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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/11/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.1315/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LB AN
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PINNA Controparte_1 P.IVA_1
OSCAR.
PARTE RESISTENTE
Oggi 04/11/2025 ad ore 11.34 innanzi al Giudice EA RA CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. LB AN e la parte personalmente. per parte resistente l'avv. Silvia Lombardo in sostituzione dell'avv. PINNA OSCAR
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
1) Accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o annullare il licenziamento intimato dalla resistente al ricorrente;
2) Per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto che precede, in via gradata e salvo gravame: 3) In Via Principale: dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 26.06.2023 poiché di natura ritorsivo, e pertanto nullo e/o illegittimo e contestualmente ordinare alla società UL soc. coop. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarlo a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 2 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. 4) In via subordinata: dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 26.06.2023 per nullità, insussistenza e illegittimità della giusta causa e contestualmente ordinare alla società UL soc. coop. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarlo a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2
d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. 5) In via di ulteriore subordine: condannare la società UL soc. coop. a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. 6) A versare i contributi previdenziali e assistenziali a favore del ricorrente, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
7) Con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/2014; 8) Con sentenza immediatamente esecutiva In via istruttoria: - Ordinare ex art 210 cp.cp. alla Legione
Carabinieri Lombardia stazione di Lardirago la consegna di copia delle immagini e video del giorno 11.05.2023; - Ordinare ex art 210 cp.cp. alla Legione Carabinieri Lombardia stazione di Lardirago la consegna di copia delle relazione d'intervento del giorno 11.05.2023 riferito ai fatti di causa;
Chiede di ammettere prova per testi del sig residente in Testimone_1
Cerro al Lambro alla via Dante Alighieri n.
4. sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti da vero che:
1. In data 26.01.2023 intorno le ore 09:00 mi trovavo presso la sede di
Marzano della società UL, al fine di svolgeva un regolare assemblea sindacale indetta dal sindacato BA al fine di incontrare i lavoratori della società UL e discutere con loro dei problemi dei lavoratori e dell'importanza importanza dell'essere iscritto con un sindacato;
2.
Nella giornata del 26.01.2023 incontravo nella sede della società il sig. Parte_2
, il quale era un lavoratore della società UL ma non era un iscritto al Controparte_2 sindacato BA;
3. Il sig. si avvicinava a me chiedendomi Controparte_2 informazioni su cosa consisteva l'assemblea e di cosa si sarebbe parlato nello specifico;
4.
Riferivo al sig. che durante l'assemblea, si sarebbe parlato dei diritti dei Controparte_2 lavorati e dell'importanza di essere iscritto con un sindacato;
5. Il sig. Controparte_2 comunicava a me e ai nostri rappresentati sindacali che avrebbe partecipato all'assemblea pur non essendo iscritto con il sindacato BA;
6. l'assemblea sindacale doveva essere svolta all'interno del magazzino di Marzano, ma nella medesima giornata, i rappresentati della società UL ci comunicavano che l'area destinata all'assemblea come da accordi non era più disponibile e che pertanto l'assemblea pur programmata e organizzata non poteva essere svolta all'interno;
7. i rappresentati del sindacato BA, a seguito della decisione della società UL ci comunicavano che avrebbe svolto l'assemblea all'esterno e il sig.
decideva ugualmente di aderirvi e usciva insieme a tutti noi;
8. Il sig. CP_2
durante l'assemblea mentre discuteva con me ed altri rappresentati del Controparte_2 sindacato BA, veniva avvicinato da alcuni rappresentati della società UL;
9. I rappresentati della società UL innanzi a me e ad altri partecipanti invitavano il sig.
a non partecipare più alla manifestazione ed a non iscriversi al Controparte_2 sindacato BA perché, se avesse continuato a partecipare all'assemblea o se si fosse iscritto al sindacato BA avrebbe avuto ripercussioni sul luogo di lavoro;
10. il sig.
comunicava ai rappresentati della società UL di voler svolgere Controparte_2
l'assemblea con il sindacato BA e si sarebbe iscritto con il sindacato BA;
11. i rappresentati della società UL invitavano nuovamente il sig. il sig. e Controparte_2 rientrare per non avere ripercussioni sul luogo di lavoro;
12. il sig. Controparte_2 rimaneva a svolgere l'assemblea; Chiede di ammettere prova per testi del sig AN
SU KO , residente in [...], sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti da vero che: 13. Nella mattinata del 26.04.2023 venivo convocato insieme al mio collega , entrambi iscritti con i BA, dal sig Controparte_2 [...]
quale responsabile del magazzino della società UL;
14. Il sig. Parte_3 Parte_3 ci comunicava che se avessimo deciso di cancellarsi dal sindacato BA, il rapporto lavorativo sarebbe tornato sereno, senza più ritorsioni e che avremmo ottenuto un passaggio di livello ovvero dal 6S al 5 livello;
15. Sia io che il sig. dicevamo di Controparte_2 voler continuare ad essere iscritti al sindacato BA, e che non ci piegavamo a tali ricatti
16. In data 30.06.2023 mi trovavo con il sig. quando decideva di Controparte_2 chiamare il sig. per avere delucidazioni sul licenziamento subito e sul Parte_3 perché non avessero controlla le telecamere 17. Il diceva di essere Parte_3 dispiaciuto per licenziamento di e che se si fosse cancellato dai BA sarebbe CP_2 stato immediatamente assunto, perché il licenziamento era stato fatto esclusivamente perché era iscritto con i BA;
Chiede di ammettere prova per testi del sig CP_2 [...]
residente in [...]
Bucci n. 2 sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti da vero che 18. In data
10.03.2023 mi trovavo sul luogo di lavoro, ovvero nella sede di Marzano della società UL,
e il sig. mi chiedeva nella mia qualità di delgato sindacale di andare con Controparte_2 lui nell'ufficio del sig. ; 19. Nell'ufficio del sig. sig. , il Parte_3 Parte_3
ribadiva anche in mia presenza che non firmava la sua cancellazione del Controparte_2 sindacato BA;
20. Il sig. ribadiva al sig. che se Parte_3 Controparte_2 non si cancellava dal sindacato BA, avrebbe avuto ripercussioni sul luogo di lavoro, come spostamenti dal luogo di lavoro, permessi non riconosciuti e infine il licenziamento;
21.
Ribadivo al sig. che quanto da lui affermato era contrario alla legge e che Parte_3 nessun lavoratore poteva essere costretto a cancellarsi da un sindacato per non subire punizioni o rivendicazioni;
22. , il sig.. ci faceva uscire alla sua stanza Parte_3 gridando “ esci subito, perché se non ti licenzio, sia a te che a tuo cugino perché CP_2 siete iscritti con i BA 23. A seguito dell'incontro del 10.03.2023 il sig. CP_2 veniva spostato dal reparto di Picking a quello di fine linea;
24. In data 11.05.2023
[...] svolgevo regolarmente la mia attività lavorativa presso la sede lavorativa di Marzano;
25. Il sig. si trovava in data 11.05.2023 anche lui sul luogo di lavoro nella sede Controparte_2 lavorativa di Marzano;
26. Il sig. una volta giunto sulla linea di lavoro Controparte_3 trovava accanto alla propria postazione di lavoro una grande quantità di bancali, (pallet) ovvero le attrezzature usate in magazzino per la movimentazione delle merci;
27. I bancali per motivi di sicurezza lavorativa personale e collettiva non devono essere sulla linena di lavoro;
28. Il sig. con calma faceva presente al sig. che sul posto di lavoro
CP_2 CP_4 non possono essere presenti una grande quantità di bancali tali da limitare il movimento o da poter creare problemi per la sicurezza;
29. Il sig. nonostante tutte le CP_4 preoccupazioni rimostrate dal sig. rimaneva in silenzio;
30. Il sig. , si
CP_2 CP_2 vedeva costretto a dover usare il transpallet elettrico per spostare i bancali e posizionarli nella giusta posizione;
31. Mentre il sig. utilizzava il transapllet elettrico per spostare i
CP_2 bancali e posizionali nella giusta posizione sopraggiungeva il sig. il quale Parte_4 arrestava il transpallet e invitava il sig. a scendere;
32. Il sig. scendeva
CP_2 CP_2 immediatamente dal transpallet come richiesto dal sig. e con calma spiegava al sig. Pt_4
che aveva utilizzato il transpallet solo per spostare i bancali, essendo gli stessi Pt_4 posizioni in modo non sicuri;
33. Il sig. gridava contro il sig. Parte_4 CP_5 dicendogli che lui era un BA e che doveva stare zitto e ubbidire agli ordini;
34. Il sig.
a seguito della conversazione con il sig. riprendeva l'attività lavorativa di CP_2 Pt_4 scansionare i pacchi;
35. Mentre il sig. svolgeva regolarmente la propria attività CP_2 lavorativa, il sig. si avvicinava con insistenza allo stesso inveendogli contro e Parte_4 pronunciando le seguenti parole “ ora cosa vuoi fare?” “ dai dimmi cosa vuoi Pt_1 Pt_1 fare ora” 36. Il sig. con calma ribadiva al sig. che era sul luogo di lavoro CP_2 Pt_4
e che non avrebbe compiuto nessuna azione deplorevole o contraria alla legge;
