Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00464/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00443/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Musio e Giorgio Oliva, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
per l’annullamento
- del provvedimento datato 07.01.2025, prot. n -OMISSIS- del 24.01.2025, notificato in data 03.03.2025, a firma del Capo della Polizia, con il quale è stata disposta nei confronti della parte ricorrente la destituzione dall’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 737/1981, per i motivi contenuti nell’unita delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Lecce dell’11.10.2024.
- della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Lecce dell’11.10.2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, della relazione conclusiva dell’istruttoria disciplinare del 30.08.2024, a firma del Funzionario Istruttore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2026 il dott. OM BO e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 443 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato il 16.04.2025 e depositato il 28.04.2025, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento previa concessione di misura cautelare: - del provvedimento datato 07.01.2025, prot. n -OMISSIS- del 24.01.2025, notificato in data 03.03.2025, a firma del capo della polizia, con il quale è stata disposta nei confronti della parte ricorrente la destituzione dall’amministrazione di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 7 nn. 1, 2, 3, e 4 d.P.R. n. 737/1981, per i motivi contenuti nell’unita delibera del consiglio provinciale di disciplina di lecce dell’11.10.2024; - della delibera del consiglio provinciale di disciplina di lecce dell’11.10.2024; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: - della relazione conclusiva dell’istruttoria disciplinare del 30.08.2024, a firma del funzionario istruttore”.
1.1. Con il predetto atto introduttivo, la parte ricorrente ha proposto quattro doglianze: con la prima censura, la stessa si duole – in sintesi – della violazione degli artt. 16 e 20 del d.P.R. n. 737 del 1981 posto che il medesimo Consiglio di disciplina avrebbe valutato contestualmente più posizioni rilevanti sul piano disciplinare pur essendo nella sostanza incompatibile ad esaminare una medesima vicenda a causa del rischio di condizionamento; con la seconda censura, la parte ricorrente si lamenta della mancata sostituzione del componente sindacale ad opera del Questore competete ex art. 16 del d.P.R. n. 737 del 1981, nonché dell’esiguità dei tempi di valutazione da parte del Consiglio della documentazione alla base del procedimento disciplinare; con la terza censura, quest’ultima si duole dell’illegittimità provvedimentale derivante dal difetto di istruttoria e di motivazione e dalla violazione del principio di proporzionalità; con la quarta ed ultima censura, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità provvedimentale derivante dal vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
2. In data 29.04.2025, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione intimata.
3. In data 09.05.2025, in vista dell’udienza camerale, tutte le parti hanno depositato memorie.
4. All’udienza camerale del 12.05.2025, la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare in vista della sollecita fissazione di un’udienza pubblica e il Collegio, tenuto conto della peculiarità della vicenda, ha fissato per l’esame del merito l’udienza del 26.01.2026.
5. In vista dell’udienza pubblica del 26.01.2026, la parte ricorrente ha depositato la memoria ex art. 73 del codice del processo amministrativo.
6. All’udienza pubblica del 26.01.2026, la causa è stata rinviata all’udienza del 09.03.2026 per impedimento del relatore.
7. All’udienza pubblica del 09.03.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
8.1. Come già precisato, con la prima censura la parte ricorrente si duole – in sintesi – della violazione degli artt. 16 e 20 del d.P.R. n. 737 del 1981 posto che il medesimo Consiglio di disciplina avrebbe valutato contestualmente più posizioni rilevanti sul piano disciplinare pur essendo nella sostanza incompatibile ad esaminare una medesima vicenda a causa del rischio di condizionamento.
8.1.1. La censura è infondata.
8.1.2. Com’è noto, l’art. 16 del d.P.R. n. 737 del 1981 dispone che “ il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati o debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all’art. 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo”.
8.1.3. La disposizione di cui all’art. 149 del t.u. imp. civ. St. (d.P.R. n. 3 del 1957), nel prevedere i casi in cui il presidente o il componente della commissione di disciplina può essere ricusato ovvero ha il dovere di astenersi, traduce in preciso obbligo legislativo il principio costituzionale di imparzialità e tende a garantire la posizione di assoluta terzietà dei componenti della commissione, che non devono avere alcun interesse concreto o coinvolgimento di carattere personale nella vicenda che sono chiamati ad esaminare e valutare sotto il profilo disciplinare, sicché la detta posizione di assoluta terzietà è condizione di legittimità del provvedimento da emanare (sulla tassatività delle cause di astensione codificate nell’art. 149, d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e nell’art. 16, d.P.R. 25 ottobre 1981 n. 737 cfr. T.A.R. Sicilia sez. III - Catania, 16/01/2012, sentenza n. 114).
