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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/07/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3142/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SS Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3142/2022 r.g. promoSS da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLARO Parte_1 C.F._1
YASMIN e dell'avv. CAVALLARO GIOVANNI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ) CP_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE nonché contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. VIALE Controparte_3 P.IVA_1
MARIO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 9.04.2025 e fogli di pc depositati
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Breve ricostruzione delle posizioni delle parti;
domande e eccezioni.
Nella ricostruzione dei fatti formulata dall'attore, il giorno 3 di novembre del 2020 alle ore 18:00 circa, pagina 1 di 9 il signor insieme all'amico si trovava all'interno dell'abitacolo del Parte_1 CP_2 furgone TG. AE932BX, di proprietà adibito al trasporto Controparte_4 Controparte_1 cavalli, con motore spento, parcheggiato all'interno del garage sito in Laerru, Via Stazione n. 8, intento nel cercare alcuni documenti relativi ai ronzini in allenamento presso il suo maneggio.
Trovati i documenti, poiché era buio, il signor scendeva dall'abitacolo in cerca di luce per Pt_1 leggere e il signor posizionata la marcia in folle, azionava il motore ed accendeva i fari e le luci;
CP_2 in quel frangente, nell'azione dello spostarsi dal sedile passeggero a quello del conducente, il signor inavvertitamente urtava contro il cambio ed inseriva la marcia. CP_2
Il furgone faceva, quindi, un balzo in avanti e si spegneva bruscamente, intrappolando il signor il Pt_1 quale rimaneva incastrato con entrambi gli arti superiori tra il muro perimetrale del garage, all'altezza di un pilastro, il cassone del furgone (sporgente rispetto alla cabina) e la portiera.
Solo con l'aiuto dei vicini, chiamati dal signor ed allertati dalle urla del signor il camion CP_2 Pt_1 veniva spostato a spinta e l'attore liberato dalla morsa;
immediatamente lo stesso veniva trasportato in autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santissima Annunziata di SaSSri, ove veniva ricoverato nel reparto di ortopedia, con la seguente diagnosi: diagnosi: “Frattura diafisaria omero destro. Frattura terzo distale diafisario e luSSzione gomito lato sinistro […] Interventi e procedure eseguite: sintesi chirurgica omero destro con chiodo endomidollare in data 4.11.2020. Riduzione cruenta della luSSzione del gomito e sintesi chirurgica omero sinistro con placca e viti in data
4.11.2020. Indicazioni terapeutiche: tutela con valva lato sinistro. Reggibraccio lato destro. Concomita stupor nervo radiale bilaterale più marcato a destra in fase di risoluzione. Riabilitazione come da programma”.
In conseguenza dell'evento, venivano accertati, dalla Prof.SS , postumi nella misura Parte_2 del 26% a titolo di danno biologico permanente, oltre ad un'inabilità temporanea totale per 35 giorni, parziale al 75% per altri 35 giorni, parziale al 50% per tre mesi, parziale al 25% per ulteriori tre mesi.
Non essendogli stato riconosciuto il risarcimento del danno dalla Compagnia di assicurazione del veicolo in via stragiudiziale, aveva dovuto avviare il presente procedimento.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla produzione del sinistro descritto in fatto e, per CP_2
l'effetto, condannarlo, in solido con il sig. e la Controparte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non pagina 2 di 9 patrimoniali conseguenti al sinistro de quo, pari a complessivi € 166.602,60 o a quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data dell'evento al saldo. Condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
La Compagnia assicurativa convenuta si è costituita in giudizio e si è opposta all'accoglimento della domanda sulla base di una propria diversa e alternativa ricostruzione dei fatti occorsi il 3 novembre del
2020 in danno del signor riassumibile nei termini che seguono. Pt_1
Il signor si trovava da solo all'interno dell'abitacolo del furgone NiSSn Trade 3.0 TG. Pt_1
AE932BX, di proprietà adibito al trasporto cavalli, che abitualmente Controparte_1 utilizzava, parcheggiato all'interno del garage sito in Laerru, Via Stazione n. 8; sceso dal furgone imprudentemente senza inserire la marcia e il freno a mano, era stato investito dal mezzo stesso che, a causa di una leggera pendenza della pavimentazione, si era lentamente mosso in avanti;
il signor Pt_1 era quindi rimasto schiacciato lateralmente, parzialmente intrappolato con le braccia tra lo sportello e la cabina, perché istintivamente, senza prevederne le terribili conseguenze, aveva cercato di trattenere l'avanzamento del veicolo ovvero si era sporto cercando di inserire la marcia o il freno a mano, rimanendo invece parzialmente intrappolato.
