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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/09/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1613/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 17/03/2025 da:
c.f. , assistito e difeso dall'avv. Monica BARANCA, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Raffaella Controparte_1 C.F._2
SONZOGNI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale d'udienza dell'11 settembre CP_2 Controparte_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto il 10 settembre 2003 a Ubiale Clanezzo. CP_2 Controparte_1
Dalla loro unione non sono nati figli. Con ricorso regolarmente depositato, il signor premesso di essersi riconciliato con la moglie CP_2 dopo la separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale il 24 novembre 2016 (doc. 1 ricorrente), ha chiesto l'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente e la pronuncia di separazione per sopravvenuta intollerabilità della vita coniugale.
La resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha domandato in via riconvenzionale l'addebito della separazione al marito e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento.
All'udienza dell'11 settembre 2025, il Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi, li ha autorizzati a vivere separati alle condizioni pattuite e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e pertanto merita di essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità tuttora in essere sono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori, il Collegio prende atto degli accordi assunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico e a norme imperative di legge, bensì conformi agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Può dunque decidersi in conformità.
Le spese di lite, visto l'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto CP_2 Controparte_1
il 10 settembre 2003 a Ubiale Clanezzo;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ubiale Clanezzo di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, n. 3, parte II, serie A, ufficio 1; prende atto degli accordi raggiunti, come di seguito trascritti:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto con rinuncia della domanda di addebito formulata dalla signora CP_1 2. La casa coniugale sita in Almé (Bg) via Papa Giovanni XXIII n. 59 resta in godimento alla signora unitamente ai beni e agli arredi che la corredano. Controparte_1
3. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, le parti convengono quanto segue:
- Il signor si impegna a cedere alla signora che accetta, la quota del Parte_1 Controparte_1
50% di comproprietà dell'immobile coniugale unitamente alla cantina e autorimessa, siti in Almè
(BG), via Papa Giovanni XXIII n. 59 (appartamento a terzo piano, composto da soggiorno, cucina, tre camere, doppio bagno, due terrazze, nonché cantina a piano interrato), unità immobiliare identificata nel Catasto Fabbricati al foglio 1 mappale n. 1336 sub. 16, Cat. A2, Cl. 2, vani 7, rendita
Euro 723,04, autorimessa a piano interrato identificata nel Catasto Fabbricati al foglio 1 mappale n. 1336 sub. 59, Cat. C6, Cl. 1, rendita Euro 19,21.
In forza e a corrispettivo di tale cessione, la signora si impegna a cedere al signor Controparte_1
che accetta, la quota del 50% di comproprietà dell'immobile sito in Ubiale Clanezzo Parte_1
(Bg) via Caplatti n. 2, identificato al foglio 7, mappale n. 2223, Cat. A2, Cl. 2, vani 8,5, rendita Euro
504,84; porzione del corpo di fabbricato ad uso deposito, sito in Via Caplatti s.n., identificato al foglio 7 mappale n. 2436/3 C2, Cl. 1, rendita 18,18; appezzamento di terreno agricolo identificato al foglio 9, mappali n. 1830, 3814, 3815 e 3818; quota indivisa di 27/216 del corpo di fabbricato ad uso cappella, sito in Via Caplatti s.n., identificata al foglio 7 mappale n. 3755 cat. B7, Cl.1; quota indivisa di 27/216 degli appezzamenti di terreno destinati a transito, identificati al foglio 9 mappale n. 2218 e mappale n. 2438; quota indivisa di 6/8 dell'appezzamento di terreno agricolo pertinenziale identificato al foglio 9, mappale n. 2235 e n. 2423.
4. L'atto di cessione verrà stipulato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla separazione, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di omologa di separazione dei coniugi, mediante rogito notarile da sottoscrivere avanti il Notaio di Per_1
Almenno San Salvatore (BG), con intesa che gli oneri e le spese notarili saranno a carico delle parti in misura del 50% pro capite.
5. Le parti si impegnano a chiedere l'applicazione delle agevolazioni prima casa, previste dall'art. 1 della tariffa parte prima, allegato al D.p.r. 131/86, con esenzione delle imposte.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti l'una dall'altra, con conseguente rinuncia della signora alla domanda di mantenimento. CP_1
7. Le parti dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto al precedente punto 3, nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione traente origine dall'unione coniugale.