8.1.4. Ora – premesso che nei confronti dei componenti del Consiglio di disciplina l’incolpato non ha avanzato alcuna domanda di ricusazione – deve rilevarsi che il rischio di condizionamento (a fondamento del principio generale per cui, nei procedimenti disciplinari, dell’organo competente a proporre l’irrogazione della sanzione (per il personale della P.S. il Consiglio Provinciale di Disciplina) non possono far parte, oltre ai soggetti espressamente citati nell’art. 149 del T.U. n. 3/1957, tutti i funzionari che hanno preso parte alle fasi pregresse del procedimento) ha come presupposto la medesimezza del procedimento nei confronti dello stesso incolpato e non, come nella specie, una pluralità di procedimenti disciplinari nei confronti di diverse persone fisiche coinvolte in una medesima vicenda giudiziaria.
8.1.5. Dunque, inconferente è il richiamo alla pronuncia di questo Tribunale n. 765 del 30.04.2025 che riguarda un caso non sovrapponibile al presente e che concerne una fattispecie di incompatibilità all’interno del medesimo procedimento con riguardo ad un unico incolpato.
8.1.6. Peraltro, incomprensibile è il rilievo operato con riguardo ai due componenti del Consiglio, designati di volta in volta dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale, posto che l’individuazione è stata operata correttamente (così come l’individuazione del sostituto) ad opera delle articolazioni provinciali in questione e dato che la necessaria turnazione-alternanza non è prevista dall’art. 16 del d.P.R. n. 737 del 1981 né da altra disposizione normativa.
8.1.7. Peraltro, anche laddove fosse prevista non si tratterrebbe pur certo di un obbligo di alternanza strettamente cronologica ma, al più, di un’alternanza che – nel corso dell’anno di riferimento – garantisca complessivamente a ciascuna organizzazione sindacale la partecipazione all’attività disciplinare annualmente svolta nell’ambito della provincia di competenza (cfr. ex multis , T.a.r. Sicilia – Catania sentenza n. 4681/2010).
8.1.8. In ogni caso, non essendo rinvenibile una norma di legge che ponga questa condizione quale causa di nullità, ovvero di annullabilità del parere emesso dal C.P.D., la stessa non può essere fatta valere ai fini dell’annullamento del provvedimento sanzionatorio adottato dal Capo della Polizia su proposta del C.P.D. di Lecce (cfr. ex multis , T.a.r. Sicilia – Catania sentenza n. 4681/2010).
8.1.9. Di qui l’infondatezza della predetta censura.
8.2. Con la seconda censura, la parte ricorrente si lamenta della mancata sostituzione del componente sindacale ad opera del Questore competete ex art. 16 del d.P.R. n. 737 del 1981, nonché dell’esiguità dei tempi di valutazione da parte del Consiglio della documentazione alla base del procedimento disciplinare.
8.2.1. La censura, per come è formulata, è infondata.
8.2.2. Com’è noto, ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. n. 737 del 1981 “con decreto del questore è costituito, in ogni provincia, il consiglio di disciplina composto: a) dal vice questore con funzioni vicarie che lo convoca e lo presiede; b) da due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a vice questore o equiparate; c) da due appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato di qualifica superiore a quella dell’incolpato, designati di volta in volta dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale” . La disposizione normativa precisa poi che “con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alla lettera b)”.
8.2.3. Dunque, è evidente come in caso di impedimento spetti al Questore la nomina dei soli supplenti di sua competenza, rectius quelli indicati alla lettera b); di contro, è logicamente prerogativa esclusiva delle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale – in quanto ad esse ab origine riservata – la nomina dei supplenti dei componenti di cui alla lettera c).
8.2.4. Nella specie, dunque, in linea con il suddetto dettato normativo l’o.s. “SIULP” – come emerge dall’ e-mail agli atti del 12.09.2024 – ha nominato come sostituto l’ispettore -OMISSIS- che ha partecipato esclusivamente alla prima riunione del 17.09.2024.
