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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
IN IS, LA
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_2 Srl Difensore_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Bonea - Via Carre, 1 82013 Bonea BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 200 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1079/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 200 del 4 marzo 2025, n. Prot. gen. 1048, emesso dal Comune di Bonea e notificato il 3 aprile 2025 avente ad oggetto l'imposta IMU per l'anno 2020.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per avere provveduto al pagamento dell'acconto e del saldo dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2020, maggiorata delle sanzioni (1/6 del minimo) e degli interessi, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18.12.1997 n. 472, in data 28 febbraio 2025, prima della notifica dell'accertamento, come da documentazione allegata al ricorso (prospetto di calcolo e quietanze di versamento rilasciate dall'Agenzia delle Entrate).
Il Comune di Bonea, benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
La società contribuente ha dato prova dell'avvenuto pagamento come da documentazione allegata al fascicolo di parte attrice.
Ai sensi dell'art.2697 del codice civile, il contribuente ha dato prova dei fatti estintivi della pretesa tributaria.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e condanna il Comune di Bonea al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in €1800,00 per compensi oltre spese forfettizzate nella misura del 15% oltre IVA e CAP se spettanti, nonché, rimborso del CUT in €120,00.
Benevento, 16.12.2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPOBIANCO FRANCESCO, Presidente
IN IS, LA
GALASSO LUIGI, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 508/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Difensore_2 Srl Difensore_3 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Bonea - Via Carre, 1 82013 Bonea BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 200 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1079/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come da atti e verbale di causa
Resistente: Come da atti e verbale di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha impugnato l'avviso di accertamento n. 200 del 4 marzo 2025, n. Prot. gen. 1048, emesso dal Comune di Bonea e notificato il 3 aprile 2025 avente ad oggetto l'imposta IMU per l'anno 2020.
Il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per avere provveduto al pagamento dell'acconto e del saldo dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2020, maggiorata delle sanzioni (1/6 del minimo) e degli interessi, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18.12.1997 n. 472, in data 28 febbraio 2025, prima della notifica dell'accertamento, come da documentazione allegata al ricorso (prospetto di calcolo e quietanze di versamento rilasciate dall'Agenzia delle Entrate).
Il Comune di Bonea, benché ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.
All'esito della camera di consiglio, la Corte ha definito il giudizio, come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
La società contribuente ha dato prova dell'avvenuto pagamento come da documentazione allegata al fascicolo di parte attrice.
Ai sensi dell'art.2697 del codice civile, il contribuente ha dato prova dei fatti estintivi della pretesa tributaria.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso e condanna il Comune di Bonea al pagamento delle spese e competenze di lite che liquida in €1800,00 per compensi oltre spese forfettizzate nella misura del 15% oltre IVA e CAP se spettanti, nonché, rimborso del CUT in €120,00.
Benevento, 16.12.2025