Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 415
CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittima applicazione dell'art. 35, co. 15-bis, D.P.R. 633/1972

    La Corte ritiene che non sussistano validi motivi per la cancellazione della partita IVA, dato che il debito tributario è in fase di rateizzazione e la società ha dimostrato di non aver avuto intenzione di commettere frode, giustificando il ritardo nella risposta al questionario con un evento di forza maggiore.

  • Accolto
    Violazione del diritto di difesa e del principio di contraddittorio

    La Corte ritiene che non sussistano validi motivi per la cancellazione della partita IVA, dato che il debito tributario è in fase di rateizzazione e la società ha dimostrato di non aver avuto intenzione di commettere frode, giustificando il ritardo nella risposta al questionario con un evento di forza maggiore. La riattivazione della partita IVA a seguito dell'istanza di sospensione rafforza questa decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 415
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 415
    Data del deposito : 30 gennaio 2026

    Testo completo