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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/08/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 103/2025
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di ST AR (est. Molinari) n. 16/2025, promossa da
Pt_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Nadia Perego e Roberto Maio, con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Lazzari, presso il cui studio in Oleggio, via
Guglielmo Marconi n. 49, è elettivamente domiciliato,
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Di Guida, presso il cui studio in Calvizzano, via
Pietro Calamandrei n. 27, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa
IN VIA PRELIMINARE rimettere in termini l qui appellante ed accettazione per Controparte_3
l'iscrizione a ruolo del ricorso in appello tempestivamente depositato in data 11.1.2025 dall' vs Parte_1 [...]
CP_4 riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di ST AR in funzione di Giudice del Lavoro n.16/2025 pubbl. il 02/01/2025 notificata in data 7.1.2025 modificando il dispositivo in punto spese come segue:
“Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si CP_5 liquidano in complessivi euro 1.300 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Spese compensate fra il ricorrente e .” Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis Controparte_1
e previe le declaratorie del caso
- confermare la sentenza n. 16/2025 emessa dal Tribunale di ST AR e pubblicata in data 2.1.2025 anche in punto spese legali
- in caso di parziale modifica nei termini richiesti da circa l'imputabilità del Pt_1 pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, disporre che si rivalga Pt_1 direttamente nei confronti di per il recupero di quanto anticipato CP_5
Con vittoria di spese e del compenso professionale del presente giudizio”.
Appellata : “voglia l'adita Corte d'Appello, sezione Controparte_2 lavoro, rigettare l'atto di appello proposto dall' con conseguente conferma della Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' . CP_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 2 gennaio 2025, il Tribunale di ST AR in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 345/2024
R.G. promossa da contro l' e contro l' Controparte_1 Pt_1 Controparte_2
, in accoglimento delle domande del ricorrente ha così deciso: “accerta e
[...] dichiara che i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 37320180000818920000 di euro
2.767,49 e l'avviso di addebito n. 37320180001845556000 di euro 2.776,61 sono estinti
pag. 2/7 per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, dichiara l'insussistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva della somma portata dai suddetti avvisi di addebito.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si Pt_1 liquidano in complessivi euro 1.300 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Spese compensate fra il ricorrente . CP_5
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07320249000769578000, notificatagli dall' in data 8 febbraio 2024, Controparte_6 dell'importo complessivo di € 9.558,85, relativa a quattro avvisi di addebito per contribuzione previdenziale, eccependo l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, essendo trascorsi più di cinque anni fra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione, senza atti interruttivi intermedi.
Entrambe le parti convenute si sono costituite nel primo grado di giudizio.
L' ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in Pt_1 diritto, confermando la doverosità del credito di cui all'intimazione impugnata. L' ha eccepito il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione passiva;
in subordine, ha chiesto di rigettare le domande avversarie.
Il Tribunale, dato atto che tra la notifica degli avvisi di addebito n.
37320180000818920000 e n. 37320180001845556000 e la notifica dell'intimazione di pagamento erano decorsi più di cinque anni, senza che alcun atto interruttivo della prescrizione fosse stato posto in essere nelle more, ha dichiarato prescritti i crediti previdenziali portati dagli anzidetti avvisi di addebito, ponendo le spese di lite del ricorrente a carico dell' e compensandole con l' . Pt_1 Controparte_6
Avverso la sentenza ha proposto appello l' chiedendone la riforma Pt_1 limitatamente al capo che ha posto le spese di lite del ricorrente a carico dell'ente previdenziale. Preliminarmente l'appellante ha formulato istanza di rimessione in termini dell'iscrizione a ruolo del ricorso in appello.
Ha allegato in proposito di avere depositato tempestivamente il ricorso in data 11 gennaio 2025.
Richiamato l'art. 14, comma 3.1., d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 812, lett. a), numero 2), legge 30 dicembre 2024 n. 207, in vigore dall'1 gennaio 2025, secondo cui “nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma
1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”, ha dedotto che “la novità della disposizione nonché problematiche organizzative interne all' , che ha visto la Pt_2 sostituzione dal 1.1.2025 delle carte di credito in dotazione agli Uffici legali con la difficoltà di dotarsi di sufficiente provvista in tempi rapidi, hanno impedito a questa
pag. 3/7 difesa di rispettare l'adempimento” ed ha formulato “istanza di rimessione in termini allegando alla presente il contributo unificato pagato in data 15.1.2025”.
