CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Teramo, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Teramo |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 487/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortoreto - Via Carducci 8 64018 Tortoreto TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Carducci 8 64018 Tortoreto TE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento Imu 2019 con cui il comune richiedeva per l'omesso versamento la somma di € 775,00, non riconoscendo le agevolazioni IMU.
La ricorrente in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto per mancata attivazione del contradditorio preventivo, nonché carenza di motivazione dell'atto in quando con l'atto era stato disconosciuto l'esenzione
Imu come prima casa di cui la ricorrente godeva dal 2018. Nel merito illegittimità dell'atto per violazione delle normativa IMU, che prevedeva anche per i coniugi la possibilità di avere ognuno una propria residenza a cui collegare le agevolazioni prima casa. Chiedeva quindi annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune impositore il quale sosteneva, sulla base dei documenti allegati in atti, che risultava che la ricorrente e il marito svolgevano le loro attività professionali a Luogo1, dove viveva anche il figlio minore. Inoltre, dagli accertamenti svolti dal Comune in ordine ai consumi risultavano che per 12 mesi nel 2018 vi erano stati consumi elettrici per euro 288,00 mentre i consumi idrici, per 12 mesi erano pari ad €11,00.
Evidehnzando come nel 2018 risultvano solo consumi irrisori per la luce e acqua, nessun consumo per il gas. Il Comune inoltre sootolenava come la ricorrente a parte richiamare la giurisprudenza di merito circa la possibilità per i coniugi di avere due residenze effettive diverse a cui collegare l'esenzione IMU, non aveva fornito alcuna prova concreta che la casa di Luogo_2 fosse luogo di residenza effettiva per la stessa. In merito al mancato contradditorio l'ufficio depositava una raccomandata tornata indietro per compiuta giacenza, notificata presso la residenza della ricorrente nel comune resistente che conteneva un invito al contradditorio, non essendo stata ritirata la parte non era venuta a conoscenza di tale invito. Concludeva per conferma del proprio operato e condanna alle spese.
La ricorrente non depositava memorie successive alla costituzione del comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di cui appresso
In merito all' eccezione di mancata attivazione del contraddittorio endo procedimentale, il Comune ha dato prova, non contestata dalla ricorrente, dell'invio di una raccomanda presso quello che era la sua residenza abituale nel Comune impositore non ritirata e tornata indietro per compiuta giacenza nel gennaio del 2025.
La contestazione mossa in ordine alla mancata allegazione anche del contenuto della raccomandata, sollevata dalla difesa del contribuente per la prima volta in sede di discussione, è tardiva e come tale non può essere presa in considerazione. Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto contestare i documenti prodotti dall'ufficio in giudizio tramite memorie illustrative, da depositare entro 10 giorni liberi prima dell'udienza,
l'assenza di tale memeorei renede tardive oltre che nulla le eccezioni sollevate solo in sde di discussione.
Come pure infondata è l'eccezione di carenza di motivazione, poiché l'atto contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla parte di comprendere i motivi logico giuridico per il quale è stato emesso, tanto che i motivi di ricorso sono volti a contestare la pretesa erariale, con argomentazioni miranti a dimostrare l'infondatezza della revoca dell'agevolazione e del conseguente recupero, seppure con argomentazione generiche e non supportate da prove.
Entrando nel merito va ricordato come l'art. 1, co. 741, prevede che l'esenzione Imu può essere richiesta per l'abitazione principale intendendosi per tale l'immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Sono quindi due i requisiti che devono sussistere – dimora abituale e residenza anagrafica – affinché si possa beneficiare dell'esenzione IMU e tali requisiti devono coesistere, anche dopo la sentenza della Corte
Costituzionale, che ha riconosciuto il diritto all'agevolazione per entrambi i coniugi che vivono in luoghi diversi, i quali per fruire del beneficio fiscale deve comunque dimostrare ognuno pre il proprio immobile non solo la residenza anagrafica ma anche che lo stesso sia dimora abituale, come confermato anche dalla
Suprema Corte con l'ordinanza 19684/2024.
Nel caso in esame avendo il Comune contestato la mancanza dei requisiti relativi alla dimora abituale, documenta con la presenza irrisoria dei consumi di acqua e luce ed l'assenza di consumi del gas, dei luoghi di attività lavorativa della ricorrente, nonchè del luogo di residenza del figlio minore, non avendo la ricorrente, fornito alcuna prova atta a dimostare che l'immobile realmente era dimora abituale della stessa, avendo solo in sede di discussione sostenuto che lo scarso consume di luce poteva essere dovuto anche ad un ipotetico impianto fotovoltaico;
considerato che
tutto il ricorso si base su affermazioni generiche non supportate da prove dirette ma neppure da prove contrarie rispetto a quando documentato dall'ente, lo stesso è infondato e va rigettato.
In conclusione rigetta il ricosro. La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 500,00 a favore del comune resistente.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 500 a favore del comune resistente.
Così deciso in Teramo, il 26/01/2026.
