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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 06/11/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 600/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, RA PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.11.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Quirino MESCIA e dall'avv. Parte_1
SE IO
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
LA ES
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2025, , titolare di prestazione di Parte_1
CP_ invalidità civile n. , ha rilevato che: con note del 26.12.2022 e dell'1.3.2003, l' Numer_1 richiedeva la restituzione dell'importo di euro 7.535,32, di cui euro 3.732,17 per l'anno 2021 ed euro 3.803,15 per l'anno 2022, per asserito indebito assistenziale;
dopo aver presentato ricorso al Comitato Provinciale ed a seguito del rigetto dello stesso, ella presentava ricorso al pagina 1 di 4 CP_ Tribunale di Campobasso;
nel corso del giudizio, l provvedeva ad annullare in autotutela la richiesta di indebito per l'anno 2021con nota del 5.01.2024; con sentenza n. 71/2024, il
Tribunale di Campobasso dichiarava cessata la materia del contendere rispetto alla richiesta di CP_ indebito per l'anno 2021 e dichiarava illegittima la richiesta di indebito per l'anno 2022; l proponeva appello;
con sentenza n. 114/2024, la Corte di Appello di Campobasso rigettava l'appello e confermava integralmente la sentenza del Tribunale;
la sentenza della Corte di
Appello di Campobasso era quindi passata in giudicato;
l aveva già operato trattenute sui CP_1 pagamenti effettuati alla ricorrente per le prestazioni assistenziali;
in data 7.04.2025, ella diffidava l alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, richiesta rimasta senza CP_1 riscontro;
in data 9.05.2025, la ricorrente reiterava la richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' . CP_1
La chiedeva quindi di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione delle Pt_1 somme indebitamente trattenute da parte dell' a titolo di indebito assistenziale, CP_1 annullato da sentenza del Tribunale di Campobasso n. 71/2024, confermata da sentenza n.
114/2024 della Corte di Appello di Campobasso;
di condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente le somme indebitamente trattenute a titolo di indebito assistenziale, annullato da sentenza del Tribunale di Campobasso n. 71/2024 come confermata da sentenza n. 114/2024 della Corte di Appello di Campobasso.
Si costituiva in giudizio l , evidenziando di aver provveduto al pagamento delle somme CP_1 trattenute - € 1.762,66 - con valuta in data 21.05.2025.
Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della condotta processuale dell' , avendo CP_1
l provveduto alla restituzione di quanto richiesto. CP_1
Parte ricorrente, pur concordando sulla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedeva la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.
Tanto premesso, in merito alla cessazione della materia del contendere e alla conseguente liquidazione delle spese giudiziali, è noto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Resta fermo il pagina 2 di 4 principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, principio che infatti vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020).
_____
Nel caso in esame risulta, quindi, pacificamente, cessata la materia del contendere.
Resta in contestazione la liquidazione delle spese giudiziali, dato che parte ricorrente ha sostenuto che esse debbano essere poste a carico dell' , sul presupposto che il CP_1 pagamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso e dopo le varie richieste di pagamento inoltrate in via stragiudiziale, mentre l evidenzia di aver provveduto al pagamento in CP_1 termini più che ragionevoli (poco più di 30 giorni dalla prima richiesta di controparte), considerando anche i tempi tecnici per l'emissione del mandato di pagamento e per le procedure di liquidazione, e, comunque, certamente inferiori ai 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsti dall'art. 14, comma 1, del D.L. n.669/96 per l'esperimento delle azioni coattive di recupero nei confronti dell' . CP_1
Si osserva che, a fronte della sentenza di appello n. 55/2024 pubblicata il 31.01.2025, il pagamento è stato effettuato dall' il 21.05.2025; sebbene il pagamento sia stato effettuato CP_1 dopo la proposizione del presente ricorso (depositato il 15.05.2025), non risultano profili di intempestività o inerzia nella procedura di liquidazione, anche valutato il disposto di cui all'art. 14 del DL n. 669/1996, rubricato Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, che prevede che le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le procedure per l'esecuzione dei Controparte_2 provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Nel caso in esame, valutato il complessivo materiale documentale, tenuto conto dei profili sostanziali sottesi alla vicenda, non essendo decorso l'indicato termine dei 120 gg., si stima ragionevole disporre la integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro RA PREVIATI, così decide:
1.Dichiara cessata la materia del contendere;
2.Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RA AT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, RA PREVIATI, all'esito dell'udienza del 4.11.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Quirino MESCIA e dall'avv. Parte_1
