Sentenza breve 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 21/02/2026, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00235/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2026, proposto da Eredi -OMISSIS--OMISSIS- società semplice agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Italo Tarantini e Paolo Nicola Tarantini, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento di archiviazione della domanda di aiuto n. 44811424298, comunicato con PEC in data 29 ottobre 2025, adottato dalla Regione Puglia - Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale, presentata dalla società ricorrente per l'intervento SRA 29 " Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica ".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. RE EV e uditi, per le parti, i difensori avv. Italo Tarantini, per la parte ricorrente, e l’avv. Brunella Volini, per la Regione Puglia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che l’istante società semplice agricola ha impugnato il provvedimento di archiviazione della domanda per la concessione di ausili finanziari, per l’adozione e il mantenimento di pratiche e metodi di produzione biologica, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Rilevato che l’art. 17 d.lgs. 6 ottobre 2023, n. 148 (recante “ Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici […] ”) prevede – in via generale – che: “ 1. La persona fisica o giuridica notifica l'inizio della propria attività di produzione biologica ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento attraverso il SIB. Il modello di notifica e le relative istruzioni per la compilazione sono pubblicati sul sito ufficiale del Ministero e del SIAN. […] / 7. L'operatore aggiorna i dati relativi al metodo di produzione biologica contenuti nella notifica trasmettendo una notifica di variazione con le modalità descritte nell'allegato IV - Sezione B al presente decreto entro trenta giorni dall'avvenuta modifica. / 8. In caso di prima notifica con superfici agricole già condotte con metodo biologico, al fine di garantire la continuità dell'applicazione del metodo biologico, si applica quanto previsto dall'allegato IV - Sezione C al presente decreto ”;
Considerato, nello specifico, per quanto riguarda il caso di specie, che il rubricato “ Allegato IV (art. 17), sezione A (Utilizzo del sistema informativo biologico - SIB), sezione C (Casi speciali di notifica), A. Trasferimento di superfici agricole condotte con metodo biologico ”, stabilisce che “ 1. Al fine di mantenere la continuità della certificazione delle superfici agricole condotte con il metodo biologico, oggetto di cessione da parte di un operatore (cedente) ad altro operatore (cessionario), affinché si perfezioni la costituzione / aggiornamento del fascicolo aziendale, quale atto propedeutico alla presentazione della notifica, la data di rilascio della notifica dell'operatore cessionario deve avvenire non oltre novanta giorni dal momento della avvenuta variazione di conduzione ”;
Considerato che, come dichiarato dalla società, la stessa subentrava, a far data dal 1° maggio 2024, nella conduzione delle superfici agricole, oggetto di domanda di aiuto, epperò effettuava la notifica prevista soltanto in data 20 settembre 2024, cioè n. 142 giorni dopo, ben oltre il termine imposto di n. 90 giorni;
Ritenuto che, pur prendendo in considerazione la nota della Regione n. 438 del 3 luglio 2024, che ha autorizzato, ai sensi dell’art. 1 D. M. 29 luglio 2024, n. 0341205, la presentazione delle domande di sostegno, con un termine più ampio, in riscontro a taluni malfunzionamenti del sistema, tale atto ha però precisato quali fossero i termini ineludibili per l’inserimento delle domande nel portale SIAN: “- Domanda iniziale: entro il 30 agosto 2024; - Domanda di modifica: entro il 24 settembre 2024 ”; ragion per cui la notifica risulta comunque tardiva, perché tra il 1° maggio e il 30 agosto (quando la domanda iniziale doveva essere presentata) si contano n. 121 giorni, ossia si superano sempre i n. 90 giorni previsti quale limite massimo;
Ritenuto che il previsto termine di specie di n. 90 giorni, onde procedere alla notifica del mutamento dell’azienda, sia da ritenersi congruo e che le addotte circostanze ostative, circa i malfunzionamenti del sistema, non possano rilevare ad libitum e per l’intero termine dei n. 90 giorni a disposizione per provvedere all’obbligatoria notifica del mutamento aziendale;
Ritenuto, pertanto, non sussistenti i censurati vizi di legittimità riguardanti la ritenuta: i) violazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e di continuità del metodo biologico, nonché l’eccesso di potere per sviamento; ii) errata applicazione del d.lgs. n. 148/2023 e l’eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria, di ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento e causa di forza maggiore;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso, così come proposto, non possa essere accolto;
Ritenuto vieppiù di compensare le spese, per la peculiarità della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NZ LA, Presidente
RE EV, Primo Referendario, Estensore
RE Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE EV | NZ LA |
IL SEGRETARIO