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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2986 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 04.07.2025 da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
AR (VE), Viale della Repubblica, n. 16
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
AR (VE), Viale della Repubblica, n. 16 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Lorenzo Gremigni Francini (PEC:
in Pisa, P.za S. Paolo all'Orto, 22, che li Email_1
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 01.10.2025, che di seguito si riproducono: omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: a) i signori e Pt_1
vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Ciascuno potrà mutare la propria Pt_2
residenza, salvo l'obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale variazione rilevante. Eventuali trasferimenti di residenza potranno implicare, ove le circostanze lo richiedano, una revisione del piano genitoriale;
b) la sig.ra trasferirà la propria residenza presso altra abitazione Parte_1
sita in Venezia, Corso del Popolo, 54 mentre il sig. continuerà a risiedere presso Parte_2
l'attuale abitazione di AR (VE), Viale della Repubblica, 16. Al figlio minore Persona_1
sarà attribuita la doppia residenza, sia presso la madre che presso il padre;
ove questa soluzione
– che i ricorrenti reputano maggiormente rispondente agli interessi del minore - non fosse consentita dalle Autorità, la residenza del minore sarà presso la madre. Quanto alla rata mensile di mutuo (cointestato tra i coniugi), pari ad attuali euro 757,81, i ricorrenti continueranno a sostenerla nella misura del 50% ciascuno (cfr. doc. 6); c) il figlio minore sarà affidato ai Per_1
genitori secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione paritetica presso entrambi;
d) relativamente al piano genitoriale per la gestione del figlio minore: salvi diversi accordi tra i genitori assunti volta per volta, si seguirà il seguente schema: - dal lunedì (orario di uscita da scuola) fino al mercoledì (orario di ingresso a scuola) il minore starà col genitore A;
- dal mercoledì (orario di uscita da scuola) al venerdì (orario di ingresso a scuola) il minore resterà col genitore B;
- dal venerdì (orario di uscita da scuola) fino al lunedì (orario di ingresso a scuola) il minore starà col genitore A, la settimana seguente il calendario verrà invertito e così via. Ove sopraggiungano impedimenti all'ingresso/permanenza a scuola, quali scioperi, allerte meteo, homeschooling, condizioni di malattia ovvero non vi sia scuola (es. per ricorrenza di festività nazionale) il minore resterà col genitore col quale ha trascorso la notte precedente fino all'orario di normale uscita da scuola, quando l'altro genitore andrà a prenderlo per tenerlo con sé. Per quanto concerne le festività natalizie il minore starà con ciascun genitore continuativamente per la durata di una settimana, alternando di anno in anno quella dal 24 al 30 dicembre a quella dal 30 dicembre al 5 gennaio, salvo diversi accordi, da comunicare entro il 30 ottobre. Durante le vacanze pasquali starà con ciascun genitore in maniera consecutiva per metà dei giorni di vacanza scolastica, alternando di anno in anno la prima metà alla seconda metà. Nel periodo della pausa scolastica estiva si seguirà il normale calendario di gestione parentale;
tuttavia, entro il 30 aprile di ogni anno i genitori potranno concordare a mezzo mail/Whatsapp i giorni di vacanza insieme al figlio (fino a 15 giorni consecutivi per ciascun genitore). Per le altre festività (Epifania inclusa) si seguirà il consueto piano di gestione parentale, eccetto il compleanno che il minore trascorrerà insieme ad entrambi i genitori salvo diversi accordi. Restano sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori volti a consentire che il figlio abbia un significativo ed intenso rapporto con entrambi. Relativamente al tragitto casa-scuola e scuolacasa (orario di ingresso: 8:15 – orario di uscita: 16:15, dal lunedì al venerdì) tenuto conto del predetto calendario di visite, i genitori accompagneranno il figlio quando è presso ciascuno di loro. In caso di impossibilità ad accompagnare/riprendere il figlio da scuola (es. a causa dei rispettivi turni di lavoro), i genitori esprimono fin d'ora il consenso a delegare i seguenti soggetti: - sig.ra (baby sitter); Parte_3
- sig. ; - sig. Resta intesa la possibilità per i genitori di delegare CP_1 Parte_4
un diverso soggetto purché previo consenso di ambedue. Per eventuali attività extra curriculari e/o extra scolastiche (ad oggi, confermati: - calcio presso A.C. Mestre SSDARL con allenamenti il lunedì ed il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00, oltre al sabato e/o domenica partita ed eventuali tornei;
- catechismo presso la parrocchia Natività di Maria di Dese tutti i sabato mattina dalle ore
10:00 alle ore 11:00)si seguiranno le medesime modalità sopra descritte. Tra le predette attività viene espressamente inclusa la frequenza di c.d. campi estivi, che i genitori concorderanno a mezzo mail/Whatsapp entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori esprimono infine reciproco consenso al ricorso al servizio di baby sitting in caso di impossibilità a stare col figlio negli orari previsti dal piano di gestione parentale de quo, il nominativo del baby sitter sarà oggetto di previo accordo tra i genitori. Si invita in ogni caso a prendere visione per maggiori dettagli dell'allegato piano genitoriale (cfr. doc. 9); e) i ricorrenti optano per le modalità del mantenimento diretto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio. Con riferimento alle spese di carattere straordinario che si riterranno necessarie e/o opportune per la prole, quali a titolo esemplificativo quelle di carattere sanitario, scolastico, sportivo e ricreativo, comunque preventivamente concordate, salvo il caso di comprovata necessità e urgenza, verranno sostenute nella misura del
50% da ciascun genitore. Al genitore che le abbia eventualmente anticipate per intero, dietro esibizione di idonea documentazione attestante l'avvenuto esborso, sarà dovuto il rimborso dell'importo corrispondente alla quota spettante all'altro genitore entro dieci giorni dalla richiesta a quest'ultimo; f) l'assegno unico universale per il figlio minore verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
g) i signori e prestano reciproco Pt_1 Pt_2
consenso all'espatrio, con comunicazione preventiva all'altro genitore, acconsentendo che ciascuno di essi possa inserire il figlio nel proprio passaporto ed altresì al rilascio del passaporto personale del figlio minore e/o di qualsiasi altro documento occorrente per l'espatrio; h) in ossequio al principio rebus sic stantibus le parti si dichiarano consapevoli del fatto che una variazione significativa delle loro condizioni personali e/o patrimoniali, con specifico riguardo al reddito (sia in aumento che in diminuzione), comporterà la possibilità di rivedere il presente accordo al fine di allinearlo alla nuova situazione. Quanto al piano genitoriale le eventuali modifiche (es. in ragione del mutamento dell'istituto scolastico frequentato dal minore e/o dei relativi orari di ingresso/uscita a/da scuola) verranno concordate dai ricorrenti per iscritto e, ove ciò non sia possibile, mediante nuovo ricorso al Giudice. Con riferimento a tale seconda ipotesi i coniugi si impegnano fin d'ora ad esperire un previo tentativo di composizione bonaria della controversia nelle forme della negoziazione assistita;
i) i coniugi non condividono vetture, ciclomotori o imbarcazioni;
j) i coniugi possiedono un conto corrente cointestato: Crèdit Agricole n.
02325/0000015177886, IBAN [...] (già c/c
[...]
n. 00325/0000046594300, società fusa per incorporazione in Controparte_2 Controparte_3
IBAN [...]), saldo al 31.03.2025 euro 1.581,33 (cfr. doc.
[...]
10), che rimarrà aperto sino all'estinzione del mutuo cointestato tra i coniugi relativo all'immobile di AR (VE), Viale della Repubblica, 16 (cfr. doc. 6). Su tale conto di corrente i ricorrenti s'impegnano ad accreditare, entro il giorno 1 di ogni mese, la rispettiva quota del 50% della rata del predetto mutuo;
e, per l'effetto, ordinare al Comune di Terricciola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Il P.M. intervenuto ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato congiuntamente in data 04.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in data 16.07.2011 matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Terricciola (Pi), al n. 11, parte II, serie A - anno 2011.
Dal matrimonio è nato in data [...] il figlio . Per_1
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento al figlio minore.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
01.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze del minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in data 16.07.2011, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Terricciola (Pi), al n. 11, parte II, serie A - anno 2011, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2986 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025, promossa con ricorso depositato in data 04.07.2025 da:
(C.F. , nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
AR (VE), Viale della Repubblica, n. 16
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
AR (VE), Viale della Repubblica, n. 16 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Lorenzo Gremigni Francini (PEC:
in Pisa, P.za S. Paolo all'Orto, 22, che li Email_1
rappresenta ed assiste per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 473-bis.49 e art. 473-bis.51 c.p.c conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 01.10.2025, che di seguito si riproducono: omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni: a) i signori e Pt_1
vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Ciascuno potrà mutare la propria Pt_2
residenza, salvo l'obbligo di comunicare all'altro ogni eventuale variazione rilevante. Eventuali trasferimenti di residenza potranno implicare, ove le circostanze lo richiedano, una revisione del piano genitoriale;
b) la sig.ra trasferirà la propria residenza presso altra abitazione Parte_1
sita in Venezia, Corso del Popolo, 54 mentre il sig. continuerà a risiedere presso Parte_2
l'attuale abitazione di AR (VE), Viale della Repubblica, 16. Al figlio minore Persona_1
sarà attribuita la doppia residenza, sia presso la madre che presso il padre;
ove questa soluzione
– che i ricorrenti reputano maggiormente rispondente agli interessi del minore - non fosse consentita dalle Autorità, la residenza del minore sarà presso la madre. Quanto alla rata mensile di mutuo (cointestato tra i coniugi), pari ad attuali euro 757,81, i ricorrenti continueranno a sostenerla nella misura del 50% ciascuno (cfr. doc. 6); c) il figlio minore sarà affidato ai Per_1
genitori secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione paritetica presso entrambi;
d) relativamente al piano genitoriale per la gestione del figlio minore: salvi diversi accordi tra i genitori assunti volta per volta, si seguirà il seguente schema: - dal lunedì (orario di uscita da scuola) fino al mercoledì (orario di ingresso a scuola) il minore starà col genitore A;
- dal mercoledì (orario di uscita da scuola) al venerdì (orario di ingresso a scuola) il minore resterà col genitore B;
- dal venerdì (orario di uscita da scuola) fino al lunedì (orario di ingresso a scuola) il minore starà col genitore A, la settimana seguente il calendario verrà invertito e così via. Ove sopraggiungano impedimenti all'ingresso/permanenza a scuola, quali scioperi, allerte meteo, homeschooling, condizioni di malattia ovvero non vi sia scuola (es. per ricorrenza di festività nazionale) il minore resterà col genitore col quale ha trascorso la notte precedente fino all'orario di normale uscita da scuola, quando l'altro genitore andrà a prenderlo per tenerlo con sé. Per quanto concerne le festività natalizie il minore starà con ciascun genitore continuativamente per la durata di una settimana, alternando di anno in anno quella dal 24 al 30 dicembre a quella dal 30 dicembre al 5 gennaio, salvo diversi accordi, da comunicare entro il 30 ottobre. Durante le vacanze pasquali starà con ciascun genitore in maniera consecutiva per metà dei giorni di vacanza scolastica, alternando di anno in anno la prima metà alla seconda metà. Nel periodo della pausa scolastica estiva si seguirà il normale calendario di gestione parentale;
tuttavia, entro il 30 aprile di ogni anno i genitori potranno concordare a mezzo mail/Whatsapp i giorni di vacanza insieme al figlio (fino a 15 giorni consecutivi per ciascun genitore). Per le altre festività (Epifania inclusa) si seguirà il consueto piano di gestione parentale, eccetto il compleanno che il minore trascorrerà insieme ad entrambi i genitori salvo diversi accordi. Restano sempre salvi ulteriori e diversi accordi tra i genitori volti a consentire che il figlio abbia un significativo ed intenso rapporto con entrambi. Relativamente al tragitto casa-scuola e scuolacasa (orario di ingresso: 8:15 – orario di uscita: 16:15, dal lunedì al venerdì) tenuto conto del predetto calendario di visite, i genitori accompagneranno il figlio quando è presso ciascuno di loro. In caso di impossibilità ad accompagnare/riprendere il figlio da scuola (es. a causa dei rispettivi turni di lavoro), i genitori esprimono fin d'ora il consenso a delegare i seguenti soggetti: - sig.ra (baby sitter); Parte_3
- sig. ; - sig. Resta intesa la possibilità per i genitori di delegare CP_1 Parte_4
un diverso soggetto purché previo consenso di ambedue. Per eventuali attività extra curriculari e/o extra scolastiche (ad oggi, confermati: - calcio presso A.C. Mestre SSDARL con allenamenti il lunedì ed il giovedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00, oltre al sabato e/o domenica partita ed eventuali tornei;