La convenuta si è quindi opposta alla domanda di risarcimento eccependo l'inoperatività della polizza, essendovi coincidenza tra danneggiato e conducente.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare che i danni per cui è causa non sono coperti dalla polizza assicurativa n. 106630875 e comunque rigettare le avverse CP_3 domande, da chiunque proposte. In via subordinata 2) Previa declaratoria della responsabilità esclusiva dell'attore nel cagionare il sinistro, rigettare la domanda siccome infondata ed assolvere la Pt_1
da ogni avversa pretesa. In via ancora più subordinata, salvo gravame: 3) Controparte_3
Dichiarare la responsabilità concorsuale del nella produzione dell'evento dannoso e quantificare Pt_1 la minore somma dovutagli a titolo di risarcimento del danno subito come conseguenza immediata e diretta dell'evento, nei limiti di quanto rigorosamente provato e accertato in corso di causa. 4) In ogni caso con rifusione delle competenze di avvocato”.
Dinamica del sinistro e responsabilità, come ricostruite nell'istruttoria.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore e del conducente contumace, oltre all'audizione di tre testi di parte convenuta.
pagina 3 di 9 Il Tribunale conferma il rigetto della richiesta di ammissione delle istanze istruttorie già valutate in corso di causa (cit. CTU tecnica e modale con quesito dettagliato al quale si rimanda), riproposta dalla difesa della Compagnia in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto tale richiesta di prova si presenta come esplorativa, per le seguenti ragioni: non è emerso alcun elemento di prova che ponga il dubbio su una eventuale avvenuta alterazione dello stato dei luoghi da verificare mediante CTU (la visione delle fotografie prodotte dalla convenuta non apporta alcun elemento valutativo in tal senso;
es. non vi sono chiari segni di asfalto rifatto); la pavimentazione del garage di cui alle fotografie è di tutta evidenza orizzontale e non inclinata (la convenuta avrebbe potuto presentare una perizia di parte contenente tutte le precise misurazioni della pavimentazione qualora avesse voluto sostenere una natura diversa del calpestio); la circostanza se sia possibile o meno inserire la marcia del veicolo NiSSn Trade
3.0 con il motore acceso e senza premere la frizione è un elemento che si può desumere (in senso affermativo) da fatto notorio / di comune conoscenza;
quale sia l'entità della forza neceSSria e quali manovre con la leva del cambio debbano essere effettuate affinché il veicoli sbalzi in avanti sono elementi soggettivi che il consulente potrebbe solo ipotizzare (ciò che rileva è solo che tale evenienza sia tecnicamente possibile o non possibile, e si ritiene, per fatto notorio / di comune conoscenza, che sia possibile); l'esatta misurazione dello sbalzo in avanti del furgone nel momento in cui viene inserita la marcia, qualora divenisse “dato certo” perché accertato dal consulente sarebbe comunque ininfluente perché non si potrebbe confrontare con i dati (incerti) della precisa posizione del mezzo e del al Pt_1 momento del sinistro;
se sia possibile spostare il veicolo Trade per cui è causa manualmente, sia CP_4 con la marcia inserita che senza è un elemento che si può desumere (in senso affermativo) da fatto notorio / comune conoscenza.
Valutati tutti gli elementi acquisiti mediante l'istruttoria, il Tribunale ritiene, in applicazione della regola di giudizio del “più probabile che non”, che la più verosimile dinamica del sinistro sia quella esposta dall'attore: il giorno dell'evento il signor non era alla guida del veicolo, ma si trovava Pt_1 fuori dall'abitacolo, accanto e in prossimità del furgone, accingendosi verso i fari, allorquando veniva intrappolato tra il muro perimetrale del garage ed il cassone del van, a causa di un improvviso balzo in avanti del furgone, causato dall'immissione involontaria della marcia da parte del signor CP_2
il quale si apprestava a scendere dl mezzo spostandosi dal sedile passeggero a quello conducente.
[...]
Pertanto, vengono respinte le deduzioni difensive della Compagnia, volte a far escludere l'operatività della polizza nel caso di specie, sulla base dell'assunto che il signor sarebbe stato il conducente Pt_1
(non intestatario del contratto di assicurazione) del veicolo e, dunque, escluso dal diritto al pagina 4 di 9 risarcimento.
