CA
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/07/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1501/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del Dirigente legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34, legalmente domicilia Appellante
E
in p.l.r.p.t. sig. nato a [...] Controparte_1 Controparte_2 il 20.06.1959 ivi residente a[...] A, CF: , con C.F._1 sede legale in Santa Maria del Cedro alla via Degli Ulivi n. 183, P.IVA P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Vetere ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito in Marcellina di Santa Maria del Cedro alla via Matisse n.
1 giusta procura in atti
Appellata
Conclusioni delle parti:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione della provvisoria esecuzione della Sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello, riformare la
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
sentenza di primo grado qui gravata e, per l'effetto: rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla in sede di prime cure, in quanto infondata ed illegittima;
condannare la Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di € 17.171,29, o in subordine, a quella CP_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle ulteriori somme maturate e maturande per effetto delle clausole contrattuali;
confermare la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti;
condannare la CP_1
in persona del ìs.p.t., al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
[...]
Per l'appellato: “voglia la Corte di Appello adita per i motivi esposti nella narrativa che precede in via preliminare e pregiudiziale rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale di Paola, formulata dall' di Parte_1 Parte_1
in quanto inammissibile per carenza dei presupposti ex art. 283 del c.p.c, nonché infondata in
[...] fatto ed in diritto e non provata;
nel merito rigettare l'appello proposto dall' Parte_1
di con atto di citazione notificato il 10.07.2019 per tutti i motivi
[...] Parte_1 esposti nella narrativa che precede e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Paola. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione del 7.12.2012, l' di Parte_1
, odierno appellante, conveniva in giudizio la in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., per ivi sentir dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, il quale prevedeva l'istallazione di distributori automatici all'interno del predetto istituto, in virtù del bando di gara datato 1 ottobre 2011, all'esito del quale la era Controparte_1 risultata aggiudicatrice della procedura di cui all'art. 34 del D.L. n. 44/2001, nonché la condanna della suddetta società al pagamento della somma di € 17.171,29, oltre i relativi interessi maturati a titolo di inadempimento contrattuale con conseguente risarcimento del danno.
A sostegno della propria domanda, l'Amministrazione in epigrafe affermava che la Società
dopo la stipula del contratto di fornitura, non aveva onorato gli Controparte_1 obblighi contrattuali assunti e, in particolare, si era resa inadempiente dell'obbligazione contrattuale prevista dall'art. 9 del suddetto contratto, la quale prevedeva l'impegno della a corrispondere, in favore dell'Amministrazione appellante, la somma Controparte_1 di euro 12.169,58 a titolo di "contributo offerto dal fornitore", importo che la Società avrebbe dovuto liquidare in quattro tranches, sicché l'eventuale ritardo nel pagamento di tale contributo in favore dell'Istituto avrebbe comportato l'applicazione di una penale pari al
2/1000 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 10 del contratto di fornitura.
Chiedeva, pertanto, che il Giudice di prime cure accertasse l'inadempimento della Società
precedentemente costituita in mora e, per l'effetto, dichiarasse la Controparte_1 risoluzione del contratto con conseguente risarcimento dei danni patiti, comprensivi del
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
mancato introito del contributo pattuito e della penale prevista dall'art. 10 del contratto, per una somma pari ad € 17.171,29.
1.2. La si costituiva tempestivamente in giudizio resistendo alla Controparte_1 domanda formulata dall'attore, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Paola - Sezione distaccata di Scalea e, nel merito, la sussistenza dei presupposti dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc.
La convenuta, inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell Parte_1 al risarcimento dei danni subiti dalla con compensazione
[...] Controparte_1 del credito vantato dall'Amministrazione con quanto richiesto in via riconvenzionale, tenuto conto che i danni subiti dalla Società, odierna appellata, erano pari a € 19.000,00.
