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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 11075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11075 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa RA NO ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. 3800 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024,
trattenuta in decisione nell'udienza del 26.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GI LO (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Francesco Cilea n. 217;
- APPELLANTE -
E
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma alla Via GI Grezar n. 14, in persona del Suo
Procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
IG De EO (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio del medesimo, sito in Marano di Napoli, al Corso
Mediterraneo n. 15;
[...] [...]
(C.F. ), in persona del Prefetto Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore;
- APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n.
40119/23 del 07.11.2023
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 40119/2023 resa dal Giudice di
Pace di Napoli in data 07.11.2023, chiedendone la riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, le parti convenute non erano state condannate in solido al pagamento delle spese di lite.
Più precisamente, il giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione spiegata dalla contribuente avverso la cartella n.
pag. 2/9 “L'omessa notificazione del verbale oltre i termini di legge (90 giorni),
pertanto, fa decadere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione del
pagamento, come previsto dall'art. 201 CdS. La non Controparte_3
ha dato prova della notifica del verbale, pertanto, l'obbligazione si è
estinta per decadenza”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, ha dichiarato l'estinzione per decadenza dell'impugnato atto impositivo e ha condannato al pagamento delle spese la sola con la seguente Controparte_3
motivazione: “a) che la causa non è di particolare pregio…volta,
essenzialmente, al riconoscimento della decadenza/prescrizione del
diritto di credito;
b) dell'evoluzione giurisprudenziale (per tutte cfr.
Cass.6034/17 e Cass. 19704) in conflitto con quella che ha determinato
l'accoglimento, che giustifica una compensazione anche parziale delle
competenze….Pertanto, le spese e le competenze di patrocinio seguono la
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55/14
così come modificato dal D.M. 37/18, ai minimi diminuiti del 50%... la
condanna è posta a carico della sola responsabile Controparte_3
della decadenza del diritto”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alle spese, rilevando il difetto di motivazione in ordine alla mancata condanna in solido delle parti convenute al pagamento delle spese legali in favore del procuratore pag. 3/9 dichiaratosi antistatario, con violazione dell'art. 91 c.p.c., alla luce anche del principio di causalità.
Pertanto, ha chiesto di accogliere l'appello, con riforma in parte qua della sentenza impugnata e con condanna in solido degli appellati alla refusione delle spese del doppio grado da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituita l' eccependo in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità del proposto gravame attesa la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 339, 3° comma e 113, 2° comma c.p.c.
Nel merito, contestando gli assunti attorei, ne ha chiesto il rigetto, in quanto la regolamentazione delle spese veniva correttamente motivata,
stante l'esclusiva responsabilità della nel dare Controparte_3
origine alla necessità del giudizio.
La sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è Controparte_3
costituita.
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata decisa con il modulo decisionale disciplinato dall' art. 281 sexies cpc.
----
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della CP_3
che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
[...]
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 339 c.p.c. sollevata dall' Controparte_1
, sul presupposto che avendo l'opposizione a cartella
[...]
pag. 4/9 esattoriale valore inferiore ad euro 1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art. 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
Si osserva, infatti, che, nel caso delle sanzioni in esame, derivanti da violazione delle norme del Codice della strada, l'articolo 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689 dispone che il ricorso all'autorità giudiziaria venga effettuato secondo quanto previsto e regolato dall'articolo 6 del decreto legislativo del 2011 n. 150. Quest'ultimo, oltre a prevedere,
salvo le eccezioni dei commi 4 e 5, la competenza del Giudice di Pace,
stabilisce esplicitamente che “nel giudizio di opposizione davanti al
giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di
procedura civile”.
Dunque, in virtù delle ragioni esposte, l'eccezione di inammissibilità
dell'appello è da rigettare.
Orbene, venendo al merito della controversia, l'odierno appellante evidenzia che, alla luce delle disposizioni codicistiche in merito alla regolamentazione delle spese e al principio di causalità, le parti convenute avrebbero dovuto essere condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'art. 91, comma 1 del c.p.c. afferma che “Il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte pag. 5/9 soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, salvo quanto disposto dall'art. 92.
Infatti, l'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13,
I comma, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero
nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti […]”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe
gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Ciò premesso, si rileva che nel caso de quo il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda dell'attrice in quanto la CP_3
non costituendosi in giudizio, si è sottratta all'onere probatorio,
[...]
non dando prova della notifica del verbale di contravvenzione riportato nell'impugnata cartella esattoriale. Dunque, ha dichiarato l'estinzione della pretesa per decadenza e condannato alla refusione delle spese di lite la sola in quanto “responsabile della decadenza Controparte_3
del diritto”.
pag. 6/9 Va evidenziato che, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha correttamente disposto la condanna alle spese, seguendo il principio della soccombenza, poiché ha pienamente accolto l'opposizione presentata dall'odierno appellante. Tuttavia, ha errato nel porre le spese solo a carico della in quanto avrebbe dovuto Controparte_3
condannare le parti in solido alla refusione delle spese di giudizio, non potendosi escludere la responsabilità dell' Controparte_1
.