La ricostruzione dell'attore è confermata dalle dichiarazioni rese dal convenuto (rimasto CP_2 contumace ma comparso in udienza per rispondere alla prova orale) sia in occasione delle sommarie informazioni rese ai Carabinieri (v. relazione di servizio del 8.03.2021) sia in occasione del suo interrogatorio formale (cfr. verbale udienza 8.2.2024), il quale ha dichiarato: “[…] ho messo in folle e ho acceso il motore, si sono accesi i fari, ho visto che lui [sig. si è avvicinato ai fari, io stavo per Pt_1 uscire sempre dalla parte del guidatore, mentre stavo scendendo il camion ha fatto un balzo, credo di aver involontariamente messo la marcia urtando il cambio (il cambio marcia è in mezzo). Non è proprio andato in avanti, non è avanzato, ma ha fatto un balzo e si è spento. Il signor è rimasto Pt_1 incastrato, ha gridato, io mi sono spaventato molto e sono corso a chiedere aiuto ai vicini e sono venute persone in soccorso e abbiamo spostato a mano il camion” (dichiarazioni confessorie che fanno piena prova unicamente nei rapporti tra conducente confitente e danneggiato, mentre nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo sono liberamente apprezzabili dal Giudice ai sensi dell'art. 2733, comma 3 c.c. - cfr. Cass., n. 19327/2017; Cass., n. 24187/2014; Cass., n. 27024/2011, che richiama Cass., n. 10304/2007).
Riscontri di questa ricostruzione sono stati offerti dalla testimone sig.ra (vicina di causa – Tes_1 neutrale rispetto all'esito del procedimento), la quale ha dichiarato: “quel giorno (il 3.11.2020) ero in casa, ho sentito un forte rumore alla porta, è arrivato il sig. […] urlando molto agitato, CP_2 allora ho capito che era successo qualcosa di grave, ho preso una pila perché era buio e io e mia figlia siamo andate a vedere cosa fosse successo. Ci ha detto che c'era da spostare il camioncino manualmente perché c'era il sig. incastrato. Quando sono arrivata al garage, il sig. era al Pt_1 Pt_1 lato sinistro del garage, dove c'è un pilastro di sostegno, era incastrato tra il muro e la cabina del camioncino, aveva entrambe le braccia incastrate e strette, l'una al muro e l'altra alla cabina (intendo lo sportello del camioncino, che era chiuso – dal lato del conducente, ricordo bene perché era sulla sinistra). Ricordo che è entrato qualcuno sul camioncino a togliere la marcia, non ricordo chi. Non ricordo che il camioncino fosse acceso, anzi non ricordo alcun rumore di motore” e dalla testimone sig.ra (vicina di causa – neutrale rispetto all'esito del procedimento), la quale ha Testimone_2 dichiarato “quel giorno (il 3.11.2020) ero in casa, è arrivato il sig. disperato dicendo che CP_2 aveva schiacciato Io e mia madre l'abbiamo seguito nel garage che è di fianco a casa, era Pt_1 buio, non ricordo se le luci del camioncino erano accese o spente, non ricordo se era acceso o no, ricordo solo che quando siamo arrivate mamma è andata a soccorrerlo, io e BB siamo andati a pagina 5 di 9 spostare manualmente il camioncino, a spalla. Prima qualcuno è salito a levare la marcia, non so chi.
Non ho visto se c'erano le chiavi inserite, non sono entrata nel camioncino”.
Non si condividono i motivi addotti dalla difesa della Compagnia circa la eccepita inattendibilità delle due testimoni citate in quanto non si riscontra una grave contraddittorietà tra quanto emerge dalla relazione di servizio dei Carabinieri del 8.03.2021 e le dichiarazioni rese dalle due in udienza: la circostanza che abbiano riferito ai Carabinieri di essere state richiamate dall'attenzione delle urla del sig. non esclude la veridicità del racconto, più dettagliato, offerto in udienza, considerato che le Pt_1 urla del danneggiato nella fase drammatica dello schiacciamento sono circostanza pacifica in causa;
la mancata indicazione della presenza del nell'annotazione di servizio del 3.11.2020 va integrata CP_2 con l'indicazione della successiva relazione di servizio dei Carabinieri del 8.03.2021 ove risulta indicato che a seguito di ulteriori indagini, è stata accertata la presenza del signor al momento CP_2 dell'incidente; la parte di annotazione di servizio secondo la quale il sig. sarebbe stato schiacciato Pt_1 dal furgone “forse per avere inavvertitamente disattivato il freno a mano” è del tutto ininfluente perché trattasi di una mera ipotesi che non si comprende se sia stata formulata dalle signore o dall'Agente; la circostanza che il furgone dovesse essere spostato manualmente perché le chiavi di accensione erano nelle tasche del è una mera ipotesi, suggestiva e influente ai fini della decisione in quanto può Pt_1 altrettanto ipotizzarsi che la scelta dei soccorritori di muovere il furgone a mano sia stata dettata esclusivamente dalla prudenza di evitare movimenti bruschi nell'operazione di liberazione del ferito.
