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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 2380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2380 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. FA CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2383 del R.G.A.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avvocato Ivan Posca C.F._2
-attori-
E
IN PERSONA Controparte_1
DEL L.R.P.T. (c.f. ) P.IVA_1
-convenuta-
avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 7/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e hanno evocato in giudizio la Parte_1 Parte_2 CP_1
sulla premessa di aver stipulato con quest'ultima un contratto
[...] Controparte_1 di finanziamento di € 43.258,00 – da restituire in 36 rate mensili di € 702,43 – per l'acquisto
Pag. 1 a 5 di una autovettura;
di essersi rivolti, nel mese di ottobre 2022, alla al fine di Controparte_2 richiedere un finanziamento per la ristrutturazione della propria abitazione;
di aver appreso, in tale circostanza, di essere stati segnalati presso la banca dati della CRIF s.p.a. per due ritardi di pagamento.
Nel dedurre l'illegittimità di tale segnalazione, stante l'assenza di alcuna morosità, hanno evidenziato che, in ragione di ciò, hanno subito una serie di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. In particolare, si sono visti rifiutare un finanziamento da parte della con conseguente impossibilità di procedere alla ristrutturazione della loro CP_2 abitazione. In conseguenza della segnalazione sono, inoltre, rimasti lesi nella propria reputazione personale e commerciale (essendo entrambi imprenditori).
Hanno, quindi, concluso chiedendo l'accertamento della responsabilità della convenuta per l'illegittima segnalazione e la condanna della stessa al risarcimento dei danni quantificati in € 20.000,00 (€ 10.000,00 per ciascun attore), ovvero in quell'altra somma inferiore da determinarsi in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
1.1. Si è costituita la la quale ha Controparte_1 eccepito l'infondatezza dell'avversa domanda e ne ha chiesto il rigetto.
1.2. Istruita documentalmente, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
2. La domanda è infondata e va respinta, per l'assorbente ragione che la stessa
è del tutto sfornita di una compiuta allegazione e prova dei danni lamentati.
Più in generale, la Corte di cassazione, sul danno da illegittima segnalazione alla
Centrale Rischi, ha avuto modo di precisare che: “quantunque la locuzione “danno in re ipsa” si trovi talora impiegata, ma senza particolari approfondimenti, in determinati contesti normativi, anche nella giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. Cass. 22 giugno
2016, n. 12954), deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell'articolo 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell'articolo 2056 c.c., secondo cui il danno è una conseguenza dell'illecito (ovvero dell'inadempimento), ossia della lesione dell'interesse protetto, conseguenza riguardata dall'ordinamento sotto specie
Pag. 2 a 5 di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, collegati alla lesione dell'interesse protetto per i rami del nesso di causalità. Basterà allo scopo citare Cass., Sez. Un., 11 novembre
2008, n. 26972 ove si evidenzia che la tesi del danno in re ipsa “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”: i.e. al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile. Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè - più precisamente - goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727 - 2729
c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la “perdita”, deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato” (v. Cass. n. 1931 del 25 gennaio 2017).
Ebbene, nel caso che ci occupa, gli attori hanno omesso di provare in concreto il pregiudizio economico patito a cagione del comportamento assuntamente illegittimo della convenuta, mancando così di assolvere al proprio onere probatorio.
A riguardo hanno, infatti, dedotto che, in conseguenza della segnalazione, la gli avrebbe negato un finanziamento necessario alla ristrutturazione della propria CP_2 abitazione.
Orbene, il Tribunale non può fare a meno di evidenziare l'assoluta carenza di prova in ordine al nesso causale con la condotta illecita lamentata. È, infatti, evidente che dalla documentazione allegata emerge esclusivamente il mero rifiuto di alla concessione CP_2 del finanziamento (cfr. lettere liberatorie del 30/12/2022 e del 29/12/2022, allegate all'atto di citazione) e non anche la correlazione con la segnalazione della convenuta né, tantomeno, la ragione del diniego, tenuto, peraltro, conto che le richiamate lettere liberatorie sono state rilasciate in epoca successiva alla rettifica della posizione degli attori nella banca dati CRIF
(cfr. comunicazione del 21/11/2022), di talché gli attori ben avrebbero potuto reiterare
Pag. 3 a 5 l'istanza di accesso al credito (non essendo state dedotte le ragioni ostative a siffatta nuova richiesta).
Tanto chiarito con riferimento ai pregiudizi economici lamentati, anche i danni non patrimoniali si appalesano infondati.
In proposito vale, ancora una volta, il principio per cui l'esistenza del pregiudizio non può essere genericamente addotta, dovendo essere provata nelle sue componenti specifiche e nella sua entità attraverso concreti elementi fattuali, atteso che i fatti illeciti
“benché ascrivibili a colpa, sono solo potenzialmente produttivi di danno, ed implicano, cioè, il pericolo del suo verificarsi, ma non la certezza che lo stesso si sia in concreto prodotto, e non esonerano quindi l'attore dal fornire la prova delle conseguenze dannose che in concreto gli siano derivate” (cfr. ex multis Cass. 26 marzo 1997, n. 2679; conf. Cass.
03 aprile 2004, n. 4881).
Con particolare riferimento al danno all'immagine e alla reputazione, la giurisprudenza pronunciatasi in materia di illegittima appostazione a sofferenza ha ormai superato la riconoscibilità di un danno in re ipsa. Infatti, secondo il più recente orientamento della Suprema Corte sull'art. 2059 c.c. (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003; nonché
Cass., S. U., n. 26972 dell'11 novembre 2008), “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza”, che, come tale, necessita di allegazioni non generiche e di una prova almeno presuntiva (ma v. nello stesso senso Cass. n. 32403 dell'11 dicembre 2019, conf. a Cass.
7595 del 28 marzo 2018).
Nel caso di specie, invece, i concreti danni all'immagine e alla reputazione fatti valere non risultano né adeguatamente dedotti né accompagnati da elementi fattuali idonei a provarli, anche in via presuntiva, essendosi gli attori limitati ad una genericissima allegazione.
In conclusione, la domanda proposta dagli attori deve essere integralmente respinta.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., della tipologia di controversia (giudizio di cognizione dinanzi al tribunale), del suo valore (con applicazione
Pag. 4 a 5 dello scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00), delle singole fasi del processo (con esclusione della fase istruttoria/trattazione, che non ha avuto autonomo svolgimento) e di un importo pari al minimo tariffario, in virtù della scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. FA CO, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta la domanda proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 della Controparte_1
- condanna gli attori, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Catanzaro, 17/11/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
FA CO
Pag. 5 a 5