1.3. Espletata l'istruttoria tramite prova per testi e prova documentale, con sentenza n.
124/2019, pubblicata il 15.02.2020, il tribunale di Paola, così provvedeva:
1) dichiarava la giurisdizione del Giudice Ordinario del Tribunale di Paola;
2) dichiarava la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti;
3) rigettava la domanda svolta da parte attrice, di risarcimento del danno e per l'effetto in via riconvenzionale condannava parte attrice al pagamento di € 1.828,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) condannava parte attrice a rimborsare a favore di parte convenuta, le spese di lite che liquidava in complessivi euro 2.200,00 oltre rimborso forfettario 15%. IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Ugo Vetere nella sua qualità di procuratore distrattatario.
In sintesi, il tribunale ha rilevato:
- l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla convenuta;
- risolto il contratto stipulato tra le parti (pur non offrendo sul punto alcuna specifica motivazione);
- l'infondatezza della domanda di risarcimento per inadempimento avanzata da parte attrice “a causa di una evidente insufficienza della difesa di parte attrice, la quale non ha versato in atti la prova principale del fatto costitutivo della domanda”.
Tanto premesso il tribunale ha ritenuto, comunque, nel rigettare la domanda di parte attrice, di condannare la stessa al pagamento in favore della convenuta della somma di euro
1.828,71, di fatto accogliendo la domanda riconvenzionale in compensazione.
§ 2. Il giudizio di secondo grado
2.1. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello l'
[...]
di . Parte_1 Parte_1
A sostegno del gravame, premessa una ricostruzione temporale degli accadimenti dalla stipula del contratto alla decisione impugnata, ha articolato due motivi di appello.
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
Con il primo motivo contesta la «Erroneità della sentenza impugnata per motivazione contraddittoria, illogicità e travisamento dei fatti. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 ce.
Infondatezza della domanda riconvenzionale».
A sostegno del motivo deduce:
-- che la sentenza impugnata è, in primis, viziata da una motivazione illogica e contraddittoria, nel momento in cui, dapprima a pag. 3 della stessa si legge "La domanda attorea è parzialmente fondata" e, poi, nella parte del dispositivo (in fine a pag. 6) si legge "rigetta la domanda svolta da parte attrice, di risarcimento del danno";
-- che la sentenza impugnata è palesemente errata nella parte in cui, a pagina 6 della stessa, statuisce "per l'effetto in via riconvenzionale, condanna parte attrice al pagamento di € 1.828,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria” posto che quanto riportato nella Sentenza impugnata, contrasta con le risultanze di fatto emerse nel corso del primo grado di giudizio, atteso che la - in sede di prime cure - ha proposto domanda riconvenzionale, Controparte_1 priva di supporto probatorio;
-- che tale statuizione costituisce palese violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova;
-- che, dunque, il ragionamento logico-giuridico posto in essere dal Tribunale è, oltre che erroneo, parzialmente incompleto, soprattutto nella parte in cui il Giudice ha erroneamente ritenuto che la avesse diritto ad un risarcimento del danno. Controparte_1
Con il secondo motivo contesta la «condanna alle spese di lite».
A sostegno del motivo deduce che la condanna al pagamento delle spese di lite “è iniquo ed errato, atteso che la difesa posta in essere dall' odierno appellante nel giudizio di Pt_1 prime cure è stata parzialmente accolta dal Tribunale il quale, a pagina 3 della sentenza impugnata ha espressamente rilevato che "la domanda attorea è parzialmente fondata" e che, dunque, “riconosciuta la fondatezza della domanda esperita in primo grado da parte dell'Amministrazione scolastica, alla luce delle suesposte argomentazioni e tenuto conto dell'infondatezza della domanda riconvenzionale, sarebbe doveroso porre a carico della le spese processuali”. Controparte_1
Tanto dedotto ha rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la contestando le avverse conclusioni e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
2.2. All'esito dell'udienza del 26.11.2019, fissata innanzi alla Terza Sezione di questa Corte per la trattazione, previo accoglimento della istanza di sospensiva, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2022. e, quindi, nuovamente rinviata per i medesimi incombenti all'udienza dell'11.06.2024.
A seguito della soppressione della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello la causa veniva assegnata alla Seconda Sezione Civile e rinviata all'udienza del 09.04.2025.
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
All'udienza del 09.04.2025 sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.- sulle note scritte dell'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellata ha depositato comparsa conclusionale.
§ 3. I motivi della decisione
3.1. In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. – avanzata da parte appallata nella comparsa di costituzione- posto che l'atto di appello presenta i requisiti della critica alla sentenza e della indicazione delle statuizioni invocate che secondo Cass. ss.uu. 27199/2017 sono sufficienti a ritenere rispettato il disposto della norma citata quanto alle condizioni di ammissibilità dell'atto di gravame.
3.2. L'appello è fondato e va accolto.
3.2.1. In primo luogo, occorre rilevare come, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, pur a fronte di una motivazione sicuramente disarticolata e contorta, non sussista la dedotta contraddittorietà della sentenza gravata.
In merito occorre rilevare, infatti, che se è vero che a pagina 3 della sentenza impugnata, si legge testualmente “la domanda attorea è parzialmente fondata”, tuttavia, a ben vedere, tale affermazione è in linea con il contenuto dispositivo della sentenza dove si legge “dichiara la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti”, il che testimonia, chiaramente, l'accoglimento della prima richiesta formulata dall'attore (odierno appellante) con l'atto di citazione, nel quale, a pag. 7, si legge “voglia l'on.le Tribunale di Paola, cotrariis reiectis, dichiarare la risoluzione del contratto…”.
Il dato letterale è inequivoco.
Ed allora -seppur, come detto, la sentenza gravata non brilla per linearità espositiva e seppur il tribunale ha sostanzialmente omesso di spiegare le ragioni giuridiche a fondamento della pronuncia di risoluzione (profilo del quale nessuno delle odierne parti processuali si duole)- è francamente dato incontestabile che il giudice di prime cure abbia parzialmente accolto la domanda attorea: ergo non può ritenersi sussistente il dedotto vizio.
3.2.2. Fondato è il primo motivo di gravame con cui l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale articolata con la comparsa di costituzione dalla
[...]
CP_1
La decisione adottata sul punto dal tribunale di Paola è totalmente errata e disallineata dai pacifici principi giurisprudenziali che regolano e disciplinano il riparto dell'onere della prova posto che l'an e il quantum del danno richiesto dalla non sono Controparte_1 stati provati.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di eccezione di compensazione, grava sulla parte che abbia interesse a sollevarla, dimostrare l'esistenza del proprio controcredito.
5 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. 20719/2023 e n.
23759/2016).
Ebbene che tale (compensazione) debba essere qualificata la domanda della CP_1
è evidente alla luce del chiaro contenuto della comparsa di costituzione in primo grado
[...] nella quale, come meglio si dirà, ha chiesto espressamente la «condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti con compensazione delle reciproche partite di dare/avere». A fronte di tali premesse, non può non rilevarsi che la ha proposto Controparte_1 domanda riconvenzionale in primo grado senza fornire alcuna prova del danno subito.
Nessun fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata è stato dimostrato o allegato.
A ben vedere, infatti:
-- nella comparsa di costituzione innanzi al tribunale di Paola, quanto alla domanda riconvenzionale, si legge: «comportamento poco collaborativo dell'Istituto scolastico che, come detto in precedenza, ha costretto la società convenuta ad installare i distributori con mesi di ritardo rispetto alla data stabilita in contratto ed in luogo diverso da quello pattuito con ingenti danni patrimoniali per la convenuta pari ad euro 19.000,00 […] Pertanto con il presente atto si spiega domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti dalla con CP_1 compensazione delle reciproche partite dare/avere tenuto conto che la somma richiesta dell'attore a titolo di risarcimento del danno è pari ad euro 17.171,29 ed i danni subiti dalla società convenuta ammontano ad euro 19.000,00» (cfr. pagg. 5 e 6);
-- nessuna prova documentale è stata prodotta in giudizio a dimostrazione del dedotto danno (per il vero, dalla lettura della comparsa di costituzione, non è dato nemmeno comprendere in cosa tale asserito danno sia consistito, da cosa sia concretamente derivato e, soprattutto come ne sia stato quantificato l'ammontare);
-- la testimone sentita nel giudizio di primo grado all'udienza del 14.11.2016 Testimone_1
(ammessa a testimoniare solo sui capitoli di prova sub nr. 5, 6 e 7 della memoria 183 c. 6 n.
