Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12.2.2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 406/2017 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, sia congiuntamente Parte_1 C.F._1
che disgiuntamente, dagli avvocati Giovanni Spanu (cod. fisc. ; fax CodiceFiscale_2
079 6017313; PEC e Giovanna Giannottu (cod. fisc. Email_1 [...]
; fax: 079631180; PEC ed elettivamente C.F._3 Email_2
domiciliato presso lo studio del primo, in Via Roma n. 85,
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._4
congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Antonio Masuli, C.F. , e C.F._5
Simona Cossa C.F. ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio CodiceFiscale_6
dei medesimi difensori in Olbia (SS), Corso Umberto I n. 22,
RESISTENTE
OGGETTO: illegittimità recesso contratto di subagenzia e risarcimento dei danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare l'illegittimità del recesso/
[...]
risoluzione di diritto del contratto di subagenzia stipulato tra il sig. e la sig.ra Parte_1
. 2) Dichiarare la nullità per contrasto con norme imperative dell'art. Controparte_1
8.5 terzo capoverso e dell'art. 20 quinto capoverso del contratto di subagenzia, della clausola contenuta a pag. 2 del contratto di affidamento del portafoglio di , nonché dell'art. Parte_2
2 dell'allegato D al contratto di affidamento del portafoglio di , nella parte in cui Parte_2 limitano e/o escludono il diritto del subagente di percepire l'indennità di mancato preavviso,
l'indennità di cessazione del rapporto stabilita secondo i criteri previsti dall'art. 1751 c.c., ed il risarcimento dei danni ulteriori. 3) Dichiarare il diritto del sig. a percepire Parte_1
l'indennità sostitutiva del preavviso pari a tre mensilità calcolate in base alle provvigioni mensili medie dell'ultimo anno, e per l'effetto condannare la sig.ra a Controparte_1
corrispondere al sig. la somma lorda di euro 11.400,00 o quella diversa che Parte_1
risulterà dovuta in corso di causa. 4) Dichiarare il diritto del sig. a percepire Parte_1 un'equa indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., e per l'effetto condannare la sig.ra a corrispondere al sig. la somma di euro 43.000,00 Controparte_1 Parte_1
o quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa;
in via subordinata dichiarare il diritto del sig. a percepire l'indennità di cessazione del rapporto nella misura del 4% Parte_1 del totale delle provvigioni degli ultimi tre anni, come prevista dall'art. 20 del contratto di subagenzia, e per l'effetto condannare la sig.ra a corrispondere al sig. Controparte_1
la somma di euro 4.650,00 o quella diversa che risulterà dovuta in corso di Parte_1
causa; in via ulteriormente subordinata condannare la sig.ra a Controparte_1 corrispondere al sig. l'indennità di fine rapporto nella misura dell'1% sul totale Parte_1
delle provvigioni percepite negli ultimi due anni ex art. 20 del contratto di subagenzia, da quantificarsi in euro 903,00 o quella diversa che risulterà dovuta in corso di causa. 5)
Accertare e dichiarare che il sig. ha subito danni patrimoniali e non patrimoniali a Pt_1 causa dell'illegittimo recesso operato dall'agente e per l'effetto condannare CP_1 quest'ultima a corrispondere al sig. a titolo di risarcimento del danno, la somma che Pt_1
risulterà dovuta in corso di causa e/o determinata in via equitativa. 6) In ogni caso: dichiarare la nullità del patto di non concorrenza previsto a pag. 2 del contratto di affidamento del portafoglio di , in quanto clausola vessatoria non specificamente approvata per Parte_2
iscritto e condannare la sig.ra al risarcimento del danno causato al sig. Controparte_1
, dall'illegittimo inserimento della clausola nulla e quindi dall'impossibilità di utilizzare Pt_1
2 il locale di per svolgere attività assicurativa;
in via subordinata dichiarare la nullità Parte_2
del patto di non concorrenza, nella parte in cui prevede una durata superiore ai due anni, e nella parte in cui non prevede la corresponsione di un'indennità di natura non provvigionale,
e per l'effetto condannare la sig.ra a corrispondere al sig. Controparte_1 Pt_1
l'indennità di cui sopra, da determinarsi in via equitativa ex art. 1751 bis co. 2 c.p.c.
[...]