37. Il sig.
avvicinandosi al sig. proferiva tali parole “ ti faccio vedere che prima del Pt_4 CP_2 cambio degli appalti e del ritorno di ti faccio licenziare” 38. Il sig. riferiva Pt_5 CP_2 al sig. che in ogni circostanza e situazione si sarebbe difeso in giudizio;
39. A seguito Pt_4 di tali parole il sig. riferiva al sig. che avrebbe chiamato i carabinieri Pt_4 CP_5 inventando di essere stato colpito al volto cosi lo avrebbe fatto licenziare;
Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli e con i testi di parte avversa eventualmente ammessi. Salvo ogni diritto istrutto anche alla luce delle avverse difese
PARTE RESISTENTE
Nel merito 1) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata 2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare UL Soc. Coop. al pagamento della minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, dedotto l'aliunde perceptum e/o l'aliunde percipiendum;
In ogni caso 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
In via istruttoria, senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova, si chiede: a) sia disposta prova per testi sulle circostanze di narrativa che fossero oggetto di contestazione, da intendersi quivi ritrascritte, tutte precedute dalla locuzione “vero che” e sui seguenti capitoli di prova:
1. UL soc. coop. (di seguito, per brevità, “UL”) è una società che si occupa dell'attività di logistica di magazzino, esercitata attraverso l'attività prestata dai propri soci lavoratori, che consiste in concreto nella movimentazione delle merci in ingresso ed in uscita dagli impianti di logistica comunemente di proprietà di terzi (doc.2);
2. L'azienda, convenuta nel presente giudizio, ha natura di società cooperativa con scopo mutualistico e persegue le proprie finalità sociali offrendo ai soci delle possibilità di lavoro;
3. UL è subentrata nell'impianto di sito in Marzano (PV), SP128, Km 2, a far data dal Controparte_6
01.06.2022, a seguito della comunicazione di assegnazione delle attività da parte di CP_7 titolare del contratto di appalto con la committente (doc.3);
4. Il Controparte_6 ricorrente veniva ammesso alla cooperativa UL, previa specifica domanda e successiva deliberazione, acquisendo lo status di socio lavoratore (doc. 4);
5. Contestualmente, veniva costituito il rapporto di lavoro mutualistico, in virtù del quale lo stesso veniva ammesso sul luogo di lavoro presso l'appalto di Marzano (PV);
6. Nello specifico, Controparte_6 il ricorrente veniva assunto alle dipendenze di UL con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 01.06.2022, con la mansione di “operatore di magazzino” ed inquadramento nel livello 6S, in applicazione del CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica (doc. 5); 7.
Nello specifico, il ricorrente svolgeva la c.d. attività di picking, cioè il lavoratore si muoveva all'interno del magazzino per eseguire il prelievo della merce da un'unità di carico originale ad altre unità di carico o destinazione, secondo le istruzioni di volta in volta ricevute dal proprio referente, nonché l'attività di preparazione dei bancali a fine linea;
8. Contrariamente
a quanto affermato nel ricorso introduttivo, il ricorrente è stato in più occasioni richiamato dai suoi Responsabili di reparto per il suo carattere irreverente e la sua tendenza a disattendere le direttive che gli venivano impartite (doc. 6);
9. La ricostruzione offerta nel ricorso introduttivo del giudizio e che ha inteso illustrare nella fattispecie l'esistenza di un licenziamento discriminatorio per l'adesione del ricorrente al Sindacato Intercategoriale
CO (SI CO) deve ritenersi di pura fantasia;
10. Va sin da subito precisato che,
[... contrariamente a quanto riferito nel ricorso introduttivo, l'iscrizione del sig. ai CP_2 non è avvenuta dopo la sua partecipazione all'assemblea svolta dall' il Pt_6 CP_8
26.01.2023, e cioè in data 02.02.2023 (vd. punti 8-9-10 del ricorso), bensì in data antecedente, ovvero il 13.01.2023 (doc. 7); 11. Pertanto, non corrisponde al vero che, in quella sede, il ricorrente “veniva avvicinato da alcuni rappresentanti della società UL, i quali lo invitavano per il suo futuro a non partecipare alla manifestazione e a non iscriversi al sindacato BA, il tutto per non avere ripercussioni sul luogo di lavoro”: la circostanza, quindi illogica, non può essere accaduta perché il ricorrente era già iscritto ai Si dal Pt_6
13.01.2023; 12. Va aggiunto sin da subito che molti altri lavoratori iscritti a tale
Organizzazione prestano attività lavorativa alle dipendenze di UL nell'appalto in questione e gli stessi intrattengono con la datrice un normale e sereno rapporto lavorativo (doc. 8); 13.
Nessun referente o responsabile della datrice ha mai impedito a nessun lavoratore di aderire a tale Organizzazione, né di partecipare ad assemblee da essa indette, né costretto alcun lavoratore, ricorrente compreso, a firmare presunti fogli di dimissioni dai 14. Pt_6
Successivamente all'adesione, inspiegabilmente, il ricorrente utilizzava sistematicamente le rivendicazioni del Sindacato Intercategoriale CO (SI CO) nei confronti della datrice di lavoro come scusa per non svolgere regolarmente i propri compiti, oppure per svolgere esclusivamente quelli ritenuti a lui più confacenti;
15. In più occasioni, nei mesi di gennaio e febbraio 2023, il ricorrente ha riferito ai propri Responsabili, sig. e/o sig. Parte_4
che, poiché la datrice non riconosceva la copertura della malattia anche per i CP_4 giorni di carenza, allo stesso, conseguentemente, non poteva essere richiesto di svolgere le mansioni assegnate;
16. In più occasioni, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023, il ricorrente ha riferito ai propri Responsabili, sig. e/o sig. che, Parte_4 CP_4 poiché lo stesso era iscritto ai lo stesso poteva fare ciò che voleva in magazzino Pt_6 perché tanto non avrebbero potuto fargli niente;
*** 17. Quanto ai fatti che hanno portato al licenziamento, il giorno 11.05.2023, alle ore 09.30 circa del mattino, il ricorrente, anziché recarsi presso la zona di “fine linea” per svolgere il compito di scansionare i pacchi, così contravvenendo alle disposizioni impartite dal Responsabile operativo di impianto, sig.
, prendeva, immotivatamente e senza alcuna autorizzazione, un transpallet Parte_4 elettrico, al fine di spostare i bancali adiacenti alla sua postazione di lavoro;
18. Si precisa che l'addetto al fine linea (come il ricorrente) ha il compito di comporre i bancali o le ceste con i colli smistati in automatico dal c.d. sorter, un macchinario che suddivide automaticamente i colli per destinazione;
una volta composto il bancale, altri addetti del magazzino vengono a ritirarlo per trasportarlo presso la relativa baia di carico;
19. Pertanto, è assolutamente normale la presenza di molti bancali presso le zone di fine linea proprio perché il compito degli addetti a tale reparto è quello di comporre i bancali;
20. Tali bancali, peraltro, per ovvi motivi di sicurezza, sono posizionati in zone specifiche a ciò deputate, in modo da non ostruire, né intralciare i percorsi pedonali e/o le vie di fuga;
21. Ciò significa che nessun addetto può decidere, ancor meno autonomamente, di spostare i bancali in altre e diverse zone del magazzino;
22. Il Responsabile del reparto “fine linea”, sig. , dunque, CP_4 avvedutosi che il ricorrente stava utilizzando il transpallet elettrico per spostare i bancali, gli intimava di mettere a posto il mezzo e di continuare a svolgere la sua attività consistente nello scansionare i pacchi;
23. Il ricorrente tuttavia, senza proferire parola, ignorava tali direttive e continuava a spostare i bancali con il transpallet;
24. Preavvertito dal sig. , CP_4 sopraggiungeva anche il Responsabile di impianto sig. , che, unitamente al Parte_4 referente di reparto , chiedeva nuovamente al ricorrente di mettere a posto il CP_4 mezzo e riprendere la sua attività lavorativa;
25. Mentre i signori e Parte_4 [...] si avvicinavano al ricorrente, lo stesso inseriva la retromarcia andando ripetutamente CP_4 ad impattare con il servomezzo contro gli stessi, con l'intento di investirli, nonostante la loro intimazione di fermarsi in quanto stava loro facendo del male;
26. Dopo i ripetuti tentativi di fermarlo, il sig. riusciva ad azionare il blocco di emergenza del mezzo e a far Pt_4 scendere il ricorrente dallo stesso;
27. Sceso dal mezzo, il ricorrente inveiva in modo minaccioso ed aggressivo nei confronti dei citati responsabili signori e Parte_4 [...]
proferendo al loro indirizzo testuali parole: “razzisti di merda, non potete farmi un CP_4 cazzo! Siete fortunati che siamo qui dentro, usciamo fuori”; 28. Il ricorrente iniziava altresì a sbracciare e spintonare i due Responsabili;
dopodiché sferrava una forte testata al sig. Pt_4
e subito dopo uno spintone, facendolo quasi cadere a terra;
29. Il sig. ,
[...] Pt_4 poiché il ricorrente non si calmava e per evitare conseguenze peggiori, si vedeva costretto a chiamare i Carabinieri di Lardirago che intervenivano in loco, convincendo il ricorrente ad abbandonare l'impianto alle ore 10.15 circa;
30. All'intero episodio erano presenti i signori e;
31. La datrice Parte_7 Persona_1 Persona_2 Persona_3 avviava dunque un procedimento disciplinare con sospensione cautelare a carico del ricorrente, avente, appunto, ad oggetto i fatti sopra descritti (doc. 9); 32. In specifico, come indicato pedissequamente nella contestazione comunicata al ricorrente: “Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e da quanto previsto dal vigente c.c.n.l. di settore, con la presente Le contestiamo quanto segue: l'Organo Amministrativo della
Cooperativa è venuto a conoscenza in data odierna che LL, in data 11.05.2023, presso il reparto “fine linea” dell'impianto sito in Marzano (PV), Strada Provinciale Controparte_6
n. 128 km 2, ove presta la propria attività lavorativa in favore della Scrivente, si è reso responsabile del seguente episodio: Specificatamente, LL, alle ore 09.30 circa, contravvenendo alle disposizioni impartite dal Responsabile operativo di impianto, sig.