Nel merito ha denunciato erronea valutazione in diritto e chiesto la parziale riforma della sentenza, nella parte in cui ha condannato l' anziché l' Pt_1 [...]
, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente. Controparte_6
Dopo aver illustrato il sistema di riscossione dei crediti contributivi applicabile ai ruoli oggetto di controversia, parte appellante ha dedotto che “l'Istituto è titolare del credito e conosce degli atti che danno origine alla pretesa contributiva escussa dal concessionario, mentre quest'ultimo è titolare dell'azione esecutiva e risponde della sua legittimità. L'Istituto titolare del credito, infatti, non conosce nulla più del procedimento di escussione del credito stesso in capo interamente al concessionario della riscossione, con l'esclusione, per i soli avvisi di addebito, della notifica dell'avviso di cui non è contestata nella fattispecie di cui è causa, la regolare notifica.
L'accollo all' delle spese di causa è pertanto privo di fondamento”. Pt_1
Sulla base degli argomenti esposti l'appellante ha chiesto la parziale Pt_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Entrambe le parti appellate si sono costitute ritualmente in giudizio. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado anche Controparte_1 in punto di spese legali;
in caso di parziale riforma nei termini richiesti dall' ha Pt_1 chiesto di disporre che I'Istituto si rivalga direttamente nei confronti dell
[...]
per il recupero di quanto anticipato. Controparte_6
L' ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_6 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 14 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente il Collegio ritiene assorbita l'istanza di rimessione in termini, non essendo l'appellante incorso in alcuna decadenza.
Ciò in quanto la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 2 gennaio 2025 ed il ricorso in appello - dopo un primo rifiuto di iscrizione a ruolo da parte della
Cancelleria per mancato pagamento del contributo unificato - è stato depositato telematicamente il 30 gennaio 2025, con iscrizione a ruolo in pari data. L'appello, dunque, risulta senz'altro tempestivo e ciò anche nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata notificata (circostanza, questa, invero neppure dedotta): il ricorso in appello, infatti, è stato depositato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e, dunque, necessariamente prima della scadenza del termine “breve” di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza stessa ex art. 434, comma 2, c.p.c..
Nel merito l'appello dev'essere respinto, con conferma della pronuncia gravata.
pag. 4/7 L'azione proposta da è un'opposizione all'esecuzione ex Controparte_1 art. 615 c.p.c., a fondamento della quale l'opponente deduce l'estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, maturata dopo la formazione e la notifica dei titoli esecutivi (avvisi di addebito).
Si ritiene che legittimato passivo di detta azione - che configura un'azione di accertamento negativo del credito contributivo, promossa al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata - sia l' Pt_1 quale ente impositore e titolare del credito, e non, invece, l'agente della riscossione.
Infatti, poiché l'eccezione di prescrizione attiene al credito dell'ente previdenziale, quest'ultimo è il titolare nel lato passivo del rapporto oggetto di lite e quindi anche l'unico legittimato a contraddire. A sostegno di tali conclusioni depongono i principi enunciati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 8 marzo 2022 n. 7514, secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione
i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. Tali principi, ad avviso del Collegio, valgono non solo nell'ipotesi in cui lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. sia utilizzato in funzione recuperatoria dell'opposizione a ruolo ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46
(ove, cioè, l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo), ma anche nel caso in cui – come nell'odierna controversia –
l'opposizione all'esecuzione sia funzionale a far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo ed alla sua notifica, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore.
In entrambe le ipotesi, infatti, l'opposizione investe il merito della pretesa contributiva, sicché la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Né a diverse conclusioni conducono, ad avviso del Collegio, gli arresti della giurisprudenza di legittimità, anche successivi alla richiamata pronuncia delle Sezioni
Unite, secondo cui “in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non
"recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione” (cfr. Cass., 12 febbraio 2024 n. 3870; Cass., 20 settembre 2024 n. 25272).
pag. 5/7 Le relative pronunce, infatti, sono state rese in controversie estranee alla materia previdenziale e richiamano giurisprudenza formatasi in materia tributaria, che ha fatto applicazione dell'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, norma da ritenersi inapplicabile alla riscossione mediante ruoli dei crediti previdenziali (in tal senso cfr.
Cass., SS.UU., 8 marzo 2022 n. 7514 cit.: “limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”). Le stesse pronunce suindicate, tra l'altro, ribadiscono che “restano, infine e per la specialità della disciplina di settore, diversamente regolate le opposizioni esattoriali in materia previdenziale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7514 dell'8/03/2022, Rv.
664407-01)” (cfr. Cass., 12 febbraio 2024 n. 3870, cit.).
In conclusione, dal momento che l'opposizione all'esecuzione proposta da involge la sussistenza del diritto di credito, la legittimazione a Controparte_1 contraddire è esclusivamente in capo all quale ente impositore, e l'accertata Pt_1 parziale estinzione del credito per intervenuta prescrizione determina, pertanto, la soccombenza dell'ente previdenziale, con conseguente onere delle spese processuali a carico di quest'ultimo ex art. 91 c.p.c., come correttamente statuito dal giudice di prime cure. Diversamente da quanto prospettato da parte appellante, non incidono sul regolamento delle spese di lite eventuali profili di responsabilità dell'agente della riscossione, i quali non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore. Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
pag. 6/7
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso sentenza n. 16/2025 del Tribunale di ST AR;
- condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese di lite del grado che liquida, in favore di ciascuna di esse, in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 14 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 103/2025
La Corte D'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di ST AR (est. Molinari) n. 16/2025, promossa da
Pt_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Nadia Perego e Roberto Maio, con i quali è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'ente, in Milano, via Savaré n. 1,
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Lazzari, presso il cui studio in Oleggio, via
Guglielmo Marconi n. 49, è elettivamente domiciliato,
Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Di Guida, presso il cui studio in Calvizzano, via
Pietro Calamandrei n. 27, è elettivamente domiciliata,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI Appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa
IN VIA PRELIMINARE rimettere in termini l qui appellante ed accettazione per Controparte_3
l'iscrizione a ruolo del ricorso in appello tempestivamente depositato in data 11.1.2025 dall' vs Parte_1 [...]
CP_4 riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di ST AR in funzione di Giudice del Lavoro n.16/2025 pubbl. il 02/01/2025 notificata in data 7.1.2025 modificando il dispositivo in punto spese come segue:
“Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si CP_5 liquidano in complessivi euro 1.300 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Spese compensate fra il ricorrente e .” Pt_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
Appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis Controparte_1
e previe le declaratorie del caso
- confermare la sentenza n. 16/2025 emessa dal Tribunale di ST AR e pubblicata in data 2.1.2025 anche in punto spese legali
- in caso di parziale modifica nei termini richiesti da circa l'imputabilità del Pt_1 pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, disporre che si rivalga Pt_1 direttamente nei confronti di per il recupero di quanto anticipato CP_5
Con vittoria di spese e del compenso professionale del presente giudizio”.
Appellata : “voglia l'adita Corte d'Appello, sezione Controparte_2 lavoro, rigettare l'atto di appello proposto dall' con conseguente conferma della Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite nei confronti dell' . CP_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 2 gennaio 2025, il Tribunale di ST AR in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 345/2024
R.G. promossa da contro l' e contro l' Controparte_1 Pt_1 Controparte_2
, in accoglimento delle domande del ricorrente ha così deciso: “accerta e
[...] dichiara che i crediti di cui agli avvisi di addebito n. 37320180000818920000 di euro
2.767,49 e l'avviso di addebito n. 37320180001845556000 di euro 2.776,61 sono estinti
pag. 2/7 per intervenuta prescrizione e, di conseguenza, dichiara l'insussistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva della somma portata dai suddetti avvisi di addebito.
