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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5627 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL ZO presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. CO LI IG RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4083 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 , decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 03/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con gli avvocati Parte_1 C.F._1 Claudio Coppacchioli (C.F. ) e Lucilla Coppacchioli C.F._2 (C.F. ) ed elettivamente domiciliato nello studio del C.F._3 primo in Roma, Via G. Carini 32;
PARTE APPELLANTE
E in qualità di mandataria di (C.F. CP_1 Controparte_2
), con gli avvocati Renato UT (C.F. P.IVA_1
) e LA UT (C.F. ), C.F._4 C.F._5 nello studio dei quali è elettivamente domiciliata, in Ercolano (NA), Piazza Trieste 4;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 14 OGGETTO: appello contro la sentenza n.8730, del 2022, del 03/06/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 5.11.2018, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 17202/2018, emesso il 26.7.2018 e notificato il 24.9.2018, con cui il Giudice del Tribunale di Roma gli aveva intimato di pagare ad
[...]
quale mandataria di la somma di € 20.757,46, CP_1 Controparte_2 oltre interessi e spese processuali, a titolo di residuo corrispettivo della somministrazione di energia elettrica al locale in cui esercitava l'attività di ristorazione, di cui alle “fatture allegate n. 921401923539/14, n. 921600301085/16, n.921600651156/16, n. 921600725750/16, n. 921601616268/16, n. 921601669220/16, n. 921601970709/16 e n. 921700450842/17”, che erano state emesse per il complessivo importo di € 26.708,60, pagato in parte. proponeva al Tribunale di Roma la domanda: “disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito così giudicare: nel merito, previa ogni più opportuna declaratoria, revocare e/o porre nel nulla/annullare e comunque dichiarare privo di efficacia e di ogni effetto giuridico il suddetto decreto ingiuntivo, per tutti i motivi di cui in narrativa, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversa siccome infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata;
Con vittoria di spese e competenze di causa, maggiorate di rimborso spese generali e oneri accessori nella misura di legge.” A sostegno dell'opposizione, assumeva che le fatture Parte_1 allegate al ricorso monitorio contenevano imprecisati “palesi errori”, erano state “redatte in modo inintelleggibile”, si riferivano a corrispettivi già richiesti, erano state emesse per “consumi esorbitanti”, “calcolati sulla base di evidenti errori di lettura del contatore”; deduceva che le due fatture n. 921600301085 del 24.2.2016 e n. 921600725750 del 12.5.2016 erano state “emesse per causali pressoché identiche”, poiché il pagamento del corrispettivo dei consumi di energia elettrica era stato richiesto con la prima per il periodo di fatturazione 1.3.2013 – 19.2.2016 e per il periodo di conguaglio dal 1.3.2013 al 31.12.2015 e con la seconda per il periodo di fatturazione e di conguaglio dal 1.3.2013 al 31.3.2016 (documenti n. 2 e 4); che la fattura n. 921600301085 emessa il 24.2.2016 indicava il consumo di 29.174 kWh, superiore a quello pari a 27.095 kWh addebitato con la successiva fattura n. 921600725750 del 12.5.2016; che la fattura n. 921600651156 del 15.4.2016 indicava il consumo di 10.396 kWh per periodi e conguagli già compresi nelle precedenti fatture. L'opponente eccepiva l'inidoneità probatoria delle fatture commerciali;
deduceca l'onere della società somministrante di provare “il corretto pag. 2 di 14 funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”; esponeva che aveva usufruito della fornitura di energia elettrica de qua dal 1.4.2006 al 28.2.2017, quando aveva cambiato gestore;
esponeva che il rapporto contrattuale si era svolto regolarmente fino all'emissione in data 10.1.2015 della fattura n. 921500027458, dell'importo di euro 446,65, riferita a dicembre 2014 (documento n. 13), che indicava il mancato pagamento di € 6.078,96 di cui alla fattura n. 921401923539 del 9.12.2014, riferita al periodo di fatturazione dal 1.9.2009 al 30.11.2014 e al periodo di conguaglio dal 1.9.2009 al 28.2.2013 (documento n. 1); assumeva la misura eccessiva dei consumi indicati, considerato l'avvenuto pagamento delle fatture periodiche;
esponeva che il 22.1.2016, presso il Servizio Conciliazione Clienti Energia, le parti avevano pattuito il pagamento rateale di € 6.149,23, così detratto dalla somma di € 6.468,88 il credito prescritto (documento n. 14); che eseguiti i pagamenti concordati, indicati nel ricorso monitorio, egli aveva ricevuto le fatture ivi indicate, che non consideravano la transazione, che aveva riguardato anche il periodo di fatturazione dal 1.9.2009 al 30.11.2014 e il periodo di conguaglio dal 1.9.2009 al 28.2.2013 con “evidente sovrapposizione di periodi temporali” riguardanti le fatture contestate;
eccepiva la “violazione della normativa di settore” e la “cattiva pratica commerciale seguita dall'opposta”, che aveva emesso fatture eccedenti il periodo annuale, senza aver considerati i consumi effettivi, e aveva ingenerato affidamento circa i costi dell'utenza. Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c. reso il 26.11.2018, la prima udienza era differita al 10.6.2019 e il 6.6.2019 si costituiva CP_1 quale mandataria di che contestava la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, formulando le conclusioni:
“a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nr.17202/2018 nei limiti della somma di € 20.757,46; b) rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, infondata e non provata e per l'effetto confermare il decreto nei limiti della somma specificata;
c) in ogni caso condannare il sig. al pagamento in favore Parte_1 dei della somma di € 20.757,46, oppure della diversa somma CP_2 ritenuta di giustizia;
d) con vittoria di spese e competenze di lite da attribuire.” La parte opposta esponeva che titolare dell'utenza a uso Parte_1 non domestico nr.547487826, aveva sottoscritto con l'accordo CP_1 per il pagamento rateale dell'importo di cui alla fattura n. 921401923539, rimasta inevasa per € 127,82, come indicato nello stato dei pagamenti in calce alla fattura nr. 921600301085 del 24.2.2016; assumeva che, con tale accordo, aveva riconosciuto il debito, dispensando il Parte_1 creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.), e non aveva fornito la prova di fatti estintivi o modificativi del credito azionato;
aggiungeva che le fatture erano state emesse per consumi effettivi pag. 3 di 14 e aveva agito secondo il criterio di cui all'art. 1375 c.c., avendo CP_1 somministrato l'energia elettrica, mentre l'utente non aveva collaborato, non avendo effettuato l'autolettura dei dati di consumo;