7) In ogni caso: accertare il diritto del sig. a percepire le provvigioni maturate Parte_1
nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017, i premi contest vinti dal subagente e ancora non corrispostigli, le provvigioni semestrali maturate ex art. 1748 c.c., le provvigioni maturate sui conti correnti aperti presso la Banca Unipol di Olbia dai clienti della subagenzia e aventi come
Referente il nominativo del sig. , e su eventuali Mututi, Finanziamenti o fidi accesi e Pt_1 concessi, e per l'effetto condannare la sig.ra a corrispondere al rag. Controparte_1
le relative indennità nella misura che verrà accertata in corso di causa.”. Parte_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Che dal 2011 ha iniziato a collaborare con la agente per la UNIPOL CP_1
Assicurazioni, sul territorio di PI IA;
- Che nel mese di giugno 2013, la ha proposto allo la gestione anche CP_1 Pt_1 della sede di inglobata nell' di Olbia, con la prospettiva di Parte_2 CP_2
gestire un portafoglio clienti del valore di incasso dalla stessa indicato in Euro
1.415.000,00; la motivazione ufficiale addotta dalla resistente, a supporto di tale nuova collaborazione, era che il precedente Agente assicurativo Unipol era andato in pensione e che per poter mantenere ed integrare quel portafoglio dalla stessa poi rilevato, sarebbe stata necessaria la presenza, in quel di di una figura professionale già Parte_2
conosciuta ed affermata, quale era il ricorrente, che ivi svolgeva la professione di tributarista dall'anno 2001;
- Che nel mese di giugno 2013 è stato sottoscritto il contratto di subagenzia senza portafoglio ed avente come basi operative gli uffici del rag. di PI IA Pt_1
e Parte_2
- Che nel mese di settembre 2013 è stato sottoscritto il contratto di affidamento del portafoglio clienti di assieme a , padre del ricorrente;
Parte_2 Persona_1
- Che nel mese di marzo 2014 la titolarità dei portafogli di PI IA e Parte_2
è passata definitivamente al solo ricorrente;
- che negli anni 2015 e 2016 ha vinto un grosso premio per la Gara dei Contest Auto riservato alle (anno 2015) e si è classificato terzo nei Contest Controparte_3
3 AUTO Nazionali (anno 2016), vincendo sia il premio relativo al primo quadrimestre, sia quello relativo al secondo quadrimestre;
- che la mattina del 4 gennaio 2017, durante una riunione organizzata presso la sede agenziale di Olbia, la ha comunicato allo la ferma volontà, in qualità CP_1 Pt_1
di agente generale, di revocare immediatamente e senza preavviso il mandato di subagenzia di adducendo motivi meramente organizzativi e chiarendo di Parte_2
voler gestire personalmente la predetta sede;
- che il giorno 7 gennaio 2017 la resistente ha inviato senza preavviso pec di recesso/risoluzione del contratto di subagenzia, invocando in maniera generica asserite violazioni dell'art. 13 e 14 del contratto di subagenzia poste in essere dal subagente e revocando con effetto immediato l'incarico conferitogli sia per che Pt_1 Parte_2
per PI;
- l'illegittimità del recesso e/o della risoluzione senza preavviso e giusta causa;
- la nullità delle clausole che limitano la possibilità del subagente di chiedere le indennità dovute per legge e il risarcimento del danno;
- il diritto a percepire indennità di cessazione del rapporto;
- il diritto a percepire le provvigioni ex art. 1748 c.c. maturate nei mesi di dicembre 2016
e gennaio 2017.
Costituitasi, parte resistente ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha proposto domanda riconvenzionale rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato In via riconvenzionale Accertata
e dichiarata la responsabilità del rag. per i danni subiti dalla convenuta Parte_1
in conseguenza di quanto descritto in espositiva, condannare il rag. Controparte_1
al pagamento delle seguenti somme: -€ 1.601,41 per i premi assicurativi Parte_1
indebitamente non versati;
-€ 1.900,79 a titolo di danno emergente per le spese postali sostenute in relazione agli avvisi ai clienti;
-€ 2.216,00 per le provvigioni perse in conseguenza della perdita di clientela per la forzata chiusura della Subagenzia di;
-€ 4.325,00 Parte_2
quale restituzione degli anticipi provvigionali concessi al padre prima della Persona_1
cessione del portafoglio di PI IA al figlio . Il tutto computati interessi Parte_1
e rivalutazione monetaria fino al momento dell'effettivo pagamento. Condannare il sig. Pt_1
, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi
[...]