, invece di recarsi presso la linea per espletare la propria attività consistente Parte_4 nello scansionare dei pacchi, si recava senza autorizzazione alcuna a prendere un transpallet elettrico, con il fine di rimuovere i bancali posti di finco alla Sua linea di lavoro. Il
Responsabile del reparto “fine linea”, sig. , accorgendosi che LL stava CP_4 utilizzando il transpallet elettrico, Le intimava di mettere a posto il mezzo e di espletare la propria attività consistente nello scansionare dei pacchi. LL, senza proferire parola, ignorava le disposizioni dallo stesso impartite e continuava ad espletare altra attività utilizzando il transpallet elettrico. Poco dopo, avvertito telefonicamente dal sig. CP_4 sopraggiungeva il Responsabile operativo di impianto sig. , il quale, Parte_4 avvicinandosi ad LL insieme al Responsabile di reparto. Le intimava nuovamente di mettere CP_ a posto il mezzo ed espletare l'attività assegnataLe. Mentre i signori e si Pt_4 avvicinavano, LL inseriva la retromarcia del transpallet elettrico, e andava ripetutamente addosso agli stessi con il mezzo, con l'intento di investirli, nonostante nel mentre gli stessi le intimassero ripetutamente di fermarsi in quanto stava loro facendo male. Dopo i ripetuti tentativi di fermarLa, il sig. riusciva ad azionare il blocco di emergenza del mezzo e Pt_4
Pt_ a farLa scendere. Una volta sceso dal mezzo, iniziava ad inveire in modo minaccioso ed CP_ aggressivo nei confronti dei sigg.ri e , proferendo le seguenti frasi: “razzisti di Pt_4 merda, non potete farmi un cazzo! Siete fortunati che siamo qui dentro usciamo fuori”. Nel mentre, LL iniziava a sbracciare e a spintonare i due Responsabili, dando inoltre una forte testata al sig. e subito dopo uno spintone, fino a fargli quasi perdere l'equilibrio. Il Pt_4 sig. , immediatamente dopo, poiché LL non riusciva a calmarsi e al fine di evitare Pt_4 conseguenze peggiori, si vedeva costretto a chiamare i Carabinieri di Lardirago che sopraggiungevano sul luogo dell'accaduto alle ore 09.50 circa, e riuscivano a fare in modo che LL abbandonasse l'impianto alle ore 10.15 circa. All'intero episodio, in qualità di testimoni, erano presenti i signori , e Parte_7 Persona_1 Persona_2
. Non è la prima volta che LL assume una condotta contraria alle norme di Persona_3 disciplina e comportamento da tenere sul luogo di lavoro: a tal proposito al fine di meglio definire il Suo comportamento recidivo elenchiamo il seguente provvedimento disciplinare già comminato: - condotta contraria alle norme di disciplina e comportamento da tenere sul luogo di lavoro in data 16.02.2023 e 17.02.2023: provvedimento disciplinare della multa pari a 3 ore di retribuzione comminato in data 07.04.2023. Tale Sua condotta recidiva costituisce una violazione degli obblighi previsti dall'art. 2104 c.c. e delle norme di disciplina e comportamento da tenere sul luogo di lavoro, nonché degli obblighi derivanti dal rapporto associativo, dallo Statuto Sociale, dal Regolamento interno e dalle norme contrattuali e di legge in vigore. A norma dell'art.7 della Legge 300/70 e di quanto previsto dal vigente c.c.n.l. di settore, LL potrà presentare le Sue giustificazioni entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente. Inoltre, poiché la condotta contestata è di gravità tale da ledere il vincolo di fiducia che la Scrivente deve poter riporre nella Sua persona, LL è sospeso cautelarmente dal servizio e dalla retribuzione con effetto immediato, fino al termine del presente procedimento disciplinare. Distinti saluti. 33. Il lavoratore, tramite l'Organizzazione Si CO chiedeva di essere sentito in sede di audizione (cfr. doc. 9); 34. L'audizione del ricorrente assistito dal rappresentante sindacale avveniva in data 05.06.2023 (cfr. doc. 9); 35. In sede di audizione, il ricorrente si limitava ad una generica contestazione dei fatti, insistendo perché venissero visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza di magazzino;
36. In punto si precisa che non esiste nessun obbligo della datrice di lavoro di far visionare i filmati ma in ogni caso la datrice non è in possesso dei filmati, in quanto l'impianto di videosorveglianza è di proprietà della committente 37.
Considerato che
le giustificazioni addotte dal Pt_5 ricorrente, alla stregua degli accadimenti, risultavano del tutto insoddisfacenti, l'Organo amministrativo stabiliva l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, con effetto dalla data in cui veniva avviato il procedimento disciplinare, con la contestuale cessazione del rapporto sociale (cfr. doc. 9); 38. Il ricorrente impugnava il licenziamento intimato (cfr. avversario doc. 7); 39. La delibera di esclusione del ricorrente/socio dalla compagine sociale, assunta in data 01.07.2023, veniva inviata al medesimo ricorrente con lettera a.r. del 05.01.2024 (doc. 10 e 11); 40. Per completezza di esposizione, il sig. , in data 12.05.2023, sporgeva denuncia querela nei Parte_4 confronti del ricorrente per i reati tutti che l'Autorità procedente riteneva di ravvisare nelle condotte dal medesimo tenute l'11.05.2023. (doc. 12), cui è allegata la testimonianza del sig.
. Si indicano sin d'ora come testi a prova diretta sulle circostanze indicate Parte_7 nelle premesse di fatto e sui capitoli di prova formulati, e contraria capitoli avversari eventualmente ammessi, i signori: 1) ; 2) 3) ; 4) Parte_4 CP_9 CP_4
; 5) ; 6) ; 7) ; 8) Parte_3 Parte_7 Persona_1 Persona_2 [...] ; tutti presso UL Soc. Coop.; b) ammettersi la prova testimoniale contraria, diretta Per_3 ed indiretta sui capitoli per testi dedotti dal ricorrente, nella denegata ipotesi di loro ammissione con i testi indicati;
c) Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso proposte, poiché irrilevanti, genericamente formulate ed implicanti giudizi di merito;
d) sia disposto d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto necessario ex art. 421 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EA RA CI ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1315/2023 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LB AN
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PINNA Controparte_1 P.IVA_1
OSCAR
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_10 rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato: - di essere stato assunto dalla resistente in data 1/6/2022 con contratto a tempo indeterminato con la mansione di operatore di magazzino;
- che in data 26/1/2023 si era svolta una assemblea sindacale del sindacato BA alla quale aveva partecipato;
- di essere stato avvicinato durante l'assemblea da alcuni rappresentanti della società, i quali lo avevano invitato a non partecipare alla riunione sindacale e a non iscriversi al BA;
- che in data 2/2/2023 si era iscritto al sindacato menzionato e da quel momento in poi l'atteggiamento della società nei suoi confronti era cambiato;
- in particolare, in data 10/3/2023 era stato convocato dal capo impianto Parte_3 presso il suo ufficio ove gli era stato posto da sottoscrivere un foglio di dimissioni dal sindacato che si era rifiutato di firmare;
- che a seguito del rifiuto il capo impianto aveva avvertito il lavoratore che in mancanza delle sue dimissioni dal sindacato più volte citato sarebbe stato licenziato;
- che le minacce erano state sentite anche da Persona_4
- che a seguito a tale riunione era stato spostato presso il reparto di fine linea e non gli erano concessi i permessi per partecipare alle assemblee sindacali;
- che anche in data 26/4/2023 aveva invitato lui ed il collega AN Parte_3
SU KO a cancellarsi dalla sigla sindacale in cambio di una promozione;
- in data 11 maggio 2023 giunto sul posto di lavoro aveva trovato una grande quantità di bancali accanto alla propria postazione;
- che aveva chiesto al proprio responsabile il permesso di poter spostare detti CP_4 bancali senza avere risposta;
- che, pertanto, aveva deciso di spostare i bancali in autonomia utilizzando un transpallet elettrico;
- che successivamente era intervenuto invitando il ricorrente a scendere dal Parte_4 mezzo e riferendogli che alla luce della sua iscrizione al sindacato BA avrebbe dovuto lavorare in silenzio limitandosi ad eseguire gli ordini;
- che, pertanto, riprendeva ad eseguire regolarmente la propria attività lavorativa sul fondo linea scansionando i pacchi;
- che gli si era avvicinato nuovamente chiedendogli più volte cosa avesse Parte_4 deciso di fare e dandogli dei calci onde provocarne una reazione violenta e riferendogli la seguente frase “ti faccio vedere che prima del cambio degli appalti e del ritorno di ti Pt_5 faccio licenziare”; - che successivamente aveva chiamato i Carabinieri sostenendo di aver Parte_4 ricevuto una testata;
- che in data 15 maggio 2023 era stato sospeso in via cautelare;
- che in data 5 giugno 2023 si era svolta la sua audizione nell'ambito del procedimento disciplinare;
- che in data 23 giugno 2023 era stato licenziato per motivi disciplinari.
1.1. Si è costituita in giudizio la società datrice di lavoro allegando una diversa verificazione dei fatti salienti per cui è causa.
In particolare, per quanto qui di interesse, la resistente ha allegato:
- che il ricorrente si è iscritto alla sigla in data 13/1/2023 e non alla data indicata nel Pt_6 ricorso;
- che molti altri lavoratori iscritti a detto sindacato continuano a lavorare presso la società;
- che a nessun lavoratore è stata impedita l'iscrizione;
- che il ricorrente il giorno 11.05.2023, alle ore 09.30 circa, anziché recarsi presso la zona di
“fine linea” per svolgere il compito di scansionare i pacchi, aveva preso, immotivatamente e senza alcuna autorizzazione, un transpallet elettrico, al fine di spostare i bancali adiacenti alla sua postazione di lavoro;
- che i bancali servivano per ospitare i colli da smistare nel reparto fondo linea;
- che , accortosi del fatto che il ricorrente stava utilizzando il transpallet elettrico CP_4 per spostare i bancali, gli aveva intimato di mettere a posto il mezzo e di continuare a svolgere la sua attività consistente nello scansionare i pacchi;
- che il ricorrente, dapprima, aveva ignorato le direttive in ultimo citate e, poi, nonostante fosse sopraggiunto anche si era avvicinato verso i suoi superiori utilizzando Parte_4 il transpallet elettrico con l'intento di investirli;
- successivamente sceso dal mezzo, il ricorrente aveva dato una forte testata a Parte_4 facendolo cadere a terra.
