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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste
Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel. dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 6389/24 di Ruolo Generale vertente
t r a nata il [...] in [...] Parte_1
(C.F. , con l'avv.to Paola Valle del foro di Trieste;
C.F._1
RICORRENTE
e
nato il [...] in [...] (C.F. Controparte_1
, con l'avv.to Ernesto Bardi del foro di Trieste C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Trieste
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA RICORRENTE E DEL RESISTENTE:
“Piaccia all'Ecc. Tribunale:
- pronunciare la separazione personale consensuale tra i coniugi e Controparte_1
che rinuncia a coltivare la richiesta di addebito, autorizzandoli Parte_1
1 a vivere separati di letto e di mensa;
- fare carico al sig. di contribuire al mantenimento della moglie per 12 CP_1
mesi decorrenti dal maggio '25 sino all'aprile '26, in ragione di euro 300,00 mensili entro la prima decade con bonifico;
- dare atto che la signora ha rilasciato spontaneamente la Parte_1
casa coniugale così da consentire al sig. di restituirla al suo legittimo Controparte_1
proprietario-locatore;
- dare atto che, alla data del rilascio da parte della sig.ra Parte_1
i coniugi si sono divisi i beni che si trovavano all'interno della casa da essi abitata e che, pertanto, non hanno più nulla da pretendere l'uno dall'altra e, viceversa, a qualsivoglia titolo, fatta eccezione per l'obbligazione, a tempo, di cui al punto precedente.
Spese di procedimento compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27 novembre 2024 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione giudiziale da
[...]
. CP_1
Rappresentava che le parti aveva contratto matrimonio a Trieste il giorno 9 giugno 2022, dopo una frequentazione virtuale durata molti anni, all'esito della quale lei si era trasferita a Trieste;
il 25 maggio 2024 aveva ritrovato in casa alcune lettere che provavano la relazione del marito con un'altra donna;
dall'episodio era sfociata una grave lite, in conseguenza della quale il aveva abbandonato il tetto coniugale ed era tornato a vivere dai propri CP_1
genitori. Chiedeva dunque che venisse pronunciata la separazione, con addebito al marito, e la previsione di un assegno di mantenimento pari ad euro 450,00 mensili, in ragione della propria condizione di debolezza economica derivante dal fatto che non era ancora del tutto stabilizzata in Italia.
Si è costituito in giudizio , contestando la avversa ricostruzione dei Controparte_1
fatti circa le ragioni della separazione (ricondotte ad una intollerabilità della convivenza derivante da condotte della moglie, che aveva mostrato scarsa adattabilità alla vita in Italia), chiedendo la pronuncia di separazione ed offrendosi di contribuire al mantenimento della moglie per il periodo di 6 mesi con un assegno pari ad euro 250,00 mensili.
Alla prima udienza di comparizione le parti sono state sentite personalmente ed il Giudice
2 delegato ha proposto un accordo che prevedesse la corresponsione di un assegno di euro
300,00 mensili per 12 mesi da parte del resistente, la rinuncia alla domanda di addebito e la compensazione delle spese del procedimento.
Chiesto un breve termine al fine di poter valutare la proposta, le parti hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni controverse;
la causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, va senz'altro accolta la domanda principale, avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, il tenore delle allegazioni delle parti e le loro dichiarazioni offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di talché ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Quanto agli accordi raggiunti in punto questioni economiche, sono il frutto di una composizione di interessi delle parti che il Collegio ritiene di poter ratificare, in quanto confacenti alle rispettive condizioni economico-patrimoniali.
Le spese di lite sono integralmente compensate, come da accordi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nata il [...] in [...] e nato il Controparte_1
14/02/1996 in Cuprija (SERBIA), coniugati a Trieste il giorno 9.6.2022, alle condizioni come in epigrafe trascritte;
- spese legali compensate.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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