2 c.p.c. di parte convenuta), non ha offerto alcun elemento utile per ritenere raggiunta la prova oggettiva e concreta di un danno e del suo ammontare [a tutto voler concedere, infatti, dalla deposizione della teste può inferirsi l'indizio della sussistenza di un danno derivante dalla circostanza che alla società non sia stata concessa la possibilità di riprendere
6 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
i distributori alla scadenza del contratto, ma tale circostanza -a fronte di una domanda generica e non specificata- non può di certo essere sufficiente a ritenere assolto l'onere della prova tale da fondare l'appellata pronuncia di condanna].
Ed allora, in assenza totale di prova del danno invocato con la domanda riconvenzionale, non sussistevano (e non sussistono) margini oggettivi perché la stessa potesse essere accolta.
La sentenza impugnata deve pertanto, essere annullata sul punto.
3.2.3. Quanto al secondo motivo di gravame, al di là della astratta fondatezza o meno delle censure ivi articolate, in ogni caso, stante l'accoglimento del primo motivo di appello e l'annullamento sul punto della sentenza gravata, ritiene la Corte di dover comunque procedere ad una rideterminazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, per come meglio si dirà.
Il motivo, pertanto, deve ritenersi assorbito.
3.2.4. La sentenza impugnata deve essere confermata nel resto.
La richiesta articolata dall'appellante nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ossia
«condannare la al pagamento della somma di euro 17.171,29», è Controparte_1 inammissibile atteso che nessuna specifica censura risulta essere stata articolata sul punto con l'atto di gravame.
Sulla specifica statuizione, stante la non contestazione, deve ritenersi formato il giudicato.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (soccombenza sostanziale della essendo stata accolta la domanda principale di Controparte_1 risoluzione del contratto, rigettata la domanda di risarcimento e rigettata la domanda riconvenzionale) e possono essere compensate per 1/2 stante l'accoglimento solo parziale della domanda dell' di e Parte_1 Parte_1 per il restante 1/2 poste a carico della soccombente e liquidarsi come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10.3.2014, n. 55 come modificato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00) e in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità della causa ed al relativo tenore delle difese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' di Parte_1 Parte_1
, avverso la sentenza n. 124/2019, resa dal Tribunale di Paola, all'esito del
[...] giudizio iscritto al n. 1437/19 r.g.a.c., pubblicata il 15.02.2019, così provvede: 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rigetta la domanda incidentale proposta in primo grado dalla Controparte_1
7 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
2) Conferma nel resto la sentenza impugnata.
3) Condanna la a rifondere all' Controparte_1 Parte_1 di le spese di entrambi i gradi di giudizio che,
[...] Parte_1 compensate per 1/2, liquida per il restante 1/2, in euro 2.309,00 per onorari oltre accessori di legge per il primo grado ed in euro 1.270,00 per onorari oltre accessori di legge per il grado di appello.
Così deciso in data 22.07.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvana Ferriero Presidente dott. Antonio Rizzuti Consigliere dott. Pietro Scuteri Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1501/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del Dirigente legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore n. 34, legalmente domicilia Appellante
E
in p.l.r.p.t. sig. nato a [...] Controparte_1 Controparte_2 il 20.06.1959 ivi residente a[...] A, CF: , con C.F._1 sede legale in Santa Maria del Cedro alla via Degli Ulivi n. 183, P.IVA P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Vetere ed elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso il suo studio sito in Marcellina di Santa Maria del Cedro alla via Matisse n.
