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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/03/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Si deposita motivazione della sentenza pronunciata mediante lettura del solo dispositivo all'udienza del 12 marzo 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE LAVORO
Nella causa R.G.L. 3902/2023 instaurata tra le parti:
(CF: ) ass. Avv. Avv. Parte_1 C.F._1
NASO DOMENICO (ricorrente)
Controparte_1
(CF ) ass., ex art. 417 bis cpc, Dott.ssa , P.IVA_1 Controparte_2
Dott.ssa Dott.ssa (convenuto) CP_3 Controparte_4
Oggetto: temporizzazione dopo passaggio di qualifica – anzianità di servizio –
differenze retributive
CONCLUSIONI: come da verbale
1. Con ricorso depositato in data 3/6/2023, parte ricorrente ha Parte_1
allegato:
1 - di essere dipendente di ruolo del , con la qualifica e le mansioni Controparte_1
di assistente tecnico (qualificata poi indicata come di assistente amministrativo),
dall'1/9/2018;
- di essere stata, in precedenza, collaboratrice scolastica, dall'1/9/2007;
- di avere richiesto al , in seguito al passaggio di qualifica, la Controparte_1
ricostruzione dell'anzianità di servizio, ma che l'ente datore di lavoro ha riconosciuto la sussistenza di soli anni 14, mesi 4 e giorni 17, a fronte di anni 16 mesi 9 e giorni 12 di servizio complessivo effettivo;
- che il , per determinare l'anzianità di servizio di cui sopra, ha Controparte_1
fatto applicazione dell'istituto della temporizzazione, ex art. 6 del DPR 345/1983;
- che la ricostruzione di carriera così operata risulta discriminatoria, integrando violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva euro-
unitaria 1999/70/CE.
La ha quindi chiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio effettiva (anni Pt_1
16 mesi 9 e giorni 12), previa dichiarazione di illegittimità dell'utilizzo della temporizzazione, il riconoscimento del proprio diritto all'inquadramento nella fascia stipendiale 15-20 anni a far data dall'1/9/2018 (data di passaggio alla qualifica di assistente tecnico), e la condanna del al pagamento di complessivi euro Controparte_1
2.629,70, oltre ai ratei di 13sima mensilità, in ragione del riconoscimento dell'anzianità e della fascia stipendiale di cui sopra.
Il convenuto si è costituito in giudizio, eccependo: CP_1
- in via preliminare, che nel ricorso della si fa diffusamente riferimento alla Pt_1
qualifica di assistente amministrativo, laddove la stessa, dal settembre del 2018, ha però
assunto il ben diverso ruolo di assistente tecnico;
2 - che la ha chiesto ed ottenuto da questo Tribunale, nell'anno 2019, il Pt_1
riconoscimento dell'intero servizio pre-ruolo prestato quale collaboratrice scolastica, e quindi il riconoscimento di anni 7, mesi 5 e giorni 4 di servizio;
- che la temporizzazione utilizzata per la ricostruzione della carriera della ricorrente al momento del passaggio di qualifica (istituto disciplinato dall'art. 4 del DPR 399/1988) non ha alcuna valenza discriminatoria;
in forza di tale istituto, infatti, il lavoratore vede il riconoscimento dello stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica ottenuta, maggiorato
(a titolo di assegno ad personam assorbibile) dell'importo pari alla differenza tra questo e lo stipendio maturato nella qualifica di provenienza;
e che tale differenza retributiva è stata effettivamente corrisposta alla;
Pt_1
- che i benefici della temporizzazione sopra esposti non sono cumulabili con quelli derivanti dalla ricostruzione di carriera;
anzi, applicando la normativa sulla ricostruzione di carriera alla posizione della ricorrente, la stessa otterrebbe un trattamento deteriore rispetto a quello riconosciutole;
- che comunque l'anzianità effettiva complessiva della sarebbe, al più, pari ad Pt_1
anni 16, mesi 1 e giorni 4, e le differenze retributive per il passaggio alla fascia 15-20 anni sarebbero pari a complessivi euro 1.069,03.
Parte convenuta ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
Alla prima udienza di trattazione lo scrivente ha eccepito in via officiosa la nullità del ricorso, posto che non era possibile comprendere, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, se parte ricorrente avesse o meno inteso contestare, oltre all'utilizzo dell'istituto della temporizzazione, anche la natura discriminatoria dell'art. 569
DPR 297/1994 (in forza del quale andrebbe ricostruita la carriera della ), nonché Pt_1
quale qualifica superiore avesse ottenuto la ricorrente nel 2018 (posto che ne ricorso si menzionava, in modo pressochè causale, sia il ruolo di assistente tecnico sia quello di
3 assistente amministrativo), nonché come fossero stati conteggiati gli anni di servizio reclamati.