Condanna al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si Pt_1 liquidano in complessivi euro 1.300 per compensi, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Spese compensate fra il ricorrente . CP_5
Nel ricorso introduttivo del giudizio ha proposto Controparte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07320249000769578000, notificatagli dall' in data 8 febbraio 2024, Controparte_6 dell'importo complessivo di € 9.558,85, relativa a quattro avvisi di addebito per contribuzione previdenziale, eccependo l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, essendo trascorsi più di cinque anni fra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica dell'intimazione, senza atti interruttivi intermedi.
Entrambe le parti convenute si sono costituite nel primo grado di giudizio.
L' ha chiesto di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in Pt_1 diritto, confermando la doverosità del credito di cui all'intimazione impugnata. L' ha eccepito il proprio difetto di Controparte_6 legittimazione passiva;
in subordine, ha chiesto di rigettare le domande avversarie.
Il Tribunale, dato atto che tra la notifica degli avvisi di addebito n.
37320180000818920000 e n. 37320180001845556000 e la notifica dell'intimazione di pagamento erano decorsi più di cinque anni, senza che alcun atto interruttivo della prescrizione fosse stato posto in essere nelle more, ha dichiarato prescritti i crediti previdenziali portati dagli anzidetti avvisi di addebito, ponendo le spese di lite del ricorrente a carico dell' e compensandole con l' . Pt_1 Controparte_6
Avverso la sentenza ha proposto appello l' chiedendone la riforma Pt_1 limitatamente al capo che ha posto le spese di lite del ricorrente a carico dell'ente previdenziale. Preliminarmente l'appellante ha formulato istanza di rimessione in termini dell'iscrizione a ruolo del ricorso in appello.
Ha allegato in proposito di avere depositato tempestivamente il ricorso in data 11 gennaio 2025.
Richiamato l'art. 14, comma 3.1., d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 812, lett. a), numero 2), legge 30 dicembre 2024 n. 207, in vigore dall'1 gennaio 2025, secondo cui “nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma
1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”, ha dedotto che “la novità della disposizione nonché problematiche organizzative interne all' , che ha visto la Pt_2 sostituzione dal 1.1.2025 delle carte di credito in dotazione agli Uffici legali con la difficoltà di dotarsi di sufficiente provvista in tempi rapidi, hanno impedito a questa
pag. 3/7 difesa di rispettare l'adempimento” ed ha formulato “istanza di rimessione in termini allegando alla presente il contributo unificato pagato in data 15.1.2025”.
Nel merito ha denunciato erronea valutazione in diritto e chiesto la parziale riforma della sentenza, nella parte in cui ha condannato l' anziché l' Pt_1 [...]
, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente. Controparte_6
Dopo aver illustrato il sistema di riscossione dei crediti contributivi applicabile ai ruoli oggetto di controversia, parte appellante ha dedotto che “l'Istituto è titolare del credito e conosce degli atti che danno origine alla pretesa contributiva escussa dal concessionario, mentre quest'ultimo è titolare dell'azione esecutiva e risponde della sua legittimità. L'Istituto titolare del credito, infatti, non conosce nulla più del procedimento di escussione del credito stesso in capo interamente al concessionario della riscossione, con l'esclusione, per i soli avvisi di addebito, della notifica dell'avviso di cui non è contestata nella fattispecie di cui è causa, la regolare notifica.
L'accollo all' delle spese di causa è pertanto privo di fondamento”. Pt_1
Sulla base degli argomenti esposti l'appellante ha chiesto la parziale Pt_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Entrambe le parti appellate si sono costitute ritualmente in giudizio. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado anche Controparte_1 in punto di spese legali;
in caso di parziale riforma nei termini richiesti dall' ha Pt_1 chiesto di disporre che I'Istituto si rivalga direttamente nei confronti dell
[...]
per il recupero di quanto anticipato. Controparte_6
L' ha concluso chiedendo il rigetto Controparte_6 dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 14 maggio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente il Collegio ritiene assorbita l'istanza di rimessione in termini, non essendo l'appellante incorso in alcuna decadenza.
Ciò in quanto la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 2 gennaio 2025 ed il ricorso in appello - dopo un primo rifiuto di iscrizione a ruolo da parte della
Cancelleria per mancato pagamento del contributo unificato - è stato depositato telematicamente il 30 gennaio 2025, con iscrizione a ruolo in pari data. L'appello, dunque, risulta senz'altro tempestivo e ciò anche nell'ipotesi in cui la sentenza di primo grado sia stata notificata (circostanza, questa, invero neppure dedotta): il ricorso in appello, infatti, è stato depositato entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e, dunque, necessariamente prima della scadenza del termine “breve” di trenta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza stessa ex art. 434, comma 2, c.p.c..
Nel merito l'appello dev'essere respinto, con conferma della pronuncia gravata.
pag. 4/7 L'azione proposta da è un'opposizione all'esecuzione ex Controparte_1 art. 615 c.p.c., a fondamento della quale l'opponente deduce l'estinzione dei crediti contributivi per intervenuta prescrizione, maturata dopo la formazione e la notifica dei titoli esecutivi (avvisi di addebito).
Si ritiene che legittimato passivo di detta azione - che configura un'azione di accertamento negativo del credito contributivo, promossa al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata - sia l' Pt_1 quale ente impositore e titolare del credito, e non, invece, l'agente della riscossione.
Infatti, poiché l'eccezione di prescrizione attiene al credito dell'ente previdenziale, quest'ultimo è il titolare nel lato passivo del rapporto oggetto di lite e quindi anche l'unico legittimato a contraddire. A sostegno di tali conclusioni depongono i principi enunciati dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza 8 marzo 2022 n. 7514, secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione
i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”. Tali principi, ad avviso del Collegio, valgono non solo nell'ipotesi in cui lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. sia utilizzato in funzione recuperatoria dell'opposizione a ruolo ex art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46
(ove, cioè, l'allegazione di omessa notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito sia strumentale alla deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo), ma anche nel caso in cui – come nell'odierna controversia –
l'opposizione all'esecuzione sia funzionale a far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo ed alla sua notifica, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore.
In entrambe le ipotesi, infatti, l'opposizione investe il merito della pretesa contributiva, sicché la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Né a diverse conclusioni conducono, ad avviso del Collegio, gli arresti della giurisprudenza di legittimità, anche successivi alla richiamata pronuncia delle Sezioni
Unite, secondo cui “in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizione esecutive non
"recuperatorie" compete unicamente all'agente della riscossione” (cfr. Cass., 12 febbraio 2024 n. 3870; Cass., 20 settembre 2024 n. 25272).
pag. 5/7 Le relative pronunce, infatti, sono state rese in controversie estranee alla materia previdenziale e richiamano giurisprudenza formatasi in materia tributaria, che ha fatto applicazione dell'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, norma da ritenersi inapplicabile alla riscossione mediante ruoli dei crediti previdenziali (in tal senso cfr.
Cass., SS.UU., 8 marzo 2022 n. 7514 cit.: “limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 29 e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria”). Le stesse pronunce suindicate, tra l'altro, ribadiscono che “restano, infine e per la specialità della disciplina di settore, diversamente regolate le opposizioni esattoriali in materia previdenziale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 7514 dell'8/03/2022, Rv.
664407-01)” (cfr. Cass., 12 febbraio 2024 n. 3870, cit.).
In conclusione, dal momento che l'opposizione all'esecuzione proposta da involge la sussistenza del diritto di credito, la legittimazione a Controparte_1 contraddire è esclusivamente in capo all quale ente impositore, e l'accertata Pt_1 parziale estinzione del credito per intervenuta prescrizione determina, pertanto, la soccombenza dell'ente previdenziale, con conseguente onere delle spese processuali a carico di quest'ultimo ex art. 91 c.p.c., come correttamente statuito dal giudice di prime cure. Diversamente da quanto prospettato da parte appellante, non incidono sul regolamento delle spese di lite eventuali profili di responsabilità dell'agente della riscossione, i quali non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore. Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto del gravame, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
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P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso sentenza n. 16/2025 del Tribunale di ST AR;
- condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese di lite del grado che liquida, in favore di ciascuna di esse, in € 1.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 14 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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