8.2.5. Destituita di fondamento è altresì l’asserita violazione della scansione procedimentale delineata dall’art. 20 del d.P.R. n. 737 del 1981. Com’è noto e come precisato dalla stessa parte ricorrente, tale disposizione normativa si limita a descrivere le fasi del procedimento disciplinare in questione, senza dettarne in alcun modo una tempistica da dedicare a ciascuna fase (come peraltro correttamente evidenziato nel ricorso a pagina 14). Nella prima fase (ossia nella prima riunione) “ il presidente ed i membri del consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazione per far constatare tale adempimento; indi il presidente nomina relatore uno dei membri e fissa il giorno e l’ora della riunione per la trattazione orale e per la deliberazione del consiglio che dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso ”. Di contro, nella seconda fase (ossia nella seconda riunione) “(…) il presidente, dopo aver fatto introdurre l’inquisito e l’eventuale difensore: a) legge l’ordine di convocazione; b) rende noti i precedenti disciplinari e di servizio dell’inquisito; c) legge le dichiarazioni scritte dell’avvenuto esame, da parte propria e degli altri membri, degli atti dell’inchiesta formale; d) fa leggere dal segretario la contestazione degli addebiti, le giustificazioni e la relazione del funzionario istruttore; e) chiede se i membri del consiglio o l’inquisito desiderino che sia letto qualche altro atto dell’inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura. Il presidente, o i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al giudicando chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Questi può presentare una memoria preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa, e può produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti. Il presidente dà la parola al difensore, se presente, le cui conclusioni devono essere riportate nel verbale della seduta, ed infine chiede all’inquisito se ha altro da aggiungere. Udite le ulteriori ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente dichiarata chiusa la trattazione orale e fa ritirare l’inquisito ed il difensore. Il consiglio, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria sospende il procedimento e restituisce gli atti all’organo proponente indicando i punti sui quali giudica necessari ulteriori accertamenti. Non verificandosi l’ipotesi di cui al precedente comma, il consiglio delibera a maggioranza di voti (…) ”.
8.2.7. In sintesi, i membri del collegio nella prima riunione esaminano le carte e nell’ambito della seconda riunione procedono alla trattazione del caso e alla deliberazione finale.
8.2.8. Orbene, come emerge dal verbale del 11.10.2024 la predetta scansione procedurale è stata correttamente rispettata anche con riguardo al membro impedito in sede di prima riunione posto che in esso è precisato come la fase della trattazione sia stata interrotta proprio per consentire al componente sindacale assente alla prima riunione del 17.09.2024 di esaminare il carteggio.
8.2.9. Ciò nonostante, la parte ricorrente lamenta con tale doglianza l’esiguità del tempo dedicato dal componente sindacale (pari a 3 minuti) e dagli altri componenti (pari a 30 minuti) alla disamina degli atti.
8.2.10. Ebbene, la censura – per come meglio si vedrà con la disamina del terzo e del quarto motivo – è infondata.
8.2.11. Nella fattispecie concreta in esame non emergono – infatti – profili di illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità tecnica operato dall’Amministrazione resistente; ne consegue che priva di pregio è anche la doglianza in merito alla asserita brevità dei tempi di valutazione, dovendosi piuttosto ritenere che i tempi di valutazione integrano un mero sintomo di eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 4016/2013; T.a.r. Campania – Napoli – sezione prima, sentenza n. 6748 del 15.10.2025), che però va riscontrato in concreto, mentre nel caso in esame è emerso che la valutazione della Collegio non è censurabile sotto i profili del sindacato della discrezionalità tecnica, emergendo piuttosto un’adeguata istruttoria e una sufficiente motivazione.
8.2.12. Di qui l’infondatezza anche della predetta censura.
8.3. Con la terza censura, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità provvedimentale derivante dal difetto di istruttoria e di motivazione e dalla violazione del principio di proporzionalità.
8.3.1. La doglianza è infondata.
8.3.2. Al riguardo possono richiamarsi i consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui le valutazioni dell’Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, anche quelle in ordine alla valutazione dei fatti ascritti al dipendente, al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere – ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento – con la conseguenza che il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità (Cons. Stato Sez. II, 27 giugno 2022, sentenza n. 5261; 30 marzo 2022, sentenza n. 2337; Sez. IV, 10 febbraio 2020, sentenza n. 1013; T.A.R. Campania sez. VI - Napoli, 01/07/2025, sentenza n. 4917).
8.3.3. Nel caso di specie non è dato rinvenire nell’azione amministrativa alcun connotato di irragionevolezza, relativamente alla valutazione della condotta della parte ricorrente.
8.3.4. Dall’esame degli atti, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, emerge chiaramente l’effettuazione di una autonoma attività istruttoria, di un esame delle giustificazioni e di una effettiva valutazione ai fini disciplinari. Ciò emerge chiaramente sia dalla dettagliata relazione istruttoria del 15 agosto 2024, che riporta una autonoma ricostruzione dei fatti in precedenza accertati nell’ambito del procedimento penale e contiene il richiamo a tutte le fonti utilizzate nonché le osservazioni delle memorie difensive allegate (cfr. doc. 2 depositato dalla parte ricorrente in data 08.05.2025: in particolare, si vedano le pagine da 7 a 13 nonché la ricostruzione dei fatti processuali), ma anche e soprattutto dal verbale di deliberazione del Consiglio provinciale di Disciplina del 11 ottobre 2024 (cfr. in particolare la motivazione da pagina 12 a pagina 14), richiamato per relationem nel decreto impugnato che comunque – a sua volta – reca una motivazione specifica (cfr. doc. depositato in data 28.04.2025 dalla parte ricorrente).
8.3.5. Peraltro, com’è noto, non occorre, in sede di procedimento disciplinare, lo svolgimento da parte dell’Amministrazione di un “nuovo processo” al fine di accertare la colpevolezza del dipendente perché una siffatta impostazione contrasta con il principio secondo il quale “per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico” (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 8171 del 21.10.2025; Consiglio di Stato, sentenza n. 468/2023). Quando non si è giunti ad una condanna, oppure la sentenza di condanna, come nel caso che ci occupa, è stata annullata in conseguenza dell’intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si ha un giudicato di carattere assolutorio e pertanto “l’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere” (così ancora, testualmente, Cons. Stato, sentenza n. 468/2023; e Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 8171 del 21.10.2025). L’Amministrazione, quando le circostanze sono chiare, come nel caso in esame, non ha alcun obbligo di rinnovare del tutto l’istruttoria né può mettere in dubbio le dichiarazioni rese in sede penale se il giudice in quella sede non le ha poste in dubbio.
8.3.6. Nel caso che ci occupa, la Corte di Appello, in esito al relativo procedimento, nell’ambito dell’amplissima motivazione alla cui lettura si rimanda (cfr. pagine da 49 a 58 della sentenza dalla parte resistente cfr. doc. 7 depositato il 09.05.2025) ha accertato a carico della parte ricorrente l’integrazione delle condotte del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater del c.p.). Trattasi di un delitto di particolare disvalore sociale (come emerge chiaramente dall’elevata cornice edittale della pena della reclusione da un minimo di sei anni ad un massimo di 10 anni e sei mesi), la cui sussistenza non è nemmeno messa in discussione dalla parte ricorrente la quale tenta solo di inferirne un minor disvalore dal fatto che si trattasse di un mal costume diffuso nell’ambito della Sezione della Polizia Stradale di Lecce il che – al contrario – ne evidenzia un maggior pregiudizio ai rilevanti beni giuridici tutelati dall’art. 319- quater c.p. (imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione).
8.3.7. In sintesi, il Collegio, in relazione alla fattispecie in esame, rileva che l’Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare che ha condotto all’irrogazione dell’impugnata sanzione, ha congruamente valutato i fatti addebitabili alla parte ricorrente non limitandosi ad un mero richiamo (acritico) delle motivazioni del procedimento penale.