Il Giudice est. Roberta Pia Rita Papa.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TERAMO Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PAPA ROBERTA PIA RITA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 487/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tortoreto - Via Carducci 8 64018 Tortoreto TE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Via Carducci 8 64018 Tortoreto TE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente come da atti
Resistente come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento Imu 2019 con cui il comune richiedeva per l'omesso versamento la somma di € 775,00, non riconoscendo le agevolazioni IMU.
La ricorrente in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto per mancata attivazione del contradditorio preventivo, nonché carenza di motivazione dell'atto in quando con l'atto era stato disconosciuto l'esenzione
Imu come prima casa di cui la ricorrente godeva dal 2018. Nel merito illegittimità dell'atto per violazione delle normativa IMU, che prevedeva anche per i coniugi la possibilità di avere ognuno una propria residenza a cui collegare le agevolazioni prima casa. Chiedeva quindi annullamento dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune impositore il quale sosteneva, sulla base dei documenti allegati in atti, che risultava che la ricorrente e il marito svolgevano le loro attività professionali a Luogo1, dove viveva anche il figlio minore. Inoltre, dagli accertamenti svolti dal Comune in ordine ai consumi risultavano che per 12 mesi nel 2018 vi erano stati consumi elettrici per euro 288,00 mentre i consumi idrici, per 12 mesi erano pari ad €11,00.
Evidehnzando come nel 2018 risultvano solo consumi irrisori per la luce e acqua, nessun consumo per il gas. Il Comune inoltre sootolenava come la ricorrente a parte richiamare la giurisprudenza di merito circa la possibilità per i coniugi di avere due residenze effettive diverse a cui collegare l'esenzione IMU, non aveva fornito alcuna prova concreta che la casa di Luogo_2 fosse luogo di residenza effettiva per la stessa. In merito al mancato contradditorio l'ufficio depositava una raccomandata tornata indietro per compiuta giacenza, notificata presso la residenza della ricorrente nel comune resistente che conteneva un invito al contradditorio, non essendo stata ritirata la parte non era venuta a conoscenza di tale invito. Concludeva per conferma del proprio operato e condanna alle spese.
La ricorrente non depositava memorie successive alla costituzione del comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di cui appresso
In merito all' eccezione di mancata attivazione del contraddittorio endo procedimentale, il Comune ha dato prova, non contestata dalla ricorrente, dell'invio di una raccomanda presso quello che era la sua residenza abituale nel Comune impositore non ritirata e tornata indietro per compiuta giacenza nel gennaio del 2025.
La contestazione mossa in ordine alla mancata allegazione anche del contenuto della raccomandata, sollevata dalla difesa del contribuente per la prima volta in sede di discussione, è tardiva e come tale non può essere presa in considerazione. Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto contestare i documenti prodotti dall'ufficio in giudizio tramite memorie illustrative, da depositare entro 10 giorni liberi prima dell'udienza,
l'assenza di tale memeorei renede tardive oltre che nulla le eccezioni sollevate solo in sde di discussione.
Come pure infondata è l'eccezione di carenza di motivazione, poiché l'atto contiene tutti gli elementi necessari per consentire alla parte di comprendere i motivi logico giuridico per il quale è stato emesso, tanto che i motivi di ricorso sono volti a contestare la pretesa erariale, con argomentazioni miranti a dimostrare l'infondatezza della revoca dell'agevolazione e del conseguente recupero, seppure con argomentazione generiche e non supportate da prove.
Entrando nel merito va ricordato come l'art. 1, co. 741, prevede che l'esenzione Imu può essere richiesta per l'abitazione principale intendendosi per tale l'immobile nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Sono quindi due i requisiti che devono sussistere – dimora abituale e residenza anagrafica – affinché si possa beneficiare dell'esenzione IMU e tali requisiti devono coesistere, anche dopo la sentenza della Corte
Costituzionale, che ha riconosciuto il diritto all'agevolazione per entrambi i coniugi che vivono in luoghi diversi, i quali per fruire del beneficio fiscale deve comunque dimostrare ognuno pre il proprio immobile non solo la residenza anagrafica ma anche che lo stesso sia dimora abituale, come confermato anche dalla
Suprema Corte con l'ordinanza 19684/2024.
Nel caso in esame avendo il Comune contestato la mancanza dei requisiti relativi alla dimora abituale, documenta con la presenza irrisoria dei consumi di acqua e luce ed l'assenza di consumi del gas, dei luoghi di attività lavorativa della ricorrente, nonchè del luogo di residenza del figlio minore, non avendo la ricorrente, fornito alcuna prova atta a dimostare che l'immobile realmente era dimora abituale della stessa, avendo solo in sede di discussione sostenuto che lo scarso consume di luce poteva essere dovuto anche ad un ipotetico impianto fotovoltaico;
considerato che
tutto il ricorso si base su affermazioni generiche non supportate da prove dirette ma neppure da prove contrarie rispetto a quando documentato dall'ente, lo stesso è infondato e va rigettato.
In conclusione rigetta il ricosro. La parte ricorrente viene condannata al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €. 500,00 a favore del comune resistente.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 500 a favore del comune resistente.
Così deciso in Teramo, il 26/01/2026.
Il Giudice est. Roberta Pia Rita Papa.