Lo scrivente ha quindi assegnato termine perentorio per il deposito di memoria atta a sanare la nullità oggetto di eccezione e termine a parte convenuta per replicare a tale memoria.
Parte ricorrente ha quindi depositato memoria nel termine assegnato;
memoria con la quale ha precisato che:
- il riferimento alla qualifica di assistente amministrativo derivava da errore materiale,
dovendosi fare riferimento, dal settembre del 2018, alla qualifica di assistente tecnico;
- che all'anzianità da prendersi in considerazione ai fini di ricostruzione di carriera va aggiunta l'intera anzianità pre – ruolo maturata nella posizione di collaboratrice scolastica a tempo determinato;
anzianità pari ad anni 7, mesi 5 e giorni 4, riconosciuta dalla sentenza n. 1366/2019 di questo Tribunale, in contenzioso instaurato dalla stessa ricorrente;
- che l'utilizzo della temporizzazione risulta pertanto illegittimo, in quanto non permette di considerare anche l'anzianità sopra indicata;
e che comunque la temporizzazione e la ricostruzione della carriera sulla base del servizio pre – ruolo risultano tra loro alternativi,
avendo poi il lavoratore diritto di scegliere la soluzione per sé più favorevole;
- che l'anzianità complessiva ed effettiva da riconoscersi è pari ad anni 16, mesi 1 e giorni
4.
Il ha replicato a tali nuove deduzioni: Controparte_1
- rimarcando che, applicando alla fattispecie della ricostruzione di carriera, in luogo della temporizzazione, la normativa contenuta nell'art. 569 DPR 297/1994, la ricorrente avrebbe un trattamento deteriore rispetto a quello concessole;
e che comunque la ricorrente non ha chiesto la disapplicazione di tale ultima norma;
- che comunque la ricorrente, nel ricostruire le differenze retributive richieste, non ha tenuto in considerazione l'intera retribuzione corrispostale, non avendo tenuto in considerazione arretrati pagati pari ad euro 10.855,54.
4 Parte convenuta ha quindi insistito per il rigetto del ricorso.
Il procedimento ha subito diversi rinvii di udienza, al fine di verificare il contenuto della sentenza n. 1366/2019 di questo Tribunale (invocata da parte ricorrente quale titolo giuridico delle proprie pretese, solo nelle note autorizzate ex art. 164 cpc, ma non prodotta in giudizio, se non dietro invito dello scrivente, e peraltro non poche difficoltà), ed al fine di verificare le differenze retributive eventualmente spettanti alla in forza della Pt_1
maggiore anzianità rivendicata;
differenze sulle quali le parti hanno infine trovato accordo.
*****
2. Preliminarmente, in rito, nel doversi rimarcare che la sentenza n. 1366/2019 è stata prodotta da parte ricorrente solo il 20/1/2025, e che tale deposito risultava necessario, posto che non può valorizzarsi, quale succedaneo del testo del provvedimento, la mera non contestazione del suo contenuto (non contestazione che deriverebbe da meri cenni fatti da entrambe le parti a tale sentenza ed ai periodi pre – ruolo riconosciuti in favore della ricorrente,
senza alcun riferimento specifico al titolo giuridico del riconoscimento, all'accertamento effettuato in via principale o incidentale, ad esempio;
insomma, a cenni del tutto vaghi, tali da non permettere la ricostruzione univoca di quanto statuito da questo Tribunale nel 2019), e nel doversi evidenziare che risulta quantomeno bizzarro che la parte ricorrente invochi un accertamento giudiziale quale titolo giuridico di quanto qui reclamato per poi dichiarare di non disporre neppure di sua copia (ragione per la quale si è dovuto disporre appositamente un rinvio di udienza dal 15/1/2025 al 12/3/2025), deve evidenziarsi che la sanatoria della nullità del ricorso effettuata da parte ricorrente si presenta quasi ai limiti della mutatio
libelli e quindi dell'inammissibilità, per i seguenti motivi:
- parte ricorrente, nell'atto introduttivo, ha contestato la legittimità dell'uso della temporizzazione, come già rilevato, per pretesa discriminatorietà e per violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva euro-unitaria
1999/70/CE; in realtà, nelle note autorizzate depositate il 15/3/2024, ha dedotto di avere
5 ottenuto riconoscimento di anzianità di servizio per lavoro prestato quale dipendente a tempo determinato dalla già citata sentenza n. 1366/2019, la quale ha riconosciuto,
esternamente a questo giudizio, la natura discriminatoria della normativa in forza della quale si ricostruisce l'anzianità di servizio del personale ATA, con riferimento specifico al servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato;
le due doglianze risultano quindi effettivamente e visibilmente divergenti, e può ritenersi che la nuova deduzione, fondata sulla sentenza del 2019, risulti ricompresa nella deduzione originaria, e quindi ammissibile,
solo in ragione di oggettivo sforzo interpretativo del ricorso, operato a posteriori;
- parte ricorrente ha poi dedotto l'esistenza della sentenza sopra citata e l'intervenuto riconoscimento dell'intero servizio c.d. pre – ruolo solo dopo aver letto le difese di parte convenuta (che nella propria memoria di costituzione ha fatto riferimento, anche se in modo assai succinto, al provvedimento ed al suo contenuto), senza nulla accennare a tale elemento prima del deposito delle note del 15/3/2024; anche in questo caso può però
ritenersi che la nuova deduzione non sia del tutto aliena a quanto allegato in ricorso solo perché in tale atto vi era riferimento all'elemento della natura discriminatoria della normativa nazionale in materia, elemento che è stato posto a base dell'accertamento operato con la sentenza n. 1366/2019.
Può quindi ritenersi, pur se con le dovute perplessità appena esposte, che il contenuto della sanatoria del ricorso sia ammissibile e rituale;
ragione che ne permette l'esame.
3. Può quindi passarsi all'esame del merito della domanda.
Risultano pacifici in causa: - inquadramento della ricorrente sino al settembre del 2018; -
inquadramento in qualifica superiore (di assistente tecnico, come è stato precisato)
dall'1/9/2018.
In ordine alla normativa applicabile alla fattispecie, ed in particolare con riferimento all'istituto della temporizzazione, si rileva che:
6 - ai sensi dell'art. 6 della l. 345/1983: “Nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominativo nel nuovo ruolo successivamente al 1 febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Per il personale proveniente dal ruolo degli accudienti di convitto, con anzianità di effettivo servizio di ruolo non inferiore ad un anno, si fa riferimento allo stipendio iniziale conseguibile nel corrispondente livello al maturare di detta anzianità. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è
considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme”;
- ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 399/1988: “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianita' utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”;
- ai sensi dell'art. 4, commi 8, 9, 10, del medesimo DPR: “8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica,
7 maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime"
relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni”;
- ai sensi del comma 13 dell'art. 4 cit., però: “Ai fini dell'inquadramento contrattuale,
l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità
giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”; in realtà, la normativa da ultimo indicata e richiamata dal DPR 399/1988 (art. 3 d.l. 370/1970,
che ha disciplinato il conteggio del servizio pre-ruolo del personale docente) è stata sostanzialmente abrogata e sostituita dall'art. 569 del DPR 297/1994 (nella versione vigente al momento dell'emissione del decreto di ricostruzione della carriera), che ha disciplinato specificamente il conteggio del servizio pre – ruolo del personale c.d. ATA
come segue: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
8 Nella materia in esame sono intervenute le Sezioni Unite della Corte dei Conti in funzione di controllo, con Delibera n. 4/2019 del 25/7/2019; si riportano i passi salienti della motivazione:
“In questa prospettiva, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e
dell'art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati
che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello
della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri
che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non
possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel
momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della
carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio
convenzionale.
Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il
periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il
dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all'immissione in ruolo. Da ciò
deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla
amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio
della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero
della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti
inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a
quella effettiva. Ciò evidentemente, a fronte di specifica istanza del dipendente che intenda
far valere il diritto di cui è titolare.
Il percorso motivazionale delle Sezioni Unite di controllo della Corte dei Conti devono integralmente condividersi, stante la corretta esegesi della normativa sopra esaminata;
in particolare, quanto al carattere alternativo della disciplina del regime di “temporizzazione”
e della disciplina del recupero dell'anzianità di servizio pregressa, con azionabilità
9 opzionale da parte del lavoratore della disciplina da questi ritenuta più favorevole;
CP_5
in tale senso è la disposizione dell'art. 4 co 13 DPR 399/1988 cit..
Passando quindi all'esame della fattispecie qui controversa, deve osservarsi che:
- alla ricorrente, in applicazione dell'istituto della temporizzazione, al momento del passaggio dalla qualifica di collaboratrice scolastica a quella, più elevata, di assistente tecnico, è stato riconosciuto il trattamento stipendiale della qualifica di provenienza, in quanto più favorevole rispetto al trattamento che, per normativa applicata dal , CP_1
sarebbe derivato dalla ricostruzione di carriera;
ciò, mediante riconoscimento di assegno
ad personam che ha saturato il differenziale tra stipendio di provenienza e stipendio quale assistente tecnico (cfr. doc. 2 di parte convenuta, ovvero decreto di ricostruzione carriera del 22/3/2022);
- la ricorrente ha qui reclamato la disapplicazione dell'istituto della temporizzazione, in quanto ritenuto per lei sfavorevole, chiedendo invece il riconoscimento dell'integrale servizio e del diritto alla ricostruzione effettiva di carriera;
opzione espressamente concessa al lavoratore, a normativa vigente, come ben illustrato dalla Corte dei Conti nella delibera sopra citata;
- la ricostruzione di carriera incontrerebbe però i limiti della normativa, sopra esaminata,
che disciplina i servizi pre -ruolo per il personale ATA;
- ma si deve osservare che la più volte citata sentenza n. 1366/2019 emessa da questo
Tribunale in data 24/9/2019 ha riconosciuto in favore della ricorrente anni 7, mesi 5 e giorni
4 quale intero servizio pre – ruolo prestato nella qualifica di collaboratrice scolastica, e ciò
sino alla data di immissione in ruolo nella qualifica appena menzionata (1/9/2007); non si pone più, pertanto, problematica di eventuale disapplicazione dell'art. 569 DPR 297/1994;
- prendendo in considerazione l'intero servizio pre – ruolo appena sopra indicato,
l'anzianità di servizio complessiva opzionabile dalla è pari (dato pacifico tra le Pt_1
10 parti) ad anni 16, mesi 1 e giorni 4, alla data di immissione in ruolo quale assistente tecnico
(1/9/2018);
- alla , alla data dell'1/9/2018, spettava quindi il trattamento stipendiale previsto Pt_1
dalla Contrattazione Collettiva per la fascia di anzianità 15-20 anni;
- alla deve essere riconosciuto, oltre che il diritto astratto al trattamento Pt_1
stipendiale di cui sopra, anche il diritto al pagamento delle conseguenti differenze retributive, pari (dato, questo, che è divenuto pacifico solo all'udienza di discussione) ad euro 86,22 (da settembre 2018 al 13 aprile del 2019, data nella quale vi è stato passaggio ad ulteriore fascia stipendiale).
Il ricorso deve essere quindi accolto, nei limiti appena indicati.
4. Le spese di lite devono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 cpc, in forza delle seguenti considerazioni:
- come si è già rilevato, il ricorso introduttivo presentava oggettivi punti, oltre che di contraddittorietà, di incomprensibilità, tanto che si è dovuta eccepire in via officiosa la nullità dell'atto; la sanatoria operata da parte ricorrente ex art. 164 cpc ha evidenziato vieppiù la non comprensibilità originaria del ricorso, posto che solo con la memoria integrativa di parte si è potuto comprendere che il riferimento alla natura discriminatoria della normativa di settore, contenuto nel ricorso, non aveva alcun senso, e che il titolo giuridico della domanda era la sentenza n. 1366/2019 di questo Tribunale, mai menzionata nel primo atto di parte, e l'anzianità pre-ruolo ivi riconosciuta (anch'essa mai menzionata nel ricorso);
- la sanatoria operata da parte ricorrente si è rivelata quasi ai limiti della mutatio libelli, ed
è stata ritenuta ammissibile con oggettive difficoltà, e di tanto si è dato conto al punto 2.
del presente provvedimento;
11 - la stessa sentenza n. 1366/2019, che si è rilevata essenziale per la soluzione della controversia, è stata prodotta dalla parte ricorrente solo dopo numerose sollecitazioni dello scrivente;
- le differenze retributive si sono rivelate di misura assai inferiore rispetto a quelle reclamate inizialmente con il ricorso;
tanto è dipeso dalla mancata considerazione, dalla parte ricorrente, dell'assegno ad personam riconosciutole in applicazione della temporizzazione (sono stati presi in considerazione i soli stipendi tabellari), e dalla mancata considerazione delle intere somme versatele a titolo di arretrati nell'anno 2022 (v. verbale di udienza del 15/1/2025).
In buona sostanza, l'accoglimento del ricorso, pur se nei limiti evidenziati, si è reso possibile con difficoltà generate dalla stessa parte ricorrente ed anche mediante l'oggettiva cooperazione dello scrivente e di parte convenuta. Tanto impone l'anticipata compensazione delle spese di lite.
PQM
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro
Visto l'art. 429 c.p.c.
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento della progressione Parte_1
stipendiale con il meccanismo dell'integrale ricostruzione di carriera, in luogo del meccanismo della temporizzazione, di cui al DPR 345/1983 e l. 399/1988;
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento del diritto a vedere Parte_1
riconosciuta, all'1/9/2018, anzianità di servizio pari ad anni 16, mesi 1 e giorni 4, e per l'effetto condanna il ad inquadrare Controparte_1 Parte_1
nella fascia stipendiale 15-20 anni, qualifica di assistente tecnico, dall'1/9/2018;
[...]
12 - condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
di complessivi euro 86,22, oltre ad interessi dal dovuto al saldo, quali Parte_1
differenze retributive per il periodo settembre 2018 – 13 aprile 2019 (differenze derivanti dal riconoscimento della spettanza della fascia stipendiale 15-20 anni);
- visto l'art. 92 cpc, compensa le spese di lite.
Vista la complessità della controversia, si fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Simone Romito
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