[...]
Infatti, la condanna alle spese investe sia l'ente impositore che il concessionario secondo il principio della solidarietà passiva, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella,
va disposta la condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell'opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti,
entrambi convenuti in giudizio dall'opponente, sono soccombenti rispetto a quest'ultimo in base al principio di causalità, essendo l'opponente estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni,
per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo
(Cass. Civ. n. 1070/2017).
Pertanto, in accoglimento dell'appello le parti opposte (odierne appellate)
vanno condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di pag. 7/9 primo grado in favore di con attribuzione all'Avv. Parte_1
GI LO, dichiaratosi antistatario.
Anche le spese del giudizio di appello liquidate come da dispositivo in conformità delle tabelle vigenti (D.M. n. 247/2022), tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, vanno poste a carico di entrambi gli appellati in solido, con attribuzione all'Avv. GI LO, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
RA NO definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
R.G. 3800/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della Controparte_3
• accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' e la Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_3
del giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza di primo grado, con distrazione a favore dell'Avv. GI LO
antistatario;
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
pag. 8/9 • condanna l' e la Controparte_1 CP_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di
[...]
appello, che liquida in euro 462,00 per compensi ed euro 125,00
per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
con distrazione a favore dell'Avv. GI LO dichiaratosi antistatario.
Napoli, 27.11.2025
Il Giudice
dott.ssa RA NO
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120220127670542000 dell'importo complessivo di euro 583,03,
avente ad oggetto il verbale VE 2018083177519 04/19, così statuendo:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
XIV SEZIONE CIVILE in persona della dott.ssa RA NO ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. 3800 del R.G.A.C.C. dell'anno 2024,
trattenuta in decisione nell'udienza del 26.11.2025 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GI LO (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Francesco Cilea n. 217;
- APPELLANTE -
E
(C.F. , con Controparte_1 P.IVA_1
sede legale in Roma alla Via GI Grezar n. 14, in persona del Suo
Procuratore Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_2
IG De EO (C.F. ed elettivamente domiciliata C.F._3
presso lo studio del medesimo, sito in Marano di Napoli, al Corso
Mediterraneo n. 15;
[...] [...]
(C.F. ), in persona del Prefetto Controparte_3 P.IVA_2
pro tempore;
- APPELLATA CONTUMACE-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di Pace di Napoli n.
40119/23 del 07.11.2023
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n. 40119/2023 resa dal Giudice di
Pace di Napoli in data 07.11.2023, chiedendone la riforma nella parte in cui, nonostante l'accoglimento integrale della domanda, le parti convenute non erano state condannate in solido al pagamento delle spese di lite.
Più precisamente, il giudice di pace di Napoli ha accolto l'opposizione spiegata dalla contribuente avverso la cartella n.
pag. 2/9 “L'omessa notificazione del verbale oltre i termini di legge (90 giorni),
pertanto, fa decadere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione del
pagamento, come previsto dall'art. 201 CdS. La non Controparte_3
ha dato prova della notifica del verbale, pertanto, l'obbligazione si è
estinta per decadenza”.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, ha dichiarato l'estinzione per decadenza dell'impugnato atto impositivo e ha condannato al pagamento delle spese la sola con la seguente Controparte_3
motivazione: “a) che la causa non è di particolare pregio…volta,
essenzialmente, al riconoscimento della decadenza/prescrizione del
diritto di credito;
b) dell'evoluzione giurisprudenziale (per tutte cfr.
Cass.6034/17 e Cass. 19704) in conflitto con quella che ha determinato
l'accoglimento, che giustifica una compensazione anche parziale delle
competenze….Pertanto, le spese e le competenze di patrocinio seguono la
soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al D.M. 55/14
così come modificato dal D.M. 37/18, ai minimi diminuiti del 50%... la
condanna è posta a carico della sola responsabile Controparte_3
della decadenza del diritto”.
A sostegno della propria prospettazione difensiva, l'appellante ha censurato esclusivamente il capo relativo alle spese, rilevando il difetto di motivazione in ordine alla mancata condanna in solido delle parti convenute al pagamento delle spese legali in favore del procuratore pag. 3/9 dichiaratosi antistatario, con violazione dell'art. 91 c.p.c., alla luce anche del principio di causalità.
Pertanto, ha chiesto di accogliere l'appello, con riforma in parte qua della sentenza impugnata e con condanna in solido degli appellati alla refusione delle spese del doppio grado da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si è costituita l' eccependo in via Controparte_1
preliminare l'inammissibilità del proposto gravame attesa la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 339, 3° comma e 113, 2° comma c.p.c.
Nel merito, contestando gli assunti attorei, ne ha chiesto il rigetto, in quanto la regolamentazione delle spese veniva correttamente motivata,
stante l'esclusiva responsabilità della nel dare Controparte_3
origine alla necessità del giudizio.
La sebbene regolarmente citata in giudizio, non si è Controparte_3
costituita.
All'udienza del 26.11.2025 la causa è stata decisa con il modulo decisionale disciplinato dall' art. 281 sexies cpc.