in subordine, la parte opposta invocava l'accertamento del corrispettivo dovuto. Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, con ordinanza riservata del 21.2.2020, era disposta l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, per verificare la
“correttezza della fatturazione emessa dalla società opposta in relazione ai dati di comuno per il periodo oggetto di causa” e l'incarico peritale d'ufficio era conferito all'ausiliario con ordinanza del 26.1.2021. La causa, assegna a questo Giudice dal 7.9.2020, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, passava in decisione all'udienza del 11.1.2022, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi ottanta giorni.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 17202-2018 (n. 44714-2018 Parte_1 R.G.)emesso il 26.7.2018 dal Giudice del Tribunale di Roma;
condanna a pagare ad quale mandataria di Parte_1 CP_1
la somma di euro la somma di € 4.215,00 (875 fase di Controparte_2 studio, 740 fase introduttiva, 1.600 fase di trattazione e istruttoria, 1.000 decisoria), a titolo di spese processuali, oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
pone a carico di le spese relative alla consulenza tecnica Parte_1 d'ufficio.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
pag. 4 di 14 Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di cui all'art. 645 c.p.c., il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato di provare i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (Cass.. Sez. 6-3, ordinanza n. 5915 del 11.3.2011, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 617411; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 17371 del 17.11.2003 e n. 5071 del 3.3.2009). Circa l'istanza di ammissione della prova testimoniale articolata dall'opponente con la memoria depositata nel secondo termine ex art. 183, c. VI, c.p.c., reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, va considerato il principio secondo cui: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 9547 del 22.4.2009, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 608333; conf. Cass., Sez. 2, sentenza n. 8620 del 2.10.1996; Cass., ordinanza n. 20997 del 12.10.2011; Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del 2.2.2015), né sono ammissibili “[…] apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento.” (Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del 2.2.2015, ivi, Rv. 6342290-01). Con la memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. depositata il 9.9.2019,
[...] ha formulato istanza di ammissione della prova testimoniale così Parte_1 articolata:
“1) “Vero che nel ristorante del Sig. da sempre, le Parte_1 macchine da cucina erano alimentate esclusivamente a gas?”; 2) “Vero che, quindi, la corrente elettrica serviva soltanto frigoriferi, condizionamento della sala pranzo di piccola metratura, nonché qualche piccolo elettrodomestico?”. Si chiede l'ammissione della prova testimoniale con il Dott. Ing. Tes_1
, sui seguenti capitoli di prova:
[...] 3) “Vero che quanto esposto nella relazione tecnica a sua firma che si mostra corrisponde a quanto da Lei riscontrato e descritto nella fattispecie oggetto di analisi?”;
pag. 5 di 14 4) “Vero che, in particolare, per il periodo feb.2013 – mar 2016 CP_1 richiede con la prima fattura, la n. 921600301085 del 24-02-2016 un totale di kWh netti, cioè, sottraendo quelli già restituiti, pari a 29174 kWh. Poi richiede con una seconda fattura, la n. 921600725750 del 12-05-2016 un ulteriore totale di kWh netti di 21886kWh. Questi kWh, sia nella prima bolletta, che nella seconda, sono dettagliati mensilmente e indicati come consumi “rilevati”?”.
5) “Vero che rileva, nella seconda lettura, uno scostamento ulteriore CP_1 rispetto alla prima, di quasi il doppio e per l'esattezza un ulteriore 75% ?”;
6) “Vero che una rilevazione può al massimo scostarsi di un 20% - 30% al massimo dal valore effettivo e già, in tal caso si parlerebbe di errori esorbitanti, specie quando si tratta di una società distributrice di energia che dovrebbe avere strumenti adeguati per il computo dei consumi elettrici dei suoi clienti?”;
7) “Vero che nella fattispecie ci si trova difronte a richieste e computi di consumo estremamente confusionari e oltremodo imprecisi, così come confermato dalla tabella sottostante che si riferisce ai kWh dichiarati come
“restituiti” nelle bollette mensili e in quelle di conguaglio successivamente pervenute. Con riferimento alle fatture 921600301085 del 24-02-2016, 921600725750 del 12-05-2016 abbiamo sulle bollette a conguaglio 2016 sulle bollette pagate dal cliente totale fatturato 51'060 kWh 36' 411 kW totale restituito 127'144 kWh (+250% ) 47'763 kWh (+133%)
8) “Vero che il termine restituito è fuorviante, in quanto non è che si restituisca l'energia, ma si tratta di consumi imputati erroneamente al cliente dichiarati esplicitamente come tali da stessa?”; CP_1
9) “Vero che nel corso degli anni ci sono stati errori di lettura veramente grossolani, al punto che i kWh “restituiti” sono ben più della somma di quelli pagati e di quelli poi conguagliati nei due conguagli “fotocopia” del 2016, cosa che dimostra una totale mancanza di affidabilità nei “rilievi” e nei “conguagli” inviati mensilmente nel corso degli anni e perfino di quelli inviati a consuntivo successivamente nel 2016. Anzi, l'abbondanza di kWh restituiti nei conguagli è ancora di molto più grande percentualmente di quella “restituita” nel corso degli anni?”. 10) “Vero che una situazione analoga avviene nel periodo 10/02/2016 - 31/03/2016, in cui cambiano solo le quantità totali dato che il periodo è più breve?”. 11) “Vero che in questo periodo si ha una prima fattura, quella n. 921600725750 del 12-05-2016 in cui sono richiesti importi per 5'209 kWh
“stimati” e poi una seconda, quella n. 921600651156 del 15-04-2016 in cui sono richiesti importi per 5'123 kWh “stimati”. Praticamente si richiede lo stesso importo di prima con un errore quasi del 100% ?”;
pag. 6 di 14 12) “Vero che alla luce di quanto detto nella sua perizia la somma di quanto richiesto nei vari conguagli, non è sicuramente un valore realistico e non si basa su un rilievo, magari anche impreciso, ma sostanzialmente credibile dei consumi?” L'istanza in esame non è ammissibile, poiché riguarda circostanze irrilevanti e generiche (capitoli n. 1 e 2), valutative (capitoli n. 3, 5, 6, 7 prima parte, 8, 9 e 10), suscettibili di prova documentale (capitoli n. 4, 7 seconda parte e 11); si rileva, inoltre, che la consulenza tecnica di parte è una “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 259 del 8.1.2013, ivi, Rv. 624510; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 13902 del 3.6.2013, ivi, Rv. 626469; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 20347 del 24.8.2017). Si recepisce l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, svolta dal Dott. Ing.
, in considerazione dell'accurato accertamento eseguito, in Persona_1 base ai dati di consumo rilevati e acquisiti dal distributore, e CP_3 riferiti al periodo dal 30.4.2006 al 31.12.2017 (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016). Il consulente tecnico d'ufficio ha esaminato la documentazione in atti, ha considerato i pagamenti effettuati dall'utente, ha accertato il consumo medio giornaliero di energia elettrica nel periodo dal 1.2.2009 al 28.2.2017, pari a 116,7 kWh/giorno e ha rilevato: “Il consumo addebitato da è dunque inferiore da quello che emerge dalle letture inviate da CP_1
” e ha così concluso: “Come dettagliatamente descritto nella CP_3 relazione che precede, a seguito delle operazioni di verifica condotte dallo scrivente sulla documentazione in atti, dalle fatture oggetto di causa sono stati analizzate le singole voci relative ai consumi attribuiti. Dal confronto con i consumi emergenti dai dati inviati da e i consumi attribuiti da CP_3
nelle fatture in esame per il periodo 1/9/2009 al 28/2/2017 è stato CP_1 accertato che i consumi attribuiti da sono pari a 282.912 kWh mentre CP_1 i consumi derivanti dai dati sono pari a 319.400 kWh. (v. anche CP_3 tabelle allegate n. 2).” […] “In base a quanto sopra esposto, descritto nel dettaglio nella relazione che precede e al riepilogo della fatturazione CP_1 che risulta ancora non pagata dall'opponente, il credito vantato da è CP_1 pari a euro 20.594,64 (v. all. 5b)” (pagine 7 e 8 della relazione tecnica d'ufficio depositata il 6.11.2021). L'ausiliario d'ufficio ha reso i chiarimenti sollecitati dalla parte opponente nel termine indicato in sede di conferimento dell'incarico peritale d'ufficio e ciò comporta l'ininfluenza delle ulteriori osservazioni critiche formulate, con richiesta di rimessione della causa sul ruolo, anche in considerazione del principio secondo cui: “Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il pag. 7 di 14 consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 8355 del 3.4.2007, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 595701-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 15666 del15.7.2011). Per conseguenza, l'opposizione de qua va respinta e va resa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 653 c.p.c. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
le spese riguardanti la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con il decreto reso il 12.11.2021, sono poste a definitivo carico dell'opponente. ”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
-respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
-respinte tutte le deduzioni, eccezioni e domande della parte appellata;
-emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie;
-in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 8730/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. X, Giudice dott. Daniela Gaetano, nell'ambito del procedimento avente R.G. 70918/2018, pubblicata il 03.06.2022, notificata il 06.06.2022, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della stessa ai sensi degli artt. 283 – 351 c.p.c., per le ragioni tutte indicate nel presente atto, così provvedere:
1.In via preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 351 c.p.c. sospendere in via immediata con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n. 8730/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. X, Giudice dott. Daniela Gaetano, nell'ambito del procedimento avente R.G. 70918/2018, pubblicata il 03.06.2022, notificata il 06.06.2022. ravvisandosi nel caso di specie giusti motivi di urgenza, fissando al contempo l'udienza ex art. 351, comma 3 c.p.c. ovvero, in subordine, fissare l'udienza innanzi al Collegio per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata sentenza, prima dell'udienza di comparizione delle parti chiamata con l'atto di citazione di appello;
2.Nel merito accogliere le domande del Signor come di Parte_1 seguito riportate: nel merito, previa ogni più opportuna declaratoria, revocare e/o porre nel nulla/annullare e comunque dichiarare privo di efficacia e di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo telematico n. 17202/2018 (R.G. 44714/2018) emesso il 24.07.2018 dal Tribunale di Roma), per tutti i motivi di cui in narrativa, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria siccome infondata in fatto e in diritto;
pag. 8 di 14 Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si reitera la richiesta dei mezzi di prova così come articolati e richiesti nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata ritualmente nel primo grado di giudizio. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari ad Euro 20.757,46. In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado.”
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: “a) CP_1 rigettare la istanza ex artt 283 e e 351 c.p.c. con condanna al pagamento della sanzione pecuniaria;
b) rigettare il gravame in quanto inammissibile ed infondato;
c) in ogni caso condannare il sig. al pagamento in favore Parte_1 della della somma di € 20.757,46, oppure della diversa somma CP_2 ritenuta di giustizia;
d) con vittoria di spese e competenze di causa in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
All'udienza del 3/10/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d. lgs. n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del pag. 9 di 14 precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – Dall'atto di appello proposto da possono Parte_1 ricavarsi due distinti motivi di appello.
§ 5.1 – Il primo motivo di appello è intitolato: “Sull'illegittimità del capo della sentenza relativo al recepimento della CTU svolta dall'Ing.
”. Persona_1 Con tale motivo l'appellante contesta la decisione impugnata in quanto avrebbe recepito acriticamente le risultanze della CTU. Il Giudice si sarebbe limitato a richiamare la relazione del consulente, senza tenere conto delle deduzioni e delle contestazioni di esso opponente. A propria volta, la CTU sarebbe inattendibile, per aver utilizzato documentazione non proveniente da soggetti terzi ed indipendenti ma da società CP_3 facente parte del gruppo e partecipata al 100% da . La CP_1 CP_1 CTU sarebbe altresì errata in quanto non avrebbe rilevato le sovrapposizioni temporali, le duplicazioni e in genere gli errori di contabilizzazione che emergono nelle fatture . CP_1
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Sull'illegittimità del capo della sentenza relativa al rigetto delle istanze istruttorie articolate dall'appellante”. Con tale motivo, l'appellante contesta la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile la prova testimoniale da lui richiesta in primo grado. Reitera pertanto in questa sede le proprie istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, co.6 n.2 c.p.c., e , in particolare, la richiesta di escutere come teste il proprio consulente, Ing. , perché Testimone_1 confermi il contenuto della relazione di parte prodotta in atti.
§ 6. – L'appello è infondato.
§ 6.1 –È il primo motivo infondato. Le censure mosse alla decisione impugnata, fondate sull'assunto di un'adesione acritica alle conclusioni di una CTU asseritamente errata, risultano invero prive di pregio.
pag. 10 di 14 L'appellante aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 17202/2018 del Tribunale di Roma, contestando le fatture poste a base dell'azione monitoria da parte di , deducendo che contenessero CP_1
“palesi errori di fatturazione, redatte in modo inintelligibile, richiedenti più volte il pagamento per gli stessi periodi di fatturazione e di conguaglio, con evidenti sovrapposizioni temporali, emesse per consumi esorbitanti, basati su letture errate e comunque non dovuti come risulta dal mero raffronto documentale tra le fatture stesse”. Le contestazioni riguardavano dunque l'attività di raccolta ed elaborazione dei dati riportati nelle fatture. Anche a seguito della costituzione dell'opposta e della richiesta da parte di questa di accertamento del credito azionato con il ricorso ex art.633 c.p.c., l' non Parte_1 contestava l'utilizzo della fornitura e nulla deduceva riguardo all'integrità ed al funzionamento del contatore, le cui registrazioni non venivano contestate se non per asseriti errori di lettura. Nel corso del giudizio veniva quindi nominato CTU l'Ing.
[...]
a cui il Tribunale poneva il seguente quesito: “ Esaminati gli atti Per_1 ed i documenti di causa, ascoltate le parti costituite e i loro eventuali consulenti tecnici, acquisita la documentazione presso il distributore competente, eseguita ogni opportuna indagine tecnica, - accerti l'entità del consumo di energia elettrica della parte opponente, effettuato nel corso del periodo di tempo di cui alle fatture commerciali indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, e - accerti l'eventuale corrispettivo in base alle condizioni applicate secondo il contratto e il regime normativo, considerando anche eventuali pagamenti e/o note di credito o l'eventuale rimborso dovuto all'utente ” . Per l'espletamento dell'incarico, il CTU acquisiva da CP_3 società distributrice dell'energia elettrica venduta e fatturata da CP_1
, i dati relativi ai kilowattora consumati dall'appellante nel periodo di
[...] riferimento delle fatture contestate. Dal raffronto tra i consumi rilevati da per il periodo 01/09/2009 – 28/02/2017 (319.400 kWh) e quelli CP_3 indicati nelle fatture (282.912 kWh), emergeva una differenza a CP_1 sfavore dell'appellante. Sulla base dei dati acquisiti dalla società distributrice dell'energia elettrica, il CTU affermava dunque l'esistenza di un credito di di € 20.594,64. CP_1 Contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, l'incarico peritale risulta svolto correttamente ed in piena coerenza con il quesito posto dal Tribunale. Le conclusioni del CTU, logicamente motivate e adeguatamente illustrate nella relazione tecnica, sono pertanto condivisibili, così come corretta appare la decisione del primo giudice di recepire tali risultanze ai fini della definizione della controversia. Lo stesso Giudice, dando inoltre atto che al CTU erano tempestivamente pervenute le osservazioni dei consulenti tecnici delle parti, ha evidentemente tenuto pag. 11 di 14 conto di queste ed ha congruamente ritenuto ininfluenti gli ulteriori approfondimenti e chiarimenti richiesti dall'opponente. Va peraltro evidenziata l'infondatezza della doglianza dell'appellante circa la pretesa identità soggettiva tra la Società appellata e la dalla quale si vorrebbe desumere l'inattendibilità dei dati CP_3 forniti da quest'ultima al CTU e la conseguente assoluta carenza di prova dei consumi addebitati da all' Sebbene entrambe CP_1 Parte_1 appartengano al medesimo gruppo societario, ed CP_3 [...] sono infatti soggetti distinti, ciascuno dotato di una propria capacità CP_1 giuridica. E' infatti principio consolidato che “Il collegamento economico- funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta”.(Cassazione civile, Sez. Lav., sent.03/08/1991n. 8532). Ne consegue che le attività svolte da una società non possono automaticamente imputarsi all'altra e che l'appartenenza al medesimo gruppo non incide sull'attendibilità della documentazione fornita da Tali documenti non provengono dalla controparte CP_3 processuale dell'appellante e costituiscono dunque prova, liberamente valutabile dal Giudice, circa i consumi effettivi. Quanto alle specifiche critiche alla correttezza della CTU, deve rilevarsi che le verifiche del consulente del Giudice hanno reso superflua la disamina dei singoli addebiti periodici, per consumi o conguagli, indicati nelle bollette . Possibili incongruenze ed errori di contabilizzazione CP_1 riscontrabili dal raffronto di singole fatture risultano assorbiti dall'accertamento dei consumi complessivi dell'intero periodo effettuato sulla base dei dati di CP_3
Né può ritenersi erronea la decisione del Tribunale di recepire le conclusioni del CTU, nonostante questi avesse considerato un periodo temporale non pertinente, facendo decorrere i conteggi dal 2009, mentre la morosità oggetto del decreto ingiuntivo riguardava i soli periodi marzo 2013
– marzo 2016, giugno 2016 – novembre 2016 e febbraio 2017. Il CTU, infatti, ha verificato i consumi a partire dal 01/09/2009, senza limitarsi al periodo 01/03/2013 – 28/02/2017 contemplato nelle fatture prodotte in sede monitoria. Tale estensione temporale, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, deve ritenersi corretta, poiché il consulente ha acquisito i dati relativi a una bolletta emessa per il periodo 01/09/2009 – 30/11/2014, che coincideva con quello delle fatture oggetto di contestazione. Non tener conto di quella fattura avrebbe restituito un quadro incompleto dell'andamento dei consumi. In considerazione delle argomentazioni sopra esposte, va confermato l'accertamento del credito vantato da , correttamente riconosciuto dal CP_1 Giudice di prime cure all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta, a ragione, accurata.
pag. 12 di 14 § 6.2 –E' il secondo motivo infondato. L'appellante lamenta che il Tribunale abbia ingiustamente negato l'ammissione della prova per testi, ritenuta decisiva ai fini della corretta decisione della controversia. Arrighini reitera pertanto anche in questa sede le istanze istruttorie già tempestivamente formulate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e richiamate nelle conclusioni del giudizio di primo grado, insistendo in particolare sulla richiesta di escutere, in qualità di testimone, il proprio consulente tecnico di parte, ing. il quale dovrebbe confermare in sede Testimone_1 testimoniale il contenuto della relazione tecnica di parte già prodotta in atti, così da suffragarne la validità e l'attendibilità sul piano probatorio. Vanno tuttavia respinte le censure della sentenza di primo grado concernenti la dichiarazione di inammissibilità della prova per testi. Come già rilevato dal Tribunale, i capitoli di prova articolati da risultano Parte_1 infatti formulati in maniera non circostanziata, generica, attengono in gran parte a mere valutazioni (capitoli 3, 5, 6, 7 prima parte, 8, 9, 10 e 12) e nel caso dei capitoli 4, 7 seconda parte e 11 si riferiscono a circostanze da provare documentalmente.
In ogni caso, la testimonianza del CTP, seppure astrattamente ipotizzabile allorché sia necessaria a far acquisire al Giudice fatti di diretta percezione del consulente, è da ritenersi inammissibile laddove, come nella fattispecie, tenda dichiaratamente ad attribuire valore di prova al contenuto della relazione di parte depositata in giudizio. Come da consolidata Giurisprudenza, “La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013).
Va dunque confermata la decisione di primo grado.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in qualità di mandataria di
[...] CP_1 CP_1
pag. 13 di 14 contro la sentenza n.8730, del 2022, del 03/06/2022 resa tra CP_2 le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello totalmente e conferma la sentenza n.8730, del 03/06/2022, del Tribunale di Roma;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di liquidate in complessivi € 4.888,00, di CP_1 cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellata, dichiaratisi antistatari.
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025
L'estensore Il presidente
CO LI IG RI EL ZO
pag. 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa EL ZO presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. CO LI IG RI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4083 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 , decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 03/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con gli avvocati Parte_1 C.F._1 Claudio Coppacchioli (C.F. ) e Lucilla Coppacchioli C.F._2 (C.F. ) ed elettivamente domiciliato nello studio del C.F._3 primo in Roma, Via G. Carini 32;
PARTE APPELLANTE
E in qualità di mandataria di (C.F. CP_1 Controparte_2
), con gli avvocati Renato UT (C.F. P.IVA_1
) e LA UT (C.F. ), C.F._4 C.F._5 nello studio dei quali è elettivamente domiciliata, in Ercolano (NA), Piazza Trieste 4;
PARTE APPELLATA
pag. 1 di 14 OGGETTO: appello contro la sentenza n.8730, del 2022, del 03/06/2022 del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione notificato il 5.11.2018, proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 17202/2018, emesso il 26.7.2018 e notificato il 24.9.2018, con cui il Giudice del Tribunale di Roma gli aveva intimato di pagare ad
[...]