Diversamente ragionando, peraltro, qualora si volesse accedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro supposta dalla Compagnia, bisognerebbe ritenere e sostenere che il sig. successivamente Pt_1 all'incidente, si sarebbe messo d'accordo con il sig. e con le sig.re e per CP_2 Tes_1 Testimone_2 architettare una gravissima truffa all'Assicurazione, definendo a tavolino il contenuto delle rispettive deposizioni false da rendere dinanzi al Giudice;
prospettiva questa che si ritiene, nella sua gravità, del tutto inverosimile.
I danni patiti da . Parte_1
Tutto ciò premesso, deve procedersi alla liquidazione dei danni subìti dal danneggiato: per quanto attiene al danno non patrimoniale, vista la corrispondenza tra le quantificazioni di tale voce risultante dalle valutazioni dei periti delle parti, il Tribunale ritiene ragionevole non aggravare il procedimento con l'effettuazione di una CTU medico legale e da' conto oggi dei criteri utilizzati per la liquidazione come segue:
pagina 6 di 9 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 20241
Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni Percentuale di invalidità permanente 25% Punto danno biologico € 4.408,86 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 41%) € 1.807,63 Punto danno non patrimoniale € 6.216,49
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 73.297,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 103.349,00 Con personalizzazione massima (max 34% del danno biologico) € 128.270,00
Invalidità temporanea totale € 4.025,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 13.512,50
Totale generale: € 116.861,50
Totale con personalizzazione massima € 141.782,50
La personalizzazione massima appare doverosa nel caso di specie, considerato che lo stesso presenta delle particolarità provate in via presuntiva, nel senso che il sinistro ha causato al signor dei Pt_1 danni pesantissimi non solo dal punto di vista fisico, ma, a causa della lesione subìta ad entrambi gli arti, anche dal punto di vista funzionale – relazionale e dal punto di vista della sofferenza soggettiva.
Sull'importo indicato, trattandosi di debito di valore, dovranno essere computati gli interessi compensativi, al tasso legale, calcolati secondo il criterio indicato nella nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di caSSzione, dalla data di emersione del danno (giorno del sinistro) a quella della pubblicazione della presente sentenza;
operata con la liquidazione giudiziale del danno la conversione del debito di valore in debito di valuta, da ultimo, spettano alla danneggiata gli ulteriori interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
A ciò si aggiunga il danno patrimoniale come provato dall'attore: le spese mediche documentate pari a
€ 2.384,85, oltre interessi legali decorrenti dalla data di ogni pagamento al saldo effettivo. 1 Deve farsi applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate (punto base ITT di € 115), in quanto per la loro diffusione sul territorio nazionale e per la loro intrinseca logicità, le tabelle citate si prestano efficacemente alle esigenze di ragionevolezza ed equità sottese alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. pagina 7 di 9 Non può essere riconosciuto l'ulteriore danno patrimoniale indicato dall'attore, riferito a dedotti costi di assistenza domestica e di trasporto, poiché non è certo consentito l'accertamento della debenza di un eccepito diritto di rimborso di pagamenti asseritamente avvenuti per prestazioni lavorative (che avrebbero dovuto confluire in specifici rapporti di lavoro domestico) effettuate “in nero” e senza versamento di contributi;
a ben vedere non risulta agli atti la prova dei singoli pagamenti: altro motivo questo di rigetto della domanda.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere distratte a favore dei procuratori dell'attore che si sono dichiarati antistatari;
vengono liquidate con i seguenti criteri
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore massimo: € 6.380,00
Compenso tabellare € 13.395,00
L'applicazione del valore massimo alla fase decisionale è giustificata dalla mancata accettazione della convenuta (risultata soccombente) della proposta transattiva formulata dal Giudice prima della precisazione delle conclusioni, proposta che sarebbe stata peraltro per lei vantaggiosa rispetto all'odierna statuizione di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del sig. CP_2
in ordine alla produzione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condanna lo stesso, in solido
[...] con il sig. (proprietario del veicolo) e la in Controparte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento a favore del sig. del Parte_1 danno non patrimoniale quantificato in € 141.782,50 oltre interessi come indicato in parte motiva e del danno patrimoniale quantificato in € 2.384,85 oltre interessi come indicato in parte motiva;
- condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'attore Controparte_3 liquidate in € 13.395,00 per compenso professionale e € 870,46 per esborsi, oltre rimborso forfetario pagina 8 di 9 spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a. da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.
SaSSri, il 2 luglio 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.SS Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3142/2022 r.g. promoSS da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVALLARO Parte_1 C.F._1
YASMIN e dell'avv. CAVALLARO GIOVANNI
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ) CP_2 C.F._3
PARTE CONVENUTA CONTUMACE nonché contro
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. VIALE Controparte_3 P.IVA_1
MARIO
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI: v. verbale di udienza del 9.04.2025 e fogli di pc depositati
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Breve ricostruzione delle posizioni delle parti;
domande e eccezioni.
