CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 757/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 IRPEF-ALTRO 2013
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 IRPEF-ALTRO 2015
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 IMU 2014
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 IMU 2015
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso ed in particolare rileva un difetto di legittimazione processuale del difensore di ADER poiché agli atti è depositato un conferimento incarico relativo ad un ricorrente diverso da quello di cui al presente giudizio - Ricorrente1 Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe meglio specificata, relativo tra l'altro ad IMU anni 2014 e 2015 del Comune di San Gregorio.
La notifica dell'atto impugnato è avvenuta il 23/11/2024.
Chiede annullarsi l'atto impugnato, con vittoria di spese.
In particolare, si rileva che – con sentenza passata in giudicato e versata in atti - gli atti prodromici a quello impugnato relativi ad IMU anni 2014 e 2015 sono stati annullati.
Si è costituita ADER chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando la regolare notifica degli atti prodromici ed in particolare la cartella esattoriale relativa ad IMU 2014. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Le ricorrente – ogni altra eccezione disattesa - ha depositato sentenza definitiva emessa da questa CGT che ha annullato gli atti relativi all'IMU anni 2014 e 2015.
Si legge nella motivazione di detta sentenza quanto segue : “ Nel caso in specie, documentata la notifica alla ricorrente degli accertamenti 126 e 213 (che pure ha mendacemente dichiarato di non averli mai ricevuti) in data 20.09.17 e per cui in data 12.10.17 ne chiedeva rateizzazione, solo in data 01.06.23 giungeva notifica della cartella, che pure aggiungendo la sospensione dei termini Covid pari a gg. 85 per gli enti locali, appare tardiva, perché oltre i tre anni dalla esecutività degli accertamenti, e ad oltre cinque anni dall'ultimo atto interruttivo. Il ricorso va dunque accolto per intervenuta decadenza del potere esattivo”.
Orbene, alla luce di quanto sopra l'atto impugnato si palesa erroneo ed infondato quanto al riferimento alle imposte in questione, poiché non tiene conto di quanto statuito con l'anzidetta sentenza nr. 4835/2025 depositata il 05/06/2025 ed in particolare della non definitività delle relative cartelle esattoriali al momento della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto della presente impugnazione.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto ed annullato l'atto impugnato.
Spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impuignato. Condanna parte resistente alle spese, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario costituito, che si liquidano in € 500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 371/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 IRPEF-ALTRO 2013
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 IRPEF-ALTRO 2015
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 IMU 2014
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 IMU 2015
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013 - C.PR.FERMO AMM. n. 29380202400003448000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 171/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso ed in particolare rileva un difetto di legittimazione processuale del difensore di ADER poiché agli atti è depositato un conferimento incarico relativo ad un ricorrente diverso da quello di cui al presente giudizio - Ricorrente1 Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo in epigrafe meglio specificata, relativo tra l'altro ad IMU anni 2014 e 2015 del Comune di San Gregorio.
La notifica dell'atto impugnato è avvenuta il 23/11/2024.
Chiede annullarsi l'atto impugnato, con vittoria di spese.
In particolare, si rileva che – con sentenza passata in giudicato e versata in atti - gli atti prodromici a quello impugnato relativi ad IMU anni 2014 e 2015 sono stati annullati.
Si è costituita ADER chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando la regolare notifica degli atti prodromici ed in particolare la cartella esattoriale relativa ad IMU 2014. Con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Le ricorrente – ogni altra eccezione disattesa - ha depositato sentenza definitiva emessa da questa CGT che ha annullato gli atti relativi all'IMU anni 2014 e 2015.
Si legge nella motivazione di detta sentenza quanto segue : “ Nel caso in specie, documentata la notifica alla ricorrente degli accertamenti 126 e 213 (che pure ha mendacemente dichiarato di non averli mai ricevuti) in data 20.09.17 e per cui in data 12.10.17 ne chiedeva rateizzazione, solo in data 01.06.23 giungeva notifica della cartella, che pure aggiungendo la sospensione dei termini Covid pari a gg. 85 per gli enti locali, appare tardiva, perché oltre i tre anni dalla esecutività degli accertamenti, e ad oltre cinque anni dall'ultimo atto interruttivo. Il ricorso va dunque accolto per intervenuta decadenza del potere esattivo”.
Orbene, alla luce di quanto sopra l'atto impugnato si palesa erroneo ed infondato quanto al riferimento alle imposte in questione, poiché non tiene conto di quanto statuito con l'anzidetta sentenza nr. 4835/2025 depositata il 05/06/2025 ed in particolare della non definitività delle relative cartelle esattoriali al momento della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto della presente impugnazione.
In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto ed annullato l'atto impugnato.
Spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, sez. 13 in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impuignato. Condanna parte resistente alle spese, da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del difensore antistatario costituito, che si liquidano in € 500,00 oltre accessori se dovuti.