2. Venendo al merito della controversia, occorre dare rilievo al fatto che il ricorrente sostiene la illiceità del licenziamento in quanto ritorsivo;
al contempo è stata contestata la sussistenza della giusta causa nella fattispecie dedotta in giudizio.
Il licenziamento determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 cod. civ. costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta. La fattispecie sostanziale si determina con riferimento alla norma codicistica espressamente richiamata, ossia l'art. 1345 c.c. («Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe»). Oltre che per l'identificazione della sostanza del vizio, caratterizzato dai consueti canoni della contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, il rinvio al disposto del Codice civile vincola l'interprete anche per quanto attiene alla portata del vizio, nel senso che il motivo illecito è rilevante solo alla condizione che sia stato l'unico determinante e che abbia avuto efficacia esclusiva della volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto.
La implicazione di maggior momento è che la nullità del licenziamento per ritorsione
è esclusa quando con il motivo illecito concorra un motivo lecito, come una valida giusta causa o un valido giustificato motivo, il quale deve essere non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e quindi tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito.
Dal punto di vista pratico, il discorso si sposta quindi sul terreno dell'onere della prova dell'esistenza di un motivo di ritorsione e/o illecito del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale, che grava sul lavoratore che deduca ciò in giudizio dimostrare, trovando applicazione le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova secondo il disposto dell'art. 2697, comma 1, c.c.
In caso di concorso e/o sovrapposizione del motivo illecito con la giustificazione del recesso e dell'assolvimento dei rispettivi oneri probatori circa la realizzazione della fattispecie vietata, poiché la sussistenza della giustificazione impedisce che del motivo illecito e/o ritorsivo possa predicarsi il carattere «esclusivo» ovvero «unico», la priorità, logica e giuridica, deve essere data all'accertamento dei presupposti giustificativi del recesso, la cui dimostrazione in concreto chiude la questione, rendendo irrilevante ogni altro aspetto della vicenda.
La insussistenza della giustificazione addotta – comprensiva sia della mancanza di prova della sua effettività sia della inidoneità di essa ad integrare una valida ragione giustificativa– non equivale all'affermazione, in positivo, del carattere illecito del recesso: la mera ingiustificatezza del licenziamento «comporta, nel regime introdotto dalla L. n. 92/2012,
l'applicazione delle tutele correlate al difetto della causale giustificativa del licenziamento, mentre per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo … perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso». Ne segue che, qualora il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà solo “ingiustificato”: l'accertamento della nullità richiede la prova, in positivo, del carattere illecito del recesso e quindi la dimostrazione di circostanze ulteriori rispetto alla mera mancanza della giustificazione.
Peraltro, dalla mancanza di giustificazione si può risalire, in via presuntiva, all'illecito, ed è la situazione più frequente specie al cospetto di ragioni costituenti nient'altro che motivazioni “di facciata”, come esigenze aziendali inconsistenti o contestazioni disciplinari di condotte di scarsa o nulla rilevanza (cfr. in ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17266 del
24/06/2024).
Sulla sussistenza della giusta causa del licenziamento comminato al ricorrente occorre richiamare le dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio e le ulteriori prove documentali acquisite.
Il teste ha dichiarato che la mattina dell'11 maggio 2025 era stato Parte_4 chiamato da , responsabile del reparto fondo linea ove era impiegato anche il CP_4 ricorrente, in quanto quest'ultimo aveva preso senza autorizzazione un transpallet elettrico e stava rimuovendo i bancali dalla zona di immagazzinamento rendendo non più sicura l'area di lavoro a causa dello spostamento della merce;
il ricorrente, invece, si sarebbe dovuto limitare a “sparare” i colli con una pistola per poi collocarli sul bancale senza utilizzare il transpallet atteso che i bancali si trovavano nella zona retrostante il fondo linea.
Il teste ha quindi dichiarato di aver intimato al ricorrente, insieme al suo collega
[...]
di scendere dal mezzo, senza ottenere il risultato sperato;
infatti, il teste ha CP_4 confermato che il ricorrente aveva toccato le sue gambe con il mezzo che è stato bloccato dallo stesso mediante utilizzo del tasto di emergenza;
immediatamente dopo Parte_4 il ricorrente era sceso dal mezzo e continuando a sbracciarsi aveva dato una testata ed una spinta al testimone (cfr. verbale 6 giugno 2024).
Il testimone ha riferito che il posizionamento dei bancali dalla zona dalla CP_4 quale il ricorrente li stava spostando la mattina dell'11 maggio 2023 era stato predisposto per velocizzare il lavoro del fondo linea senza creare ingombro ad alcuno;
lo stesso teste ha confermato le dichiarazioni rese da riferendo, viceversa, che sebbene con il Parte_4 mezzo condotto dal ricorrente erano stati quasi investiti, non vi era stato alcun contatto tra il transpallet ed il loro corpo;
il testimone ha poi riferito che il ricorrente sceso dal mezzo aveva urlato contro gli altri due la frase: “razzisti di merda, non potete farmi un cazzo! Siete fortunati che siamo qui dentro, usciamo fuori” (cfr. verbale di udienza del 24 settembre 2024). La testimone ha riferito che e , la mattina Persona_1 CP_4 Parte_4 dell'11 maggio 2023 avevano invitato il ricorrente a mettere a posto il transpallet e a riprendere la propria attività lavorativa;
tuttavia, il ricorrente aveva inserito la retromarcia impattando con il mezzo contro gli altri due;
che il mezzo era stato bloccato da Pt_4
; che il ricorrente sceso dal mezzo aveva urlato la frase “razzisti di merda, non potete
[...] farmi un cazzo! Siete fortunati che siamo qui dentro, usciamo fuori” spintonando Pt_4
e facendolo cadere (cfr. verbale udienza 21 gennaio 2025).
[...]
A seguito di ordine di esibizione sono state acquisite le videoregistrazioni del giorno
11 maggio 2023.
Il video denominato “42_Marzano1 NVR2_Marzano1
NVR2_20230511093000_20230511093134_422961” e il video denominato “43_Marzano1
NVR2_Marzano1 NVR2_20230511093000_20230511093036_422962” mostrano il ricorrente impegnato nelle operazioni di spostamento dei bancali mediante il transpallet elettrico;
dopo di che si vede l'arrivo di che dopo aver invitato il ricorrente a Parte_4 scendere blocca il mezzo usando il tasto di emergenza.
Le immagini non mostrano in modo nitido un contatto tra la testa del ricorrente e quella del teste . Parte_4
Le medesime circostanze riferite dai testi sono state contestate dal datore di lavoro al ricorrente con lettera raccomandata spedita il 15 maggio 2023; successivamente il lavoratore è stato sentito il 5 giugno 2023 ed il licenziamento è stato intimato con raccomandata spedita il
16 giugno e ricevuta il 23 giugno 2023 (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte resistente).
L'art. 102 del ccnl prevede i seguenti termini tassativi: il datore di lavoro deve svolgere la contestazione disciplinare entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto;
il lavoratore può essere sentito a sua difesa entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione;
entro 20 giorni dalla scadenza del termine precedente deve essere assunto il provvedimento disciplinare.
Nel caso di specie i termini indicati, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, sono stati rispettati.
Alla luce delle dichiarazioni rese e del contenuto della lettera di contestazione si deve evidenziare l'avvenuta dimostrazione dei fatti ivi rappresentati.
Quanto alla loro idoneità ad integrare gli estremi della giusta causa si devono considerare le seguenti circostanze di fatto: - il lavoratore il giorno dell'11 maggio 2023 non ha svolto le mansioni alle quali ordinariamente è preposto;
ha alterato l'organizzazione del lavoro del suo reparto spostando i bancali;
- non ha aderito all'invito più volte svolto dai suoi superiori ad interrompere lo spostamento dei bancali;
- ha quasi provocato l'investimento di due colleghi mediante l'utilizzo improprio di un transpallet;
- ha usato violenza contro un proprio superiore.
Tali circostanze di fatto alterano in modo significativo il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro ed il ricorrente di modo che la giusta causa di licenziamento appare sussistere;
ciò in quanto il lavoratore con la propria condotta ha mostrato non solo di non aderire alle direttive dei propri superiore ma ha anche reso palese la propria volontà di giustificare la propria condotta utilizzando un linguaggio ed un comportamento improntato alla violenza.
Peraltro, giova evidenziare che i fatti sottesi al licenziamento disciplinare per come rappresentanti e provati all'interno del processo non recano alcun collegamento nemmeno indiretto con l'avvenuta iscrizione del ricorrente alla sigla sindacale di modo che a Pt_6 maggior ragione difetterebbe in ogni caso l'elusività e la determinatezza dell'asserito motivo ritorsivo.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si liquidano in € 5.388 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 4 novembre 2025 Il Giudice
EA RA CI
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LB AN
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PINNA Controparte_1 P.IVA_1
OSCAR.