quale mandataria di la somma di € 20.757,46, CP_1 Controparte_2 oltre interessi e spese processuali, a titolo di residuo corrispettivo della somministrazione di energia elettrica al locale in cui esercitava l'attività di ristorazione, di cui alle “fatture allegate n. 921401923539/14, n. 921600301085/16, n.921600651156/16, n. 921600725750/16, n. 921601616268/16, n. 921601669220/16, n. 921601970709/16 e n. 921700450842/17”, che erano state emesse per il complessivo importo di € 26.708,60, pagato in parte. proponeva al Tribunale di Roma la domanda: “disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito così giudicare: nel merito, previa ogni più opportuna declaratoria, revocare e/o porre nel nulla/annullare e comunque dichiarare privo di efficacia e di ogni effetto giuridico il suddetto decreto ingiuntivo, per tutti i motivi di cui in narrativa, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversa siccome infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata;
Con vittoria di spese e competenze di causa, maggiorate di rimborso spese generali e oneri accessori nella misura di legge.” A sostegno dell'opposizione, assumeva che le fatture Parte_1 allegate al ricorso monitorio contenevano imprecisati “palesi errori”, erano state “redatte in modo inintelleggibile”, si riferivano a corrispettivi già richiesti, erano state emesse per “consumi esorbitanti”, “calcolati sulla base di evidenti errori di lettura del contatore”; deduceva che le due fatture n. 921600301085 del 24.2.2016 e n. 921600725750 del 12.5.2016 erano state “emesse per causali pressoché identiche”, poiché il pagamento del corrispettivo dei consumi di energia elettrica era stato richiesto con la prima per il periodo di fatturazione 1.3.2013 – 19.2.2016 e per il periodo di conguaglio dal 1.3.2013 al 31.12.2015 e con la seconda per il periodo di fatturazione e di conguaglio dal 1.3.2013 al 31.3.2016 (documenti n. 2 e 4); che la fattura n. 921600301085 emessa il 24.2.2016 indicava il consumo di 29.174 kWh, superiore a quello pari a 27.095 kWh addebitato con la successiva fattura n. 921600725750 del 12.5.2016; che la fattura n. 921600651156 del 15.4.2016 indicava il consumo di 10.396 kWh per periodi e conguagli già compresi nelle precedenti fatture. L'opponente eccepiva l'inidoneità probatoria delle fatture commerciali;
deduceca l'onere della società somministrante di provare “il corretto pag. 2 di 14 funzionamento del contatore e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta”; esponeva che aveva usufruito della fornitura di energia elettrica de qua dal 1.4.2006 al 28.2.2017, quando aveva cambiato gestore;
esponeva che il rapporto contrattuale si era svolto regolarmente fino all'emissione in data 10.1.2015 della fattura n. 921500027458, dell'importo di euro 446,65, riferita a dicembre 2014 (documento n. 13), che indicava il mancato pagamento di € 6.078,96 di cui alla fattura n. 921401923539 del 9.12.2014, riferita al periodo di fatturazione dal 1.9.2009 al 30.11.2014 e al periodo di conguaglio dal 1.9.2009 al 28.2.2013 (documento n. 1); assumeva la misura eccessiva dei consumi indicati, considerato l'avvenuto pagamento delle fatture periodiche;
esponeva che il 22.1.2016, presso il Servizio Conciliazione Clienti Energia, le parti avevano pattuito il pagamento rateale di € 6.149,23, così detratto dalla somma di € 6.468,88 il credito prescritto (documento n. 14); che eseguiti i pagamenti concordati, indicati nel ricorso monitorio, egli aveva ricevuto le fatture ivi indicate, che non consideravano la transazione, che aveva riguardato anche il periodo di fatturazione dal 1.9.2009 al 30.11.2014 e il periodo di conguaglio dal 1.9.2009 al 28.2.2013 con “evidente sovrapposizione di periodi temporali” riguardanti le fatture contestate;
eccepiva la “violazione della normativa di settore” e la “cattiva pratica commerciale seguita dall'opposta”, che aveva emesso fatture eccedenti il periodo annuale, senza aver considerati i consumi effettivi, e aveva ingenerato affidamento circa i costi dell'utenza. Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c. reso il 26.11.2018, la prima udienza era differita al 10.6.2019 e il 6.6.2019 si costituiva CP_1 quale mandataria di che contestava la fondatezza Controparte_2 dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, formulando le conclusioni:
“a) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nr.17202/2018 nei limiti della somma di € 20.757,46; b) rigettare l'opposizione in quanto inammissibile, infondata e non provata e per l'effetto confermare il decreto nei limiti della somma specificata;
c) in ogni caso condannare il sig. al pagamento in favore Parte_1 dei della somma di € 20.757,46, oppure della diversa somma CP_2 ritenuta di giustizia;
d) con vittoria di spese e competenze di lite da attribuire.” La parte opposta esponeva che titolare dell'utenza a uso Parte_1 non domestico nr.547487826, aveva sottoscritto con l'accordo CP_1 per il pagamento rateale dell'importo di cui alla fattura n. 921401923539, rimasta inevasa per € 127,82, come indicato nello stato dei pagamenti in calce alla fattura nr. 921600301085 del 24.2.2016; assumeva che, con tale accordo, aveva riconosciuto il debito, dispensando il Parte_1 creditore dall'onere di provare il rapporto fondamentale (art. 1988 c.c.), e non aveva fornito la prova di fatti estintivi o modificativi del credito azionato;
aggiungeva che le fatture erano state emesse per consumi effettivi pag. 3 di 14 e aveva agito secondo il criterio di cui all'art. 1375 c.c., avendo CP_1 somministrato l'energia elettrica, mentre l'utente non aveva collaborato, non avendo effettuato l'autolettura dei dati di consumo;
in subordine, la parte opposta invocava l'accertamento del corrispettivo dovuto. Concessi i termini previsti dall'art. 183, comma VI, c.p.c., prodotta documentazione, con ordinanza riservata del 21.2.2020, era disposta l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, per verificare la
“correttezza della fatturazione emessa dalla società opposta in relazione ai dati di comuno per il periodo oggetto di causa” e l'incarico peritale d'ufficio era conferito all'ausiliario con ordinanza del 26.1.2021. La causa, assegna a questo Giudice dal 7.9.2020, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, passava in decisione all'udienza del 11.1.2022, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi ottanta giorni.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, rigetta l'opposizione proposta da
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 17202-2018 (n. 44714-2018 Parte_1 R.G.)emesso il 26.7.2018 dal Giudice del Tribunale di Roma;
condanna a pagare ad quale mandataria di Parte_1 CP_1
la somma di euro la somma di € 4.215,00 (875 fase di Controparte_2 studio, 740 fase introduttiva, 1.600 fase di trattazione e istruttoria, 1.000 decisoria), a titolo di spese processuali, oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
pone a carico di le spese relative alla consulenza tecnica Parte_1 d'ufficio.”.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Prima di procedere all'esame dell'opposizione, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instaurato il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.), anche in relazione al regime degli oneri di allegazione e prova (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003; Cass. 15037/2005; Cass. 16767/2014), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo.
pag. 4 di 14 Nel giudizio di merito a cognizione ordinaria introdotto con l'atto di cui all'art. 645 c.p.c., il creditore, ricorrente nella fase monitoria del giudizio, è onerato di provare i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo e la parte opponente è tenuta a fornire la prova dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.” (Cass.. Sez. 6-3, ordinanza n. 5915 del 11.3.2011, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 617411; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 17371 del 17.11.2003 e n. 5071 del 3.3.2009). Circa l'istanza di ammissione della prova testimoniale articolata dall'opponente con la memoria depositata nel secondo termine ex art. 183, c. VI, c.p.c., reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, va considerato il principio secondo cui: “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa. È, pertanto, inammissibile il capitolo di prova per testimoni volto a dimostrare il compimento di un atto unilaterale (nella specie, revoca dell'incarico di mediazione), qualora non siano indicati il luogo in cui l'atto venne compiuto, la data e le relative modalità.” (Cass., Sez. 3, sentenza n. 9547 del 22.4.2009, C.E.D. della Corte di Cassazione, Rv. 608333; conf. Cass., Sez. 2, sentenza n. 8620 del 2.10.1996; Cass., ordinanza n. 20997 del 12.10.2011; Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del 2.2.2015), né sono ammissibili “[…] apprezzamenti e valutazioni del teste, cui il giudice non può legare il suo convincimento.” (Cass., Sez.
6-L, ordinanza n. 1808 del 2.2.2015, ivi, Rv. 6342290-01). Con la memoria ex art. 183 c. VI c.p.c. depositata il 9.9.2019,
[...] ha formulato istanza di ammissione della prova testimoniale così Parte_1 articolata:
“1) “Vero che nel ristorante del Sig. da sempre, le Parte_1 macchine da cucina erano alimentate esclusivamente a gas?”; 2) “Vero che, quindi, la corrente elettrica serviva soltanto frigoriferi, condizionamento della sala pranzo di piccola metratura, nonché qualche piccolo elettrodomestico?”. Si chiede l'ammissione della prova testimoniale con il Dott. Ing. Tes_1
, sui seguenti capitoli di prova:
[...] 3) “Vero che quanto esposto nella relazione tecnica a sua firma che si mostra corrisponde a quanto da Lei riscontrato e descritto nella fattispecie oggetto di analisi?”;
pag. 5 di 14 4) “Vero che, in particolare, per il periodo feb.2013 – mar 2016 CP_1 richiede con la prima fattura, la n. 921600301085 del 24-02-2016 un totale di kWh netti, cioè, sottraendo quelli già restituiti, pari a 29174 kWh. Poi richiede con una seconda fattura, la n. 921600725750 del 12-05-2016 un ulteriore totale di kWh netti di 21886kWh. Questi kWh, sia nella prima bolletta, che nella seconda, sono dettagliati mensilmente e indicati come consumi “rilevati”?”.
5) “Vero che rileva, nella seconda lettura, uno scostamento ulteriore CP_1 rispetto alla prima, di quasi il doppio e per l'esattezza un ulteriore 75% ?”;
6) “Vero che una rilevazione può al massimo scostarsi di un 20% - 30% al massimo dal valore effettivo e già, in tal caso si parlerebbe di errori esorbitanti, specie quando si tratta di una società distributrice di energia che dovrebbe avere strumenti adeguati per il computo dei consumi elettrici dei suoi clienti?”;
7) “Vero che nella fattispecie ci si trova difronte a richieste e computi di consumo estremamente confusionari e oltremodo imprecisi, così come confermato dalla tabella sottostante che si riferisce ai kWh dichiarati come
“restituiti” nelle bollette mensili e in quelle di conguaglio successivamente pervenute. Con riferimento alle fatture 921600301085 del 24-02-2016, 921600725750 del 12-05-2016 abbiamo sulle bollette a conguaglio 2016 sulle bollette pagate dal cliente totale fatturato 51'060 kWh 36' 411 kW totale restituito 127'144 kWh (+250% ) 47'763 kWh (+133%)
8) “Vero che il termine restituito è fuorviante, in quanto non è che si restituisca l'energia, ma si tratta di consumi imputati erroneamente al cliente dichiarati esplicitamente come tali da stessa?”; CP_1
9) “Vero che nel corso degli anni ci sono stati errori di lettura veramente grossolani, al punto che i kWh “restituiti” sono ben più della somma di quelli pagati e di quelli poi conguagliati nei due conguagli “fotocopia” del 2016, cosa che dimostra una totale mancanza di affidabilità nei “rilievi” e nei “conguagli” inviati mensilmente nel corso degli anni e perfino di quelli inviati a consuntivo successivamente nel 2016. Anzi, l'abbondanza di kWh restituiti nei conguagli è ancora di molto più grande percentualmente di quella “restituita” nel corso degli anni?”. 10) “Vero che una situazione analoga avviene nel periodo 10/02/2016 - 31/03/2016, in cui cambiano solo le quantità totali dato che il periodo è più breve?”. 11) “Vero che in questo periodo si ha una prima fattura, quella n. 921600725750 del 12-05-2016 in cui sono richiesti importi per 5'209 kWh
“stimati” e poi una seconda, quella n. 921600651156 del 15-04-2016 in cui sono richiesti importi per 5'123 kWh “stimati”. Praticamente si richiede lo stesso importo di prima con un errore quasi del 100% ?”;
pag. 6 di 14 12) “Vero che alla luce di quanto detto nella sua perizia la somma di quanto richiesto nei vari conguagli, non è sicuramente un valore realistico e non si basa su un rilievo, magari anche impreciso, ma sostanzialmente credibile dei consumi?” L'istanza in esame non è ammissibile, poiché riguarda circostanze irrilevanti e generiche (capitoli n. 1 e 2), valutative (capitoli n. 3, 5, 6, 7 prima parte, 8, 9 e 10), suscettibili di prova documentale (capitoli n. 4, 7 seconda parte e 11); si rileva, inoltre, che la consulenza tecnica di parte è una “semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ. Sez. 3, sentenza n. 259 del 8.1.2013, ivi, Rv. 624510; Cass. civ., Sez. Un., sentenza n. 13902 del 3.6.2013, ivi, Rv. 626469; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 20347 del 24.8.2017). Si recepisce l'esito della consulenza tecnica d'ufficio, svolta dal Dott. Ing.