d'ufficio in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
4 Secondo l'orientamento affermatosi nella giurisprudenza della suprema Corte, in tema di cessazione del rapporto di agenzia, e quindi anche del rapporto di subagenzia, che si configura come un subcontratto dove il preponente è un altro agente, il recesso senza preavviso dell'impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In particolare, ove si faccia ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso in tronco attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso (cfr. Cass. 18/5/2011 n.10934). E' stato sostenuto, in via di premessa, che la previsione da parte dell'art. 1750 c.c., della facoltà delle parti di recedere con preavviso dal rapporto di agenzia a tempo indeterminato deve intendersi integrata dalla facoltà di recedere senza preavviso nel caso di ricorrenza di una giusta causa, essendo il rapporto di agenzia ascrivibile a quel genere di rapporti, come quelli di lavoro subordinato o di mandato, per i quali, in considerazione del loro particolare oggetto (diretta collaborazione giuridica o materiale all'attività di un altro soggetto), sono previsti meccanismi risolutivi affidati, salvo gli eventuali e successivi controlli giudiziali, alle dirette determinazioni delle parti interessate anche in caso di inadempimento. Rispetto al problema di una determinazione dei presupposti dell'integrazione di una giusta causa e di quello della validità di eventuali clausole risolutive espresse, si è valorizzato il punto secondo cui il codice civile ha fornito una disciplina circostanziata relativamente alle modalità di svolgimento dell'attività dell'agente e agli obblighi reciproci delle parti, qualificando e “proteggendo” l'attività professionale dell'agente in un quadro di norme inderogabili da integrare con una disciplina affidata agli accordi collettivi di categoria. Si è quindi ritenuto che l'art. 1750 c.c., debba essere integrato con il riferimento ad una nozione di giusta causa che assume, non diversamente che nel rapporto di lavoro subordinato, una efficacia non derogabile dalle parti del contratto individuale, perché la contraria conclusione attribuirebbe alle parti stesse la facoltà di incidere in senso limitativo su quel quadro di tutele normative minime delineato dal legislatore.
Va per altro verso considerato, che secondo l'insegnamento della corte di Cassazione, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata in via analogica anche al contratto di agenzia, sia pur tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato, nonché della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso. In tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo
5 conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse della parte, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (cfr. ex plurimis Cass. 19/1/2018 n.1376); con la precisazione che, ai fini del giudizio circa la ricorrenza di una giusta causa, e in particolare della gravità della condotta, deve tenersi conto della diversità della posizione dell'agente rispetto a quella del lavoratore subordinato, rilevandosi così che nel rapporto di agenzia, il rapporto di fiducia, in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell'attività, assume maggiore intensità
(cfr. Cass.26/5/2014 n.11728, Cass. 12/11/2019 n.29290).
Quale corollario di siffatte premesse, l'applicazione al rapporto di agenzia della ricordata disposizione codicistica, non può che comportare necessariamente anche l'applicazione dell'inderogabilità del principio ad essa sotteso, con la conseguenza che il fatto- inadempimento che le parti hanno dedotto nell'ambito della clausola risolutiva espressa e al verificarsi del quale il contratto si intende risolto di diritto, dovrà essere sempre sottoposto a valutazione del giudice, perché quel fatto sarà idoneo ad escludere la risoluzione ad nutum del contratto soltanto qualora integri anche una giusta causa di recesso, ossia un evento che, seppure contestualizzato nell'ambito del rapporto agenziale, non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria dello stesso.
Ciò premesso, nel caso in disamina parte resistente a fondamento del recesso ha innanzitutto lamentato la reiterata violazione da parte del ricorrente e dei suoi collaboratori degli obblighi contrattuali di cui all'art. 13 del contratto di subagenzia. Tali violazioni sono state oggetto di specifiche contestazioni sin dal febbraio del 2016 e si sono ripetute più volte nel corso dell'anno, così come comprovato dallo scambio di mail avutosi tra le parti in causa
(all. resistente nn. 16-19-20-21-23-24-25). Oltre a ciò, ha lamentato l'applicazione di scontistica nella stipula dei contratti a clienti (oltre quaranta così come risulta dal doc. 11 resistente), che non avevano diritto di beneficiarne e il mancato versamento di somme per complessivi euro
1.601,41.
Ebbene, come noto la giusta causa si sostanzia in un comportamento così grave, anche extra-aziendale, da non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto di lavoro. Nel caso in disamina si ritiene che certamente non integrino giusta causa la reiterata violazione da parte del ricorrente e dei suoi collaboratori degli obblighi contrattuali di cui all'art. 13 del contratto di subagenzia e l'applicazione di scontistica nella stipula dei contratti a clienti che non avevano diritto di beneficiarne. Trattasi, infatti, di inadempimenti contrattuali
6 integranti l'ipotesi del giustificato motivo soggettivo, il quale non esclude l'obbligo di dare il preavviso.