PARTE RESISTENTE
Oggi 04/11/2025 ad ore 11.34 innanzi al Giudice EA RA CI, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. LB AN e la parte personalmente. per parte resistente l'avv. Silvia Lombardo in sostituzione dell'avv. PINNA OSCAR
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
1) Accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo e/o annullare il licenziamento intimato dalla resistente al ricorrente;
2) Per effetto dell'accoglimento della domanda di cui al punto che precede, in via gradata e salvo gravame: 3) In Via Principale: dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 26.06.2023 poiché di natura ritorsivo, e pertanto nullo e/o illegittimo e contestualmente ordinare alla società UL soc. coop. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarlo a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 2 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. 4) In via subordinata: dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 26.06.2023 per nullità, insussistenza e illegittimità della giusta causa e contestualmente ordinare alla società UL soc. coop. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarlo a corrispondere alla ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2
d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione. 5) In via di ulteriore subordine: condannare la società UL soc. coop. a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. 6) A versare i contributi previdenziali e assistenziali a favore del ricorrente, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione;
7) Con vittoria di spese e compenso professionale ex DM 55/2014; 8) Con sentenza immediatamente esecutiva In via istruttoria: - Ordinare ex art 210 cp.cp. alla Legione
Carabinieri Lombardia stazione di Lardirago la consegna di copia delle immagini e video del giorno 11.05.2023; - Ordinare ex art 210 cp.cp. alla Legione Carabinieri Lombardia stazione di Lardirago la consegna di copia delle relazione d'intervento del giorno 11.05.2023 riferito ai fatti di causa;
Chiede di ammettere prova per testi del sig residente in Testimone_1
Cerro al Lambro alla via Dante Alighieri n.
4. sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti da vero che:
1. In data 26.01.2023 intorno le ore 09:00 mi trovavo presso la sede di
Marzano della società UL, al fine di svolgeva un regolare assemblea sindacale indetta dal sindacato BA al fine di incontrare i lavoratori della società UL e discutere con loro dei problemi dei lavoratori e dell'importanza importanza dell'essere iscritto con un sindacato;
2.
Nella giornata del 26.01.2023 incontravo nella sede della società il sig. Parte_2
, il quale era un lavoratore della società UL ma non era un iscritto al Controparte_2 sindacato BA;
3. Il sig. si avvicinava a me chiedendomi Controparte_2 informazioni su cosa consisteva l'assemblea e di cosa si sarebbe parlato nello specifico;
4.
Riferivo al sig. che durante l'assemblea, si sarebbe parlato dei diritti dei Controparte_2 lavorati e dell'importanza di essere iscritto con un sindacato;
5. Il sig. Controparte_2 comunicava a me e ai nostri rappresentati sindacali che avrebbe partecipato all'assemblea pur non essendo iscritto con il sindacato BA;
6. l'assemblea sindacale doveva essere svolta all'interno del magazzino di Marzano, ma nella medesima giornata, i rappresentati della società UL ci comunicavano che l'area destinata all'assemblea come da accordi non era più disponibile e che pertanto l'assemblea pur programmata e organizzata non poteva essere svolta all'interno;
7. i rappresentati del sindacato BA, a seguito della decisione della società UL ci comunicavano che avrebbe svolto l'assemblea all'esterno e il sig.
decideva ugualmente di aderirvi e usciva insieme a tutti noi;
8. Il sig. CP_2
durante l'assemblea mentre discuteva con me ed altri rappresentati del Controparte_2 sindacato BA, veniva avvicinato da alcuni rappresentati della società UL;
9. I rappresentati della società UL innanzi a me e ad altri partecipanti invitavano il sig.
a non partecipare più alla manifestazione ed a non iscriversi al Controparte_2 sindacato BA perché, se avesse continuato a partecipare all'assemblea o se si fosse iscritto al sindacato BA avrebbe avuto ripercussioni sul luogo di lavoro;
10. il sig.
comunicava ai rappresentati della società UL di voler svolgere Controparte_2
l'assemblea con il sindacato BA e si sarebbe iscritto con il sindacato BA;
11. i rappresentati della società UL invitavano nuovamente il sig. il sig. e Controparte_2 rientrare per non avere ripercussioni sul luogo di lavoro;
12. il sig. Controparte_2 rimaneva a svolgere l'assemblea; Chiede di ammettere prova per testi del sig AN
SU KO , residente in [...], sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti da vero che: 13. Nella mattinata del 26.04.2023 venivo convocato insieme al mio collega , entrambi iscritti con i BA, dal sig Controparte_2 [...]
quale responsabile del magazzino della società UL;
14. Il sig. Parte_3 Parte_3 ci comunicava che se avessimo deciso di cancellarsi dal sindacato BA, il rapporto lavorativo sarebbe tornato sereno, senza più ritorsioni e che avremmo ottenuto un passaggio di livello ovvero dal 6S al 5 livello;
15. Sia io che il sig. dicevamo di Controparte_2 voler continuare ad essere iscritti al sindacato BA, e che non ci piegavamo a tali ricatti
16. In data 30.06.2023 mi trovavo con il sig. quando decideva di Controparte_2 chiamare il sig. per avere delucidazioni sul licenziamento subito e sul Parte_3 perché non avessero controlla le telecamere 17. Il diceva di essere Parte_3 dispiaciuto per licenziamento di e che se si fosse cancellato dai BA sarebbe CP_2 stato immediatamente assunto, perché il licenziamento era stato fatto esclusivamente perché era iscritto con i BA;
Chiede di ammettere prova per testi del sig CP_2 [...]
residente in [...]
Bucci n. 2 sui seguenti capitoli di prova, tutti da intendersi preceduti da vero che 18. In data
10.03.2023 mi trovavo sul luogo di lavoro, ovvero nella sede di Marzano della società UL,
e il sig. mi chiedeva nella mia qualità di delgato sindacale di andare con Controparte_2 lui nell'ufficio del sig. ; 19. Nell'ufficio del sig. sig. , il Parte_3 Parte_3
ribadiva anche in mia presenza che non firmava la sua cancellazione del Controparte_2 sindacato BA;
20. Il sig. ribadiva al sig. che se Parte_3 Controparte_2 non si cancellava dal sindacato BA, avrebbe avuto ripercussioni sul luogo di lavoro, come spostamenti dal luogo di lavoro, permessi non riconosciuti e infine il licenziamento;
21.
Ribadivo al sig. che quanto da lui affermato era contrario alla legge e che Parte_3 nessun lavoratore poteva essere costretto a cancellarsi da un sindacato per non subire punizioni o rivendicazioni;
22. , il sig.. ci faceva uscire alla sua stanza Parte_3 gridando “ esci subito, perché se non ti licenzio, sia a te che a tuo cugino perché CP_2 siete iscritti con i BA 23. A seguito dell'incontro del 10.03.2023 il sig. CP_2 veniva spostato dal reparto di Picking a quello di fine linea;
24. In data 11.05.2023
[...] svolgevo regolarmente la mia attività lavorativa presso la sede lavorativa di Marzano;
25. Il sig. si trovava in data 11.05.2023 anche lui sul luogo di lavoro nella sede Controparte_2 lavorativa di Marzano;
26. Il sig. una volta giunto sulla linea di lavoro Controparte_3 trovava accanto alla propria postazione di lavoro una grande quantità di bancali, (pallet) ovvero le attrezzature usate in magazzino per la movimentazione delle merci;
27. I bancali per motivi di sicurezza lavorativa personale e collettiva non devono essere sulla linena di lavoro;
28. Il sig. con calma faceva presente al sig. che sul posto di lavoro
CP_2 CP_4 non possono essere presenti una grande quantità di bancali tali da limitare il movimento o da poter creare problemi per la sicurezza;
29. Il sig. nonostante tutte le CP_4 preoccupazioni rimostrate dal sig. rimaneva in silenzio;
30. Il sig. , si
CP_2 CP_2 vedeva costretto a dover usare il transpallet elettrico per spostare i bancali e posizionarli nella giusta posizione;
31. Mentre il sig. utilizzava il transapllet elettrico per spostare i
CP_2 bancali e posizionali nella giusta posizione sopraggiungeva il sig. il quale Parte_4 arrestava il transpallet e invitava il sig. a scendere;
32. Il sig. scendeva
CP_2 CP_2 immediatamente dal transpallet come richiesto dal sig. e con calma spiegava al sig. Pt_4
che aveva utilizzato il transpallet solo per spostare i bancali, essendo gli stessi Pt_4 posizioni in modo non sicuri;
33. Il sig. gridava contro il sig. Parte_4 CP_5 dicendogli che lui era un BA e che doveva stare zitto e ubbidire agli ordini;
34. Il sig.
a seguito della conversazione con il sig. riprendeva l'attività lavorativa di CP_2 Pt_4 scansionare i pacchi;
35. Mentre il sig. svolgeva regolarmente la propria attività CP_2 lavorativa, il sig. si avvicinava con insistenza allo stesso inveendogli contro e Parte_4 pronunciando le seguenti parole “ ora cosa vuoi fare?” “ dai dimmi cosa vuoi Pt_1 Pt_1 fare ora” 36. Il sig. con calma ribadiva al sig. che era sul luogo di lavoro CP_2 Pt_4
e che non avrebbe compiuto nessuna azione deplorevole o contraria alla legge;