Nella ricostruzione dei fatti formulata dall'attore, il giorno 3 di novembre del 2020 alle ore 18:00 circa, pagina 1 di 9 il signor insieme all'amico si trovava all'interno dell'abitacolo del Parte_1 CP_2 furgone TG. AE932BX, di proprietà adibito al trasporto Controparte_4 Controparte_1 cavalli, con motore spento, parcheggiato all'interno del garage sito in Laerru, Via Stazione n. 8, intento nel cercare alcuni documenti relativi ai ronzini in allenamento presso il suo maneggio.
Trovati i documenti, poiché era buio, il signor scendeva dall'abitacolo in cerca di luce per Pt_1 leggere e il signor posizionata la marcia in folle, azionava il motore ed accendeva i fari e le luci;
CP_2 in quel frangente, nell'azione dello spostarsi dal sedile passeggero a quello del conducente, il signor inavvertitamente urtava contro il cambio ed inseriva la marcia. CP_2
Il furgone faceva, quindi, un balzo in avanti e si spegneva bruscamente, intrappolando il signor il Pt_1 quale rimaneva incastrato con entrambi gli arti superiori tra il muro perimetrale del garage, all'altezza di un pilastro, il cassone del furgone (sporgente rispetto alla cabina) e la portiera.
Solo con l'aiuto dei vicini, chiamati dal signor ed allertati dalle urla del signor il camion CP_2 Pt_1 veniva spostato a spinta e l'attore liberato dalla morsa;
immediatamente lo stesso veniva trasportato in autoambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale Santissima Annunziata di SaSSri, ove veniva ricoverato nel reparto di ortopedia, con la seguente diagnosi: diagnosi: “Frattura diafisaria omero destro. Frattura terzo distale diafisario e luSSzione gomito lato sinistro […] Interventi e procedure eseguite: sintesi chirurgica omero destro con chiodo endomidollare in data 4.11.2020. Riduzione cruenta della luSSzione del gomito e sintesi chirurgica omero sinistro con placca e viti in data
4.11.2020. Indicazioni terapeutiche: tutela con valva lato sinistro. Reggibraccio lato destro. Concomita stupor nervo radiale bilaterale più marcato a destra in fase di risoluzione. Riabilitazione come da programma”.
In conseguenza dell'evento, venivano accertati, dalla Prof.SS , postumi nella misura Parte_2 del 26% a titolo di danno biologico permanente, oltre ad un'inabilità temporanea totale per 35 giorni, parziale al 75% per altri 35 giorni, parziale al 50% per tre mesi, parziale al 25% per ulteriori tre mesi.
Non essendogli stato riconosciuto il risarcimento del danno dalla Compagnia di assicurazione del veicolo in via stragiudiziale, aveva dovuto avviare il presente procedimento.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. in ordine alla produzione del sinistro descritto in fatto e, per CP_2
l'effetto, condannarlo, in solido con il sig. e la Controparte_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non pagina 2 di 9 patrimoniali conseguenti al sinistro de quo, pari a complessivi € 166.602,60 o a quella diversa somma, minore o maggiore, che risulterà equa e di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data dell'evento al saldo. Condannare i convenuti, in solido, al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
La Compagnia assicurativa convenuta si è costituita in giudizio e si è opposta all'accoglimento della domanda sulla base di una propria diversa e alternativa ricostruzione dei fatti occorsi il 3 novembre del
2020 in danno del signor riassumibile nei termini che seguono. Pt_1
Il signor si trovava da solo all'interno dell'abitacolo del furgone NiSSn Trade 3.0 TG. Pt_1
AE932BX, di proprietà adibito al trasporto cavalli, che abitualmente Controparte_1 utilizzava, parcheggiato all'interno del garage sito in Laerru, Via Stazione n. 8; sceso dal furgone imprudentemente senza inserire la marcia e il freno a mano, era stato investito dal mezzo stesso che, a causa di una leggera pendenza della pavimentazione, si era lentamente mosso in avanti;
il signor Pt_1 era quindi rimasto schiacciato lateralmente, parzialmente intrappolato con le braccia tra lo sportello e la cabina, perché istintivamente, senza prevederne le terribili conseguenze, aveva cercato di trattenere l'avanzamento del veicolo ovvero si era sporto cercando di inserire la marcia o il freno a mano, rimanendo invece parzialmente intrappolato.
La convenuta si è quindi opposta alla domanda di risarcimento eccependo l'inoperatività della polizza, essendovi coincidenza tra danneggiato e conducente.
Ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Dichiarare che i danni per cui è causa non sono coperti dalla polizza assicurativa n. 106630875 e comunque rigettare le avverse CP_3 domande, da chiunque proposte. In via subordinata 2) Previa declaratoria della responsabilità esclusiva dell'attore nel cagionare il sinistro, rigettare la domanda siccome infondata ed assolvere la Pt_1
da ogni avversa pretesa. In via ancora più subordinata, salvo gravame: 3) Controparte_3
Dichiarare la responsabilità concorsuale del nella produzione dell'evento dannoso e quantificare Pt_1 la minore somma dovutagli a titolo di risarcimento del danno subito come conseguenza immediata e diretta dell'evento, nei limiti di quanto rigorosamente provato e accertato in corso di causa. 4) In ogni caso con rifusione delle competenze di avvocato”.
Dinamica del sinistro e responsabilità, come ricostruite nell'istruttoria.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, interrogatorio formale dell'attore e del conducente contumace, oltre all'audizione di tre testi di parte convenuta.
pagina 3 di 9 Il Tribunale conferma il rigetto della richiesta di ammissione delle istanze istruttorie già valutate in corso di causa (cit. CTU tecnica e modale con quesito dettagliato al quale si rimanda), riproposta dalla difesa della Compagnia in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto tale richiesta di prova si presenta come esplorativa, per le seguenti ragioni: non è emerso alcun elemento di prova che ponga il dubbio su una eventuale avvenuta alterazione dello stato dei luoghi da verificare mediante CTU (la visione delle fotografie prodotte dalla convenuta non apporta alcun elemento valutativo in tal senso;
es. non vi sono chiari segni di asfalto rifatto); la pavimentazione del garage di cui alle fotografie è di tutta evidenza orizzontale e non inclinata (la convenuta avrebbe potuto presentare una perizia di parte contenente tutte le precise misurazioni della pavimentazione qualora avesse voluto sostenere una natura diversa del calpestio); la circostanza se sia possibile o meno inserire la marcia del veicolo NiSSn Trade
3.0 con il motore acceso e senza premere la frizione è un elemento che si può desumere (in senso affermativo) da fatto notorio / di comune conoscenza;
quale sia l'entità della forza neceSSria e quali manovre con la leva del cambio debbano essere effettuate affinché il veicoli sbalzi in avanti sono elementi soggettivi che il consulente potrebbe solo ipotizzare (ciò che rileva è solo che tale evenienza sia tecnicamente possibile o non possibile, e si ritiene, per fatto notorio / di comune conoscenza, che sia possibile); l'esatta misurazione dello sbalzo in avanti del furgone nel momento in cui viene inserita la marcia, qualora divenisse “dato certo” perché accertato dal consulente sarebbe comunque ininfluente perché non si potrebbe confrontare con i dati (incerti) della precisa posizione del mezzo e del al Pt_1 momento del sinistro;
se sia possibile spostare il veicolo Trade per cui è causa manualmente, sia CP_4 con la marcia inserita che senza è un elemento che si può desumere (in senso affermativo) da fatto notorio / comune conoscenza.
Valutati tutti gli elementi acquisiti mediante l'istruttoria, il Tribunale ritiene, in applicazione della regola di giudizio del “più probabile che non”, che la più verosimile dinamica del sinistro sia quella esposta dall'attore: il giorno dell'evento il signor non era alla guida del veicolo, ma si trovava Pt_1 fuori dall'abitacolo, accanto e in prossimità del furgone, accingendosi verso i fari, allorquando veniva intrappolato tra il muro perimetrale del garage ed il cassone del van, a causa di un improvviso balzo in avanti del furgone, causato dall'immissione involontaria della marcia da parte del signor CP_2
il quale si apprestava a scendere dl mezzo spostandosi dal sedile passeggero a quello conducente.
[...]
Pertanto, vengono respinte le deduzioni difensive della Compagnia, volte a far escludere l'operatività della polizza nel caso di specie, sulla base dell'assunto che il signor sarebbe stato il conducente Pt_1
(non intestatario del contratto di assicurazione) del veicolo e, dunque, escluso dal diritto al pagina 4 di 9 risarcimento.
