Sentenza 24 aprile 2024
Accoglimento
Sentenza 21 ottobre 2024
Improcedibile
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/12/2025, n. 10034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10034 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10034/2025REG.PROV.COLL.
N. 05018/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5018 del 2025, proposto da
TA s.c. a r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Luca Tozzi, Francesco Vagnucci, Federico Tedeschini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune San GI Valdarno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Grazzini, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, p.zza Vittorio Veneto, n. 1;
nei confronti
Società Italiana Lampade Votive - S.I.L.V.E. s.p.a, Cooperativa Sociale Barbara B, Vezzani s.p.a, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8437/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, e del Comune San GI Valdarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 il Cons. OB MI IE e uditi per le parti gli avvocati Tozzi, Vagnucci, Tedeschini e Grazzini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, successivamente integrato da motivi aggiunti, IL s.p.a. ha impugnato tutti gli atti della procedura di affidamento in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un “tempio crematorio” ed opere connesse, da eseguirsi nel Comune di San GI Valdarno, con finanziamento a totale carico del concessionario.
Ad avviso della ricorrente in primo grado, la scelta del Comune di pretendere dai concorrenti la presentazione di un progetto definitivo dell’intervento, e non di varianti al progetto di fattibilità approvato, violerebbe l’art. 183 co. 15 del d.lgs. n. 50/2016, e avvantaggerebbe indebitamente il promotore della finanza di progetto.
Con i successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha censurato la mancata esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, la quale non avrebbe dimostrato la sostenibilità economico-finanziaria della propria offerta, e il cui progetto definitivo sarebbe viziato da carenze insanabili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della disposta aggiudicazione, con ogni conseguenza di legge, anche in punto di sopravvenuta inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, TA s.c. a r.l. ha chiesto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.
L’intimato Comune di San GI Valdarno non si è costituito in giudizio.
Con sentenza n. 496/24 il Tar Firenze, scrutinando in via prioritaria i motivi aggiunti, e ritenutili fondati, ha annullato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata TA s.c. a r.l, dichiarando altresì l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
Avverso tale pronuncia giudiziale TA s.c. a r.l. ha proposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; irricevibilità dei motivi aggiunti; 2) error in iudicando ; inammissibilità dei motivi aggiunti per violazione della sfera di discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione dell’offerta, anche con riferimento all’insostenibilità dell’offerta economica rispetto ai prezzi dei lavori ovvero rispetto ad un presunto computo metrico
estimativo; 3) error in iudicando ; infondatezza dei motivi aggiunti; violazione del principio di parità; omessa pronuncia; 4) violazione dell’art. 110 d. lgs. n. 36/23; 5) in subordine, violazione dell’art. 34 co. 2 c.p.a. Illegittimità dell’intervento giudiziale in ambiti riservati all’apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione; 5) erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il motivo inerente la ritenuta violazione in sede progettuale della normativa inerente le barriere architettoniche.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del suo procuratore anticipatario.
Costituitasi in giudizio, IL s.p.a. ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
L’ANAC si è costituita con atto di stile depositato in data 20.5.2024.
Con sentenza n. 8437/24 il Consiglio di Stato, a parziale accoglimento dell’appello, ha disposto il rinvio degli atti all’Amministrazione, per la rinnovazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, da estendersi ad ogni possibile aspetto riguardante l’attendibilità dell’offerta economica di TA scarl.
Sul presupposto dell’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo la condanna del Comune di San GI Valdarno alla rinnovazione globale della verifica di anomalia dell’offerta TA s.c. a r.l, con contestuale nomina, in caso di persistente inerzia, di un commissario ad acta , e ulteriore condanna dell’Ente al pagamento delle penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di San GI Valdarno ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso. Nel merito, ne ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza camerale del 27.11.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse articolata dal Comune resistente.
L’eccezione è fondata.