8.3.8. Il provvedimento è stato preceduto da approfondita istruttoria (vedasi relazione istruttoria e documentazione allegata) e corredato da congrua, logica e coerente motivazione, come è dimostrato dal fatto che:
a) è stata accertata e valutata la condotta denotata da rilevante gravità (come si legge nel provvedimento di destituzione, invero, “i fatti in argomento (hanno) palesato una complessiva censurabilità sul piano deontologico e professionale del comportamento tenuto dall’incolpato, nonché una evidente impossibilità di affidamento sulle sue doti morali e caratteriali”; inoltre, “ il comportamento tenuto dall’interessato, in spregio dei doveri assunti con il giuramento, è stato oltremodo riprovevole ed assolutamente inconciliabile con le funzioni di alto profilo demandate dall’ordinamento giuridico ad ogni operatore di polizia” );
b) sono state esaminate le giustificazioni addotte dall’assistente in sede di relazione istruttoria e da parte del Consiglio di disciplina, ritenendole tuttavia destituite di fondamento e per il resto non in grado di sminuire le gravi responsabilità (nel verbale del Consiglio di disciplina si legge che “ l’incolpato per sua stessa ammissione ha fatto parte ” “ di un sistema illecito ” “ e mai ha compiuto un solo atto concreto finalizzato a denunciarlo o quanto meno ad affrancarsene dal contesto illecito ”);
c) è stata apprezzata la particolare gravità della condotta, perché contraria ai “doveri assunti con il giuramento prestato” e in quanto “oltremodo riprovevole ed assolutamente inconciliabile con le funzioni di alto profilo demandate dall’ordinamento giuridico ad ogni operatore di polizia di stato” e comunque poiché ha arrecato “grave nocumento al prestigio e al decoro dell’Amministrazione, per la cui missione istituzionale rivestono fondamentale importanza la stima e la fiducia in essa riposte dalla collettività” ; in sostanza, come evidenziato nel provvedimento impugnato, “ la condotta tenuta dall’incolpato, con chiaro abuso di autorità e fiducia , (si è posta) in stridente contrasto con il dettato costituzionale che impone ai cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore” ;
8.3.9. In conclusione, l’Amministrazione, oltre ad utilizzare le risultanze istruttorie della sede penale quali elementi fattuali idonei a supportare il giudizio disciplinare, valutandone la rilevanza in tale diversa prospettiva, ha analizzato la complessiva condotta tenuta dall’assistente capo negli episodi contestati e ne ha apprezzato il disvalore anche alla luce delle giustificazioni addotte che ha ritenuto non idonee ad escludere l’addebito contestato.
8.3.10. Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, a nulla rileva che la motivazione dell’impugnato provvedimento contenga alcuni errori (vista la riqualificazione operata in corso di causa) circa le fattispecie penali addebitate alla parte ricorrente (concussione anziché induzione indebita a dare o promettere utilità), atteso che si tratta di reati comunque molto gravi e che siamo in presenza certamente di un errore materiale di trascrizione (cfr. ex multis , T.a.r. del Lazio – Roma, sentenza n. 11936 del 18.06.2025).
8.3.11. Inoltre, anche la scelta di infliggere la sanzione disciplinare della destituzione non si presta alle critiche espresse dalla parte ricorrente volte ad evidenziare la presunta violazione del principio di proporzionalità.
8.3.12. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 05/09/2022, sentenza n. 7691; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 8171 del 21.10.2025), la determinazione relativa alla entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, che è insindacabile dal giudice amministrativo, il quale non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, salvi i casi di abnormità, di travisamento dei fatti e di manifesta illogica e macroscopica sproporzione.
8.3.13. Nel caso di specie non si rinvengono minimamente i suddetti indici sintomatici di eccesso di potere, in quanto i fatti sono stati ben percepiti dall’Amministrazione e la sanzione non è palesemente anomala o abnorme rispetto alla gravità della condotta del dipendente.
8.3.14. Di qui l’infondatezza anche della predetta doglianza.
8.4. Con la quarta ed ultima censura, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità provvedimentale derivante dal vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
8.4.1. La doglianza, per come formulata, è infondata.
8.4.2. Com’è noto, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento presuppone una rigorosa prova dell’assoluta identità delle situazioni di fatto e di diritto, prova che la parte ricorrente non ha fornito (cfr. ex multis , T.a.r. Puglia – Bari sentenza n. 1404 del 2025).
8.4.3. I precedenti invocati riguardano procedimenti penali distinti, relativi a fattispecie di tentativo o di istigazione (già di per sé caratterizzate da minor disvalore) rispetto alle fattispecie di induzione consumata e, pertanto, non comparabili con la vicenda in esame.
8.4.4. Al contrario, risulta significativo che tutti gli altri appartenenti alla Polizia di Stato coinvolti nella medesima indagine leccese siano stati, all’esito dei rispettivi procedimenti disciplinari, destinatari della medesima sanzione della destituzione, attestando una linea di condotta amministrativa omogenea e coerente per fatti analoghi (come allegato dall’Amministrazione nella relativa relazione e non specificamente contestato dalla parte ricorrente) (cfr. ex multis , T.a.r. Puglia – Bari sentenza n. 1404 del 2025).
8.4.5. Di qui l’infondatezza della predetta doglianza.
9. Sulla base delle predette considerazioni, ne discende dunque il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente che liquida in euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 09 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
TO CA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
OM BO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OM BO | TO CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.