, in considerazione dell'accurato accertamento eseguito, in Persona_1 base ai dati di consumo rilevati e acquisiti dal distributore, e CP_3 riferiti al periodo dal 30.4.2006 al 31.12.2017 (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U. civ., sentenza 16.1.2015, n. 642; conf. Cass., Sez. 5, sentenza n. 9334 del 8.5.2015; Cass., Sez. 6-2, ordinanza n. 22562 del 7.11.2016). Il consulente tecnico d'ufficio ha esaminato la documentazione in atti, ha considerato i pagamenti effettuati dall'utente, ha accertato il consumo medio giornaliero di energia elettrica nel periodo dal 1.2.2009 al 28.2.2017, pari a 116,7 kWh/giorno e ha rilevato: “Il consumo addebitato da è dunque inferiore da quello che emerge dalle letture inviate da CP_1
” e ha così concluso: “Come dettagliatamente descritto nella CP_3 relazione che precede, a seguito delle operazioni di verifica condotte dallo scrivente sulla documentazione in atti, dalle fatture oggetto di causa sono stati analizzate le singole voci relative ai consumi attribuiti. Dal confronto con i consumi emergenti dai dati inviati da e i consumi attribuiti da CP_3
nelle fatture in esame per il periodo 1/9/2009 al 28/2/2017 è stato CP_1 accertato che i consumi attribuiti da sono pari a 282.912 kWh mentre CP_1 i consumi derivanti dai dati sono pari a 319.400 kWh. (v. anche CP_3 tabelle allegate n. 2).” […] “In base a quanto sopra esposto, descritto nel dettaglio nella relazione che precede e al riepilogo della fatturazione CP_1 che risulta ancora non pagata dall'opponente, il credito vantato da è CP_1 pari a euro 20.594,64 (v. all. 5b)” (pagine 7 e 8 della relazione tecnica d'ufficio depositata il 6.11.2021). L'ausiliario d'ufficio ha reso i chiarimenti sollecitati dalla parte opponente nel termine indicato in sede di conferimento dell'incarico peritale d'ufficio e ciò comporta l'ininfluenza delle ulteriori osservazioni critiche formulate, con richiesta di rimessione della causa sul ruolo, anche in considerazione del principio secondo cui: “Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il pag. 7 di 14 consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 8355 del 3.4.2007, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 595701-01; cfr. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 15666 del15.7.2011). Per conseguenza, l'opposizione de qua va respinta e va resa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 653 c.p.c. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
le spese riguardanti la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con il decreto reso il 12.11.2021, sono poste a definitivo carico dell'opponente. ”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:
-respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
-respinte tutte le deduzioni, eccezioni e domande della parte appellata;
-emesse tutte le opportune pronunce, condanne e declaratorie;
-in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 8730/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. X, Giudice dott. Daniela Gaetano, nell'ambito del procedimento avente R.G. 70918/2018, pubblicata il 03.06.2022, notificata il 06.06.2022, previa sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della stessa ai sensi degli artt. 283 – 351 c.p.c., per le ragioni tutte indicate nel presente atto, così provvedere:
1.In via preliminare ai sensi e per gli effetti dell'art. 351 c.p.c. sospendere in via immediata con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva della sentenza n. 8730/2022 emessa dal Tribunale di Roma, Sez. X, Giudice dott. Daniela Gaetano, nell'ambito del procedimento avente R.G. 70918/2018, pubblicata il 03.06.2022, notificata il 06.06.2022. ravvisandosi nel caso di specie giusti motivi di urgenza, fissando al contempo l'udienza ex art. 351, comma 3 c.p.c. ovvero, in subordine, fissare l'udienza innanzi al Collegio per la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della richiamata sentenza, prima dell'udienza di comparizione delle parti chiamata con l'atto di citazione di appello;
2.Nel merito accogliere le domande del Signor come di Parte_1 seguito riportate: nel merito, previa ogni più opportuna declaratoria, revocare e/o porre nel nulla/annullare e comunque dichiarare privo di efficacia e di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo telematico n. 17202/2018 (R.G. 44714/2018) emesso il 24.07.2018 dal Tribunale di Roma), per tutti i motivi di cui in narrativa, tenendo indenne l'opponente da qualsivoglia pretesa creditizia avversaria siccome infondata in fatto e in diritto;
pag. 8 di 14 Il tutto con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si reitera la richiesta dei mezzi di prova così come articolati e richiesti nella memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata ritualmente nel primo grado di giudizio. Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari ad Euro 20.757,46. In via istruttoria si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado.”
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: “a) CP_1 rigettare la istanza ex artt 283 e e 351 c.p.c. con condanna al pagamento della sanzione pecuniaria;
b) rigettare il gravame in quanto inammissibile ed infondato;
c) in ogni caso condannare il sig. al pagamento in favore Parte_1 della della somma di € 20.757,46, oppure della diversa somma CP_2 ritenuta di giustizia;
d) con vittoria di spese e competenze di causa in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
All'udienza del 3/10/2025, dopo il mutamento del rito che ha disposto la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d. lgs. n.164/2024).
§ 4. – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass. n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del pag. 9 di 14 precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5. – Dall'atto di appello proposto da possono Parte_1 ricavarsi due distinti motivi di appello.
§ 5.1 – Il primo motivo di appello è intitolato: “Sull'illegittimità del capo della sentenza relativo al recepimento della CTU svolta dall'Ing.
”. Persona_1 Con tale motivo l'appellante contesta la decisione impugnata in quanto avrebbe recepito acriticamente le risultanze della CTU. Il Giudice si sarebbe limitato a richiamare la relazione del consulente, senza tenere conto delle deduzioni e delle contestazioni di esso opponente. A propria volta, la CTU sarebbe inattendibile, per aver utilizzato documentazione non proveniente da soggetti terzi ed indipendenti ma da società CP_3 facente parte del gruppo e partecipata al 100% da . La CP_1 CP_1 CTU sarebbe altresì errata in quanto non avrebbe rilevato le sovrapposizioni temporali, le duplicazioni e in genere gli errori di contabilizzazione che emergono nelle fatture . CP_1
§ 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “Sull'illegittimità del capo della sentenza relativa al rigetto delle istanze istruttorie articolate dall'appellante”. Con tale motivo, l'appellante contesta la sentenza impugnata per aver dichiarato inammissibile la prova testimoniale da lui richiesta in primo grado. Reitera pertanto in questa sede le proprie istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183, co.6 n.2 c.p.c., e , in particolare, la richiesta di escutere come teste il proprio consulente, Ing. , perché Testimone_1 confermi il contenuto della relazione di parte prodotta in atti.
§ 6. – L'appello è infondato.
§ 6.1 –È il primo motivo infondato. Le censure mosse alla decisione impugnata, fondate sull'assunto di un'adesione acritica alle conclusioni di una CTU asseritamente errata, risultano invero prive di pregio.
pag. 10 di 14 L'appellante aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 17202/2018 del Tribunale di Roma, contestando le fatture poste a base dell'azione monitoria da parte di , deducendo che contenessero CP_1
“palesi errori di fatturazione, redatte in modo inintelligibile, richiedenti più volte il pagamento per gli stessi periodi di fatturazione e di conguaglio, con evidenti sovrapposizioni temporali, emesse per consumi esorbitanti, basati su letture errate e comunque non dovuti come risulta dal mero raffronto documentale tra le fatture stesse”. Le contestazioni riguardavano dunque l'attività di raccolta ed elaborazione dei dati riportati nelle fatture. Anche a seguito della costituzione dell'opposta e della richiesta da parte di questa di accertamento del credito azionato con il ricorso ex art.633 c.p.c., l' non Parte_1 contestava l'utilizzo della fornitura e nulla deduceva riguardo all'integrità ed al funzionamento del contatore, le cui registrazioni non venivano contestate se non per asseriti errori di lettura. Nel corso del giudizio veniva quindi nominato CTU l'Ing.