3. Per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato: “ Nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. L'interesse a ricorrere deve essere non soltanto personale e diretto, ma anche attuale e concreto - e non ipotetico o virtuale - per fornire una prospettiva di vantaggio ” (C.d.S, III, 18.6.2024, n. 5447).
La sussistenza di un tale interesse “ può comunque ricavarsi dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ” e lo stesso “ è suscettibile di essere precisato e comprovato dal ricorrente nel corso del processo, laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o la questione rilevata d'ufficio dal giudicante ” (così C.d.S, AP n. 22/2021. In termini confermativi, C.d.S, IV, 30.04.2024, n. 3931).
4. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che con sentenza n. 8229/25 questo Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la deliberazione di Giunta comunale n. 153 del 2024, di revoca della deliberazione n. 199 del 1.09.2022, avente ad oggetto la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto (art. 183 comma 15 d. lgs. n. 50/16, applicabile ratione temporis ) per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, della costruzione e della gestione del tempio crematorio e delle opere connesse.
Pertanto, a seguito della predetta pronuncia giudiziale, questo Consiglio di Stato ha definitivamente accertato la legittimità della revoca della predetta procedura di gara.
5. Tale accertamento determina la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente in ordine all’effettuazione di un nuovo giudizio di anomalia – che è il proprium del presente giudizio di ottemperanza – essendo di tutta evidenza che l’accoglimento del presente gravame non potrebbe in alcun modo determinare la reviviscenza della gara, legittimamente e definitivamente revocata con DGC n. 153/24.
6. Tali conclusioni non sono in alcun modo smentite da quanto dichiarato da questo Consiglio con la citata pronuncia n. 8229/25, e segnatamente che “ rispetto a tale capo della pronuncia giudiziale (l’ottemperanza alla pronuncia n. 8437/24, n.d.a.), va ribadito che nessuna valutazione può essere formulata in questa sede, costituendo essa il proprium del giudizio di ottemperanza instaurato da TA, che verrà definito nella competente sede giudiziale ”.
Invero, con tale inciso questo Consiglio di Stato ha inteso unicamente delimitare il thema decidendum del giudizio sottoposto al suo esame (giudizio avente ad oggetto lo scrutinio di legittimità del provvedimento di revoca della procedura di gara), senza in alcun modo interferire (non avendone alcun potere) con il contenuto della pronuncia in esame.
7. Detto in altri termini, la circostanza che il giudizio sull’esatta ottemperanza alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 8437/24 sarebbe stato “ … definito nella competente sede giudiziale ”, non autorizza in alcun modo l’odierna ricorrente a ritenere che lo sarebbe stato nel senso da essa auspicato, essendo del tutto illogico – prima ancora che giuridicamente infondato – ritenere che la pronuncia n. 8229/25 abbia inteso porre limiti al contenuto di una futura pronuncia giudiziale, pur promanante dal medesimo consesso giurisdizionale.
8. Pertanto, preso atto della natura definitiva della DGC n. 153/24, di revoca della procedura di gara, reputa il Collegio l’insussistenza di un interesse attuale della ricorrente al rifacimento del sub-procedimento di verifica di anomalia, essendo esso riferito ad una gara non più esistente.
9. L’insussistenza di interesse attuale ad agire emerge anche in chiave risarcitoria, avuto riguardo all’insussistenza sia di un elemento costitutivo della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione (e segnatamente, l’atto e/o condotta illegittima, essendo stata definitivamente accertata la legittimità dell’ agere dell’Amministrazione), e sia dei presupposti per il conseguimento dell’indennizzo ex art. 21 quinquies l. n. 241/90, essendo tale voce indennitaria parimenti esclusa dalla pronuncia di questo Consiglio di Stato n. 8229/25.
10. Alla luce di tali considerazioni, l’odierno ricorso va dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse da parte dell’appellante.
11. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
LO GI IC OT, Presidente
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
OB MI IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB MI IE | LO GI IC OT |
IL SEGRETARIO