La ricostruzione dell'attore è confermata dalle dichiarazioni rese dal convenuto (rimasto CP_2 contumace ma comparso in udienza per rispondere alla prova orale) sia in occasione delle sommarie informazioni rese ai Carabinieri (v. relazione di servizio del 8.03.2021) sia in occasione del suo interrogatorio formale (cfr. verbale udienza 8.2.2024), il quale ha dichiarato: “[…] ho messo in folle e ho acceso il motore, si sono accesi i fari, ho visto che lui [sig. si è avvicinato ai fari, io stavo per Pt_1 uscire sempre dalla parte del guidatore, mentre stavo scendendo il camion ha fatto un balzo, credo di aver involontariamente messo la marcia urtando il cambio (il cambio marcia è in mezzo). Non è proprio andato in avanti, non è avanzato, ma ha fatto un balzo e si è spento. Il signor è rimasto Pt_1 incastrato, ha gridato, io mi sono spaventato molto e sono corso a chiedere aiuto ai vicini e sono venute persone in soccorso e abbiamo spostato a mano il camion” (dichiarazioni confessorie che fanno piena prova unicamente nei rapporti tra conducente confitente e danneggiato, mentre nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo sono liberamente apprezzabili dal Giudice ai sensi dell'art. 2733, comma 3 c.c. - cfr. Cass., n. 19327/2017; Cass., n. 24187/2014; Cass., n. 27024/2011, che richiama Cass., n. 10304/2007).
Riscontri di questa ricostruzione sono stati offerti dalla testimone sig.ra (vicina di causa – Tes_1 neutrale rispetto all'esito del procedimento), la quale ha dichiarato: “quel giorno (il 3.11.2020) ero in casa, ho sentito un forte rumore alla porta, è arrivato il sig. […] urlando molto agitato, CP_2 allora ho capito che era successo qualcosa di grave, ho preso una pila perché era buio e io e mia figlia siamo andate a vedere cosa fosse successo. Ci ha detto che c'era da spostare il camioncino manualmente perché c'era il sig. incastrato. Quando sono arrivata al garage, il sig. era al Pt_1 Pt_1 lato sinistro del garage, dove c'è un pilastro di sostegno, era incastrato tra il muro e la cabina del camioncino, aveva entrambe le braccia incastrate e strette, l'una al muro e l'altra alla cabina (intendo lo sportello del camioncino, che era chiuso – dal lato del conducente, ricordo bene perché era sulla sinistra). Ricordo che è entrato qualcuno sul camioncino a togliere la marcia, non ricordo chi. Non ricordo che il camioncino fosse acceso, anzi non ricordo alcun rumore di motore” e dalla testimone sig.ra (vicina di causa – neutrale rispetto all'esito del procedimento), la quale ha Testimone_2 dichiarato “quel giorno (il 3.11.2020) ero in casa, è arrivato il sig. disperato dicendo che CP_2 aveva schiacciato Io e mia madre l'abbiamo seguito nel garage che è di fianco a casa, era Pt_1 buio, non ricordo se le luci del camioncino erano accese o spente, non ricordo se era acceso o no, ricordo solo che quando siamo arrivate mamma è andata a soccorrerlo, io e BB siamo andati a pagina 5 di 9 spostare manualmente il camioncino, a spalla. Prima qualcuno è salito a levare la marcia, non so chi.
Non ho visto se c'erano le chiavi inserite, non sono entrata nel camioncino”.
Non si condividono i motivi addotti dalla difesa della Compagnia circa la eccepita inattendibilità delle due testimoni citate in quanto non si riscontra una grave contraddittorietà tra quanto emerge dalla relazione di servizio dei Carabinieri del 8.03.2021 e le dichiarazioni rese dalle due in udienza: la circostanza che abbiano riferito ai Carabinieri di essere state richiamate dall'attenzione delle urla del sig. non esclude la veridicità del racconto, più dettagliato, offerto in udienza, considerato che le Pt_1 urla del danneggiato nella fase drammatica dello schiacciamento sono circostanza pacifica in causa;
la mancata indicazione della presenza del nell'annotazione di servizio del 3.11.2020 va integrata CP_2 con l'indicazione della successiva relazione di servizio dei Carabinieri del 8.03.2021 ove risulta indicato che a seguito di ulteriori indagini, è stata accertata la presenza del signor al momento CP_2 dell'incidente; la parte di annotazione di servizio secondo la quale il sig. sarebbe stato schiacciato Pt_1 dal furgone “forse per avere inavvertitamente disattivato il freno a mano” è del tutto ininfluente perché trattasi di una mera ipotesi che non si comprende se sia stata formulata dalle signore o dall'Agente; la circostanza che il furgone dovesse essere spostato manualmente perché le chiavi di accensione erano nelle tasche del è una mera ipotesi, suggestiva e influente ai fini della decisione in quanto può Pt_1 altrettanto ipotizzarsi che la scelta dei soccorritori di muovere il furgone a mano sia stata dettata esclusivamente dalla prudenza di evitare movimenti bruschi nell'operazione di liberazione del ferito.
