Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2865
CGT1
Sentenza 19 febbraio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Omessa notifica avviso di accertamento presupposto

    Il Giudice osserva che, pur avendo eccepito l'omessa notifica dell'avviso sotteso alla cartella impugnata, il ricorrente non ha citato in giudizio l'Agenzia delle Entrate, ente impositore, per cui tale difetto di notifica determina l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 14 co. 6 bis D.lvo 546/92.

  • Inammissibile
    Prescrizione del tributo

    La questione non viene esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Decadenza dalla pretesa

    La questione non viene esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Illegittima pretesa delle sanzioni

    La questione non viene esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Inammissibile
    Difetto di motivazione dell'atto

    La questione non viene esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per omessa citazione dell'Agenzia delle Entrate

    Il Giudice accoglie l'eccezione, dichiarando inammissibile il ricorso per non aver il ricorrente citato in giudizio l'Agenzia delle Entrate, ente impositore, pur avendo eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso alla cartella impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2865
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2865
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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