Sentenza breve 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 23/02/2026, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08211/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8211 del 2025, proposto da
TI De VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento,
previa sospensione ex art. 55 c.p.a.,
- del provvedimento prot. n. 21523 del 3 giugno 2025 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - ha rigettato la domanda della ricorrente n. 23609 del 4 giugno 2024, volta al riconoscimento in Italia dei titoli di studio/professionali Nivel I e Nivel II, conseguiti in Romania, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento della classe di concorso Discipline letterarie nella scuola di istruzione secondaria di I e II grado A012 (secondo il DPR 19/16 - che attualmente ingloba la classe di concorso A022 in virtù dell'accorpamento dei predetti insegnamenti disposto ex DM 22/12/2023 in GU 10/2/2024) e/o Discipline letterarie e Latino nella scuola secondaria di II Grado A011;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, depositata dalla parte ricorrente in data 16 gennaio 2026;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AR RO VA e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato, con il quale veniva negato il riconoscimento del percorso di studi svolto in Romania, in relazione alle classi di concorso A-12 Discipline letterarie nella scuola di istruzione secondaria di I e II grado e A-11 Discipline letterarie e Latino nella scuola secondaria di II grado.
2. Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di diritto: “Violazione artt. 3-97 COST.; Violazione Direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE sul riconoscimento delle professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse, come attuate dal D.lgs. n. 206 - 6.11.2007 e dal D.lgs. n. 15 - 28.01.2016; Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 22 del D.lgs. 206/2007; Violazione e falsa applicazione artt. 2 3 DPR 189/09; Violazione e Falsa Applicazione dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Violazione e falsa applicazione art. 33, 46 e 47 DPR 445/2000; Violazione e falsa applicazione del DPR 19/16 e DM 259/17; Violazione e Falsa applicazione art. 3 L. 241/90; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; perplessità; illogicità; travisamento dei fatti ed errore nei presupposti; Violazione del giusto procedimento” .
In estrema sintesi, la ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina nazionale ed unionale in materia di riconoscimento delle professioni regolamentate e la inosservanza dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria con le sentenze nn. 18-22 del 2022, per non aver l’Amministrazione procedente compiuto una valutazione in concreto del percorso abilitante svolto in Romania in uno con le complessive e specifiche competenze professionali successivamente acquisite, nonché diversi profili di eccesso di potere per non aver disposto misure compensative, prima di adottare il provvedimento di diniego.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito per resistere al ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per definire il giudizio all’esito della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., circostanza di cui le parti sono state rese edotte, come attestato dal verbale d’udienza.
6. Il ricorso deve essere accolto nei termini e nei limiti di seguito indicati.
Il rigetto della istanza di riconoscimento in base a carenze meramente formali – come da consolidata giurisprudenza della Sezione – non risulta conforme ai principi definiti in proposito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022, attesa la necessità di accertare in concreto i livelli di competenza professionale attestati dai certificati e diplomi conseguiti dall’istante.
In tale sede è stato infatti chiarito che “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE” .
Pertanto, l’Amministrazione scolastica è comunque tenuta a compiere un’indagine tecnica sulle competenze e conoscenze professionali effettivamente acquisite nel percorso formativo.
Nel caso di specie, il Ministero resistente non risulta aver svolto tale attività istruttoria, considerando assorbente il profilo della mancata trasmissione della abilitazione all’insegnamento attestata dal Ministero rumeno.
L’elemento individuato dall’Amministrazione come ostativo, seppure significativo e idoneo in astratto, salvo verifica in concreto, anche al fine di giustificare eventuali misure compensative, non può essere considerato – alla luce delle intervenute pronunce dell’Adunanza plenaria e della successiva giurisprudenza del medesimo Consiglio di Stato (cfr., Sez. VII, nn. 4345/2024, 4346/2024, 11237/2023, 6312/2023) – decisivo in sé, dovendosi comunque valutare se le conoscenze attestate dal titolo estero o la qualifica attestata dallo Stato membro, nonché l’esperienza maturata, soddisfino, anche solo parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia nei settori disciplinari richiesti, anche in base ai criteri della "professione corrispondente" e della "identità di condizioni previste dall'ordinamento italiano" indicati dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 206/2007.
Giova, peraltro, osservare come la richiesta di integrazione documentale sia stata comunicata dal Ministero intimato ben oltre i termini previsti dalla direttiva 2005/36/CE e che risulta comprovato in atti il possesso del certificato ministeriale romeno ‘Adeverinta’.
In base ai principi ora richiamati, deve ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato con cui il Ministero resistente ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, senza analizzare comparativamente i percorsi formativi svolti nei due Stati membri coinvolti e senza valutare, in concreto e previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se – mediante il percorso di specializzazione seguito in Romania e l’eventuale attività professionale concretamente svolta – l’interessata abbia raggiunto il medesimo livello di competenze richieste in Italia per l’accesso alla professione di insegnante, salva l’adozione di specifiche e opportune misure compensative.
7. In definitiva, per le ragioni che precedono, il Collegio ritiene il ricorso fondato, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, prot. n. 21523 del 3 giugno 2025.
Ne deriva che l’Amministrazione dovrà pronunziarsi di nuovo - in conformità ai principi sopra esposti - sull’istanza n. 38791 inoltrata dalla ricorrente in data 2 giugno 2024 (acquisita al prot. n. 23609 del 4 giugno 2024), corredata della complessiva documentazione che l’interessata avrà cura di far pervenire nuovamente ai competenti uffici del Ministero.
8. Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite, in considerazione della complessità della materia e delle oscillazioni giurisprudenziali intercorse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8211 del 2025, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR OM, Presidente
AR RO VA, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RO VA | DR OM |
IL SEGRETARIO