1 giusta procura in atti
Appellata
Conclusioni delle parti:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione della provvisoria esecuzione della Sentenza impugnata ed in accoglimento del presente appello, riformare la
1 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
sentenza di primo grado qui gravata e, per l'effetto: rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla in sede di prime cure, in quanto infondata ed illegittima;
condannare la Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., al pagamento della somma di € 17.171,29, o in subordine, a quella CP_1 che sarà ritenuta di giustizia, oltre alle ulteriori somme maturate e maturande per effetto delle clausole contrattuali;
confermare la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti;
condannare la CP_1
in persona del ìs.p.t., al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
[...]
Per l'appellato: “voglia la Corte di Appello adita per i motivi esposti nella narrativa che precede in via preliminare e pregiudiziale rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza emessa dal Tribunale di Paola, formulata dall' di Parte_1 Parte_1
in quanto inammissibile per carenza dei presupposti ex art. 283 del c.p.c, nonché infondata in
[...] fatto ed in diritto e non provata;
nel merito rigettare l'appello proposto dall' Parte_1
di con atto di citazione notificato il 10.07.2019 per tutti i motivi
[...] Parte_1 esposti nella narrativa che precede e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Paola. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1. Con atto di citazione del 7.12.2012, l' di Parte_1
, odierno appellante, conveniva in giudizio la in Parte_1 Controparte_1 persona del l.r.p.t., per ivi sentir dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti, il quale prevedeva l'istallazione di distributori automatici all'interno del predetto istituto, in virtù del bando di gara datato 1 ottobre 2011, all'esito del quale la era Controparte_1 risultata aggiudicatrice della procedura di cui all'art. 34 del D.L. n. 44/2001, nonché la condanna della suddetta società al pagamento della somma di € 17.171,29, oltre i relativi interessi maturati a titolo di inadempimento contrattuale con conseguente risarcimento del danno.
A sostegno della propria domanda, l'Amministrazione in epigrafe affermava che la Società
dopo la stipula del contratto di fornitura, non aveva onorato gli Controparte_1 obblighi contrattuali assunti e, in particolare, si era resa inadempiente dell'obbligazione contrattuale prevista dall'art. 9 del suddetto contratto, la quale prevedeva l'impegno della a corrispondere, in favore dell'Amministrazione appellante, la somma Controparte_1 di euro 12.169,58 a titolo di "contributo offerto dal fornitore", importo che la Società avrebbe dovuto liquidare in quattro tranches, sicché l'eventuale ritardo nel pagamento di tale contributo in favore dell'Istituto avrebbe comportato l'applicazione di una penale pari al
2/1000 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 10 del contratto di fornitura.
Chiedeva, pertanto, che il Giudice di prime cure accertasse l'inadempimento della Società
precedentemente costituita in mora e, per l'effetto, dichiarasse la Controparte_1 risoluzione del contratto con conseguente risarcimento dei danni patiti, comprensivi del
2 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
mancato introito del contributo pattuito e della penale prevista dall'art. 10 del contratto, per una somma pari ad € 17.171,29.
1.2. La si costituiva tempestivamente in giudizio resistendo alla Controparte_1 domanda formulata dall'attore, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Paola - Sezione distaccata di Scalea e, nel merito, la sussistenza dei presupposti dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc.
La convenuta, inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell Parte_1 al risarcimento dei danni subiti dalla con compensazione
[...] Controparte_1 del credito vantato dall'Amministrazione con quanto richiesto in via riconvenzionale, tenuto conto che i danni subiti dalla Società, odierna appellata, erano pari a € 19.000,00.
1.3. Espletata l'istruttoria tramite prova per testi e prova documentale, con sentenza n.
124/2019, pubblicata il 15.02.2020, il tribunale di Paola, così provvedeva:
1) dichiarava la giurisdizione del Giudice Ordinario del Tribunale di Paola;
2) dichiarava la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti;
3) rigettava la domanda svolta da parte attrice, di risarcimento del danno e per l'effetto in via riconvenzionale condannava parte attrice al pagamento di € 1.828,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
4) condannava parte attrice a rimborsare a favore di parte convenuta, le spese di lite che liquidava in complessivi euro 2.200,00 oltre rimborso forfettario 15%. IVA e CPA come per legge, se dovute, da distrarsi in favore dell'avv. Ugo Vetere nella sua qualità di procuratore distrattatario.
In sintesi, il tribunale ha rilevato:
- l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito sollevata dalla convenuta;
- risolto il contratto stipulato tra le parti (pur non offrendo sul punto alcuna specifica motivazione);
- l'infondatezza della domanda di risarcimento per inadempimento avanzata da parte attrice “a causa di una evidente insufficienza della difesa di parte attrice, la quale non ha versato in atti la prova principale del fatto costitutivo della domanda”.
Tanto premesso il tribunale ha ritenuto, comunque, nel rigettare la domanda di parte attrice, di condannare la stessa al pagamento in favore della convenuta della somma di euro
1.828,71, di fatto accogliendo la domanda riconvenzionale in compensazione.
§ 2. Il giudizio di secondo grado
2.1. Avverso la predetta sentenza ha tempestivamente proposto appello l'
[...]
di . Parte_1 Parte_1
A sostegno del gravame, premessa una ricostruzione temporale degli accadimenti dalla stipula del contratto alla decisione impugnata, ha articolato due motivi di appello.
3 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
Con il primo motivo contesta la «Erroneità della sentenza impugnata per motivazione contraddittoria, illogicità e travisamento dei fatti. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 ce.
Infondatezza della domanda riconvenzionale».
A sostegno del motivo deduce:
-- che la sentenza impugnata è, in primis, viziata da una motivazione illogica e contraddittoria, nel momento in cui, dapprima a pag. 3 della stessa si legge "La domanda attorea è parzialmente fondata" e, poi, nella parte del dispositivo (in fine a pag. 6) si legge "rigetta la domanda svolta da parte attrice, di risarcimento del danno";
-- che la sentenza impugnata è palesemente errata nella parte in cui, a pagina 6 della stessa, statuisce "per l'effetto in via riconvenzionale, condanna parte attrice al pagamento di € 1.828,71 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria” posto che quanto riportato nella Sentenza impugnata, contrasta con le risultanze di fatto emerse nel corso del primo grado di giudizio, atteso che la - in sede di prime cure - ha proposto domanda riconvenzionale, Controparte_1 priva di supporto probatorio;
-- che tale statuizione costituisce palese violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova;
-- che, dunque, il ragionamento logico-giuridico posto in essere dal Tribunale è, oltre che erroneo, parzialmente incompleto, soprattutto nella parte in cui il Giudice ha erroneamente ritenuto che la avesse diritto ad un risarcimento del danno. Controparte_1
Con il secondo motivo contesta la «condanna alle spese di lite».
A sostegno del motivo deduce che la condanna al pagamento delle spese di lite “è iniquo ed errato, atteso che la difesa posta in essere dall' odierno appellante nel giudizio di Pt_1 prime cure è stata parzialmente accolta dal Tribunale il quale, a pagina 3 della sentenza impugnata ha espressamente rilevato che "la domanda attorea è parzialmente fondata" e che, dunque, “riconosciuta la fondatezza della domanda esperita in primo grado da parte dell'Amministrazione scolastica, alla luce delle suesposte argomentazioni e tenuto conto dell'infondatezza della domanda riconvenzionale, sarebbe doveroso porre a carico della le spese processuali”. Controparte_1
Tanto dedotto ha rassegnato le conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituita in giudizio la contestando le avverse conclusioni e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
2.2. All'esito dell'udienza del 26.11.2019, fissata innanzi alla Terza Sezione di questa Corte per la trattazione, previo accoglimento della istanza di sospensiva, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2022. e, quindi, nuovamente rinviata per i medesimi incombenti all'udienza dell'11.06.2024.
A seguito della soppressione della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello la causa veniva assegnata alla Seconda Sezione Civile e rinviata all'udienza del 09.04.2025.
4 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
All'udienza del 09.04.2025 sostituita con il deposito telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.- sulle note scritte dell'appellante, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
L'appellata ha depositato comparsa conclusionale.