Quanto alla contestazione concernente il mancato versamento di somme, tale fatto in astratto costituisce una giusta causa di recesso, ma ovviamente di ciò deve fornirsi la prova all'interno del processo. Nel caso in disamina tale prova è mancata. L'unico teste,
[...]
, che ha deposto sul capitolo di prova n. 32, rilevante al suddetto fine, nulla ha Tes_1
saputo riferire su chi avesse rilasciato le quietanze relative alle somme, a dire di parte resistente, non versate. A ciò si aggiunga che dai documenti n. 41 e 43 prodotti dalla non si CP_1
evince neppure la somma che sarebbe stata versata a titolo di premio e, inoltre, che quest'ultima non ha citato come teste nessuno dei soggetti le cui somme non sarebbero state versate dal ricorrente o da uno dei suoi collaboratori, con la conseguenza che non vi è prova di quanto affermato e, pertanto, tale doglianza non può assurgere a giusta causa di recesso.
Per quanto sin qui detto, dunque, si ritiene che il recesso senza preavviso sia stato illegittimo, con la conseguenza che parte resistente deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità sostitutiva. Va aggiunto che dalle clausole contrattuali non emerge alcuna rinuncia da parte del ricorrente alla corresponsione della suddetta indennità.
L'art 20 del contratto di subagenzia fa riferimento all'indennità di fine rapporto di cui all'art. 1751 c.c. e non a quella sostitutiva in caso di mancato preavviso.
Per tali ragioni, va accolta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il pagamento dell'indennità da mancato preavviso, da quantificarsi, così come previsto dall'art. 18 del contratto di subagenzia, in 3 mensilità dell'ultima retribuzione lorda, pari complessivamente a euro 11.400,00.
Quanto all'indennità di cui all'art. 1751 c.c., riscontrata l'inderogabilità della norma ai sensi del sesto comma del medesimo articolo, va osservato che ai fini dell'accoglimento della domanda parte ricorrente aveva l'onere di provare di aver procurato nuovi clienti al preponente o di aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e che il preponente riceveva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti.
Ebbene, il documento n. 5 di parte resistente evidenzia una forte riduzione rilevata dalla
Compagnia UNIPOL S.p.a. in data 16.11.2015 attestante una perdita pari al 71% del portafoglio trasferito al ricorrente nel mese di settembre 2013. Appare evidente e inopinabile che una perdita così ingente esclude la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1751 c.c., con la conseguenza che la domanda dello deve essere rigettata. Pt_1
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali avanzata dal ricorrente, si ritiene che essa sia infondata. Ai fini del suo riconoscimento, infatti, lo Pt_1
7 avrebbe dovuto dare la prova del danno evento, consistente nella lesione dell'interesse giuridicamente rilevante, e dei danni conseguenza, patrimoniali e non, da esso derivati. Che dalle condotte illecite lamentate dallo , ovverosia dalla totale mancanza di giusta causa e Pt_1 dall'omissione dei motivi di revoca, siano derivati danni conseguenza risarcibili non vi è prova.
L'allegazione è rimasta del tutto generica e priva di riscontri, con la conseguenza che la domanda va rigettata.
Altrettanto generica e infondata si ritiene l'allegazione di danni patrimoniali subiti dal ricorrente a causa della chiusura dello studio, in attesa che la resistente recuperasse gli arredi di sua proprietà, non essendoci alcuna prova che il ricorrente non abbia potuto svolgere la propria attività lavorativa durante tale periodo.
Quanto alla domanda afferente alla clausola contenuta nel contratto di affidamento del portafoglio di e recante la previsione per cui “nell'ipotesi in cui per qualsivoglia Parte_2 motivo non si perfezioni il suddetto subentro dell'Agenzia nel contratto di locazione quale conduttore nei locali di nel Corso Garibaldi n.1, gli affidatari si obbligano sin Parte_2
d'ora, a non esercitare nei predetti locali, attività assicurativa e/o finanziaria, per il periodo di anni tre consecutivi, neanche accessoriamente a qualsivoglia altra attività”, si ritiene che essa non integri una ipotesi di patto di non concorrenza disciplinato dall'art. 1751 bis c.c. Infatti,
l'art. 1751 bis c.c. stabilisce che “il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto”. La norma contenuta nel contratto di affidamento non vieta al ricorrente di svolgere attività assicurativa nella medesima zona, bensì gli vieta esclusivamente di svolgerla nel medesimo locale, determinando quindi una limitazione evidentemente minore ed escludendo che ciò possa concretizzare una forma di vessatorietà della clausola.
