Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 02/12/2025, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01954/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01186/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele Longarini, Giovanni Lorè e Giovanni Tripaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del provvedimento della Commissione avanzamento marescialli della Marina Militare di cui al processo verbale -OMISSIS-, di valutazione avanzamento da capo di 1^ classe a 1° Maresciallo;
- nonché ogni altro provvedimento presupposto e conseguenziale, compresa la promozione a 1° maresciallo provv. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. VI De GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato il 16.10.2023 e depositato il 2.11.2023, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, primo maresciallo presso la Capitaneria di porto di -OMISSIS-, ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il verbale n. -OMISSIS- della Commissione avanzamento marescialli della Marina militare, nella parte in cui l’Amministrazione non lo ha ritenuto idoneo all’avanzamento al grado di primo maresciallo con l’aliquota 2016 e lo ha fatto solo con decorrenza dal 1.07.2018.
2. – Il Ministero intimato si è costituito per resistere al ricorso, limitandosi a depositare documenti e una relazione dei competenti uffici della Direzione generale per il personale militare, nella quale viene rilevata l’incompetenza territoriale di questo Tribunale.
3. – In vista della discussione della causa il ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha preso posizione sulla questione relativa alla competenza territoriale del Tribunale adito.
4. – All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 il collegio ha rilevato la questione relativa alla possibile incompetenza territoriale del Tribunale in ragione delle caratteristiche del procedimento nell’ambito del quale è stato adottato l’atto impugnato.
La causa, previa discussione delle parti presenti, è stata quindi trattenuta in decisione.
5. – Secondo la giurisprudenza amministrativa, appartiene alla competenza territoriale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 13, co. 3, cod. proc. amm., la controversia avente ad oggetto le procedure di avanzamento con graduatoria valevole su tutto il territorio nazionale, venendo in rilievo un atto emanato da un organo centrale statale, con sede in Roma, incidente su una pluralità di persone, quali quelle indicate nella graduatoria, e avente efficacia sull’intero territorio nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3849; Id., 22 aprile 2016, n. 1604; Id., 5 novembre 2012, n. 5614; Id., 31 luglio 2009, n. 4822).
L’orientamento è stato da ultimo ribadito dal Consiglio di Stato (sez. II, 27 febbraio 2025, n. 1718), che ha evidenziato che, «[ v ] enendo (…) in rilievo una procedura selettiva a carattere nazionale (i.e. procedura di avanzamento), con assetto unitario degli interessi coinvolti, approvata da un organo centrale dello Stato che esplica, di conseguenza, effetti nei confronti di un gran numero di militari operanti su tutto il territorio nazionale, il foro competente deve individuarsi nel T.a.r. Lazio, con sede in Roma ».
6. – Per quanto qui di più vicino interesse, la circostanza dell’interessamento di una graduatoria unica efficace su tutto il territorio nazionale si coglie anche dal contenuto del provvedimento nella presente sede impugnato, nella parte in cui è previsto che « in caso di parità del punteggio di merito l’ordine di graduatoria è stato determinato in funzione della somma dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere A9, B) e C) dell’art. 1059, sopra richiamato. In caso di ulteriore parità, l’ordine di graduatoria è stato determinato in base all’anzianità di ruolo ».
7. – L’argomento utilizzato dal ricorrente per vedere affermata la competenza territoriale di questo Tribunale, consistente nella valorizzazione della sede di servizio presso la Capitaneria di Porto di -OMISSIS-, non è persuasivo.
Infatti, come è stato evidenziato, laddove sia contestata la legittimità degli atti delle procedure di avanzamento, l’applicazione del criterio del foro di servizio si risolverebbe, « in ipotesi di pluralità di gravami proposti da più soggetti, in una moltiplicazione di procedimenti, non riconducibile ad unità ex art. 70 cpa, foriera di potenziali contrasti di giudicati », dovendo essere « rimarcato che un giudizio di non idoneità per un avanzamento ad anzianità (…) non riguarda esclusivamente la persona del militare “non idoneo”, coinvolgendo comunque una pluralità di soggetti e determinando le rispettive posizioni in ruolo » (Cons. Stato, sez. II, 27 febbraio 2025, n. 1718, cit.)
E infatti, il provvedimento amministrativo impugnato, emesso da un organo centrale dello Stato, ha effetti che trascendono l’ambito regionale, giacché il ricorso proposto dal militare, in caso di accoglimento, avrebbe esiti riflessi su due aliquote di avanzamento a scelta, ovverosia su procedure che coinvolgono un significativo numero di sottufficiali, con conseguenti ricadute sostanziali su tutto il territorio nazionale o, in ogni caso, su un ambito ultraregionale. Non può che derivarne la competenza del TAR per il Lazio, sede di Roma, « essendo applicabile al caso di specie non la disposizione di cui all’art. 13, comma 1, secondo periodo, del codice del processo amministrativo (inerente agli atti con efficacia regionale), bensì quella di cui al comma 3 del medesimo articolo sugli atti statali ad efficacia ultraregionale. (…) Nella fattispecie in esame non è nemmeno legittimamente predicabile l’applicazione dell’art. 13, comma 2, del c.p.a., ove è stabilita la competenza funzionale inderogabile del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio del dipendente pubblico. Al riguardo si osserva che siffatta disposizione va inserita, in prospettiva ermeneutica, nel quadro complessivo delineato dall’intero art. 13 del c.p.a. in tema di competenza inderogabile e, per tal via, va considerato che il foro della sede di servizio opera esclusivamente per le controversie di lavoro, ovverosia attinenti alla vita di uno specifico rapporto lavorativo intercorrente tra un singolo dipende pubblico e l’amministrazione, e non per controversie inerenti a procedure concorsuali lato sensu intese e svolte a livello centrale, comprensive delle selezioni interne a scelta e a numero contingentato, non impingendo su siffatto assetto la possibilità di eventuali successivi inserimenti di scrutinati in sovrannumero. Pertanto per le controversie in materia di procedure di avanzamento a scelta dei militari gestite a livello centrale la competenza si radica presso il T.a.r. per il Lazio, stante l’unitarietà del ventaglio di interessi coinvolti, riguardante una pluralità di soggetti con sedi lavorative dislocate sul territorio nazionale (…)» (così Cons. Stato, ord. 6 novembre 2024, n. 8890).
8. – In conclusione, deve escludersi che questo Tribunale amministrativo regionale possa ritenersi competente a decidere sul ricorso, essendo invece territorialmente competente, per le ragioni sopra evidenziate, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, dinnanzi al quale, ai sensi dell’art. 15 cod. proc. amm., la causa potrà essere riassunta nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ciò che permetterà la prosecuzione del processo davanti al nuovo giudice.
9. – La difesa di mero stile dell’Amministrazione resistente e la peculiarità della materia trattata inducono il collegio a disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, dinnanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini e con le formalità previsti dall’art. 15 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SI La RD, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De GR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De GR | SI La RD |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.