§ 3. I motivi della decisione
3.1. In via preliminare va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. – avanzata da parte appallata nella comparsa di costituzione- posto che l'atto di appello presenta i requisiti della critica alla sentenza e della indicazione delle statuizioni invocate che secondo Cass. ss.uu. 27199/2017 sono sufficienti a ritenere rispettato il disposto della norma citata quanto alle condizioni di ammissibilità dell'atto di gravame.
3.2. L'appello è fondato e va accolto.
3.2.1. In primo luogo, occorre rilevare come, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, pur a fronte di una motivazione sicuramente disarticolata e contorta, non sussista la dedotta contraddittorietà della sentenza gravata.
In merito occorre rilevare, infatti, che se è vero che a pagina 3 della sentenza impugnata, si legge testualmente “la domanda attorea è parzialmente fondata”, tuttavia, a ben vedere, tale affermazione è in linea con il contenuto dispositivo della sentenza dove si legge “dichiara la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti”, il che testimonia, chiaramente, l'accoglimento della prima richiesta formulata dall'attore (odierno appellante) con l'atto di citazione, nel quale, a pag. 7, si legge “voglia l'on.le Tribunale di Paola, cotrariis reiectis, dichiarare la risoluzione del contratto…”.
Il dato letterale è inequivoco.
Ed allora -seppur, come detto, la sentenza gravata non brilla per linearità espositiva e seppur il tribunale ha sostanzialmente omesso di spiegare le ragioni giuridiche a fondamento della pronuncia di risoluzione (profilo del quale nessuno delle odierne parti processuali si duole)- è francamente dato incontestabile che il giudice di prime cure abbia parzialmente accolto la domanda attorea: ergo non può ritenersi sussistente il dedotto vizio.
3.2.2. Fondato è il primo motivo di gravame con cui l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale articolata con la comparsa di costituzione dalla
[...]
CP_1
La decisione adottata sul punto dal tribunale di Paola è totalmente errata e disallineata dai pacifici principi giurisprudenziali che regolano e disciplinano il riparto dell'onere della prova posto che l'an e il quantum del danno richiesto dalla non sono Controparte_1 stati provati.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di eccezione di compensazione, grava sulla parte che abbia interesse a sollevarla, dimostrare l'esistenza del proprio controcredito.
5 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
Le eccezioni di compensazione e di inadempimento differiscono per presupposti e funzione, i quali implicano una diversa distribuzione dell'onere probatorio: la prima, infatti, rileva quale fatto estintivo dell'obbligazione e presuppone che due soggetti siano obbligati l'uno verso l'altro in forza di reciproci crediti e debiti, sicché grava sulla parte che la invoca l'onere della prova circa l'esistenza del proprio controcredito; la seconda, invece, integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento avanzata, nell'ambito dei contratti a prestazioni corrispettive, in costanza di inadempimento dello stesso creditore, con la conseguenza che il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore l'onere di provare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (cfr. Cass. 20719/2023 e n.
23759/2016).
Ebbene che tale (compensazione) debba essere qualificata la domanda della CP_1
è evidente alla luce del chiaro contenuto della comparsa di costituzione in primo grado
[...] nella quale, come meglio si dirà, ha chiesto espressamente la «condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti con compensazione delle reciproche partite di dare/avere». A fronte di tali premesse, non può non rilevarsi che la ha proposto Controparte_1 domanda riconvenzionale in primo grado senza fornire alcuna prova del danno subito.
Nessun fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata è stato dimostrato o allegato.