[...]
a cui il Tribunale poneva il seguente quesito: “ Esaminati gli atti Per_1 ed i documenti di causa, ascoltate le parti costituite e i loro eventuali consulenti tecnici, acquisita la documentazione presso il distributore competente, eseguita ogni opportuna indagine tecnica, - accerti l'entità del consumo di energia elettrica della parte opponente, effettuato nel corso del periodo di tempo di cui alle fatture commerciali indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, e - accerti l'eventuale corrispettivo in base alle condizioni applicate secondo il contratto e il regime normativo, considerando anche eventuali pagamenti e/o note di credito o l'eventuale rimborso dovuto all'utente ” . Per l'espletamento dell'incarico, il CTU acquisiva da CP_3 società distributrice dell'energia elettrica venduta e fatturata da CP_1
, i dati relativi ai kilowattora consumati dall'appellante nel periodo di
[...] riferimento delle fatture contestate. Dal raffronto tra i consumi rilevati da per il periodo 01/09/2009 – 28/02/2017 (319.400 kWh) e quelli CP_3 indicati nelle fatture (282.912 kWh), emergeva una differenza a CP_1 sfavore dell'appellante. Sulla base dei dati acquisiti dalla società distributrice dell'energia elettrica, il CTU affermava dunque l'esistenza di un credito di di € 20.594,64. CP_1 Contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, l'incarico peritale risulta svolto correttamente ed in piena coerenza con il quesito posto dal Tribunale. Le conclusioni del CTU, logicamente motivate e adeguatamente illustrate nella relazione tecnica, sono pertanto condivisibili, così come corretta appare la decisione del primo giudice di recepire tali risultanze ai fini della definizione della controversia. Lo stesso Giudice, dando inoltre atto che al CTU erano tempestivamente pervenute le osservazioni dei consulenti tecnici delle parti, ha evidentemente tenuto pag. 11 di 14 conto di queste ed ha congruamente ritenuto ininfluenti gli ulteriori approfondimenti e chiarimenti richiesti dall'opponente. Va peraltro evidenziata l'infondatezza della doglianza dell'appellante circa la pretesa identità soggettiva tra la Società appellata e la dalla quale si vorrebbe desumere l'inattendibilità dei dati CP_3 forniti da quest'ultima al CTU e la conseguente assoluta carenza di prova dei consumi addebitati da all' Sebbene entrambe CP_1 Parte_1 appartengano al medesimo gruppo societario, ed CP_3 [...] sono infatti soggetti distinti, ciascuno dotato di una propria capacità CP_1 giuridica. E' infatti principio consolidato che “Il collegamento economico- funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta”.(Cassazione civile, Sez. Lav., sent.03/08/1991n. 8532). Ne consegue che le attività svolte da una società non possono automaticamente imputarsi all'altra e che l'appartenenza al medesimo gruppo non incide sull'attendibilità della documentazione fornita da Tali documenti non provengono dalla controparte CP_3 processuale dell'appellante e costituiscono dunque prova, liberamente valutabile dal Giudice, circa i consumi effettivi. Quanto alle specifiche critiche alla correttezza della CTU, deve rilevarsi che le verifiche del consulente del Giudice hanno reso superflua la disamina dei singoli addebiti periodici, per consumi o conguagli, indicati nelle bollette . Possibili incongruenze ed errori di contabilizzazione CP_1 riscontrabili dal raffronto di singole fatture risultano assorbiti dall'accertamento dei consumi complessivi dell'intero periodo effettuato sulla base dei dati di CP_3
Né può ritenersi erronea la decisione del Tribunale di recepire le conclusioni del CTU, nonostante questi avesse considerato un periodo temporale non pertinente, facendo decorrere i conteggi dal 2009, mentre la morosità oggetto del decreto ingiuntivo riguardava i soli periodi marzo 2013
– marzo 2016, giugno 2016 – novembre 2016 e febbraio 2017. Il CTU, infatti, ha verificato i consumi a partire dal 01/09/2009, senza limitarsi al periodo 01/03/2013 – 28/02/2017 contemplato nelle fatture prodotte in sede monitoria. Tale estensione temporale, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, deve ritenersi corretta, poiché il consulente ha acquisito i dati relativi a una bolletta emessa per il periodo 01/09/2009 – 30/11/2014, che coincideva con quello delle fatture oggetto di contestazione. Non tener conto di quella fattura avrebbe restituito un quadro incompleto dell'andamento dei consumi. In considerazione delle argomentazioni sopra esposte, va confermato l'accertamento del credito vantato da , correttamente riconosciuto dal CP_1 Giudice di prime cure all'esito della consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta, a ragione, accurata.
pag. 12 di 14 § 6.2 –E' il secondo motivo infondato. L'appellante lamenta che il Tribunale abbia ingiustamente negato l'ammissione della prova per testi, ritenuta decisiva ai fini della corretta decisione della controversia. Arrighini reitera pertanto anche in questa sede le istanze istruttorie già tempestivamente formulate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e richiamate nelle conclusioni del giudizio di primo grado, insistendo in particolare sulla richiesta di escutere, in qualità di testimone, il proprio consulente tecnico di parte, ing. il quale dovrebbe confermare in sede Testimone_1 testimoniale il contenuto della relazione tecnica di parte già prodotta in atti, così da suffragarne la validità e l'attendibilità sul piano probatorio. Vanno tuttavia respinte le censure della sentenza di primo grado concernenti la dichiarazione di inammissibilità della prova per testi. Come già rilevato dal Tribunale, i capitoli di prova articolati da risultano Parte_1 infatti formulati in maniera non circostanziata, generica, attengono in gran parte a mere valutazioni (capitoli 3, 5, 6, 7 prima parte, 8, 9, 10 e 12) e nel caso dei capitoli 4, 7 seconda parte e 11 si riferiscono a circostanze da provare documentalmente.
In ogni caso, la testimonianza del CTP, seppure astrattamente ipotizzabile allorché sia necessaria a far acquisire al Giudice fatti di diretta percezione del consulente, è da ritenersi inammissibile laddove, come nella fattispecie, tenda dichiaratamente ad attribuire valore di prova al contenuto della relazione di parte depositata in giudizio. Come da consolidata Giurisprudenza, “La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio” (Cass. civ., SS.UU., n. 13902/2013).
Va dunque confermata la decisione di primo grado.
§ 7. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 8. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di in qualità di mandataria di
[...] CP_1 CP_1
pag. 13 di 14 contro la sentenza n.8730, del 2022, del 03/06/2022 resa tra CP_2 le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello totalmente e conferma la sentenza n.8730, del 03/06/2022, del Tribunale di Roma;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 in favore di liquidate in complessivi € 4.888,00, di CP_1 cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellata, dichiaratisi antistatari.
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma il giorno 03/10/2025
L'estensore Il presidente
CO LI IG RI EL ZO
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