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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/10/2025, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 28327/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28327/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BERTONE PAOLA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 25/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 756 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 15/11/2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.10.2022.
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che le parti hanno già definito con volontà concorde le posizioni economiche e patrimoniali pendenti all'epoca della separazione e non hanno beni immobili comuni.
PRENDE ATTO che il figlio residente stabilmente con la madre in Torino, strada del Persona_2 Pascolo n. 43/13, è ormai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
DISPONE che il padre, pertanto, versi alla madre a titolo di mantenimento di la somma Per_1 mensile di € 250,00, già concordata in sede di separazione personale, valorizzata ISTAT ad € 251,75, a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese scolastiche, da intendersi anche le spese universitarie, mediche e ludico sportive, sostenute per il figlio saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da previsione del Protocollo di Intesa del 15.03.2016 in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE che, su accordo delle parti, anche del figlio maggiorenne, la sig.ra continuerà a Parte_1 percepire l'Assegno Unico per il figlio fintanto che permarranno le condizioni per averne Per_1 l'erogazione.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano allo stato attuale di essere finanziariamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento personale.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi rapporto di natura economico patrimoniale tra loro insorto in conseguenza del matrimonio e di nulla aver più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28327/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BERTONE PAOLA MARIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 25/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 756 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 15/11/2006. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 24.10.2022.
Con ricorso depositato il 03/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2 Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che le parti hanno già definito con volontà concorde le posizioni economiche e patrimoniali pendenti all'epoca della separazione e non hanno beni immobili comuni.
PRENDE ATTO che il figlio residente stabilmente con la madre in Torino, strada del Persona_2 Pascolo n. 43/13, è ormai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
DISPONE che il padre, pertanto, versi alla madre a titolo di mantenimento di la somma Per_1 mensile di € 250,00, già concordata in sede di separazione personale, valorizzata ISTAT ad € 251,75, a mezzo di bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT. Le spese scolastiche, da intendersi anche le spese universitarie, mediche e ludico sportive, sostenute per il figlio saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da previsione del Protocollo di Intesa del 15.03.2016 in uso presso il Tribunale di Torino.
DISPONE che, su accordo delle parti, anche del figlio maggiorenne, la sig.ra continuerà a Parte_1 percepire l'Assegno Unico per il figlio fintanto che permarranno le condizioni per averne Per_1 l'erogazione.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano allo stato attuale di essere finanziariamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi richiesta di contributo al mantenimento personale.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi rapporto di natura economico patrimoniale tra loro insorto in conseguenza del matrimonio e di nulla aver più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo e/o ragione.
NULLA sulle spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 03/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.