37. Il sig.
avvicinandosi al sig. proferiva tali parole “ ti faccio vedere che prima del Pt_4 CP_2 cambio degli appalti e del ritorno di ti faccio licenziare” 38. Il sig. riferiva Pt_5 CP_2 al sig. che in ogni circostanza e situazione si sarebbe difeso in giudizio;
39. A seguito Pt_4 di tali parole il sig. riferiva al sig. che avrebbe chiamato i carabinieri Pt_4 CP_5 inventando di essere stato colpito al volto cosi lo avrebbe fatto licenziare;
Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli e con i testi di parte avversa eventualmente ammessi. Salvo ogni diritto istrutto anche alla luce delle avverse difese
PARTE RESISTENTE
Nel merito 1) rigettare il ricorso per tutte le ragioni su esposte, anche singolarmente considerate;
In via subordinata 2) nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, condannare UL Soc. Coop. al pagamento della minor somma che risulterà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, dedotto l'aliunde perceptum e/o l'aliunde percipiendum;
In ogni caso 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari;
In via istruttoria, senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova, si chiede: a) sia disposta prova per testi sulle circostanze di narrativa che fossero oggetto di contestazione, da intendersi quivi ritrascritte, tutte precedute dalla locuzione “vero che” e sui seguenti capitoli di prova:
1. UL soc. coop. (di seguito, per brevità, “UL”) è una società che si occupa dell'attività di logistica di magazzino, esercitata attraverso l'attività prestata dai propri soci lavoratori, che consiste in concreto nella movimentazione delle merci in ingresso ed in uscita dagli impianti di logistica comunemente di proprietà di terzi (doc.2);
2. L'azienda, convenuta nel presente giudizio, ha natura di società cooperativa con scopo mutualistico e persegue le proprie finalità sociali offrendo ai soci delle possibilità di lavoro;
3. UL è subentrata nell'impianto di sito in Marzano (PV), SP128, Km 2, a far data dal Controparte_6
01.06.2022, a seguito della comunicazione di assegnazione delle attività da parte di CP_7 titolare del contratto di appalto con la committente (doc.3);
4. Il Controparte_6 ricorrente veniva ammesso alla cooperativa UL, previa specifica domanda e successiva deliberazione, acquisendo lo status di socio lavoratore (doc. 4);
5. Contestualmente, veniva costituito il rapporto di lavoro mutualistico, in virtù del quale lo stesso veniva ammesso sul luogo di lavoro presso l'appalto di Marzano (PV);
6. Nello specifico, Controparte_6 il ricorrente veniva assunto alle dipendenze di UL con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 01.06.2022, con la mansione di “operatore di magazzino” ed inquadramento nel livello 6S, in applicazione del CCNL Trasporto merci spedizioni e logistica (doc. 5); 7.
Nello specifico, il ricorrente svolgeva la c.d. attività di picking, cioè il lavoratore si muoveva all'interno del magazzino per eseguire il prelievo della merce da un'unità di carico originale ad altre unità di carico o destinazione, secondo le istruzioni di volta in volta ricevute dal proprio referente, nonché l'attività di preparazione dei bancali a fine linea;
8. Contrariamente
a quanto affermato nel ricorso introduttivo, il ricorrente è stato in più occasioni richiamato dai suoi Responsabili di reparto per il suo carattere irreverente e la sua tendenza a disattendere le direttive che gli venivano impartite (doc. 6);
9. La ricostruzione offerta nel ricorso introduttivo del giudizio e che ha inteso illustrare nella fattispecie l'esistenza di un licenziamento discriminatorio per l'adesione del ricorrente al Sindacato Intercategoriale
CO (SI CO) deve ritenersi di pura fantasia;
10. Va sin da subito precisato che,
[... contrariamente a quanto riferito nel ricorso introduttivo, l'iscrizione del sig. ai CP_2 non è avvenuta dopo la sua partecipazione all'assemblea svolta dall' il Pt_6 CP_8
26.01.2023, e cioè in data 02.02.2023 (vd. punti 8-9-10 del ricorso), bensì in data antecedente, ovvero il 13.01.2023 (doc. 7); 11. Pertanto, non corrisponde al vero che, in quella sede, il ricorrente “veniva avvicinato da alcuni rappresentanti della società UL, i quali lo invitavano per il suo futuro a non partecipare alla manifestazione e a non iscriversi al sindacato BA, il tutto per non avere ripercussioni sul luogo di lavoro”: la circostanza, quindi illogica, non può essere accaduta perché il ricorrente era già iscritto ai Si dal Pt_6
13.01.2023; 12. Va aggiunto sin da subito che molti altri lavoratori iscritti a tale
Organizzazione prestano attività lavorativa alle dipendenze di UL nell'appalto in questione e gli stessi intrattengono con la datrice un normale e sereno rapporto lavorativo (doc. 8); 13.
Nessun referente o responsabile della datrice ha mai impedito a nessun lavoratore di aderire a tale Organizzazione, né di partecipare ad assemblee da essa indette, né costretto alcun lavoratore, ricorrente compreso, a firmare presunti fogli di dimissioni dai 14. Pt_6
Successivamente all'adesione, inspiegabilmente, il ricorrente utilizzava sistematicamente le rivendicazioni del Sindacato Intercategoriale CO (SI CO) nei confronti della datrice di lavoro come scusa per non svolgere regolarmente i propri compiti, oppure per svolgere esclusivamente quelli ritenuti a lui più confacenti;
15. In più occasioni, nei mesi di gennaio e febbraio 2023, il ricorrente ha riferito ai propri Responsabili, sig. e/o sig. Parte_4
che, poiché la datrice non riconosceva la copertura della malattia anche per i CP_4 giorni di carenza, allo stesso, conseguentemente, non poteva essere richiesto di svolgere le mansioni assegnate;
16. In più occasioni, nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023, il ricorrente ha riferito ai propri Responsabili, sig. e/o sig. che, Parte_4 CP_4 poiché lo stesso era iscritto ai lo stesso poteva fare ciò che voleva in magazzino Pt_6 perché tanto non avrebbero potuto fargli niente;
*** 17. Quanto ai fatti che hanno portato al licenziamento, il giorno 11.05.2023, alle ore 09.30 circa del mattino, il ricorrente, anziché recarsi presso la zona di “fine linea” per svolgere il compito di scansionare i pacchi, così contravvenendo alle disposizioni impartite dal Responsabile operativo di impianto, sig.
, prendeva, immotivatamente e senza alcuna autorizzazione, un transpallet Parte_4 elettrico, al fine di spostare i bancali adiacenti alla sua postazione di lavoro;
18. Si precisa che l'addetto al fine linea (come il ricorrente) ha il compito di comporre i bancali o le ceste con i colli smistati in automatico dal c.d. sorter, un macchinario che suddivide automaticamente i colli per destinazione;
una volta composto il bancale, altri addetti del magazzino vengono a ritirarlo per trasportarlo presso la relativa baia di carico;
19. Pertanto, è assolutamente normale la presenza di molti bancali presso le zone di fine linea proprio perché il compito degli addetti a tale reparto è quello di comporre i bancali;
20. Tali bancali, peraltro, per ovvi motivi di sicurezza, sono posizionati in zone specifiche a ciò deputate, in modo da non ostruire, né intralciare i percorsi pedonali e/o le vie di fuga;
21. Ciò significa che nessun addetto può decidere, ancor meno autonomamente, di spostare i bancali in altre e diverse zone del magazzino;
22. Il Responsabile del reparto “fine linea”, sig. , dunque, CP_4 avvedutosi che il ricorrente stava utilizzando il transpallet elettrico per spostare i bancali, gli intimava di mettere a posto il mezzo e di continuare a svolgere la sua attività consistente nello scansionare i pacchi;
23. Il ricorrente tuttavia, senza proferire parola, ignorava tali direttive e continuava a spostare i bancali con il transpallet;
24. Preavvertito dal sig. , CP_4 sopraggiungeva anche il Responsabile di impianto sig. , che, unitamente al Parte_4 referente di reparto , chiedeva nuovamente al ricorrente di mettere a posto il CP_4 mezzo e riprendere la sua attività lavorativa;
25. Mentre i signori e Parte_4 [...] si avvicinavano al ricorrente, lo stesso inseriva la retromarcia andando ripetutamente CP_4 ad impattare con il servomezzo contro gli stessi, con l'intento di investirli, nonostante la loro intimazione di fermarsi in quanto stava loro facendo del male;
26. Dopo i ripetuti tentativi di fermarlo, il sig. riusciva ad azionare il blocco di emergenza del mezzo e a far Pt_4 scendere il ricorrente dallo stesso;
27. Sceso dal mezzo, il ricorrente inveiva in modo minaccioso ed aggressivo nei confronti dei citati responsabili signori e Parte_4 [...]
proferendo al loro indirizzo testuali parole: “razzisti di merda, non potete farmi un CP_4 cazzo! Siete fortunati che siamo qui dentro, usciamo fuori”; 28. Il ricorrente iniziava altresì a sbracciare e spintonare i due Responsabili;
dopodiché sferrava una forte testata al sig. Pt_4
e subito dopo uno spintone, facendolo quasi cadere a terra;
29. Il sig. ,
[...] Pt_4 poiché il ricorrente non si calmava e per evitare conseguenze peggiori, si vedeva costretto a chiamare i Carabinieri di Lardirago che intervenivano in loco, convincendo il ricorrente ad abbandonare l'impianto alle ore 10.15 circa;
30. All'intero episodio erano presenti i signori e;
31. La datrice Parte_7 Persona_1 Persona_2 Persona_3 avviava dunque un procedimento disciplinare con sospensione cautelare a carico del ricorrente, avente, appunto, ad oggetto i fatti sopra descritti (doc. 9); 32. In specifico, come indicato pedissequamente nella contestazione comunicata al ricorrente: “Ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 e da quanto previsto dal vigente c.c.n.l. di settore, con la presente Le contestiamo quanto segue: l'Organo Amministrativo della
Cooperativa è venuto a conoscenza in data odierna che LL, in data 11.05.2023, presso il reparto “fine linea” dell'impianto sito in Marzano (PV), Strada Provinciale Controparte_6
n. 128 km 2, ove presta la propria attività lavorativa in favore della Scrivente, si è reso responsabile del seguente episodio: Specificatamente, LL, alle ore 09.30 circa, contravvenendo alle disposizioni impartite dal Responsabile operativo di impianto, sig.
