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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 19/02/2026, n. 2865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2865 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2865/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16882/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202200941496812503 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2894/2026 depositato il 16/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti dfensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa all'IRPEF per l'anno
2018 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la prescrizione del tributo, la decadenza dalla pretesa, l'illegittima pretesa delle sanzioni e il difetto di motivazione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per l'omessa citazione dell'Agenzia delle Entrate;
quindi, rappresenta che l'atto è adeguatamente motivato e chiede rigettarsi le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Con una memoria illustrativa il ricorrente insiste nei motivi di impugnazione.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che l'art. 14 co. 6 bis D.lvo 546/92 dispone che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, mentre il successivo art. 21 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel caso di specie, pur avendo eccepito l'omessa notifica dell'avviso sotteso alla cartella impugnata, il ricorrente non ha citato in giudizio l'Agenzia delle Entrate, ente impositore, per cui tale difetto di notifica determina l'inammissibilità del ricorso.
La novità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deliberato in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
EM RI
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PRISCO EMILIO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16882/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N. 20 80100 Napoli NA
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071202200941496812503 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2894/2026 depositato il 16/02/2026 Richieste delle parti: come da scritti dfensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il ricorrente si è ritualmente costituito in giudizio. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è a sua volta costituita con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza dell'11/2/26; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'udienza odierna il Giudice si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la cartella di pagamento di cui in epigrafe relativa all'IRPEF per l'anno
2018 deducendo l'omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso, la prescrizione del tributo, la decadenza dalla pretesa, l'illegittima pretesa delle sanzioni e il difetto di motivazione dell'atto.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenzia preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per l'omessa citazione dell'Agenzia delle Entrate;
quindi, rappresenta che l'atto è adeguatamente motivato e chiede rigettarsi le eccezioni di prescrizione e decadenza.
Con una memoria illustrativa il ricorrente insiste nei motivi di impugnazione.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, osserva questo Giudice che l'art. 14 co. 6 bis D.lvo 546/92 dispone che “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”, mentre il successivo art. 21 prevede che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”.
Nel caso di specie, pur avendo eccepito l'omessa notifica dell'avviso sotteso alla cartella impugnata, il ricorrente non ha citato in giudizio l'Agenzia delle Entrate, ente impositore, per cui tale difetto di notifica determina l'inammissibilità del ricorso.
La novità della questione costituisce ragionevole motivo per compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Così deliberato in Napoli, in data 11 febbraio 2026
Il giudice monocratico
EM RI