8. Le parti rinunciano espressamente ad interporre appello all'emananda sentenza. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 17/03/2025 da:
c.f. , assistito e difeso dall'avv. Monica BARANCA, come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Raffaella Controparte_1 C.F._2
SONZOGNI, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da verbale d'udienza dell'11 settembre CP_2 Controparte_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto il 10 settembre 2003 a Ubiale Clanezzo. CP_2 Controparte_1
Dalla loro unione non sono nati figli. Con ricorso regolarmente depositato, il signor premesso di essersi riconciliato con la moglie CP_2 dopo la separazione consensuale omologata dall'intestato Tribunale il 24 novembre 2016 (doc. 1 ricorrente), ha chiesto l'autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente e la pronuncia di separazione per sopravvenuta intollerabilità della vita coniugale.
La resistente, regolarmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla domanda sullo status e ha domandato in via riconvenzionale l'addebito della separazione al marito e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento.
All'udienza dell'11 settembre 2025, il Giudice relatore, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi, li ha autorizzati a vivere separati alle condizioni pattuite e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e pertanto merita di essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti, la conflittualità tuttora in essere sono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
Passando ai provvedimenti accessori, il Collegio prende atto degli accordi assunti dai coniugi, in quanto non contrari all'ordine pubblico e a norme imperative di legge, bensì conformi agli interessi delle parti, come concordemente valutati.
Può dunque decidersi in conformità.
Le spese di lite, visto l'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce: dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto CP_2 Controparte_1
il 10 settembre 2003 a Ubiale Clanezzo;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Ubiale Clanezzo di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, n. 3, parte II, serie A, ufficio 1; prende atto degli accordi raggiunti, come di seguito trascritti:
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto con rinuncia della domanda di addebito formulata dalla signora CP_1 2. La casa coniugale sita in Almé (Bg) via Papa Giovanni XXIII n. 59 resta in godimento alla signora unitamente ai beni e agli arredi che la corredano. Controparte_1
3. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali, le parti convengono quanto segue:
- Il signor si impegna a cedere alla signora che accetta, la quota del Parte_1 Controparte_1
50% di comproprietà dell'immobile coniugale unitamente alla cantina e autorimessa, siti in Almè
(BG), via Papa Giovanni XXIII n. 59 (appartamento a terzo piano, composto da soggiorno, cucina, tre camere, doppio bagno, due terrazze, nonché cantina a piano interrato), unità immobiliare identificata nel Catasto Fabbricati al foglio 1 mappale n. 1336 sub. 16, Cat. A2, Cl. 2, vani 7, rendita
Euro 723,04, autorimessa a piano interrato identificata nel Catasto Fabbricati al foglio 1 mappale n. 1336 sub. 59, Cat. C6, Cl. 1, rendita Euro 19,21.
In forza e a corrispettivo di tale cessione, la signora si impegna a cedere al signor Controparte_1
che accetta, la quota del 50% di comproprietà dell'immobile sito in Ubiale Clanezzo Parte_1
(Bg) via Caplatti n. 2, identificato al foglio 7, mappale n. 2223, Cat. A2, Cl. 2, vani 8,5, rendita Euro
504,84; porzione del corpo di fabbricato ad uso deposito, sito in Via Caplatti s.n., identificato al foglio 7 mappale n. 2436/3 C2, Cl. 1, rendita 18,18; appezzamento di terreno agricolo identificato al foglio 9, mappali n. 1830, 3814, 3815 e 3818; quota indivisa di 27/216 del corpo di fabbricato ad uso cappella, sito in Via Caplatti s.n., identificata al foglio 7 mappale n. 3755 cat. B7, Cl.1; quota indivisa di 27/216 degli appezzamenti di terreno destinati a transito, identificati al foglio 9 mappale n. 2218 e mappale n. 2438; quota indivisa di 6/8 dell'appezzamento di terreno agricolo pertinenziale identificato al foglio 9, mappale n. 2235 e n. 2423.
4. L'atto di cessione verrà stipulato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali connessi alla separazione, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di omologa di separazione dei coniugi, mediante rogito notarile da sottoscrivere avanti il Notaio di Per_1
Almenno San Salvatore (BG), con intesa che gli oneri e le spese notarili saranno a carico delle parti in misura del 50% pro capite.
5. Le parti si impegnano a chiedere l'applicazione delle agevolazioni prima casa, previste dall'art. 1 della tariffa parte prima, allegato al D.p.r. 131/86, con esenzione delle imposte.
6. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti l'una dall'altra, con conseguente rinuncia della signora alla domanda di mantenimento. CP_1
7. Le parti dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto al precedente punto 3, nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo o ragione traente origine dall'unione coniugale.
8. Le parti rinunciano espressamente ad interporre appello all'emananda sentenza. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo