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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/07/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 791/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 791 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 14.02.2025 da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Favretto in Portogruaro (VE), Via Zappetti n. 21/F (pec
, che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. , nato a [...]à di Piave (VE) il 14.05.1959, Parte_2 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Bianchi , che lo rappresenta ed Email_2
assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso, rettificate ed integrate nelle note di trattazione scritta depositate in data 11-15.04.2025, nelle che di seguito si riproducono: “omologa della separazione alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vengono autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Presso la casa coniugale, di proprietà del marito, continuerà a risiedere il medesimo. La moglie trasferirà la propria residenza, non appena reperirà e potrà abitare nel nuovo acquisendo alloggio, nel frattempo, dal mese di marzo 2025 trasferendosi e permanendovi sino all 'avveramento di tale circostanza , nell'appartamento i n comproprietà del marito e della figlia , sito in S. Donà di Piave, Via Burano n. 1, Persona_1
con il consenso dei medesimi. I coniugi si suddivideranno la biancheria, le suppellettili e la stoviglieria della casa coniugale, e, per quel che riguarda il mobilio, la moglie recherà con sé quanto indicato in apposito elenco da loro redatto (doc. 15 allegato al ricorso). 3) Il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario di ciascuna delle fig lie con il versamento mensile della somma di € 1.200,00 cadauna (€ 2.400,00 complessivi) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese nel conto corrente intestato a ciascuna delle stesse, fino alla raggiunta autosufficienza economica di ciascuna delle stesse. 4) Le spese straordinarie, di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia, graveranno integralmente sul padre. 5) L'assegno unico a favore della figlia verrà percepito Persona_1
dal padre, siccome al medesimo spetteranno le detrazioni fiscali. 6) Il marito corrisponderà alla moglie un assegno una tantum dell'ammontare di € 2 80.000,00, al fine di contribuire al suo mantenimento , di cui ha già provveduto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente sopra indicato intestato alla moglie al versamento in suo favore della prima tranches pari ad €
140.000,00 , mentre verserà la seconda, di pari importo , entro il giorno 1 ottobre 2025, ovvero entro la data del rogito notarile per l'acquisto del nuovo immobile da parte della moglie, ove questa fosse fissata anteriormente, da versarsi a sempre a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della SI.ra , noto al SI. . 7) Con la puntuale ed esaustiva esecuzione di quanto Pt_1 Parte_2
sopra le parti dichiarano di aver regolato tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro pendenti
e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra in relazione alla loro separazione coniugale.
8) Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti in ragione del legale da ciascuna scelto”. per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 14.02.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in data 23.05.1993 in Conselve (PD), matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 12, parte II, serie A, dell'anno 1993, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nate due figlie: Per_2
in data 31.10.1998 e in data 23.03.2004, entrambe maggiorenni non
[...] Persona_1
economicamente autosufficienti.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 11-
15.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso, rettificate ed integrate nelle note di trattazione scritta dimesse in data 11-15.04.2025 e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse materiale delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Vanno compensate le spese di causa, così come richiesto dalle parti, considerata la natura del giudizio e le conclusioni congiunte rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 23.05.1993 in Conselve (PD), matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 12, parte II, serie A, dell'anno 1993, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati
dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
dott. ssa Maria Vittoria Valentino Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 791 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 14.02.2025 da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Roberta Favretto in Portogruaro (VE), Via Zappetti n. 21/F (pec
, che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo e
(C.F. , nato a [...]à di Piave (VE) il 14.05.1959, Parte_2 C.F._2
residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Valentina Bianchi , che lo rappresenta ed Email_2
assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso, rettificate ed integrate nelle note di trattazione scritta depositate in data 11-15.04.2025, nelle che di seguito si riproducono: “omologa della separazione alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vengono autorizzati a vivere separati di tetto e di mensa con l'obbligo del reciproco rispetto. 2) Presso la casa coniugale, di proprietà del marito, continuerà a risiedere il medesimo. La moglie trasferirà la propria residenza, non appena reperirà e potrà abitare nel nuovo acquisendo alloggio, nel frattempo, dal mese di marzo 2025 trasferendosi e permanendovi sino all 'avveramento di tale circostanza , nell'appartamento i n comproprietà del marito e della figlia , sito in S. Donà di Piave, Via Burano n. 1, Persona_1
con il consenso dei medesimi. I coniugi si suddivideranno la biancheria, le suppellettili e la stoviglieria della casa coniugale, e, per quel che riguarda il mobilio, la moglie recherà con sé quanto indicato in apposito elenco da loro redatto (doc. 15 allegato al ricorso). 3) Il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento ordinario di ciascuna delle fig lie con il versamento mensile della somma di € 1.200,00 cadauna (€ 2.400,00 complessivi) rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese nel conto corrente intestato a ciascuna delle stesse, fino alla raggiunta autosufficienza economica di ciascuna delle stesse. 4) Le spese straordinarie, di cui al Protocollo adottato dal Tribunale di Venezia, graveranno integralmente sul padre. 5) L'assegno unico a favore della figlia verrà percepito Persona_1
dal padre, siccome al medesimo spetteranno le detrazioni fiscali. 6) Il marito corrisponderà alla moglie un assegno una tantum dell'ammontare di € 2 80.000,00, al fine di contribuire al suo mantenimento , di cui ha già provveduto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente sopra indicato intestato alla moglie al versamento in suo favore della prima tranches pari ad €
140.000,00 , mentre verserà la seconda, di pari importo , entro il giorno 1 ottobre 2025, ovvero entro la data del rogito notarile per l'acquisto del nuovo immobile da parte della moglie, ove questa fosse fissata anteriormente, da versarsi a sempre a mezzo bonifico bancario nel conto corrente della SI.ra , noto al SI. . 7) Con la puntuale ed esaustiva esecuzione di quanto Pt_1 Parte_2
sopra le parti dichiarano di aver regolato tutti i rapporti economici e patrimoniali tra loro pendenti
e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra in relazione alla loro separazione coniugale.
8) Le spese legali della presente procedura saranno compensate tra le parti in ragione del legale da ciascuna scelto”. per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 14.02.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i sig.ri e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in data 23.05.1993 in Conselve (PD), matrimonio trascritto nel
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 12, parte II, serie A, dell'anno 1993, optando per il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio sono nate due figlie: Per_2
in data 31.10.1998 e in data 23.03.2004, entrambe maggiorenni non
[...] Persona_1
economicamente autosufficienti.
Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 11-
15.04.2025, in sostituzione dell'udienza del 06.05.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso, rettificate ed integrate nelle note di trattazione scritta dimesse in data 11-15.04.2025 e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse materiale delle figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Vanno compensate le spese di causa, così come richiesto dalle parti, considerata la natura del giudizio e le conclusioni congiunte rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 23.05.1993 in Conselve (PD), matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 12, parte II, serie A, dell'anno 1993, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 08.05.2025
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore