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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 24824/24 all'udienza del 4/3/25 mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa Parte_1 anche disgiuntamente dagli avv.ti Francesco Valeri , Riccardo Marini e Alessandra Bianchi pec e Email_1 Email_2
giusta delega allegata in busta al ricorso . Email_3
RICORRENTE
E
in persona del Presidente e legale rappresentante Controparte_1
p.t.,rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mulè pec giusta procura allegata alla memoria Email_4
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/6/24 la società di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro,per ivi sentir , previa sospensione dell'esecutività del decreto opposto, accertare che il rapporto intercorso tra le parti dal 14/2/20 al 30/9/23 era un rapporto di procacciamento d'affari e , per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto ed in ogni caso accertare e dichiarare che nulla era dovuto alla , vittoria di spese CP_1 Assumeva che il decreto ingiuntivo era stato emesso a favore della per Controparte_1 contribuzione omessa in relazione alla posizione di qualificata nel verbale ispettivo Pt_2 come agente;
che la senza vincolo si era limitata a segnalare alla ricorrente dei Pt_2 clienti senza partecipare alla trattativa;
che il compenso stabilito era pari al 6% del corrispettivo relativo agli affari conclusi;
che aveva emesso fatture diverse sia per l'attività svolta dalla opponente relativa al trattamento e recupero rifiuti in base ad una piattaforma creata e sia per quella di discarica dei rifiuti per importi variabili;
che solo parte del fatturato della era riconducibile alla opponente;
che le fatture non erano Pt_2 progressive;
che l'ispettore aveva confuso l'elemento della continuità con quello della stabilità non avendo la nessun obbligo di promuovere gli affari della preponente , Pt_2 come emergeva dall'accordo tra le parti;
che la occasionalità non escludeva la continuità dell'attività dell'agente ; che la ritenuta d'acconto operata ai sensi dell'art 25 bis DPR 600/73 dal preponente era uguale sia nel caso del procacciatore che dell'agente Concludeva come sopra Si costituiva la assumendo che il contratto era a tempo indeterminato, Controparte_1 le provvigioni venivano corrisposte con cadenza temporale regolare e sin dal 2020, evidenziandosi così una continuità programmata tra le parti non frutto di occasionalità; che i compensi erano assoggettati alla ritenuta di acconto del 23% sul 50% dell'imponibile proprio dei compensi provvigionali, con utilizzo ,per il pagamento della relativa ritenuta d'acconto, del codice tributo attestante la durata pluriennale e continuativa della collaborazione;
che l'emissione costante di fatture riferite ad un'attività di intermediazione e ad archi temporali determinati era indice di stabilità; che era irrilevante il fatto che la i Pt_2 limitasse ad emettere in contatto i potenziali clienti, in quanto ciò che rilevava era che i contatti non avvenivano in modo sporadico, ma in modo continuativo e seriale. Chiedeva il rigetto dell'opposizione. La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza Il verbale ispettivo conclusivo dell'accertamento sulla base del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo si è basato sulla seguente documentazione : 1 ) Certificazioni uniche redditi 2021 e 2022 ,2) Modelli F24 cod. 1040 del 2023 con fatture allegate , 3) Conti economici relativi agli anni 2021-2022 ,4) Conti provvigioni dal 2018 al 2022 ,5) Distinte di versamento dal 2018 al 2023 6) Fatture a campione dei percipienti risultanti dalle C.U. con compensi superiori ad Euro 5.000 ,7) IS camerale IT .8) Incarico di procacciamento d'affari di e sue fatture dal 2020 al 2023 Pt_2
Sulla base di detta documentazione gli ispettori hanno qualificato il rapporto tra la e Pt_2 la come rapporto di agenzia . Parte_1
Nel verbale si legge : “Il convincimento della natura agenziale e della stabilità e continuità del rapporto evidenziato trova conforto nel seguente quadro probatorio: La durata pluriennale e continuativa della collaborazione indagata. L'intesa con la società è Pt_2 iniziata nel corso dell'anno 2020 ed è attualmente in essere. In data 14.02.2020 è stato, infatti, sottoscritto tra 1'accertata e la l'“incarico di procacciamento/segnalazione Pt_2
d'affari nel settore ambientale”. La controprestazione pattuita a fronte dell'opera promozionale prestata dal collaboratore, per conto della preponente, è costituita da una retribuzione in forma provvigionale, liquidata a cadenze mensili. Il differimento sistematico, a scadenze regolari, delle spettanze, palesa una continuità programmata tra le parti e non può essere il frutto accidentale di prestazioni occasionali e libere;