Diversamente ragionando, peraltro, qualora si volesse accedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro supposta dalla Compagnia, bisognerebbe ritenere e sostenere che il sig. successivamente Pt_1 all'incidente, si sarebbe messo d'accordo con il sig. e con le sig.re e per CP_2 Tes_1 Testimone_2 architettare una gravissima truffa all'Assicurazione, definendo a tavolino il contenuto delle rispettive deposizioni false da rendere dinanzi al Giudice;
prospettiva questa che si ritiene, nella sua gravità, del tutto inverosimile.
I danni patiti da . Parte_1
Tutto ciò premesso, deve procedersi alla liquidazione dei danni subìti dal danneggiato: per quanto attiene al danno non patrimoniale, vista la corrispondenza tra le quantificazioni di tale voce risultante dalle valutazioni dei periti delle parti, il Tribunale ritiene ragionevole non aggravare il procedimento con l'effettuazione di una CTU medico legale e da' conto oggi dei criteri utilizzati per la liquidazione come segue:
pagina 6 di 9 Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 20241
Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni Percentuale di invalidità permanente 25% Punto danno biologico € 4.408,86 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 41%) € 1.807,63 Punto danno non patrimoniale € 6.216,49
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 35
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno biologico risarcibile € 73.297,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 103.349,00 Con personalizzazione massima (max 34% del danno biologico) € 128.270,00
Invalidità temporanea totale € 4.025,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 13.512,50
Totale generale: € 116.861,50
Totale con personalizzazione massima € 141.782,50
La personalizzazione massima appare doverosa nel caso di specie, considerato che lo stesso presenta delle particolarità provate in via presuntiva, nel senso che il sinistro ha causato al signor dei Pt_1 danni pesantissimi non solo dal punto di vista fisico, ma, a causa della lesione subìta ad entrambi gli arti, anche dal punto di vista funzionale – relazionale e dal punto di vista della sofferenza soggettiva.
Sull'importo indicato, trattandosi di debito di valore, dovranno essere computati gli interessi compensativi, al tasso legale, calcolati secondo il criterio indicato nella nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di caSSzione, dalla data di emersione del danno (giorno del sinistro) a quella della pubblicazione della presente sentenza;
operata con la liquidazione giudiziale del danno la conversione del debito di valore in debito di valuta, da ultimo, spettano alla danneggiata gli ulteriori interessi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c. dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.
A ciò si aggiunga il danno patrimoniale come provato dall'attore: le spese mediche documentate pari a
€ 2.384,85, oltre interessi legali decorrenti dalla data di ogni pagamento al saldo effettivo. 1 Deve farsi applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate (punto base ITT di € 115), in quanto per la loro diffusione sul territorio nazionale e per la loro intrinseca logicità, le tabelle citate si prestano efficacemente alle esigenze di ragionevolezza ed equità sottese alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. pagina 7 di 9 Non può essere riconosciuto l'ulteriore danno patrimoniale indicato dall'attore, riferito a dedotti costi di assistenza domestica e di trasporto, poiché non è certo consentito l'accertamento della debenza di un eccepito diritto di rimborso di pagamenti asseritamente avvenuti per prestazioni lavorative (che avrebbero dovuto confluire in specifici rapporti di lavoro domestico) effettuate “in nero” e senza versamento di contributi;
a ben vedere non risulta agli atti la prova dei singoli pagamenti: altro motivo questo di rigetto della domanda.
Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere distratte a favore dei procuratori dell'attore che si sono dichiarati antistatari;
vengono liquidate con i seguenti criteri
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Fase decisionale, valore massimo: € 6.380,00
Compenso tabellare € 13.395,00
L'applicazione del valore massimo alla fase decisionale è giustificata dalla mancata accettazione della convenuta (risultata soccombente) della proposta transattiva formulata dal Giudice prima della precisazione delle conclusioni, proposta che sarebbe stata peraltro per lei vantaggiosa rispetto all'odierna statuizione di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e per l'effetto accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità del sig. CP_2
in ordine alla produzione del sinistro di cui è causa e, per l'effetto, condanna lo stesso, in solido
[...] con il sig. (proprietario del veicolo) e la in Controparte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento a favore del sig. del Parte_1 danno non patrimoniale quantificato in € 141.782,50 oltre interessi come indicato in parte motiva e del danno patrimoniale quantificato in € 2.384,85 oltre interessi come indicato in parte motiva;
- condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore dell'attore Controparte_3 liquidate in € 13.395,00 per compenso professionale e € 870,46 per esborsi, oltre rimborso forfetario pagina 8 di 9 spese generali nella misura del 15%, I.v.a. e C.p.a. da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratesi antistatari.
SaSSri, il 2 luglio 2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
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