, invece di recarsi presso la linea per espletare la propria attività consistente Parte_4 nello scansionare dei pacchi, si recava senza autorizzazione alcuna a prendere un transpallet elettrico, con il fine di rimuovere i bancali posti di finco alla Sua linea di lavoro. Il
Responsabile del reparto “fine linea”, sig. , accorgendosi che LL stava CP_4 utilizzando il transpallet elettrico, Le intimava di mettere a posto il mezzo e di espletare la propria attività consistente nello scansionare dei pacchi. LL, senza proferire parola, ignorava le disposizioni dallo stesso impartite e continuava ad espletare altra attività utilizzando il transpallet elettrico. Poco dopo, avvertito telefonicamente dal sig. CP_4 sopraggiungeva il Responsabile operativo di impianto sig. , il quale, Parte_4 avvicinandosi ad LL insieme al Responsabile di reparto. Le intimava nuovamente di mettere CP_ a posto il mezzo ed espletare l'attività assegnataLe. Mentre i signori e si Pt_4 avvicinavano, LL inseriva la retromarcia del transpallet elettrico, e andava ripetutamente addosso agli stessi con il mezzo, con l'intento di investirli, nonostante nel mentre gli stessi le intimassero ripetutamente di fermarsi in quanto stava loro facendo male. Dopo i ripetuti tentativi di fermarLa, il sig. riusciva ad azionare il blocco di emergenza del mezzo e Pt_4
Pt_ a farLa scendere. Una volta sceso dal mezzo, iniziava ad inveire in modo minaccioso ed CP_ aggressivo nei confronti dei sigg.ri e , proferendo le seguenti frasi: “razzisti di Pt_4 merda, non potete farmi un cazzo! Siete fortunati che siamo qui dentro usciamo fuori”. Nel mentre, LL iniziava a sbracciare e a spintonare i due Responsabili, dando inoltre una forte testata al sig. e subito dopo uno spintone, fino a fargli quasi perdere l'equilibrio. Il Pt_4 sig. , immediatamente dopo, poiché LL non riusciva a calmarsi e al fine di evitare Pt_4 conseguenze peggiori, si vedeva costretto a chiamare i Carabinieri di Lardirago che sopraggiungevano sul luogo dell'accaduto alle ore 09.50 circa, e riuscivano a fare in modo che LL abbandonasse l'impianto alle ore 10.15 circa. All'intero episodio, in qualità di testimoni, erano presenti i signori , e Parte_7 Persona_1 Persona_2
. Non è la prima volta che LL assume una condotta contraria alle norme di Persona_3 disciplina e comportamento da tenere sul luogo di lavoro: a tal proposito al fine di meglio definire il Suo comportamento recidivo elenchiamo il seguente provvedimento disciplinare già comminato: - condotta contraria alle norme di disciplina e comportamento da tenere sul luogo di lavoro in data 16.02.2023 e 17.02.2023: provvedimento disciplinare della multa pari a 3 ore di retribuzione comminato in data 07.04.2023. Tale Sua condotta recidiva costituisce una violazione degli obblighi previsti dall'art. 2104 c.c. e delle norme di disciplina e comportamento da tenere sul luogo di lavoro, nonché degli obblighi derivanti dal rapporto associativo, dallo Statuto Sociale, dal Regolamento interno e dalle norme contrattuali e di legge in vigore. A norma dell'art.7 della Legge 300/70 e di quanto previsto dal vigente c.c.n.l. di settore, LL potrà presentare le Sue giustificazioni entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente. Inoltre, poiché la condotta contestata è di gravità tale da ledere il vincolo di fiducia che la Scrivente deve poter riporre nella Sua persona, LL è sospeso cautelarmente dal servizio e dalla retribuzione con effetto immediato, fino al termine del presente procedimento disciplinare. Distinti saluti. 33. Il lavoratore, tramite l'Organizzazione Si CO chiedeva di essere sentito in sede di audizione (cfr. doc. 9); 34. L'audizione del ricorrente assistito dal rappresentante sindacale avveniva in data 05.06.2023 (cfr. doc. 9); 35. In sede di audizione, il ricorrente si limitava ad una generica contestazione dei fatti, insistendo perché venissero visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza di magazzino;
36. In punto si precisa che non esiste nessun obbligo della datrice di lavoro di far visionare i filmati ma in ogni caso la datrice non è in possesso dei filmati, in quanto l'impianto di videosorveglianza è di proprietà della committente 37.
Considerato che
le giustificazioni addotte dal Pt_5 ricorrente, alla stregua degli accadimenti, risultavano del tutto insoddisfacenti, l'Organo amministrativo stabiliva l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa, con effetto dalla data in cui veniva avviato il procedimento disciplinare, con la contestuale cessazione del rapporto sociale (cfr. doc. 9); 38. Il ricorrente impugnava il licenziamento intimato (cfr. avversario doc. 7); 39. La delibera di esclusione del ricorrente/socio dalla compagine sociale, assunta in data 01.07.2023, veniva inviata al medesimo ricorrente con lettera a.r. del 05.01.2024 (doc. 10 e 11); 40. Per completezza di esposizione, il sig. , in data 12.05.2023, sporgeva denuncia querela nei Parte_4 confronti del ricorrente per i reati tutti che l'Autorità procedente riteneva di ravvisare nelle condotte dal medesimo tenute l'11.05.2023. (doc. 12), cui è allegata la testimonianza del sig.
. Si indicano sin d'ora come testi a prova diretta sulle circostanze indicate Parte_7 nelle premesse di fatto e sui capitoli di prova formulati, e contraria capitoli avversari eventualmente ammessi, i signori: 1) ; 2) 3) ; 4) Parte_4 CP_9 CP_4
; 5) ; 6) ; 7) ; 8) Parte_3 Parte_7 Persona_1 Persona_2 [...] ; tutti presso UL Soc. Coop.; b) ammettersi la prova testimoniale contraria, diretta Per_3 ed indiretta sui capitoli per testi dedotti dal ricorrente, nella denegata ipotesi di loro ammissione con i testi indicati;
c) Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso proposte, poiché irrilevanti, genericamente formulate ed implicanti giudizi di merito;
d) sia disposto d'ufficio ogni altro mezzo istruttorio ritenuto necessario ex art. 421 c.p.c..
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice EA RA CI ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1315/2023 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LB AN
PARTE RICORRENTE
E
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. PINNA Controparte_1 P.IVA_1
OSCAR
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la società Parte_1 Controparte_10 rassegnando le conclusioni dianzi evidenziate per il cui accoglimento ha allegato: - di essere stato assunto dalla resistente in data 1/6/2022 con contratto a tempo indeterminato con la mansione di operatore di magazzino;
- che in data 26/1/2023 si era svolta una assemblea sindacale del sindacato BA alla quale aveva partecipato;
- di essere stato avvicinato durante l'assemblea da alcuni rappresentanti della società, i quali lo avevano invitato a non partecipare alla riunione sindacale e a non iscriversi al BA;
- che in data 2/2/2023 si era iscritto al sindacato menzionato e da quel momento in poi l'atteggiamento della società nei suoi confronti era cambiato;
- in particolare, in data 10/3/2023 era stato convocato dal capo impianto Parte_3 presso il suo ufficio ove gli era stato posto da sottoscrivere un foglio di dimissioni dal sindacato che si era rifiutato di firmare;
- che a seguito del rifiuto il capo impianto aveva avvertito il lavoratore che in mancanza delle sue dimissioni dal sindacato più volte citato sarebbe stato licenziato;
- che le minacce erano state sentite anche da Persona_4
- che a seguito a tale riunione era stato spostato presso il reparto di fine linea e non gli erano concessi i permessi per partecipare alle assemblee sindacali;
- che anche in data 26/4/2023 aveva invitato lui ed il collega AN Parte_3
SU KO a cancellarsi dalla sigla sindacale in cambio di una promozione;
- in data 11 maggio 2023 giunto sul posto di lavoro aveva trovato una grande quantità di bancali accanto alla propria postazione;
- che aveva chiesto al proprio responsabile il permesso di poter spostare detti CP_4 bancali senza avere risposta;
- che, pertanto, aveva deciso di spostare i bancali in autonomia utilizzando un transpallet elettrico;
- che successivamente era intervenuto invitando il ricorrente a scendere dal Parte_4 mezzo e riferendogli che alla luce della sua iscrizione al sindacato BA avrebbe dovuto lavorare in silenzio limitandosi ad eseguire gli ordini;
- che, pertanto, riprendeva ad eseguire regolarmente la propria attività lavorativa sul fondo linea scansionando i pacchi;
- che gli si era avvicinato nuovamente chiedendogli più volte cosa avesse Parte_4 deciso di fare e dandogli dei calci onde provocarne una reazione violenta e riferendogli la seguente frase “ti faccio vedere che prima del cambio degli appalti e del ritorno di ti Pt_5 faccio licenziare”; - che successivamente aveva chiamato i Carabinieri sostenendo di aver Parte_4 ricevuto una testata;
- che in data 15 maggio 2023 era stato sospeso in via cautelare;
- che in data 5 giugno 2023 si era svolta la sua audizione nell'ambito del procedimento disciplinare;
- che in data 23 giugno 2023 era stato licenziato per motivi disciplinari.
1.1. Si è costituita in giudizio la società datrice di lavoro allegando una diversa verificazione dei fatti salienti per cui è causa.
