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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1209 / 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. PARROTTA RI Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. D'APRILE Controparte_1
RI GR;
CP 2, in p.l.r.p.t., con l'AVV. BAUER RAIMUND,
CP 3 Parte resistente
OGGETTO: altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.4.2020 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420209003101964000, notificatagli in data 26.02.2020 in relazione agli avvisi di addebito n. 33420140001087413000,
33420140005468723000 e 33420150002570136000.
Ha dedotto l'invalidità dell'atto per incompetenza territoriale dell'
[...]
e la prescrizione dei crediti contributivi, riportati negli avvisi Controparte 4
di addebito richiamati, per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si è costituito in giudizio CP 5 chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
Si è costituito CP_2, contestando, in via preliminare, l'interesse ad agire del ricorrente, la legittimazione passiva e l'ammissibilità dell'opposizione; nel merito, la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Nel merito, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'incompetenza territoriale dell'ufficio di riscossione che ha emesso l'atto impugnato (Cosenza) con riferimento al luogo di residenza fiscale del ricorrente (Pavia); detta opposizione, riguardando profili di regolarità formale dell'intimazione, deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021,
n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv.
645323 01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per
-
omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione. Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui sono eccepiti vizi formali afferenti all'avviso opposto, essendo stato il ricorso depositato in data 6.4.2020, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica della intimazione avvenuta in data 26.2.2020.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando, innanzi tutto, che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, deve osservarsi che risulta agli atti la regolare notifica degli avvisi di addebito 33420140001087413000 data 16.6.2014, n. n. in
33420140005468723000 in data 21.1.2015 e n. 33420150002570136000 in data 25.11.2015 (come attestato dalle relate di notifica in allegati CP_2 .
Con riferimento agli atti sopra elencati, l'opponente, pertanto, avrebbe dunque dovuto tempestivamente proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi, producendo la mancata opposizione l'irretrattabilità del credito e, dunque, l'inammissibilità di ogni contestazione avente ad oggetto circostanze anteriori rispetto alla notifica degli atti presupposti.
Tuttavia, per siffatti crediti può essere vagliata la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica dei titoli esecutivi, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, la doglianza è infondata, posto che non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive tra le notifiche degli avvisi di addebito (16.6.2014, 21.1.2015 e 25.11.2015) e l'intimazione impugnata, notificata in data 26.2.2020, anche considerando che sono, medio tempore, intervenuti due atti interruttivi del nuovo quinquennio: l'intimazione di pagamento n. 03420189009684883000 (con riferimento all'avviso di addebito n. 33420140001087413000) notificata in data 19.11.2018 e l'intimazione di pagamento n. 03420199011971858000 (con riferimento a tutti gli avvisi di addebito presupposti all'ingiunzione per cui è causa) notificata in data
19.10.2019 (cfr. relate di notifica in allegati CP_5 .
A tanto consegue il rigetto dell'opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dello scaglione da € 5.201 a € 26.000 di cui al D.M
n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022).
PQM
in composizione monocratica nella persona del Il Tribunale di Castrovillari
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti opposte, che liquida in € 1.865, oltre accessori come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
IA RC - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 17/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. PARROTTA RI Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. D'APRILE Controparte_1
RI GR;
CP 2, in p.l.r.p.t., con l'AVV. BAUER RAIMUND,
CP 3 Parte resistente
OGGETTO: altre ipotesi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.4.2020 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420209003101964000, notificatagli in data 26.02.2020 in relazione agli avvisi di addebito n. 33420140001087413000,
33420140005468723000 e 33420150002570136000.
Ha dedotto l'invalidità dell'atto per incompetenza territoriale dell'
[...]
e la prescrizione dei crediti contributivi, riportati negli avvisi Controparte 4
di addebito richiamati, per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si è costituito in giudizio CP 5 chiedendo il rigetto dell'opposizione per infondatezza.
Si è costituito CP_2, contestando, in via preliminare, l'interesse ad agire del ricorrente, la legittimazione passiva e l'ammissibilità dell'opposizione; nel merito, la fondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale e già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 335i decreto n. 25 del 25/6/2025.
***
Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
Nel merito, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l'intimazione di pagamento, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato l'incompetenza territoriale dell'ufficio di riscossione che ha emesso l'atto impugnato (Cosenza) con riferimento al luogo di residenza fiscale del ricorrente (Pavia); detta opposizione, riguardando profili di regolarità formale dell'intimazione, deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021,
n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv.
645323 01). Ed infatti: "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per
-
omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata" (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di notificazione degli avvisi stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione. Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui sono eccepiti vizi formali afferenti all'avviso opposto, essendo stato il ricorso depositato in data 6.4.2020, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica della intimazione avvenuta in data 26.2.2020.
Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando, innanzi tutto, che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr. Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, deve osservarsi che risulta agli atti la regolare notifica degli avvisi di addebito 33420140001087413000 data 16.6.2014, n. n. in
33420140005468723000 in data 21.1.2015 e n. 33420150002570136000 in data 25.11.2015 (come attestato dalle relate di notifica in allegati CP_2 .
Con riferimento agli atti sopra elencati, l'opponente, pertanto, avrebbe dunque dovuto tempestivamente proporre opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi, producendo la mancata opposizione l'irretrattabilità del credito e, dunque, l'inammissibilità di ogni contestazione avente ad oggetto circostanze anteriori rispetto alla notifica degli atti presupposti.
Tuttavia, per siffatti crediti può essere vagliata la prescrizione eventualmente maturata successivamente alla notifica dei titoli esecutivi, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
Ebbene, la doglianza è infondata, posto che non risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione delle pretese contributive tra le notifiche degli avvisi di addebito (16.6.2014, 21.1.2015 e 25.11.2015) e l'intimazione impugnata, notificata in data 26.2.2020, anche considerando che sono, medio tempore, intervenuti due atti interruttivi del nuovo quinquennio: l'intimazione di pagamento n. 03420189009684883000 (con riferimento all'avviso di addebito n. 33420140001087413000) notificata in data 19.11.2018 e l'intimazione di pagamento n. 03420199011971858000 (con riferimento a tutti gli avvisi di addebito presupposti all'ingiunzione per cui è causa) notificata in data
19.10.2019 (cfr. relate di notifica in allegati CP_5 .
A tanto consegue il rigetto dell'opposizione.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (con applicazione dei valori minimi dello scaglione da € 5.201 a € 26.000 di cui al D.M
n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022).
PQM
in composizione monocratica nella persona del Il Tribunale di Castrovillari
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ciascuna delle parti opposte, che liquida in € 1.865, oltre accessori come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
IA RC - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80
del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 17/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO