TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2025, n. 3607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3607 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Catello Maresca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4275/2024 R.G.
TRA
Avv.ssa nata a [...], il [...] e residente a [...]
San Cesario n. 66, che si rappresenta e difende da sé medesima, ex art. 86 cpc.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore Dott.ssa , corrente in Lecce – Zona Industriale al Viale Portogallo Controparte_2
n. 9, P. IVA , rappresentata e difesa giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto P.IVA_1 di costituzione dall'Avv. Carlo Leo (Cod. Fisc.: - PEC: C.F._1
presso il cui studio in Lecce alla via O. De Donno, n. 7 è elettivamente Email_1 domiciliata
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compensi ausiliario del giudice
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.24, l'avv. , rappresentata e difesa da se Parte_1 medesima, ha presentato “ricorso in riassunzione ex art 50 c.p.c. dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dedotto in giudizio.” Il Giudice con decreto del 18/11/2024, “letto il ricorso che precede, depositato il 20/06/2024; impregiudicata ogni determinazione in ordine alla valutazione del presente procedimento come “ riassunzione” del procedimento di revoca ex art 487 c.p.c. , laddove il presente giudizio appare , nella sostanza, essere una opposizione ex art 170 US , oggi da proporsi ai sensi dell'art 281 decies c.p.c.,” fissava udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 4/12/25, non comparendo il P.M., la causa veniva riservata in decisione.
Il ricorso, che ha ad oggetto l'opposizione al decreto di liquidazione , va dichiarato inammissibile in quanto irrituale e tardivo.
Va premesso che in analogo procedimento con ordinanza n. 2261/2024 del 15.04.2024 del giudice dr. Barbetta è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Avverso detta ordinanza, l'Avv. ha proposto ricorso per Cassazione che è stato definito Pt_1
con decreto del 27.02.2025, r.g. n. 11878/2024, n. 234/2025, pubblicato in data 06.03.2025.
Sul punto, occorre innanzitutto rilevare che avverso i decreti di liquidazione in materia di spese di giustizia, nonché avverso la liquidazione agli ausiliari, è previsto come mezzo d'impugnazione il ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002, che richiama la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. 150/2011.
Pertanto, le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'articolo.
2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
L'opposizione si presenta mediante ricorso al Presidente del Tribunale ex art. 281 decies c.p.c..
Orbene, contrariamente a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate, il ricorso non risulta presentato nei modi e nelle forme sopra richiamate, ma la ricorrente ha presentato opposizione ai sensi dell'art. 487 c.p.c. che, come noto, è lo strumento attraverso il quale la parte può chiedere allo stesso giudice dell'esecuzione la modifica o la revoca delle ordinanze.
Il G.E. Boccuni, con provvedimento emesso all'udienza del 21.05.2024 ha, pertanto, dichiarato la propria incompetenza a decidere le opposizioni avverso i decreti di liquidazione e rilevato che l'opposizione era stata proposta ai sensi dell'art. 487 c.p.c., rigettando la richiesta di revoca.
Irritualmente, la ricorrente ha presentato ricorso per riassunzione di quel procedimento ex art. 50
c.p.c., che va, pertanto, parimenti dichiarato inammissibile. Non sussistono, neanche, i requisiti per l'accoglimento della richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c., non apparendo l'istanza, comunque,
temeraria, né prima facie assolutamente caratterizzata dalla mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
Sussistono, pertanto, giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di procedimento.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese del presente giudizio.
Si comunichi al P.M e al difensore.
Lecce, lì 04/12/2025.
Il Giudice
dott. Catello Maresca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Catello Maresca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4275/2024 R.G.
TRA
Avv.ssa nata a [...], il [...] e residente a [...]
San Cesario n. 66, che si rappresenta e difende da sé medesima, ex art. 86 cpc.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore Dott.ssa , corrente in Lecce – Zona Industriale al Viale Portogallo Controparte_2
n. 9, P. IVA , rappresentata e difesa giusta procura alle liti rilasciata a margine dell'atto P.IVA_1 di costituzione dall'Avv. Carlo Leo (Cod. Fisc.: - PEC: C.F._1
presso il cui studio in Lecce alla via O. De Donno, n. 7 è elettivamente Email_1 domiciliata
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione compensi ausiliario del giudice
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.06.24, l'avv. , rappresentata e difesa da se Parte_1 medesima, ha presentato “ricorso in riassunzione ex art 50 c.p.c. dell'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi dedotto in giudizio.” Il Giudice con decreto del 18/11/2024, “letto il ricorso che precede, depositato il 20/06/2024; impregiudicata ogni determinazione in ordine alla valutazione del presente procedimento come “ riassunzione” del procedimento di revoca ex art 487 c.p.c. , laddove il presente giudizio appare , nella sostanza, essere una opposizione ex art 170 US , oggi da proporsi ai sensi dell'art 281 decies c.p.c.,” fissava udienza per la comparizione delle parti.
All'udienza del 4/12/25, non comparendo il P.M., la causa veniva riservata in decisione.
Il ricorso, che ha ad oggetto l'opposizione al decreto di liquidazione , va dichiarato inammissibile in quanto irrituale e tardivo.
Va premesso che in analogo procedimento con ordinanza n. 2261/2024 del 15.04.2024 del giudice dr. Barbetta è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso con condanna alle spese di giudizio.
Avverso detta ordinanza, l'Avv. ha proposto ricorso per Cassazione che è stato definito Pt_1
con decreto del 27.02.2025, r.g. n. 11878/2024, n. 234/2025, pubblicato in data 06.03.2025.
Sul punto, occorre innanzitutto rilevare che avverso i decreti di liquidazione in materia di spese di giustizia, nonché avverso la liquidazione agli ausiliari, è previsto come mezzo d'impugnazione il ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 170 del D.P.R. 115/2002, che richiama la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. 150/2011.
Pertanto, le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dall'articolo.
2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
L'opposizione si presenta mediante ricorso al Presidente del Tribunale ex art. 281 decies c.p.c..
Orbene, contrariamente a quanto stabilito dalle disposizioni sopra richiamate, il ricorso non risulta presentato nei modi e nelle forme sopra richiamate, ma la ricorrente ha presentato opposizione ai sensi dell'art. 487 c.p.c. che, come noto, è lo strumento attraverso il quale la parte può chiedere allo stesso giudice dell'esecuzione la modifica o la revoca delle ordinanze.
Il G.E. Boccuni, con provvedimento emesso all'udienza del 21.05.2024 ha, pertanto, dichiarato la propria incompetenza a decidere le opposizioni avverso i decreti di liquidazione e rilevato che l'opposizione era stata proposta ai sensi dell'art. 487 c.p.c., rigettando la richiesta di revoca.
Irritualmente, la ricorrente ha presentato ricorso per riassunzione di quel procedimento ex art. 50
c.p.c., che va, pertanto, parimenti dichiarato inammissibile. Non sussistono, neanche, i requisiti per l'accoglimento della richiesta risarcitoria ex art. 96 c.p.c., non apparendo l'istanza, comunque,
temeraria, né prima facie assolutamente caratterizzata dalla mancanza di quel minimo di diligenza richiesta per l'acquisizione di tale consapevolezza (colpa grave).
Sussistono, pertanto, giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di procedimento.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa le spese del presente giudizio.
Si comunichi al P.M e al difensore.
Lecce, lì 04/12/2025.
Il Giudice
dott. Catello Maresca