A ben vedere, infatti:
-- nella comparsa di costituzione innanzi al tribunale di Paola, quanto alla domanda riconvenzionale, si legge: «comportamento poco collaborativo dell'Istituto scolastico che, come detto in precedenza, ha costretto la società convenuta ad installare i distributori con mesi di ritardo rispetto alla data stabilita in contratto ed in luogo diverso da quello pattuito con ingenti danni patrimoniali per la convenuta pari ad euro 19.000,00 […] Pertanto con il presente atto si spiega domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti dalla con CP_1 compensazione delle reciproche partite dare/avere tenuto conto che la somma richiesta dell'attore a titolo di risarcimento del danno è pari ad euro 17.171,29 ed i danni subiti dalla società convenuta ammontano ad euro 19.000,00» (cfr. pagg. 5 e 6);
-- nessuna prova documentale è stata prodotta in giudizio a dimostrazione del dedotto danno (per il vero, dalla lettura della comparsa di costituzione, non è dato nemmeno comprendere in cosa tale asserito danno sia consistito, da cosa sia concretamente derivato e, soprattutto come ne sia stato quantificato l'ammontare);
-- la testimone sentita nel giudizio di primo grado all'udienza del 14.11.2016 Testimone_1
(ammessa a testimoniare solo sui capitoli di prova sub nr. 5, 6 e 7 della memoria 183 c. 6 n.
2 c.p.c. di parte convenuta), non ha offerto alcun elemento utile per ritenere raggiunta la prova oggettiva e concreta di un danno e del suo ammontare [a tutto voler concedere, infatti, dalla deposizione della teste può inferirsi l'indizio della sussistenza di un danno derivante dalla circostanza che alla società non sia stata concessa la possibilità di riprendere
6 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
i distributori alla scadenza del contratto, ma tale circostanza -a fronte di una domanda generica e non specificata- non può di certo essere sufficiente a ritenere assolto l'onere della prova tale da fondare l'appellata pronuncia di condanna].
Ed allora, in assenza totale di prova del danno invocato con la domanda riconvenzionale, non sussistevano (e non sussistono) margini oggettivi perché la stessa potesse essere accolta.
La sentenza impugnata deve pertanto, essere annullata sul punto.
3.2.3. Quanto al secondo motivo di gravame, al di là della astratta fondatezza o meno delle censure ivi articolate, in ogni caso, stante l'accoglimento del primo motivo di appello e l'annullamento sul punto della sentenza gravata, ritiene la Corte di dover comunque procedere ad una rideterminazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, per come meglio si dirà.
Il motivo, pertanto, deve ritenersi assorbito.
3.2.4. La sentenza impugnata deve essere confermata nel resto.
La richiesta articolata dall'appellante nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ossia
«condannare la al pagamento della somma di euro 17.171,29», è Controparte_1 inammissibile atteso che nessuna specifica censura risulta essere stata articolata sul punto con l'atto di gravame.
Sulla specifica statuizione, stante la non contestazione, deve ritenersi formato il giudicato.
§ 4. Le spese di lite
4.1. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza (soccombenza sostanziale della essendo stata accolta la domanda principale di Controparte_1 risoluzione del contratto, rigettata la domanda di risarcimento e rigettata la domanda riconvenzionale) e possono essere compensate per 1/2 stante l'accoglimento solo parziale della domanda dell' di e Parte_1 Parte_1 per il restante 1/2 poste a carico della soccombente e liquidarsi come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10.3.2014, n. 55 come modificato dal D.M. 147/22, in considerazione del valore della causa (scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00) e in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità della causa ed al relativo tenore delle difese.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' di Parte_1 Parte_1
, avverso la sentenza n. 124/2019, resa dal Tribunale di Paola, all'esito del
[...] giudizio iscritto al n. 1437/19 r.g.a.c., pubblicata il 15.02.2019, così provvede: 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rigetta la domanda incidentale proposta in primo grado dalla Controparte_1
7 Corte di Appello di Catanzaro – Seconda Sezione Civile ___________________________________________________________________
2) Conferma nel resto la sentenza impugnata.
3) Condanna la a rifondere all' Controparte_1 Parte_1 di le spese di entrambi i gradi di giudizio che,
[...] Parte_1 compensate per 1/2, liquida per il restante 1/2, in euro 2.309,00 per onorari oltre accessori di legge per il primo grado ed in euro 1.270,00 per onorari oltre accessori di legge per il grado di appello.
Così deciso in data 22.07.2025
Il Consigliere rel. ed estensore La Presidente
dott. Pietro Scuteri dott.ssa Silvana Ferriero
8