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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1058/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1470/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Emenaule Notarbartolo N.17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018662332000 TASSE AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 522/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.1470/2025 Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag.entrate - CO - Messina e la Regione IC avverso l'avviso di Intimazione n.
29520249018662332000 Tasse Auto 2017.
Eccepisce:
-Decadenza -Vizio procedimentale – Carenza di Motivazione
Prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate CO, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
La Regione IC , nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere parzialmente accolto.
Si rileva che alcuna decadenza e prescrizione è maturata per gli anni 2017 e 2018, atteso che le cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento impugnata, sono state ritualmente notificate e non impugnate,
Orbene, le questioni sollevate in ricorso costituiscono una surrettizia reintroduzione di quanto si sarebbe dovuto eccepire opponendosi alle cartelle di pagamento entro i termini di impugnazione siccome decorrenti dalla notificazione;
in difetto la pretesa incorporata nelle cartelle non è più contestabile.
Infatti, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme). Per quanto concerne le annualità 2017 e
2018 il ricorso è, pertanto, infondato.
Per quanto concerne la tassa auto anno 2016, la Regione IC, si è costituta in giudizio in data
15.01.2026 allorquando l'udienza di trattazione era fissata per la data del 21.01.2026, udienza rinviata solo successivamente per la data del 28.01.2026, giusta Ordinanza del 20.01.2026.
Occorre prendere atto, quindi, della tardività dell'allegazione documentale operata dall'Ente impositore
Regione IC per l'anno 2016, costituitosi oltre il termine stabilito dall'art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta solo la tassa auto anno 2016. Conferma nel resto e compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta solo la tassa auto anno 2016. Conferma nel resto e compensa le spese. Così deciso in Messina lì 28.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott.ssa Rita Rampulla
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 2, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RAMPULLA RITA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1470/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Emenaule Notarbartolo N.17 90141 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249018662332000 TASSE AUTO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 522/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato al Reg. Gen. Ric. n.1470/2025 Ricorrente_1 , come in atti rappresentata e difesa, propone ricorso contro l'Ag.entrate - CO - Messina e la Regione IC avverso l'avviso di Intimazione n.
29520249018662332000 Tasse Auto 2017.
Eccepisce:
-Decadenza -Vizio procedimentale – Carenza di Motivazione
Prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate CO, nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
La Regione IC , nel costituirsi nel presente giudizio, conferma la legittimità del proprio operato.
All'udienza odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere parzialmente accolto.
Si rileva che alcuna decadenza e prescrizione è maturata per gli anni 2017 e 2018, atteso che le cartelle di pagamento sottese alla intimazione di pagamento impugnata, sono state ritualmente notificate e non impugnate,
Orbene, le questioni sollevate in ricorso costituiscono una surrettizia reintroduzione di quanto si sarebbe dovuto eccepire opponendosi alle cartelle di pagamento entro i termini di impugnazione siccome decorrenti dalla notificazione;
in difetto la pretesa incorporata nelle cartelle non è più contestabile.
Infatti, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le più recenti Cass. 05/08/2024, n. 22108 che, a propria volta richiama numerosa giurisprudenza di legittimità conforme). Per quanto concerne le annualità 2017 e
2018 il ricorso è, pertanto, infondato.
Per quanto concerne la tassa auto anno 2016, la Regione IC, si è costituta in giudizio in data
15.01.2026 allorquando l'udienza di trattazione era fissata per la data del 21.01.2026, udienza rinviata solo successivamente per la data del 28.01.2026, giusta Ordinanza del 20.01.2026.
Occorre prendere atto, quindi, della tardività dell'allegazione documentale operata dall'Ente impositore
Regione IC per l'anno 2016, costituitosi oltre il termine stabilito dall'art. 32, comma 1, d.lgs. 546/1992.
Rimangono assorbite dalla superiore motivazione tutte le altre doglianze dedotte ed eccepite dalle parti.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta solo la tassa auto anno 2016. Conferma nel resto e compensa le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina Sez. 2, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta solo la tassa auto anno 2016. Conferma nel resto e compensa le spese. Così deciso in Messina lì 28.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott.ssa Rita Rampulla