I compensi corrisposti, inoltre, sono stati superiori ai 5.000 euro annui. ha emesso Pt_2 nr. 47 fatture per segnalazione clientela per i seguenti importi:
-Anno 2020 Euro 68.399,14;
-Anno 2021 Euro 400.111,81;
-Anno 2022 Euro 853.879,17;
-Anno 2023 Euro 269.575,62 I compensi provvigionali corrisposti al collaboratore sono stati assoggettati alla ritenuta d'acconto del 23% sul 50% dell' imponibile, propria dei compensi provvigionali e al pagamento della relativa ritenuta d'acconto utilizzando il Codice tributo 1040; La natura agenziale di questa intesa commerciale trova, infine, ulteriore conferma nella lettura della lettera d'incarico del 14-2-2020, da cui emergono elementi di stabilità. In tale accordo, infatti, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti (“incarico di procacciamento/segnalazione d'affari nel settore ambientale”), sono identificabili alcuni elementi fondanti richiamati dell'art. 1742 del c.c. Dalla lettura dell'incarico nelle premesse è emerso che , nell'ambito delle diverse attività dalla medesima esercitate, è Parte_1 impegnata anche nel settore ambientale. A questo proposito si fa presente che possiede una piattaforma di trattamento rifiuti a OL (Bs) ed un impianto di smaltimento di rifiuti inerti a GH (Bs). Oggetto del contratto è l'affidamento alla società G dell'incarico di procacciamento Pt_3
d'affari relativamente alle attività esercitate dalla nel settore ambientale (art. 2). Parte_1
Il procacciatore segnalerà alla le possibilità di business con eventuali Pt_2 Parte_1 potenziali clienti interessati (art. 4). Viene predeterminata nel dettaglio la percentuale provvigionale riconosciuta al collaboratore (art. 5). In particolare: verrà riconosciuto alla
[...] un compenso pari al 6% del corrispettivo relativo agli affari conclusi con i soggetti Pt_2 segnalati da Per il compenso spettante, come sopra determinato, la società Parte_2 Pt_2 emetterà fattura mensile nei confronti di sulla base di un prospetto di riepilogo Parte_1 che le verrà da quest'ultima consegnato entro la fine del mese successivo ed il pagamento verrà eseguito con bonifico bancario a 6o giorni fine mese +15 giorni. Viene determinato un foro competente per le controversie derivanti dall'applicazione ed interpretazione del contratto coincidente con quello di Brescia (art.6). Trattamento dei dati (art. 7): Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere, e a far sì che i propri rappresentanti, dipendenti e consulenti mantengano la piena riservatezza sulle pattuizioni economiche del presente contratto, nonché su qualunque informazione e documentazione di carattere riservato relativo all'altra Parte, di cui essa (nonché i propri rappresentanti, dipendenti e consulenti) sia venuta a conoscenza nell'ambito della negoziazione ed esecuzione del presente contratto, fatto salvo per quanto dovrà essere comunicato alle Pubbliche Autorità ai sensi delle leggi applicabili. Nel caso di specie, concludendo, non può che ricorrere l'obbligo d'iscrizione e contribuzione
, in ragione della durata continuativa e pluriennale del rapporto, del pagamento delle CP_1 provvigioni e di tutti gli elementi fin qui considerati, che rendono evidente un significativo e fattivo impegno da parte del collaboratore, ben diverso da quello episodico e liberamente gestibile proprio del procacciatore d'affari. Per gli elementi di cui sopra il rapporto tra e è da considerarsi di agenzia Pt_2 Parte_1 commerciale e pertanto vengono quantificati i contributi previdenziali e Firr dovuti come da distinte di recupero allegate al presente verbale di accertamento.”
Ora per giurisprudenza conforme si è ritenuto che “caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto)”(Cass 13629/15).Ne consegue che il rapporto di agenzia e il rapporto di procacciamento di affari non si distinguono solo per il carattere stabile del primo e facoltativo del secondo, ma anche perché il rapporto di procacciamento di affari è episodico, ovvero limitato a singoli affari determinati, è occasionale, ovvero di durata limitata nel tempo ed ha ad oggetto la mera segnalazione di clienti o sporadica raccolta di ordini e non l' attività promozionale di conclusione di contratti ( Cass 1974/16). Occorre quindi verificare se il rapporto sia stabile e non occasionale oppure facoltativo ed episodico ed a tal fine rilievo assume la continuità del rapporto apparendo evidente che un rapporto duraturo non faccia propendere per la facoltatività ed episodicità Sulla base del contratto primo elemento che emerge è che esso ha ad oggetto l'incarico di procacciatore di affari , senza scadenza ,ma con facoltà di risoluzione previa comunicazione senza preavviso o penale, né motivazione . Quanto alla gestione delle segnalazioni, la Pt_2
[...
