Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 10/06/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice rel.
a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la separazione personale dei coniugi e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
955/2024, promosso con domanda congiunta da:
(c.f. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
24.03.1985 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti
PATRIZIA GUGLIELMANA e ILARIA GUGLIELMANA,
e da
(c.f. nata a [...], il Parte_2 C.F._2
07.04.1985 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv.
ANNA MARIA RIVA, i quali hanno presentato congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI
I IGg.ri e – a norma Art. 473 bis. comma 49 c.p.c. – Parte_1 Parte_2 chiedono che l'Ill.mo Tribunale adito, decorsi i termini di legge, Voglia pronunciare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto fra i IGg.ri e Parte_1
, celebrato in Varenna (LC) in regime di separazione dei beni (anno 2016 – Parte_2
pagina 1 di 7
CONDIZIONI
1) le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza delle minori con l'uno ovvero con l'altro genitore, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art. 155 c.c., con collocamento presso l'abitazione materna;
2) l'immobile familiare sito in Lecco – Via Montanara, 10 rimane assegnato al IG. con Parte_1
tutti gli arredi e suppellettili ivi contenuti.
3) Il periodo di permanenza presso ciascuno genitore delle minori e viene disposto in Per_1 Per_2
modo paritario e precisamente:
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e : Dal lunedì mattina sino al Per_1 Per_2
giovedì mattina;
- la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e : dal giovedì mattina sino Per_1 Per_2
alla domenica mattina;
- la giornata di domenica sino al lunedì mattina sarà alternata fra i genitori.
Durante il periodo scolastico ciascun genitore accompagnerà le figlie presso i rispettivi istituti scolastici e si preoccuperà di ritirarle al termine del periodo scolastico nel giorno di sua pertinenza.
- vacanze natalizie: il giorno di Natale alternato con il giorno di Santo Stefano. Dal 26/12 al 31/12 alle ore 10 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore, in via alternata, per poi riprendere la regolare turnazione;
- vacanze pasquali: il giorno di Pasqua alternato con il Lunedì dell'Angelo;
- vacanze estive: tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno.
4) il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra l'importo Parte_1 Parte_2 mensile di € 2.000 (€ 1.000 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle minori e , da versarsi entro il 15 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT annuale;
Per_1 Per_2
5) Le spese straordinarie per le figlie minori e , secondo il protocollo del Tribunale di Per_1 Per_2
Lecco qui integralmente richiamato, saranno interamente a carico del IG. nella Parte_1
misura del 100%.
6) Il IG. autorizza la IG.ra all'utilizzo delle case di vacanza site Parte_1 Parte_2
in Sardegna ed in Puglia – di cui è comproprietario al 50% unitamente alla propria genitrice - per un periodo di quattro settimane complessive all'anno, anche non consecutive. Tale godimento potrà
pagina 2 di 7 avvenire esclusivamente con le figlie minori e con la presenza fino a due familiari della IG.ra
[...]
nonché di una baby sitter, con esclusione di amici e/o compagni;
i tempi di permanenza della Pt_2
sig.ra presso le predette abitazioni di vacanza saranno concordate tra i coniugi entro il 31 Parte_2
Maggio di ogni anno.
I proprietari, IG. e IG.ra , avranno il diritto di prelazione Parte_1 Parte_3 nella scelta delle date riguardanti l'utilizzo dei beni immobili sovra indicati.
7) Le parti concordemente stabiliscono che il IG. – a titolo di assegno una tantum Parte_1
– rinunci a richiedere alla IG.ra tutte le spese sostenute riguardanti la Parte_2 ristrutturazione dell'immobile sito in Lecco – Corso Martiri Libertà, 45, nonché a tutti i costi sostenuti per l'arredamento di tale abitazione.
Tutti i mobili ivi contenuti pertanto rimarranno di esclusiva proprietà della IG.ra Parte_2
.
[...]
L'autovettura Mini targata GM209AA di proprietà della OC. , attualmente in CP_1 Pt_4 uso alla sig. e che continuerà a mantenerne il possesso e l'utilizzo, verrà Parte_2
ceduta a titolo gratuito alla stessa, che si accollerà i relativi costi di trasferimento della proprietà, a riscatto intervenuto.
Le rate di leasing attualmente in essere su tale autovettura verranno regolarmente adempiute dal IG.
che provvederà all'integrale riscatto della stessa entro il 31/01/2025, al fine della Parte_1
cessione di cui sopra.
La IG.ra accetta quanto sopra concordato. Parte_2
I difensori delle parti ritengo equo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 quanto convenuto dai IGg.ri e . Parte_1 Parte_2
9) Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione economica e patrimoniale sorta durante il rapporto di coniugio e nulla avranno più a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, ragione o causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario il 24.9.2016 a Varenna, nel corso del quale sono nate le figlie, (a Lecco, il 26.11.2017) e Persona_3 Persona_4
(a Lecco, il 10.2.2023).
[...]
pagina 3 di 7 Con ricorso per la separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 23.7:2024 (di cui è stato debitamente notiziato il Pubblico Ministero),
i coniugi hanno richiesto la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
I IGg.ri e Parte_1 Parte_2
[…]
CHIEDONO
Che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) le figlie minori e vengono affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Per_2 disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza delle minori con l'uno ovvero con l'altro genitore, ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art. 155 c.c., con collocamento presso l'abitazione materna;
3) l'immobile familiare sito in Lecco – Via Montanara, 10 viene assegnato al IG. con tutti gli arredi Parte_1
e suppellettili ivi contenuti e la sig.ra al momento del trasferimento presso altra abitazione sarà Parte_2 autorizzata a prelevare beni ed effetti personali di sua proprietà.
