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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA BO, ha pronunciato, in esito all' udienza del 20 ottobre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4389/2023
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
UR AV, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Del Gatto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso invito a regolarizzare
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 7 agosto 2023, il Parte_1
esponeva:
[...]
- con invito a regolarizzare del 4 agosto 2023, l' sede di Messina, aveva sospeso la sua CP_1 domanda volta ad ottenere il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC), rilevando la presunta sussistenza di un debito contributivo per complessivi €
45.918,88;
- il citato “invito a regolarizzare” faceva riferimento a tre distinte posizioni contributive relative alla “Gestione Adr – Dipendenti Pubblici, di cui la prima relativa ad una “Cartella/Avviso” del “2023”, identificata con il numero “9008”, per un importo debitorio di euro “16845,94”, la seconda relativa ad un'altra “Cartella/Avviso” del “2023”, identificata con il numero
“9094”, per un importo debitorio di euro “12473,94” e la terza relativa ad un'ulteriore
“Cartella/Avviso” del “2023”, identificata con il numero “9050”, per un importo debitorio di euro “16599,00”;
- tali cartelle o avvisi non gli erano stati notificati ed era stato accertato che si riferivano ad asseriti omessi versamenti di contributi relativi agli anni 2010, 2011 e 2012.
Eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale della pretesa contributiva.
Rilevava che dal DURC regolare rilasciato il 12 ottobre 2021 si evinceva già l'insussistenza di alcun credito dell' CP_1
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' e che dunque, ne venisse dichiarata l'estinzione; in subordine, chiedeva CP_1 che venisse ritenuta e dichiara l'insussistenza di tale credito;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1 con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 20 ottobre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.,
e in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo che venga dichiarata la prescrizione del credito vantato dall' con l'invito a regolarizzare del 4 agosto 2023, relativo agli avvisi di addebito n. CP_1
59520230000905010000, n. 59520230000900861000 e n. 59520230000909454000.
Va rilevato che nel corso del giudizio parte ricorrente ha depositato sentenza della Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., n. 19 del 2025, passata in giudicato, in relazione alla controversia relativa all'opposizione avverso gli avvisi di addebito suindicati, con cui è stato così disposto: “Come è noto,
l'art 3 della Legge n. 335/1995 prevede la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni, stabilendo pure che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall' . Ancora statuisce che CP_1 tale regime si applica anche alle contribuzioni delle gestioni pensionistiche pubbliche. Con l'articolo
19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, il legislatore ha aggiunto all'articolo 3 il comma 10-bis che dispone effettivamente la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come regolati ai commi 9 e
10 del medesimo articolo 3, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' . Detto termine di sospensione dell'applicazione dei termini di prescrizione è CP_1 stato prorogato e da ultimo con il Decreto Milleproroghe 2023 fino al 31\12\2023 . Si tratta di un disposto dal chiaro tenore letterale che individua proprio nella connotazione pubblicistica datoriale CP_ l'elemento qualificante ai fini dell'applicabilità o meno della disposta sospensione. Lo stesso del resto, con la circolare 6.9.2019 n. 122, nel fornire alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica le indicazioni relative alla prescrizione dei contributi dovuti,
a seguito dell'entrata in vigore del suddetto articolo 19, ha adottato la stessa interpretazione, espressamente rilevando e puntualizzando che “ la sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Anzi, onde fugare ogni dubbio, ha proceduto ad una elencazione analitica dei soggetti cui si applica detta normativa ( Sono, pertanto, destinatari delle disposizioni 1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell'ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le Regioni, le Province, i
Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
4. le istituzioni universitarie;
5. gli Istituti autonomi case popolari;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali….. 8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
9. l' per la CP_2 rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); 10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.. Sono ricomprese nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle
Regioni con legge regionale nell'ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime, nonché le , le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Sono altresì Pt_2 comprese nel novero delle pubbliche amministrazioni la Banca d'Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n.