si limitava a segnalare potenziali business e la non era obbligata a dar corso a Parte_1 tali segnalazioni senza essere tenuta a dare giustificazioni, si stabiliva l' ammontare del compenso pari al 6% sul corrispettivo ricevuto dal cliente dalla erogabile dietro Parte_1 presentazione di fattura mensile da parte della sulla base di un prospetto riepilogativo Pt_2 che la avrebbe presentato alla , si prevedeva foro competente Brescia per Parte_1 Pt_2 le controversie e la riservatezza sulle pattuizioni economiche
Vi sono poi fatture per gli importi indicati nel verbale ispettivo per gli anni dal 2020 al 2023;per ogni mese vi sono più fatture senza avere tra loro numero progressivo Dai bilanci della risulta che nel 2020 si è avuto un fatturato di euro 1.120.521,00, nel CP_2 Parte 2021 di euro 1587841,00, nel 2022 di euro 2309102,00 a fronte di fatture emesse dalla
[... nei confronti della nell'anno 2020 per euro 68.399,14; per l'anno 2021 per Parte_1 euro 400.111,81; per l'anno 2022 per euro 853.879,17;
Alla luce di tali elementi si può affermare che dall'esame del contratto emerge che, se pur tra le parti vigeva un accordo avente ad oggetto l'incarico di procacciare affari avete durata illimitata, era però previsto che in qualunque tempo e senza preavviso, penale o motivazione ciascuna delle parti potesse sciogliere l'accordo , come è stato, tanto che in data 30/9/23 le parti hanno risolto consensualmente il contratto senza alcun preavviso. Ora è vero che in base allo stesso si è in qualche modo disciplinato un incarico prevedendo che esso fosse a tempo indeterminato salvo disdetta , l' ammontare dei compensi , la presentazione delle fatture con cadenza mensile facendo propendere detta programmazione, ad avviso degli ispettori, per l'esistenza di il vincolo stabile e non occasionale , tuttavia la possibilità di risoluzione senza preavviso la presenza di fatture numericamente non in progressione , l'ammontare ridotto del fatture emesse dalla nei confronti della Pt_2 opponente rispetto al suo fatturato globale , fanno ritenere a questo giudice che non sia stata Con provata la stabilità e non occasionalità del rapporto dipendendo solo dall'iniziativa della segnalare o meno i clienti e dalla iniziativa della dare seguito o meno a dette Parte_1 segnalazioni .D'altra parte il mero requisito della continuità non è di per sé prova della stabilità e non occasionalità e non è incompatibile con la figura del procacciatore d'affari. Si è ritenuto che “le controversie relative al così detto procacciamento d'affari, contratto atipico che si concreta in una attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente, sono soggette al rito ed alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto, a norma dell'art. 409 n. 3 c.p.c., presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione;
il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità (che verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti), con la conseguenza che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una necessità giuridica, essa dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore non potendo, perciò, in tale senso, qualificarsi come stabile, può, tuttavia, di fatto svolgersi periodicamente nel tempo, e presentare perciò il carattere della continuità richiesta dal citato art. 409 n. 3 c.p.c. ai fini dell'individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie( Trib Modena 5/11/19 n 293) Se quindi si hanno prestazioni di fatto ripetute periodicamente nel tempo , tale circostanza, che necessariamente presuppone una continuità del rapporto, non è sufficiente, in assenza di un obbligo assunto dal lavoratore di concludere gli affari per conto del preponente, a far ritenere di agenzia il rapporto in essere, essendo la continuità del rapporto compatibile anche con la figura del procacciatore Alla luce di tali considerazioni perdono di rilievo le altre circostanze come il pagamento della ritenuta d'acconto con il codice 1040 tipico degli agenti , l'importo annuo delle fatture superiore ad euro 5000,00 e le altre circostanze indicate da nella memoria per CP_1 supportare la propria tesi. Il ricorso deve essere accolto il decreto ingiuntivo va revocato e dichiarato che tra le parti dal 14/2/20 al 30/9/23 vi è stato un rapporto di procacciamento di affari in virtù del quale nulla deve la opponente ad . CP_1
Le spese , liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese : revoca il decreto opposto e dichiara che tra le parti dal 14/2/20 al 30/9/23 vi è stato un rapporto di procacciamento di affari in virtù del quale nulla deve la opponente alla;
Controparte_1 condanna la al pagamento delle spese di lite , liquidate in euro 6162,00 oltre iva CP_1 cpa e spese generali Roma 4/3/25 Il giudice