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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IX, sentenza 30/01/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 415/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
TT CO ZO, EL
SALVO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4356/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZIONE P.I n. TNNT150000177
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23/10/2025 la società Ricorrente_1 srl ha impugnato il provvedimento di cessazione della partita iva e contestuale irrogazione di sanzione n. TNNT150000177/2025 adottato dalla
Amministrazione finanziaria.
L'Amministrazione finanziaria con questionario n. Q00022/2025 inviato alla Ricorrente_1 srl in data 09/09/2025, rilevato che:
- la società presentava un'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario maggiore di € 220.000 . Non avendo ottenuto alcuna risposta da parte della contribuente, alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio in data
25 settembre 2025 inviava a mezzo Pec alla società ricorrente il provvedimento di cessazione della partita iva e di esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie
(VIES) con contestuale irrogazione di sanzione n. TNNT150000177/2025.
Solo dopo avere ricevuto la notificazione del nominato provvedimento, in data 29 settembre 2025, la società provvedeva tardivamente a dare riscontro al citato questionario trasmettendo a mezzo pec quanto richiesto dall'ufficio.
Parte ricorrente giustificava il ritardo sostenendo di non avere dato corso nei termini concessi (15 giorni) al questionario ricevuto, a causa di forza maggiore imputabile alla morte di un parente della legale rappresentante avvenuta in data 9.09.2025, nonché marito della sig.ra Nominativo_1 asseritamente addetta alla gestione amministrativa e contabile della società, la ricorrente esponeva di avere tardivamente provveduto alla notifica della documentazione richiesta cioè solo successivamente alla ricezione del provvedimento impugnato.
Sulla base di quanto affermato parte ricorrente impugna il provvedimento per cui vi è causa sulla base delle seguenti eccezioni di diritto:
1) Illegittima applicazione dell'art. 35, co. 15-bis, D.P.R. 633/1972 in assenza dei presupposti e per mancato adempimento dell'onere probatorio;
2) Violazione del diritto di difesa e del principio di contradditorio di cui alla L. 212/2000 Statuto dei Diritti del
Contribuente.
Si osserva che questa Corte aveva concesso la sospensione del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
Parte ricorrente ha motivato il motivo del ritardo ( trattasi peraltro di un termine di solo 15 giorni per la risposte al questionario) ed al di là del gfatto che costituisca omeno una causa di forza maggiore, in ogni caso dimostra che non vi erano volontà di " pericolosa frode" da parte del ricorrente.
Quanto al debito tributario, parte ricorrente ha dimostrato producendo copia dei pagamenti bancari che lo stesso è in fase di rateizzazione.
Si ritiene pertanto non sussistano validi motivi per la cancellazione della patita IVA, peraltro già riattivata a seguito di accoglimento dell'istanza di sospensione da parte di questa Corte.
La natura della controversia induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente
TT CO ZO, EL
SALVO MICHELE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4356/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CESSAZIONE P.I n. TNNT150000177
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
29/01/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23/10/2025 la società Ricorrente_1 srl ha impugnato il provvedimento di cessazione della partita iva e contestuale irrogazione di sanzione n. TNNT150000177/2025 adottato dalla
Amministrazione finanziaria.
L'Amministrazione finanziaria con questionario n. Q00022/2025 inviato alla Ricorrente_1 srl in data 09/09/2025, rilevato che:
- la società presentava un'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario maggiore di € 220.000 . Non avendo ottenuto alcuna risposta da parte della contribuente, alla scadenza del termine concesso, l'Ufficio in data
25 settembre 2025 inviava a mezzo Pec alla società ricorrente il provvedimento di cessazione della partita iva e di esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie
(VIES) con contestuale irrogazione di sanzione n. TNNT150000177/2025.
Solo dopo avere ricevuto la notificazione del nominato provvedimento, in data 29 settembre 2025, la società provvedeva tardivamente a dare riscontro al citato questionario trasmettendo a mezzo pec quanto richiesto dall'ufficio.
Parte ricorrente giustificava il ritardo sostenendo di non avere dato corso nei termini concessi (15 giorni) al questionario ricevuto, a causa di forza maggiore imputabile alla morte di un parente della legale rappresentante avvenuta in data 9.09.2025, nonché marito della sig.ra Nominativo_1 asseritamente addetta alla gestione amministrativa e contabile della società, la ricorrente esponeva di avere tardivamente provveduto alla notifica della documentazione richiesta cioè solo successivamente alla ricezione del provvedimento impugnato.
Sulla base di quanto affermato parte ricorrente impugna il provvedimento per cui vi è causa sulla base delle seguenti eccezioni di diritto:
1) Illegittima applicazione dell'art. 35, co. 15-bis, D.P.R. 633/1972 in assenza dei presupposti e per mancato adempimento dell'onere probatorio;
2) Violazione del diritto di difesa e del principio di contradditorio di cui alla L. 212/2000 Statuto dei Diritti del
Contribuente.
Si osserva che questa Corte aveva concesso la sospensione del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti ed ascoltate le parti, ritiene di dover accogliere il ricorso.
Parte ricorrente ha motivato il motivo del ritardo ( trattasi peraltro di un termine di solo 15 giorni per la risposte al questionario) ed al di là del gfatto che costituisca omeno una causa di forza maggiore, in ogni caso dimostra che non vi erano volontà di " pericolosa frode" da parte del ricorrente.
Quanto al debito tributario, parte ricorrente ha dimostrato producendo copia dei pagamenti bancari che lo stesso è in fase di rateizzazione.
Si ritiene pertanto non sussistano validi motivi per la cancellazione della patita IVA, peraltro già riattivata a seguito di accoglimento dell'istanza di sospensione da parte di questa Corte.
La natura della controversia induce alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano accoglie il ricorso e compensa le spese.