- catechismo presso la parrocchia Natività di Maria di Dese tutti i sabato mattina dalle ore
10:00 alle ore 11:00)si seguiranno le medesime modalità sopra descritte. Tra le predette attività viene espressamente inclusa la frequenza di c.d. campi estivi, che i genitori concorderanno a mezzo mail/Whatsapp entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori esprimono infine reciproco consenso al ricorso al servizio di baby sitting in caso di impossibilità a stare col figlio negli orari previsti dal piano di gestione parentale de quo, il nominativo del baby sitter sarà oggetto di previo accordo tra i genitori. Si invita in ogni caso a prendere visione per maggiori dettagli dell'allegato piano genitoriale (cfr. doc. 9); e) i ricorrenti optano per le modalità del mantenimento diretto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio. Con riferimento alle spese di carattere straordinario che si riterranno necessarie e/o opportune per la prole, quali a titolo esemplificativo quelle di carattere sanitario, scolastico, sportivo e ricreativo, comunque preventivamente concordate, salvo il caso di comprovata necessità e urgenza, verranno sostenute nella misura del
50% da ciascun genitore. Al genitore che le abbia eventualmente anticipate per intero, dietro esibizione di idonea documentazione attestante l'avvenuto esborso, sarà dovuto il rimborso dell'importo corrispondente alla quota spettante all'altro genitore entro dieci giorni dalla richiesta a quest'ultimo; f) l'assegno unico universale per il figlio minore verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
g) i signori e prestano reciproco Pt_1 Pt_2
consenso all'espatrio, con comunicazione preventiva all'altro genitore, acconsentendo che ciascuno di essi possa inserire il figlio nel proprio passaporto ed altresì al rilascio del passaporto personale del figlio minore e/o di qualsiasi altro documento occorrente per l'espatrio; h) in ossequio al principio rebus sic stantibus le parti si dichiarano consapevoli del fatto che una variazione significativa delle loro condizioni personali e/o patrimoniali, con specifico riguardo al reddito (sia in aumento che in diminuzione), comporterà la possibilità di rivedere il presente accordo al fine di allinearlo alla nuova situazione. Quanto al piano genitoriale le eventuali modifiche (es. in ragione del mutamento dell'istituto scolastico frequentato dal minore e/o dei relativi orari di ingresso/uscita a/da scuola) verranno concordate dai ricorrenti per iscritto e, ove ciò non sia possibile, mediante nuovo ricorso al Giudice. Con riferimento a tale seconda ipotesi i coniugi si impegnano fin d'ora ad esperire un previo tentativo di composizione bonaria della controversia nelle forme della negoziazione assistita;
i) i coniugi non condividono vetture, ciclomotori o imbarcazioni;
j) i coniugi possiedono un conto corrente cointestato: Crèdit Agricole n.
02325/0000015177886, IBAN [...] (già c/c
[...]
n. 00325/0000046594300, società fusa per incorporazione in Controparte_2 Controparte_3
IBAN [...]), saldo al 31.03.2025 euro 1.581,33 (cfr. doc.
[...]
10), che rimarrà aperto sino all'estinzione del mutuo cointestato tra i coniugi relativo all'immobile di AR (VE), Viale della Repubblica, 16 (cfr. doc. 6). Su tale conto di corrente i ricorrenti s'impegnano ad accreditare, entro il giorno 1 di ogni mese, la rispettiva quota del 50% della rata del predetto mutuo;
e, per l'effetto, ordinare al Comune di Terricciola di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
Il P.M. intervenuto ha espresso parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato congiuntamente in data 04.07.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in data 16.07.2011 matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Terricciola (Pi), al n. 11, parte II, serie A - anno 2011.
Dal matrimonio è nato in data [...] il figlio . Per_1
Venuta meno l'affectio coniugalis, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa, anche con riferimento al figlio minore.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
01.10.2025 in sostituzione dell'udienza del 07.10.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe e chiedendo altresì ai sensi dell'art. 473-bis.49 la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
*****
Ciò premesso, la domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché conformi alla legge e non in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio. Nel complesso, infatti, le condizioni pattuite dalle parti sono idonee a garantire le esigenze del minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Considerato che con il ricorso i ricorrenti hanno proposto domande cumulate di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si provvederà con separata ordinanza per la rimessione della causa avanti al Giudice delegato e alla fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 49 e 279
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, visti gli artt. 158 cod. civ.
e 473-bis.51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito concordatario in data 16.07.2011, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Terricciola (Pi), al n. 11, parte II, serie A - anno 2011, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- Provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 20.11.2025
Il Presidente rel. ed est. dott.ssa Tania Vettore