CASS
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 3646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3646 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NN CA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/11/2024 della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Fallarino;
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3646 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 28/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, resa il 22/04/2025, la Corte di appello di Catanzaro riget- tava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da CA Co- losinno in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, in regime di custodia in carcere, nell'arco temporale tra il 29/11/2016 e il 16/11/2020, conseguente a ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in relazione al procedimento N. 2585/2013 R.G.N.R., che lo vedeva indagato del reato di cui all'art. 416 bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. 1.1. Secondo l'accusa, il SÍ avrebbe fatto parte della cosca «Trapasso», costituita nell'ambito della «locale» di Cutro, stanziata nei territori compresi tra San Leonardo di Cutro e Cropani, con il ruolo di supporto al sodalizio, coadiuvando stabilmente EA PP, alle cui dipendenze lavorava presso il Villaggio ALE.MIA, e rendendosi destinatario di numerose «imbasciate», così garantendo il collegamento tra i vari affiliati dell'associazione. All'esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, con sentenza emessa in data 18/12/2019, condannava SI CA alla pena di anni 8 di reclu- sione. La suddetta sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro che, con sentenza del 16/11/2020, divenuta irrevocabile in data 01/04/2021, as- solveva il SI dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste, dispo- nendone l'immediata liberazione. 1.2. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale giustificava il proprio diniego ritenendo che il comportamento dell'istante, seppure insufficiente a fon- dare una sentenza di condanna, avesse integrato una condotta gravemente col- posa, ostativa al diritto all'indennizzo. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il SI, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si denuncia viola- zione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza dell'equa riparazione. 2.1. Si osserva, in particolare, che il giudice della riparazione ha attribuito rilievo ostativo a dati k la cui valenza accusatoria è stata esclusa dalla Corte di merito, che nella pronuncia assolutoria, basata peraltro sugli stessi elementi posti alla base del provvedimento coercitivo (stante il rito prescelto), ne aveva eviden- ziato l'assoluta incertezza in termini di coinvolgimento in fatti illeciti, svalutando, altresì, la rilevanza dei contatti avuti con i coimputati, e segnatamente delle diret- tive ricevute dai EA, giustificate dal suo rapporto di lavoro. La Corte, quindi, avrebbe fornito una motivazione apparente, non essendosi confrontata con le ra- gioni poste alla base della pronuncia assolutoria. 2 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassa- zione ha concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta infondato, per quanto di seguito esposto. 1.2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non massimata, in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025, non massimata, e, in que- sta sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e se- condo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 - 01). La colpa grave (o il dolo) di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie inte- grante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita, infatti, di estrinse- carsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996 - 01, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082 - 01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ra- gioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza, con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di comportamenti che rivelino (dolo o) ecla- tante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non massimata;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non massi- mata;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001 - 01). Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (si veda, in particolare, Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, non massimata, nonché, tra le precedenti: Sez. 3 4, n. 18593 del 16/11/2023, dep. 2024, non massimata;
Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, non massimata;
Sez. 4, n. 51610 del 07/11/2023, non massimata). 1.3. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rap- presentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di- chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie succes- sive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022 e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'a- deguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provve- dimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurímis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traf- fici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'at- tività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua conti- guità (ex plurimís, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mas- simata;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non massimata;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547 - 01). 2. Passando all'esame dell'iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale dava, innanzitutto, conto degli ele- menti probatori che erano stati posti alla base della gravità indiziaria dell'ordinanza cautelare, costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EL SA 4 e da alcune intercettazioni telefoniche e ambientali, per poi soffermarsi su alcune circostanze di fatto emergenti proprio dalla sentenza della Corte di appello che aveva assolto il SI. Si rilevava, in particolare, che risultava accertato, dal tenore delle conversazioni intercettate, che il SI avesse manifestato nei confronti del suo datore di lavoro EA PP, noto esponente di spicco della locale cosca, piena disponibilità ad occuparsi di questioni non strettamente con- nesse alle sue mansioni, anche quando lo stesso era detenuto in carcere. La stessa disponibilità per qualsivoglia «imbasciata» aveva manifestato nei confronti del fra- tello di EA PP, Carmine, allorquando questi era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Veniva, poi, sottolineato il tenore criptico delle conversa- zioni oggetto di captazione, quasi sempre vaghe e allusive, accuratamente prive di riferimenti a situazioni o persone, denotanti una prudenza incompatibile con l'assolvimento di ordinari compiti impartiti alla luce del sole dal proprio datore di lavoro. La Corte calabrese giustificava, quindi, il proprio diniego, affermando che tali comportamenti, indicativi di una consapevole contiguità all'attività criminale altrui, integravano un'ipotesi di condotta, tenuta con colpa grave, che, in base ad una valutazione ex ante, aveva assunto rilievo, sul piano eziologico, nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad ingenerare una situazione di apparente colpevolezza e ad indurre l'autorità giudiziaria competente a ritenere fondata l'ac- cusa formulata a suo carico. 2.1. La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta, quindi, articolata e ri- spettosa dei principi elaborati in materia da questa Corte (sopra ricordati), avendo, con argomentazioni immuni dai vizi censurati, ritenuto, utilizzando gli elementi probatori a sua disposizione, non esclusi dal giudice di merito, che la condotta del ifi'.4‘-z 4i E ricorrente stata tale da ingenerare, nella fase cautelare, l'apparenza della com- missione dei reati in origine a lui contestati. Sono state correttamente valorizzate al riguardo, nel diverso perimetro di valutazione spettante al giudice della ripara- zione, le risultanze delle captazioní ambientali, da cui emergeva l'elevata disponi- bilità anche allo svolgimento di mansioni estranee al ruolo lavorativo svolto, il te- nore criptico dei dialoghi e lo stato di detenzione dei coimputati che gli avevano dato «le imbasciate», a dimostrazione della sua consapevolezza del loro spessore criminale. Esauriente risulta, altresì, la motivazione fornita dalla Corte territoriale in or- dine alla valenza eziologica di tale condotta rispetto alla custodia cautelare sof- ferta, avendo congruamente ravvisato nel comportamento del ricorrente una con- dotta altamente ambigua di contiguità, che pur non essendo sufficiente per una pronuncia di condanna per le accuse specifiche, risultava connotata da grave ne- gligenza, in quanto lasciava ragionevolmente ritenere, se valutata nel contesto criminale di riferimento, il suo apparente coinvolgimento nei reati oggetto del provvedimento restrittivo adottato a suo carico. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 28/11/2025
letta la requisitoria scritta, depositata dal Sostituto Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 3646 Anno 2026 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: FALLARINO DANIELA Data Udienza: 28/11/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza, resa il 22/04/2025, la Corte di appello di Catanzaro riget- tava la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da CA Co- losinno in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, in regime di custodia in carcere, nell'arco temporale tra il 29/11/2016 e il 16/11/2020, conseguente a ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in relazione al procedimento N. 2585/2013 R.G.N.R., che lo vedeva indagato del reato di cui all'art. 416 bis, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, cod. pen. 1.1. Secondo l'accusa, il SÍ avrebbe fatto parte della cosca «Trapasso», costituita nell'ambito della «locale» di Cutro, stanziata nei territori compresi tra San Leonardo di Cutro e Cropani, con il ruolo di supporto al sodalizio, coadiuvando stabilmente EA PP, alle cui dipendenze lavorava presso il Villaggio ALE.MIA, e rendendosi destinatario di numerose «imbasciate», così garantendo il collegamento tra i vari affiliati dell'associazione. All'esito del giudizio di primo grado, celebrato nelle forme del rito abbreviato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, con sentenza emessa in data 18/12/2019, condannava SI CA alla pena di anni 8 di reclu- sione. La suddetta sentenza veniva riformata dalla Corte di Appello di Catanzaro che, con sentenza del 16/11/2020, divenuta irrevocabile in data 01/04/2021, as- solveva il SI dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste, dispo- nendone l'immediata liberazione. 1.2. Nel provvedimento impugnato la Corte territoriale giustificava il proprio diniego ritenendo che il comportamento dell'istante, seppure insufficiente a fon- dare una sentenza di condanna, avesse integrato una condotta gravemente col- posa, ostativa al diritto all'indennizzo. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il SI, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui si denuncia viola- zione di legge e vizio di motivazione in punto di spettanza dell'equa riparazione. 2.1. Si osserva, in particolare, che il giudice della riparazione ha attribuito rilievo ostativo a dati k la cui valenza accusatoria è stata esclusa dalla Corte di merito, che nella pronuncia assolutoria, basata peraltro sugli stessi elementi posti alla base del provvedimento coercitivo (stante il rito prescelto), ne aveva eviden- ziato l'assoluta incertezza in termini di coinvolgimento in fatti illeciti, svalutando, altresì, la rilevanza dei contatti avuti con i coimputati, e segnatamente delle diret- tive ricevute dai EA, giustificate dal suo rapporto di lavoro. La Corte, quindi, avrebbe fornito una motivazione apparente, non essendosi confrontata con le ra- gioni poste alla base della pronuncia assolutoria. 2 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di cassa- zione ha concluso nei termini riportati in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso risulta infondato, per quanto di seguito esposto. 1.2. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non massimata, in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'08/04/2025, non massimata, e, in que- sta sede, condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e se- condo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 - 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 - 01). La colpa grave (o il dolo) di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie inte- grante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita, infatti, di estrinse- carsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996 - 01, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082 - 01). Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ra- gioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza, con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di comportamenti che rivelino (dolo o) ecla- tante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non massimata;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non massi- mata;
Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001 - 01). Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle circostanze sottese all'ordinanza cautelare (si veda, in particolare, Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024, non massimata, nonché, tra le precedenti: Sez. 3 4, n. 18593 del 16/11/2023, dep. 2024, non massimata;
Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024, non massimata;
Sez. 4, n. 51610 del 07/11/2023, non massimata). 1.3. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rap- presentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di- chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Rv. 257606 - 01, nonché, in fattispecie succes- sive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022 e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un'a- deguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provve- dimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Rv. 260397 - 01; si vedano altresì, ex plurímis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 - 01, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Rv. 282565 - 01, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, Rv. 277475 - 01, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traf- fici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'at- tività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua conti- guità (ex plurimís, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, non mas- simata;
Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non massimata;
Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Rv. 280547 - 01). 2. Passando all'esame dell'iter logico-giuridico seguito dalla decisione impu- gnata, occorre rilevare che la Corte territoriale dava, innanzitutto, conto degli ele- menti probatori che erano stati posti alla base della gravità indiziaria dell'ordinanza cautelare, costituiti dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia EL SA 4 e da alcune intercettazioni telefoniche e ambientali, per poi soffermarsi su alcune circostanze di fatto emergenti proprio dalla sentenza della Corte di appello che aveva assolto il SI. Si rilevava, in particolare, che risultava accertato, dal tenore delle conversazioni intercettate, che il SI avesse manifestato nei confronti del suo datore di lavoro EA PP, noto esponente di spicco della locale cosca, piena disponibilità ad occuparsi di questioni non strettamente con- nesse alle sue mansioni, anche quando lo stesso era detenuto in carcere. La stessa disponibilità per qualsivoglia «imbasciata» aveva manifestato nei confronti del fra- tello di EA PP, Carmine, allorquando questi era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Veniva, poi, sottolineato il tenore criptico delle conversa- zioni oggetto di captazione, quasi sempre vaghe e allusive, accuratamente prive di riferimenti a situazioni o persone, denotanti una prudenza incompatibile con l'assolvimento di ordinari compiti impartiti alla luce del sole dal proprio datore di lavoro. La Corte calabrese giustificava, quindi, il proprio diniego, affermando che tali comportamenti, indicativi di una consapevole contiguità all'attività criminale altrui, integravano un'ipotesi di condotta, tenuta con colpa grave, che, in base ad una valutazione ex ante, aveva assunto rilievo, sul piano eziologico, nella restrizione cautelare sofferta, avendo contribuito ad ingenerare una situazione di apparente colpevolezza e ad indurre l'autorità giudiziaria competente a ritenere fondata l'ac- cusa formulata a suo carico. 2.1. La motivazione dell'ordinanza impugnata risulta, quindi, articolata e ri- spettosa dei principi elaborati in materia da questa Corte (sopra ricordati), avendo, con argomentazioni immuni dai vizi censurati, ritenuto, utilizzando gli elementi probatori a sua disposizione, non esclusi dal giudice di merito, che la condotta del ifi'.4‘-z 4i E ricorrente stata tale da ingenerare, nella fase cautelare, l'apparenza della com- missione dei reati in origine a lui contestati. Sono state correttamente valorizzate al riguardo, nel diverso perimetro di valutazione spettante al giudice della ripara- zione, le risultanze delle captazioní ambientali, da cui emergeva l'elevata disponi- bilità anche allo svolgimento di mansioni estranee al ruolo lavorativo svolto, il te- nore criptico dei dialoghi e lo stato di detenzione dei coimputati che gli avevano dato «le imbasciate», a dimostrazione della sua consapevolezza del loro spessore criminale. Esauriente risulta, altresì, la motivazione fornita dalla Corte territoriale in or- dine alla valenza eziologica di tale condotta rispetto alla custodia cautelare sof- ferta, avendo congruamente ravvisato nel comportamento del ricorrente una con- dotta altamente ambigua di contiguità, che pur non essendo sufficiente per una pronuncia di condanna per le accuse specifiche, risultava connotata da grave ne- gligenza, in quanto lasciava ragionevolmente ritenere, se valutata nel contesto criminale di riferimento, il suo apparente coinvolgimento nei reati oggetto del provvedimento restrittivo adottato a suo carico. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 28/11/2025