----
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della CP_3
che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita.
[...]
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ex art. 339 c.p.c. sollevata dall' Controparte_1
, sul presupposto che avendo l'opposizione a cartella
[...]
pag. 4/9 esattoriale valore inferiore ad euro 1.100,00 sarebbe stata decisa secondo equità ex art. 113 c.p.c., e pertanto sarebbe appellabile solo per violazione delle norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie, ovvero per i principi regolatori della materia.
Si osserva, infatti, che, nel caso delle sanzioni in esame, derivanti da violazione delle norme del Codice della strada, l'articolo 22 della legge
24 novembre 1981, n. 689 dispone che il ricorso all'autorità giudiziaria venga effettuato secondo quanto previsto e regolato dall'articolo 6 del decreto legislativo del 2011 n. 150. Quest'ultimo, oltre a prevedere,
salvo le eccezioni dei commi 4 e 5, la competenza del Giudice di Pace,
stabilisce esplicitamente che “nel giudizio di opposizione davanti al
giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di
procedura civile”.
Dunque, in virtù delle ragioni esposte, l'eccezione di inammissibilità
dell'appello è da rigettare.
Orbene, venendo al merito della controversia, l'odierno appellante evidenzia che, alla luce delle disposizioni codicistiche in merito alla regolamentazione delle spese e al principio di causalità, le parti convenute avrebbero dovuto essere condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
L'impugnazione spiegata dall'appellante è fondata e va accolta.
Com'è noto, l'art. 91, comma 1 del c.p.c. afferma che “Il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte pag. 5/9 soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”, salvo quanto disposto dall'art. 92.
Infatti, l'art. 92 c.p.c., comma 2, ultima versione (introdotta dall'art. 13,
I comma, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), prevede che il giudice possa compensare le spese “se vi è soccombenza reciproca ovvero
nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti […]”.
Con sentenza n. 77 depositata il 19 aprile 2018, la Corte Costituzionale
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato II comma nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, anche qualora sussistano “altre analoghe
gravi ed eccezionali ragioni”, oltre a quelle espressamente menzionate.
Ciò premesso, si rileva che nel caso de quo il Giudice di prime cure ha accolto integralmente la domanda dell'attrice in quanto la CP_3
non costituendosi in giudizio, si è sottratta all'onere probatorio,
[...]
non dando prova della notifica del verbale di contravvenzione riportato nell'impugnata cartella esattoriale. Dunque, ha dichiarato l'estinzione della pretesa per decadenza e condannato alla refusione delle spese di lite la sola in quanto “responsabile della decadenza Controparte_3
del diritto”.
pag. 6/9 Va evidenziato che, nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha correttamente disposto la condanna alle spese, seguendo il principio della soccombenza, poiché ha pienamente accolto l'opposizione presentata dall'odierno appellante. Tuttavia, ha errato nel porre le spese solo a carico della in quanto avrebbe dovuto Controparte_3
condannare le parti in solido alla refusione delle spese di giudizio, non potendosi escludere la responsabilità dell' Controparte_1
.
[...]
Infatti, la condanna alle spese investe sia l'ente impositore che il concessionario secondo il principio della solidarietà passiva, e ciò alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
secondo cui nell'ipotesi di annullamento della cartella esattoriale, a seguito della accolta opposizione spiegata dal destinatario della cartella,
va disposta la condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario alla refusione delle spese di causa in favore dell'opponente vittorioso, in considerazione del fatto che i predetti,
entrambi convenuti in giudizio dall'opponente, sono soccombenti rispetto a quest'ultimo in base al principio di causalità, essendo l'opponente estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni,
per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo
(Cass. Civ. n. 1070/2017).
Pertanto, in accoglimento dell'appello le parti opposte (odierne appellate)
vanno condannate in solido al pagamento delle spese del giudizio di pag. 7/9 primo grado in favore di con attribuzione all'Avv. Parte_1
GI LO, dichiaratosi antistatario.
Anche le spese del giudizio di appello liquidate come da dispositivo in conformità delle tabelle vigenti (D.M. n. 247/2022), tenuto conto del valore della causa e della semplicità delle questioni trattate, vanno poste a carico di entrambi gli appellati in solido, con attribuzione all'Avv. GI LO, che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice Dott.ssa
RA NO definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
R.G. 3800/2024, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della Controparte_3
• accoglie l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l' e la Controparte_1
in solido tra loro, al pagamento delle spese Controparte_3
del giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza di primo grado, con distrazione a favore dell'Avv. GI LO
antistatario;
• conferma nel resto la sentenza impugnata;
pag. 8/9 • condanna l' e la Controparte_1 CP_3
in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di
[...]
appello, che liquida in euro 462,00 per compensi ed euro 125,00
per esborsi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
con distrazione a favore dell'Avv. GI LO dichiaratosi antistatario.
Napoli, 27.11.2025
Il Giudice
dott.ssa RA NO
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120220127670542000 dell'importo complessivo di euro 583,03,
avente ad oggetto il verbale VE 2018083177519 04/19, così statuendo: