TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 464
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Sentenza 23 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 16 e 20 del d.P.R. n. 737 del 1981 per valutazione contestuale di più posizioni

    La censura è infondata poiché il rischio di condizionamento presuppone la medesimezza del procedimento nei confronti dello stesso incolpato, non una pluralità di procedimenti nei confronti di diverse persone fisiche coinvolte nella medesima vicenda.

  • Rigettato
    Mancata sostituzione del componente sindacale e esiguità dei tempi di valutazione della documentazione

    La censura è infondata. La nomina dei supplenti dei componenti sindacali spetta alle articolazioni provinciali dei sindacati stessi. Quanto ai tempi di valutazione, non emergono profili di illogicità o irragionevolezza, e la brevità dei tempi non integra di per sé un vizio di eccesso di potere se non riscontrato in concreto.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di proporzionalità

    La doglianza è infondata. Le valutazioni dell'Amministrazione in materia disciplinare sono connotate da ampia discrezionalità. Nel caso di specie, è emersa un'autonoma attività istruttoria, un esame delle giustificazioni e una valutazione disciplinare. L'Amministrazione non è tenuta a svolgere un 'nuovo processo' se non vi è un giudicato assolutorio. La sanzione della destituzione è proporzionata alla gravità dei fatti, accertati anche in sede penale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento

    La censura è infondata poiché il ricorrente non ha fornito la prova dell'assoluta identità delle situazioni di fatto e di diritto. I precedenti invocati riguardano fattispecie di minor disvalore. Al contrario, altri appartenenti alla Polizia di Stato coinvolti nella medesima indagine hanno ricevuto la stessa sanzione della destituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 464
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 464
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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