260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria…) e quelli esclusi dal suo campo di applicazione ( I datori di lavoro che non sono qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 non sono destinatari della sospensione dei termini di prescrizione. Sono, pertanto, esclusi dalla sospensione, oltre ai datori di lavoro privato, anche: a. gli enti pubblici economici;
b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
c. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
d. le ex trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
e. le Pt_2 aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; f. i consorzi di bonifica;
g. gli enti morali;
h. gli enti ecclesiastici.) Stante il chiaro dato testuale il in quanto ente morale, è escluso dal Parte_1 parametro applicativo della norma invocata, sicchè non operando alcuna sospensione, ogni pretesa CP_ contributiva dell' in quanto riferita agli anni dal 2010 al 2012, risulta comunque ampiamente prescritta. Né vi è prova dell'esistenza di validi atti interruttivi, non essendovi, per come già detto, neanche prova di un avvenuto inoltro di denunzie contributive da parte del Centro prima del maturarsi CP_ del termine quinquennale ( e ciò dunque anche a voler tenere conto di quelle indicate dall' che sarebbero comunque tardivamente intervenute il 21\12\2022)”.
La pretesa contributiva dell' , contenuta nell'invito a regolarizzare del 4 agosto 2023, è dunque CP_1 prescritta.
5.- In ragione di quanto esposto, va, dunque, dichiarato prescritto il credito vantato dall' con CP_1
l'invito a regolarizzare del 4 agosto 2023, relativo agli avvisi di addebito n. 59520230000905010000,
n. 59520230000900861000 e n. 59520230000909454000.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con applicazione dei minimi previsti, considerata la semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara prescritto il credito vantato dall' con l'invito a regolarizzare del 4 agosto 2023; CP_1
b) condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese giudiziali, che si liquidano in € 4636,5, oltre € 43,00 a titolo di c.u., iva, cpa e rimborso delle spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Messina, 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA BO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa SA BO, ha pronunciato, in esito all' udienza del 20 ottobre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 4389/2023
TRA
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
[...]
UR AV, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Del Gatto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso invito a regolarizzare
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 7 agosto 2023, il Parte_1
esponeva:
[...]
- con invito a regolarizzare del 4 agosto 2023, l' sede di Messina, aveva sospeso la sua CP_1 domanda volta ad ottenere il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC), rilevando la presunta sussistenza di un debito contributivo per complessivi €
45.918,88;
- il citato “invito a regolarizzare” faceva riferimento a tre distinte posizioni contributive relative alla “Gestione Adr – Dipendenti Pubblici, di cui la prima relativa ad una “Cartella/Avviso” del “2023”, identificata con il numero “9008”, per un importo debitorio di euro “16845,94”, la seconda relativa ad un'altra “Cartella/Avviso” del “2023”, identificata con il numero
“9094”, per un importo debitorio di euro “12473,94” e la terza relativa ad un'ulteriore
“Cartella/Avviso” del “2023”, identificata con il numero “9050”, per un importo debitorio di euro “16599,00”;
- tali cartelle o avvisi non gli erano stati notificati ed era stato accertato che si riferivano ad asseriti omessi versamenti di contributi relativi agli anni 2010, 2011 e 2012.
Eccepiva la prescrizione estintiva quinquennale della pretesa contributiva.
Rilevava che dal DURC regolare rilasciato il 12 ottobre 2021 si evinceva già l'insussistenza di alcun credito dell' CP_1
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuta e dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' e che dunque, ne venisse dichiarata l'estinzione; in subordine, chiedeva CP_1 che venisse ritenuta e dichiara l'insussistenza di tale credito;
instava per le spese di lite da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, CP_1 con vittoria di spese e compensi.
3.- L'udienza del 20 ottobre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.,
e in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Parte ricorrente agisce in giudizio chiedendo che venga dichiarata la prescrizione del credito vantato dall' con l'invito a regolarizzare del 4 agosto 2023, relativo agli avvisi di addebito n. CP_1
59520230000905010000, n. 59520230000900861000 e n. 59520230000909454000.
