Articolo 2 della Legge 27 luglio 1967, n. 620
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 agosto 1967
Art. 2.
La somma di lire 1 miliardo e 500 milioni di cui all'articolo precedente sara' inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo nell'anno finanziario 1967 e di lire 500 milioni nell'anno finanziario successivo.
Entrata in vigore il 19 agosto 1967