Quanto alla domanda finalizzata a ottenere il pagamento delle provvigioni maturate nei mesi di dicembre 2016 e gennaio 2017, deve osservarsi che l'art. 1748 c.c. prevede che per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. Da ciò consegue che il ricorrente, ai fini del riconoscimento della pretesa, avrebbe dovuto dare prova di quali e quanti contratti sono stati conclusi con attività dallo stesso prevalentemente svolta nel periodo di riferimento. Tale prova
è mancata e, pertanto, la domanda non può essere accolta.
Quanto alla domanda finalizzata a ottenere il pagamento dei premi contest, si rileva che parte ricorrente, pur avendo dimostrato di essersi classificato positivamente nel contest del 2015
8 (cfr. all. 29 ricorrente), non ha provato né la natura del premio spettantegli, né – qualora si volesse presumere una natura economica – l'ammontare del premio, con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento.
Passando alla domanda riconvenzionale della resistente, si osserva quanto segue.
Quanto alla domanda di restituzione dei premi asseritamente non versati per complessivi euro 1.601,41, non essendo stato provato l'ammontare dei premi asseritamente non versati, né
l'effettivo versamento al ricorrente o a un suo collaboratore, la domanda non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di restituzione di euro 1.900,79 per spese sostenute per avvisare a mezzo posta i clienti, trattasi di costi non imputabili al ricorrente e dipendenti dal recesso operato dalla resistente, quindi non riconducibili a una condotta dello Spanu.
Quanto alla domanda di pagamento di euro 2.216,00 a titolo di risarcimento per perdita delle provvigioni che sarebbero maturate durante il periodo di chiusura dell'attività dal 4.1.2017 al 6.2.2017 per avere il ricorrente impedito il subentro della resistente nei locali di Parte_2 in cui si svolgeva l'attività assicurativa, va evidenziato che tale obbligazione, ovverosia quella di far subentrare la resistente nella locazione, è prevista nel contratto di affidamento del portafoglio di con la conseguenza che ai sensi dell'art. 1218 c.c. è il debitore che Parte_2
non esegue esattamente la prestazione dovuta a dover fornire la prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, pena la condanna al risarcimento del danno. Lo , al fine di giustificare Pt_1
l'inadempimento, ha addotto motivazioni riconducibili a una sua responsabilità - ad esempio, il fatto che l'immobile di fosse stato locato esclusivamente dallo e che il Parte_2 Pt_1
contratto prevedesse espressamente l'assoluto divieto alla parte conduttrice di cedere anche parzialmente ad altri il contratto, pena la risoluzione di diritto, è un fatto che non esclude la responsabilità dell'inadempimento, in quanto lo avrebbe dovuto concludere un contratto Pt_1
di locazione che già prevedesse la possibilità del subentro della - o comunque CP_1
oggettivamente non impeditive del subentro, come la necessità di procedere alla voltura delle utenze o al trasloco dei suoi beni.
Conseguentemente, l'imputabilità dell'inadempimento dà diritto al risarcimento dei danni patiti dalla resistente, la cui sussistenza è provata dalla diminuzione del fatturato rispetto all'anno precedente nel mese in cui a causa del mancato subentro l'attività lavorativa si è interrotta. La quantificazione della somma dovuta, comprovata dall'allegato 60 della resistente, non è stata contestata dal ricorrente e, pertanto, va riconosciuta alla a titolo di CP_1
risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
9 Infine, quanto alla somma di euro 4.325,00 richiesta da parte resistente a titolo di restituzione degli anticipi provvigionali concessi dalla ad (padre del CP_1 Persona_1
ricorrente) prima della cessione del portafoglio di PI IA al figlio (odierno ricorrente), deve rilevarsi che tale domanda sostanzia una ipotesi di ripetizione di indebito che ha come soggetto legittimato passivo esclusivamente colui che ha ricevuto il pagamento asseritamente indebito. Pertanto, la domanda rivolta a un soggetto diverso è inammissibile.
Nel caso in disamina parte resistente ha rivolto la domanda a un soggetto diverso rispetto a quello che ha ricevuto il pagamento asseritamente indebito (la domanda doveva essere avanzata nei confronti del padre, il quale non è stato convenuto nel presente giudizio), con la conseguenza che sussistendo un difetto di legittimazione passiva, la domanda va dichiarata inammissibile.
La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile la domanda avanzata da parte resistente di condanna di parte ricorrente alla restituzione della somma di euro 4.325,00;
2) condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di euro
11.400,00 a titolo di indennità da mancato preavviso;
3) condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente della somma di euro
2.216,00 a titolo di risarcimento del danno;
4) rigetta tutte le altre domande avanzate dalle parti in causa;
5) compensa integralmente le spese di lite.
PI IA, 14/02/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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