4) Il periodo di permanenza presso ciascuno genitore delle minori e viene disposto in modo Per_1 Per_2 paritario e precisamente:
- il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e dal lunedì mattina sino al giovedì Per_1 Per_2 mattina;
- la madre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e dal giovedì mattina sino alla domenica Per_1 Per_2 mattina;
- la giornata di domenica sino al lunedì mattina sarà alternata fra i genitori.
Durante il periodo scolastico ciascun genitore accompagnerà le figlie presso i rispettivi istituti scolastici e si preoccuperà di ritirarle al termine del periodo scolastico nel giorno di sua pertinenza.
- vacanze natalizie: il giorno di Natale alternato con il giorno di Santo Stefano. Dal 26/12 al 31/12 alle ore 10 con un genitore e dal 31/12 al 06/01 con l'altro genitore, in via alternata, per poi riprendere la regolare turnazione;
- vacanze pasquali: il giorno di Pasqua alternato con il Lunedì dell'Angelo;
- vacanze estive: tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31/05 di ogni anno.
5) il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra l'importo mensile di € Parte_1 Parte_2
2.000 (€ 1.000 per ciascuna figlia) a titolo di contributo al mantenimento delle minori e da Per_1 Per_2 versarsi entro il 15 di ogni mese, oltre a rivalutazione ISTAT annuale, a far data del trasferimento della IG.ra presso altra abitazione;
Parte_2
6) Le spese straordinarie per le figlie minori e secondo il protocollo del Tribunale di Lecco qui Per_1 Per_2 integralmente richiamato, saranno interamente a carico del IG. nella misura del 100%; Parte_1
pagina 4 di 7 7) Il IG. autorizza la IG.ra all'utilizzo delle case di vacanza site in Parte_1 Parte_2
Sardegna ed in Puglia – di cui è comproprietario al 50% unitamente alla propria genitrice - per un periodo di quattro settimane complessive, anche non consecutive. Tale godimento potrà avvenire esclusivamente con le figlie minori e con la presenza fino a due familiari della IG.ra nonché di una baby sitter, con Parte_2 esclusione di amici e/o compagni;
i tempi di permanenza della sig.ra presso le predette abitazioni di Parte_2 vacanza saranno concordate tra i coniugi entro il 31 Maggio di ogni anno.
I proprietari, IG. e IG.ra avranno il diritto di prelazione nella scelta Parte_1 Parte_3 delle date riguardanti l'utilizzo dei beni immobili sovra indicati.
8) Il IG. si obbliga ad acquistare l'immobile sito a Lecco – Corso Martiri della Libertà n. 45, Parte_1 ove la IG.ra si trasferirà unitamente alle figlie minori. Parte_2
L'abitazione è così composta: fg. 3 – mapp. 2089 sub. 25 – Cat. A/2 – cl. 4 – vani 7 – rendita € 1.518,38 fg. 3 – mapp. 2088 sub. 5 – Cat. C/6 - cl. 7 – mq. 15 – rendita € 130,15
Il IG. provvederà ad anticipare le spese tutte riguardanti la ristrutturazione dell'immobile sopra Parte_1 individuato, secondo capitolato delle opere e forniture separatamente concordate con la sig.ra Parte_2 sostituzione infissi, lamatura parquet, impianto di condizionamento, rifacimento bagni e cucina, rifacimento spazi interni, tinteggiatura nonché le spese tutte relative all'arredamento, previamente concordato con la sig.ra cucina, camere, bagni e salotto, nell'importo quantificato di conseguenza. Parte_2
Il IG. si obbliga altresì a costituire in favore della sig.ra il diritto di Parte_1 Parte_2 usufrutto perpetuo e vitalizio sul predetto immobile, con stipula del relativo atto notarile entro 20 giorni dalla sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi.
9) Entrambe le parti si dichiarano indipendenti economicamente, con reciproca rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento.
In sede di ricorso per separazione consensuale, le parti hanno proposto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 225/2024 del 12.5.2025, omologando le condizioni di separazione concordate dalle parti, e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e ha assegnato alle parti nuovo termine per il deposito di note scritte, con scadenza successiva al decorso del termine di sei mesi per la procedibilità della domanda di divorzio ex art. 3,
n. 2, lett. b) l. n. 898/1970.
pagina 5 di 7 La domanda diretta a ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Infatti, la documentazione prodotta e la volontà manifestata dai coniugi consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dagli artt. 3 n. 2 lett.
b) e 4, comma XVI, della legge 1.12.1970 n. 898. Al riguardo si deve dare atto che le parti, con le note depositate il 22.5.2025, da parte di e il 26.5.2025, da Parte_1
parte di e hanno dichiarato di non volersi conciliare ed Parte_2
hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle condizioni da loro concordate.
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto, alle condizioni sopra riportate, che non appaiono in contrasto con l'interesse morale e materiale delle figlie.
P.Q.M.
pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 19.7.2024, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 24.9.2016 in Varenna, trascritto
[...] Parte_2
al n. 26, parte A, serie II, dell'anno 2016, del registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune;
omologa le condizioni di divorzio in precedenza riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VARENNA di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Lecco nella Camera di Consiglio del 29 maggio 2025.
pagina 6 di 7 Il GIUDICE rel.
Dott. Dario Colasanti
Il PRESIDENTE
Dott. Marco Tremolada
pagina 7 di 7