di primo grado notificata il 31.10.2024 agli avv. Antonio D'Aloia e Valentina Gastaldo, presso i quali aveva eletto domicilio, e risultando pertanto tardivo, rispetto al termine breve, l'appello Pt_1
pagina 1 di 2 notificato il 12.2.2025.
3. Fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza cartolare del 14.10.2025, nelle more, con atto depositato in data 29.09.2025, l'appellante Parte_1
ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio;
l'appellato ha invece insistito, con atto CP_1
depositato il 03.10.2025, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
4. In proposito si osserva la rinuncia all'appello - che l'appellato non ha interesse a proseguire, non avendo posposto appello incidentale, e che, pertanto, non necessita di accettazione – comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio, che prevale sulla dichiarazione di inammissibilità, precludendo ogni valutazione sulla relativa questione.
5. Deve pertanto pronunciarsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c., con condanna di parte appellante (rinunciante) al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, a favore dell'appellato.
6. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002 (in tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di
impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare
una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”).
P.Q.M.
La Corte, visto l'art.306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio e condanna la società
[...]
a rifondere alla parte appellata le spese di lite, che liquida in € 3.473,00 Parte_1
per compensi di avvocato, oltre al 15% rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 ottobre 2025
Il Presidente rel.
UE VE
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. UE VE Consigliere Relatore dott. Andrea Lama Consigliere dott. Carmela Italiano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 234/2025 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MUTO ENZA APPELLANTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FRASCHINI PAOLO
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza cartolare del 14.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni: come in atti
Motivazione
1. La società ha proposto appello nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 1142/2024 del Tribunale di Parma, pubblicata in data 23.08.2024 e, a CP_1
dire dell'appellante, mai notificata.
2. Costituitosi, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, essendo stata in realtà la CP_1
sentenza di primo grado notificata il 31.10.2024 agli avv. Antonio D'Aloia e Valentina Gastaldo, presso i quali aveva eletto domicilio, e risultando pertanto tardivo, rispetto al termine breve, l'appello Pt_1
pagina 1 di 2 notificato il 12.2.2025.
3. Fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza cartolare del 14.10.2025, nelle more, con atto depositato in data 29.09.2025, l'appellante Parte_1
ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio;
l'appellato ha invece insistito, con atto CP_1
depositato il 03.10.2025, per la declaratoria di inammissibilità dell'appello.
4. In proposito si osserva la rinuncia all'appello - che l'appellato non ha interesse a proseguire, non avendo posposto appello incidentale, e che, pertanto, non necessita di accettazione – comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio, che prevale sulla dichiarazione di inammissibilità, precludendo ogni valutazione sulla relativa questione.
5. Deve pertanto pronunciarsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 ultimo comma c.p.c., con condanna di parte appellante (rinunciante) al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, a favore dell'appellato.
6. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115 del 2002 (in tal senso si veda Sez. 5 -, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018: “In materia di
impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare
una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione”).
P.Q.M.
La Corte, visto l'art.306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio e condanna la società
[...]
a rifondere alla parte appellata le spese di lite, che liquida in € 3.473,00 Parte_1
per compensi di avvocato, oltre al 15% rimborso forfettario, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 14 ottobre 2025
Il Presidente rel.
UE VE
pagina 2 di 2