SE IO
RICORRENTE
E
– C.F. con Controparte_1 P.IVA_1 sede centrale in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ti Ugo NUCCIARONE e
LA ES
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.05.2025, , titolare di prestazione di Parte_1
CP_ invalidità civile n. , ha rilevato che: con note del 26.12.2022 e dell'1.3.2003, l' Numer_1 richiedeva la restituzione dell'importo di euro 7.535,32, di cui euro 3.732,17 per l'anno 2021 ed euro 3.803,15 per l'anno 2022, per asserito indebito assistenziale;
dopo aver presentato ricorso al Comitato Provinciale ed a seguito del rigetto dello stesso, ella presentava ricorso al pagina 1 di 4 CP_ Tribunale di Campobasso;
nel corso del giudizio, l provvedeva ad annullare in autotutela la richiesta di indebito per l'anno 2021con nota del 5.01.2024; con sentenza n. 71/2024, il
Tribunale di Campobasso dichiarava cessata la materia del contendere rispetto alla richiesta di CP_ indebito per l'anno 2021 e dichiarava illegittima la richiesta di indebito per l'anno 2022; l proponeva appello;
con sentenza n. 114/2024, la Corte di Appello di Campobasso rigettava l'appello e confermava integralmente la sentenza del Tribunale;
la sentenza della Corte di
Appello di Campobasso era quindi passata in giudicato;
l aveva già operato trattenute sui CP_1 pagamenti effettuati alla ricorrente per le prestazioni assistenziali;
in data 7.04.2025, ella diffidava l alla restituzione delle somme indebitamente trattenute, richiesta rimasta senza CP_1 riscontro;
in data 9.05.2025, la ricorrente reiterava la richiesta di restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' . CP_1
La chiedeva quindi di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione delle Pt_1 somme indebitamente trattenute da parte dell' a titolo di indebito assistenziale, CP_1 annullato da sentenza del Tribunale di Campobasso n. 71/2024, confermata da sentenza n.
114/2024 della Corte di Appello di Campobasso;
di condannare l in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., a corrispondere alla ricorrente le somme indebitamente trattenute a titolo di indebito assistenziale, annullato da sentenza del Tribunale di Campobasso n. 71/2024 come confermata da sentenza n. 114/2024 della Corte di Appello di Campobasso.
Si costituiva in giudizio l , evidenziando di aver provveduto al pagamento delle somme CP_1 trattenute - € 1.762,66 - con valuta in data 21.05.2025.
Chiedeva quindi dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione della condotta processuale dell' , avendo CP_1
l provveduto alla restituzione di quanto richiesto. CP_1
Parte ricorrente, pur concordando sulla richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedeva la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.
Tanto premesso, in merito alla cessazione della materia del contendere e alla conseguente liquidazione delle spese giudiziali, è noto che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006). Resta fermo il pagina 2 di 4 principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, principio che infatti vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020).
_____
Nel caso in esame risulta, quindi, pacificamente, cessata la materia del contendere.
Resta in contestazione la liquidazione delle spese giudiziali, dato che parte ricorrente ha sostenuto che esse debbano essere poste a carico dell' , sul presupposto che il CP_1 pagamento è avvenuto dopo il deposito del ricorso e dopo le varie richieste di pagamento inoltrate in via stragiudiziale, mentre l evidenzia di aver provveduto al pagamento in CP_1 termini più che ragionevoli (poco più di 30 giorni dalla prima richiesta di controparte), considerando anche i tempi tecnici per l'emissione del mandato di pagamento e per le procedure di liquidazione, e, comunque, certamente inferiori ai 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsti dall'art. 14, comma 1, del D.L. n.669/96 per l'esperimento delle azioni coattive di recupero nei confronti dell' . CP_1
Si osserva che, a fronte della sentenza di appello n. 55/2024 pubblicata il 31.01.2025, il pagamento è stato effettuato dall' il 21.05.2025; sebbene il pagamento sia stato effettuato CP_1 dopo la proposizione del presente ricorso (depositato il 15.05.2025), non risultano profili di intempestività o inerzia nella procedura di liquidazione, anche valutato il disposto di cui all'art. 14 del DL n. 669/1996, rubricato Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, che prevede che le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente completano le procedure per l'esecuzione dei Controparte_2 provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Nel caso in esame, valutato il complessivo materiale documentale, tenuto conto dei profili sostanziali sottesi alla vicenda, non essendo decorso l'indicato termine dei 120 gg., si stima ragionevole disporre la integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PQM
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice del Lavoro RA PREVIATI, così decide:
1.Dichiara cessata la materia del contendere;
2.Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Campobasso, 6 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
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