Articolo 10 della Legge 29 luglio 1957, n. 642
Articolo 9Articolo 11
Versione
18 agosto 1957
Art. 10.
Il contributo da corrispondere all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, ai sensi dell' art. 40, lettera a), del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 , viene fissato, per l'esercizio finanziario 1957-58, in lire 23.151.723.000.
Entrata in vigore il 18 agosto 1957