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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/06/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE ER TO ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 127ter c.p.c.
nella causa iscritta al numero 1636 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa
DA nella qualità di erede di , elettivamente Parte_1 Persona_1
domiciliatp in Velletri piazza Cairoli n. 37, presso lo studio del procuratore Avv. Emanuela Ferrelli, dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE
CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, CP_1
elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del procuratore Avv. Samuela Pischedda, che lo rappresenta e difende unitamente al procuratore Avv. Angelo Bellaroba
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
CP_
1. Con ricorso depositato il 19 marzo 2024 ha rappresentato: che l' Parte_1
con comunicazione del 6 novembre 2023, in accoglimento di domanda di ricalcolo della pensione sociale presentata da emetteva comunicazione di liquidazione della prestazione, Persona_1 per la somma di € 12.628,68; che nelle more è deceduta;
di aver trasmesso Persona_1 all'Istituto, il 17 novembre 2023, il modello AP23 per la liquidazione in suo favore delle somme dovute, senza esito. CP_ Il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio l' chiedendo il pagamento della quota spettante in qualità di erede sulla prestazione spettante a per la somma di € Persona_1
4.209,36.
CP_
1.1. L' si è costituito in giudizio, affermando di aver liquidato la prestazione e di averne disposto il pagamento per il 20 giugno 2024. Ha concluso quindi chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. Con ordinanza del 19 maggio 2025 è stata disposta ex art. 127ter c.p.c. la sostituzione dell'udienza di discussione dell'11 giugno 2025 con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2.1. Parte ricorrente ha depositato tempestivamente una nota di trattazione scritta, riconoscendo l'intervenuto pagamento e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, CP_ con condanna di al pagamento delle spese di lite.
2.2. All'esito la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo in calce depositati telematicamente, nel termine previsto dall'art. 127ter c.p.c., nella formulazione applicabile ai giudizi introdotti successivamente alla data del 28 febbraio 2023.
3. L'avvenuto pagamento in via amministrativa della prestazione richiesta con conseguente venir meno di ogni ragione del contendere consente di affermare la cessazione della materia del contendere.
4. In merito alla regolamentazione delle spese, la Corte di Cassazione ha affermato che la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. ord. 11 febbraio 2015 n. 2719), e ciò in forza del criterio della causalità (Cass. 29 novembre 2018, n. 30857).
CP_
4.1. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, l' che attraverso il tardivo pagamento del dovuto (eseguito a giugno 2024, dopo il deposito e la notifica del ricorso del 18 aprile 2024, e in violazione del termine di conclusione del procedimento anche alla luce del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40) ha determinato il formarsi del contenzioso e non ha dimostrato l'impossibilità di un tempestivo adempimento, come allegato in memoria, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in relazione alla somma oggetto din domanda, da distrarsi.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in €
886,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Velletri, 12 giugno 2025
Il giudice
IE ER TO