In particolare, per quanto qui di interesse, la resistente ha allegato:
- che il ricorrente si è iscritto alla sigla in data 13/1/2023 e non alla data indicata nel Pt_6 ricorso;
- che molti altri lavoratori iscritti a detto sindacato continuano a lavorare presso la società;
- che a nessun lavoratore è stata impedita l'iscrizione;
- che il ricorrente il giorno 11.05.2023, alle ore 09.30 circa, anziché recarsi presso la zona di
“fine linea” per svolgere il compito di scansionare i pacchi, aveva preso, immotivatamente e senza alcuna autorizzazione, un transpallet elettrico, al fine di spostare i bancali adiacenti alla sua postazione di lavoro;
- che i bancali servivano per ospitare i colli da smistare nel reparto fondo linea;
- che , accortosi del fatto che il ricorrente stava utilizzando il transpallet elettrico CP_4 per spostare i bancali, gli aveva intimato di mettere a posto il mezzo e di continuare a svolgere la sua attività consistente nello scansionare i pacchi;
- che il ricorrente, dapprima, aveva ignorato le direttive in ultimo citate e, poi, nonostante fosse sopraggiunto anche si era avvicinato verso i suoi superiori utilizzando Parte_4 il transpallet elettrico con l'intento di investirli;
- successivamente sceso dal mezzo, il ricorrente aveva dato una forte testata a Parte_4 facendolo cadere a terra.
2. Venendo al merito della controversia, occorre dare rilievo al fatto che il ricorrente sostiene la illiceità del licenziamento in quanto ritorsivo;
al contempo è stata contestata la sussistenza della giusta causa nella fattispecie dedotta in giudizio.
Il licenziamento determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art. 1345 cod. civ. costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta. La fattispecie sostanziale si determina con riferimento alla norma codicistica espressamente richiamata, ossia l'art. 1345 c.c. («Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe»). Oltre che per l'identificazione della sostanza del vizio, caratterizzato dai consueti canoni della contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, il rinvio al disposto del Codice civile vincola l'interprete anche per quanto attiene alla portata del vizio, nel senso che il motivo illecito è rilevante solo alla condizione che sia stato l'unico determinante e che abbia avuto efficacia esclusiva della volontà del datore di lavoro di recedere dal rapporto.
La implicazione di maggior momento è che la nullità del licenziamento per ritorsione
è esclusa quando con il motivo illecito concorra un motivo lecito, come una valida giusta causa o un valido giustificato motivo, il quale deve essere non solo allegato dal datore di lavoro, ma anche comprovato e quindi tale da poter da solo sorreggere il licenziamento, malgrado il concorrente motivo illecito.
Dal punto di vista pratico, il discorso si sposta quindi sul terreno dell'onere della prova dell'esistenza di un motivo di ritorsione e/o illecito del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale, che grava sul lavoratore che deduca ciò in giudizio dimostrare, trovando applicazione le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova secondo il disposto dell'art. 2697, comma 1, c.c.
In caso di concorso e/o sovrapposizione del motivo illecito con la giustificazione del recesso e dell'assolvimento dei rispettivi oneri probatori circa la realizzazione della fattispecie vietata, poiché la sussistenza della giustificazione impedisce che del motivo illecito e/o ritorsivo possa predicarsi il carattere «esclusivo» ovvero «unico», la priorità, logica e giuridica, deve essere data all'accertamento dei presupposti giustificativi del recesso, la cui dimostrazione in concreto chiude la questione, rendendo irrilevante ogni altro aspetto della vicenda.
La insussistenza della giustificazione addotta – comprensiva sia della mancanza di prova della sua effettività sia della inidoneità di essa ad integrare una valida ragione giustificativa– non equivale all'affermazione, in positivo, del carattere illecito del recesso: la mera ingiustificatezza del licenziamento «comporta, nel regime introdotto dalla L. n. 92/2012,
l'applicazione delle tutele correlate al difetto della causale giustificativa del licenziamento, mentre per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo … perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso». Ne segue che, qualora il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà solo “ingiustificato”: l'accertamento della nullità richiede la prova, in positivo, del carattere illecito del recesso e quindi la dimostrazione di circostanze ulteriori rispetto alla mera mancanza della giustificazione.
Peraltro, dalla mancanza di giustificazione si può risalire, in via presuntiva, all'illecito, ed è la situazione più frequente specie al cospetto di ragioni costituenti nient'altro che motivazioni “di facciata”, come esigenze aziendali inconsistenti o contestazioni disciplinari di condotte di scarsa o nulla rilevanza (cfr. in ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17266 del
24/06/2024).
Sulla sussistenza della giusta causa del licenziamento comminato al ricorrente occorre richiamare le dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio e le ulteriori prove documentali acquisite.
Il teste ha dichiarato che la mattina dell'11 maggio 2025 era stato Parte_4 chiamato da , responsabile del reparto fondo linea ove era impiegato anche il CP_4 ricorrente, in quanto quest'ultimo aveva preso senza autorizzazione un transpallet elettrico e stava rimuovendo i bancali dalla zona di immagazzinamento rendendo non più sicura l'area di lavoro a causa dello spostamento della merce;
il ricorrente, invece, si sarebbe dovuto limitare a “sparare” i colli con una pistola per poi collocarli sul bancale senza utilizzare il transpallet atteso che i bancali si trovavano nella zona retrostante il fondo linea.
Il teste ha quindi dichiarato di aver intimato al ricorrente, insieme al suo collega
[...]
di scendere dal mezzo, senza ottenere il risultato sperato;
infatti, il teste ha CP_4 confermato che il ricorrente aveva toccato le sue gambe con il mezzo che è stato bloccato dallo stesso mediante utilizzo del tasto di emergenza;
immediatamente dopo Parte_4 il ricorrente era sceso dal mezzo e continuando a sbracciarsi aveva dato una testata ed una spinta al testimone (cfr. verbale 6 giugno 2024).
Il testimone ha riferito che il posizionamento dei bancali dalla zona dalla CP_4 quale il ricorrente li stava spostando la mattina dell'11 maggio 2023 era stato predisposto per velocizzare il lavoro del fondo linea senza creare ingombro ad alcuno;
lo stesso teste ha confermato le dichiarazioni rese da riferendo, viceversa, che sebbene con il Parte_4 mezzo condotto dal ricorrente erano stati quasi investiti, non vi era stato alcun contatto tra il transpallet ed il loro corpo;
il testimone ha poi riferito che il ricorrente sceso dal mezzo aveva urlato contro gli altri due la frase: “razzisti di merda, non potete farmi un cazzo! Siete fortunati che siamo qui dentro, usciamo fuori” (cfr. verbale di udienza del 24 settembre 2024). La testimone ha riferito che e , la mattina Persona_1 CP_4 Parte_4 dell'11 maggio 2023 avevano invitato il ricorrente a mettere a posto il transpallet e a riprendere la propria attività lavorativa;
tuttavia, il ricorrente aveva inserito la retromarcia impattando con il mezzo contro gli altri due;
che il mezzo era stato bloccato da Pt_4
; che il ricorrente sceso dal mezzo aveva urlato la frase “razzisti di merda, non potete
[...] farmi un cazzo! Siete fortunati che siamo qui dentro, usciamo fuori” spintonando Pt_4
e facendolo cadere (cfr. verbale udienza 21 gennaio 2025).
[...]
A seguito di ordine di esibizione sono state acquisite le videoregistrazioni del giorno
11 maggio 2023.
Il video denominato “42_Marzano1 NVR2_Marzano1
NVR2_20230511093000_20230511093134_422961” e il video denominato “43_Marzano1
NVR2_Marzano1 NVR2_20230511093000_20230511093036_422962” mostrano il ricorrente impegnato nelle operazioni di spostamento dei bancali mediante il transpallet elettrico;
dopo di che si vede l'arrivo di che dopo aver invitato il ricorrente a Parte_4 scendere blocca il mezzo usando il tasto di emergenza.
Le immagini non mostrano in modo nitido un contatto tra la testa del ricorrente e quella del teste . Parte_4
Le medesime circostanze riferite dai testi sono state contestate dal datore di lavoro al ricorrente con lettera raccomandata spedita il 15 maggio 2023; successivamente il lavoratore è stato sentito il 5 giugno 2023 ed il licenziamento è stato intimato con raccomandata spedita il
16 giugno e ricevuta il 23 giugno 2023 (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte resistente).
L'art. 102 del ccnl prevede i seguenti termini tassativi: il datore di lavoro deve svolgere la contestazione disciplinare entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto;
il lavoratore può essere sentito a sua difesa entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione;
entro 20 giorni dalla scadenza del termine precedente deve essere assunto il provvedimento disciplinare.
Nel caso di specie i termini indicati, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, sono stati rispettati.
Alla luce delle dichiarazioni rese e del contenuto della lettera di contestazione si deve evidenziare l'avvenuta dimostrazione dei fatti ivi rappresentati.
Quanto alla loro idoneità ad integrare gli estremi della giusta causa si devono considerare le seguenti circostanze di fatto: - il lavoratore il giorno dell'11 maggio 2023 non ha svolto le mansioni alle quali ordinariamente è preposto;
ha alterato l'organizzazione del lavoro del suo reparto spostando i bancali;
- non ha aderito all'invito più volte svolto dai suoi superiori ad interrompere lo spostamento dei bancali;
- ha quasi provocato l'investimento di due colleghi mediante l'utilizzo improprio di un transpallet;
- ha usato violenza contro un proprio superiore.
Tali circostanze di fatto alterano in modo significativo il rapporto fiduciario tra il datore di lavoro ed il ricorrente di modo che la giusta causa di licenziamento appare sussistere;
ciò in quanto il lavoratore con la propria condotta ha mostrato non solo di non aderire alle direttive dei propri superiore ma ha anche reso palese la propria volontà di giustificare la propria condotta utilizzando un linguaggio ed un comportamento improntato alla violenza.
Peraltro, giova evidenziare che i fatti sottesi al licenziamento disciplinare per come rappresentanti e provati all'interno del processo non recano alcun collegamento nemmeno indiretto con l'avvenuta iscrizione del ricorrente alla sigla sindacale di modo che a Pt_6 maggior ragione difetterebbe in ogni caso l'elusività e la determinatezza dell'asserito motivo ritorsivo.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite che si liquidano in € 5.388 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
Pavia, 4 novembre 2025 Il Giudice
EA RA CI