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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 235/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4425/2023 depositato il 12/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 18350 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 18350 I.C.I. 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 18350 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con ricorso ritualmente notificato al Comune di Rende e alla società M.T. S.p.a., ha impugnato l'intimazione di pagamento, avente a oggetto l'ICI per gli anni 2006, 2007 e 2008, eccependo:
1) il difetto di notifica degli atti presupposti;
2) la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione del credito;
3) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento dopo l'ordinanza di ingiunzione;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Rende non si è costituito in giudizio.
M.T. S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla società ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Come si evince dalla documentazione allegata in giudizio dalla società resistente, precedentemente all'atto oggi impugnato è stata notificata alla ricorrente un'intimazione di pagamento in data 29.12.2017, mai impugnata.
La circostanza che, precedentemente all'atto oggi impugnato, siano stati notificati ulteriori atti impositivi relativi al medesimo credito, mai opposti dalla ricorrente, tra cui - da ultimo - la citata intimazione del 2017, comporta la cristallizzazione del credito in essi indicato e l'impossibilità, nell'odierna sede, di formulare eccezioni che dovevano essere sollevate mediante l'impugnazione dei predetti atti presupposti, quali il difetto di notifica degli atti prodromici e la decadenza dal potere impositivo.
Sull'eccepita prescrizione si evidenzia quanto segue.
Il tributo de quo è soggetto a termine di prescrizione quinquennale. Invero, come sostenuto da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i tributi locali sono considerati quali prestazioni periodiche, in quanto erogati a scadenza predefinita e regolare, sicché sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. (ex multis Cass. civ. sent. n. 15674/2022). Come detto, precedentemente all'atto oggi impugnato è stata notificata un'intimazione di pagamento alla società ricorrente in data 29.12.2017. Da tale data alla data di notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine prescrizionale quinquennale in quanto, al caso di specie, deve essere applicato il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale Covid-19.
L'ultimo motivo di ricorso è formulato in modo generico e, in ogni caso, è inammissibile nell'odierna sede, attesa la cristallizzazione della pretesa impositiva in seguito alla mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento del 2017.
Per il motivo suesposto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di M.T. S.p.a. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di M.T. s.p.a., che liquida in complessivi euro 4.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 22.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VITERITTI ROSANGELA, Presidente
DE FRANCO LOREDANA, Relatore
DONATO DONATELLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4425/2023 depositato il 12/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende
elettivamente domiciliato presso Email_2
M.t. Spa - 02638260402
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 18350 I.C.I. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 18350 I.C.I. 2007 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 18350 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., con ricorso ritualmente notificato al Comune di Rende e alla società M.T. S.p.a., ha impugnato l'intimazione di pagamento, avente a oggetto l'ICI per gli anni 2006, 2007 e 2008, eccependo:
1) il difetto di notifica degli atti presupposti;
2) la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione del credito;
3) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento dopo l'ordinanza di ingiunzione;
con richiesta di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio e discussione della causa in pubblica udienza.
Il Comune di Rende non si è costituito in giudizio.
M.T. S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla società ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Come si evince dalla documentazione allegata in giudizio dalla società resistente, precedentemente all'atto oggi impugnato è stata notificata alla ricorrente un'intimazione di pagamento in data 29.12.2017, mai impugnata.
La circostanza che, precedentemente all'atto oggi impugnato, siano stati notificati ulteriori atti impositivi relativi al medesimo credito, mai opposti dalla ricorrente, tra cui - da ultimo - la citata intimazione del 2017, comporta la cristallizzazione del credito in essi indicato e l'impossibilità, nell'odierna sede, di formulare eccezioni che dovevano essere sollevate mediante l'impugnazione dei predetti atti presupposti, quali il difetto di notifica degli atti prodromici e la decadenza dal potere impositivo.
Sull'eccepita prescrizione si evidenzia quanto segue.
Il tributo de quo è soggetto a termine di prescrizione quinquennale. Invero, come sostenuto da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i tributi locali sono considerati quali prestazioni periodiche, in quanto erogati a scadenza predefinita e regolare, sicché sono soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. (ex multis Cass. civ. sent. n. 15674/2022). Come detto, precedentemente all'atto oggi impugnato è stata notificata un'intimazione di pagamento alla società ricorrente in data 29.12.2017. Da tale data alla data di notifica dell'atto oggi impugnato non è decorso il termine prescrizionale quinquennale in quanto, al caso di specie, deve essere applicato il periodo di sospensione previsto dalla normativa emergenziale Covid-19.
L'ultimo motivo di ricorso è formulato in modo generico e, in ogni caso, è inammissibile nell'odierna sede, attesa la cristallizzazione della pretesa impositiva in seguito alla mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento del 2017.
Per il motivo suesposto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di M.T. S.p.a. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 4^, così dispone:
- rigetta il ricorso, con ogni effetto conseguenziale di legge;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di M.T. s.p.a., che liquida in complessivi euro 4.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 22.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Loredana De Franco dott.ssa Rosangela Viteritti