Va rilevato che nel corso del giudizio parte ricorrente ha depositato sentenza della Corte d'Appello di Messina, Sez. Lav., n. 19 del 2025, passata in giudicato, in relazione alla controversia relativa all'opposizione avverso gli avvisi di addebito suindicati, con cui è stato così disposto: “Come è noto,
l'art 3 della Legge n. 335/1995 prevede la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria da dieci a cinque anni, stabilendo pure che la contribuzione prescritta non può essere versata e, conseguentemente, incassata dall' . Ancora statuisce che CP_1 tale regime si applica anche alle contribuzioni delle gestioni pensionistiche pubbliche. Con l'articolo
19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, il legislatore ha aggiunto all'articolo 3 il comma 10-bis che dispone effettivamente la sospensione dei termini di prescrizione della contribuzione obbligatoria, come regolati ai commi 9 e
10 del medesimo articolo 3, per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, con riferimento alle contribuzioni dovute dalle amministrazioni pubbliche per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' . Detto termine di sospensione dell'applicazione dei termini di prescrizione è CP_1 stato prorogato e da ultimo con il Decreto Milleproroghe 2023 fino al 31\12\2023 . Si tratta di un disposto dal chiaro tenore letterale che individua proprio nella connotazione pubblicistica datoriale CP_ l'elemento qualificante ai fini dell'applicabilità o meno della disposta sospensione. Lo stesso del resto, con la circolare 6.9.2019 n. 122, nel fornire alle amministrazioni pubbliche iscritte alle casse pensionistiche della Gestione pubblica le indicazioni relative alla prescrizione dei contributi dovuti,
a seguito dell'entrata in vigore del suddetto articolo 19, ha adottato la stessa interpretazione, espressamente rilevando e puntualizzando che “ la sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Anzi, onde fugare ogni dubbio, ha proceduto ad una elencazione analitica dei soggetti cui si applica detta normativa ( Sono, pertanto, destinatari delle disposizioni 1. le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative. Sono da comprendere nell'ambito degli istituti e scuole di ogni ordine e grado le Accademie e i Conservatori statali;
2. le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
3. le Regioni, le Province, i
Comuni, le Unioni dei Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni;
4. le istituzioni universitarie;
5. gli Istituti autonomi case popolari;
6. le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
7. gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali….. 8. le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
9. l' per la CP_2 rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); 10. le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.. Sono ricomprese nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le aziende sanitarie locali, le aziende sanitarie ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle
Regioni con legge regionale nell'ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime, nonché le , le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP). Sono altresì Pt_2 comprese nel novero delle pubbliche amministrazioni la Banca d'Italia, la Consob e, in linea generale, le Autorità Indipendenti, che sono qualificate amministrazioni pubbliche in conformità al parere n.
260/1999 del Consiglio di Stato, nonché le Università non statali legalmente riconosciute qualificate enti pubblici non economici dalla giurisprudenza amministrativa e ordinaria…) e quelli esclusi dal suo campo di applicazione ( I datori di lavoro che non sono qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 non sono destinatari della sospensione dei termini di prescrizione. Sono, pertanto, esclusi dalla sospensione, oltre ai datori di lavoro privato, anche: a. gli enti pubblici economici;
b. gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
c. gli enti che, per effetto dei processi di privatizzazione, si sono trasformati in società di persone o società di capitali ancorché a capitale interamente pubblico;
d. le ex trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato;
e. le Pt_2 aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; f. i consorzi di bonifica;
g. gli enti morali;
h. gli enti ecclesiastici.) Stante il chiaro dato testuale il in quanto ente morale, è escluso dal Parte_1 parametro applicativo della norma invocata, sicchè non operando alcuna sospensione, ogni pretesa CP_ contributiva dell' in quanto riferita agli anni dal 2010 al 2012, risulta comunque ampiamente prescritta. Né vi è prova dell'esistenza di validi atti interruttivi, non essendovi, per come già detto, neanche prova di un avvenuto inoltro di denunzie contributive da parte del Centro prima del maturarsi CP_ del termine quinquennale ( e ciò dunque anche a voler tenere conto di quelle indicate dall' che sarebbero comunque tardivamente intervenute il 21\12\2022)”.
La pretesa contributiva dell' , contenuta nell'invito a regolarizzare del 4 agosto 2023, è dunque CP_1 prescritta.
5.- In ragione di quanto esposto, va, dunque, dichiarato prescritto il credito vantato dall' con CP_1
l'invito a regolarizzare del 4 agosto 2023, relativo agli avvisi di addebito n. 59520230000905010000,
n. 59520230000900861000 e n. 59520230000909454000.
6.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte ricorrente, come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con applicazione dei minimi previsti, considerata la semplicità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara prescritto il credito vantato dall' con l'invito a regolarizzare del 4 agosto 2023; CP_1
b) condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese giudiziali, che si liquidano in € 4636,5, oltre € 43,00 a titolo di c.u., iva, cpa e rimborso delle spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Messina, 21 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
SA BO