TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 05/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3529/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3529/2023 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SERPILLI MARCO MARIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
PIAZZA KENNEDY 13 60122 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I CONTUMACE
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 8,50 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. SERPILLI MARCO MARIA sostituito dall'avv. Parte_1
Francesco Carletti per nessuno è presente Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da separati scritti conclusivi (foglio di pc) ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,04 sospende la trattazione del fascicolo. Ad ore 12,01 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,15
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3529/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SERPILLI MARCO MARIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
PIAZZA KENNEDY 13 60122 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di pc allegato al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio lo
[...] per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale CP_1 adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito : - accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_1 causazione dell'evento lesivo descritto in narrativa;
- per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali , patiti e patiendi dalla Sig.ra che si quantificano nell'importo di € 21.974,97 o Parte_1 in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria all'evento al saldo ( SS. UU. 1714/1995), previa devalutazione del montante risarcitorio quantificato in attualità, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.” pagina 2 di 5 L'Ente convenuto rimaneva contumace.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dall'attrice, prova per testi e CTU medico-legale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni della sola parte attrice e dopo brevissima discussione orale la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Per ciò che concerne la qualifica della domanda la stessa è da ritenersi incardinata come responsabilità del custode ex art. 2051 cc. L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ex art. 2051 Cod.Civ. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada (a prescindere dalla sua estensione) e delle sue pertinenze;
la condotta del danneggiato elide il nesso eziologico tra cosa e danno soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
in caso contrario, essa rileva ai fini del concorso nella causazione dell'evento, a norma dell'art. 1227 c.c. (Cass. Civ.n.15761/2016). Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente la dimostrazione, da parte del danneggiato, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.1227, comma 1, c.c. ( Cass. Civ. 30775/2017) Ed ancora si osserva che il danneggiato non deve dimostrare che il danno sia lo specifico effetto di una anomalia, ma deve soltanto provare l'esistenza dell'anomalia; infatti, la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè pagina 3 di 5 dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, Cass. Civ. n. 1802/2016. Parte attrice ha dimostrato a mezzo di genuina e disinteressata prova per testi (teste oculare l'esistenza del fatto storico (evento dannoso) quale conseguenza diretta Tes_1 delle sconnessioni esistenti sul tratto di strada percorso in occasione del sinistro per cui è causa. Parte convenuta, su cui incombeva l'onere di provare ex art. 2697 cc l'esistenza di caso fortuito o forza maggiore, è rimasta contumace, disinteressandosi completamente dell'insorta vertenza. Né dall'esame dei fatti emersa in corso di causa, la sussistenza ipotetica di responsabilità concorrente in capo all'attrice e pertanto la domanda deve essere accolta sotto il profilo dell'an debeatur, conformemente a quanto accertato dalla CTU in un elaborato nel complesso condivisibile. Ciò posto i conseguenti danni andranno liquidati già rivalutati all'attualità, secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2024, per come quantificate dal CTU nel proprio elaborato, immune da vizi logico giuridici e nel complesso condivisibile:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 50 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08 Danno biologico risarcibile € 13.675,00 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 21
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Invalidità temporanea totale € 345,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.207,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 7.590,00
Spese mediche € 1.400,85
(dette ultime ritenute congrue dal C.T.U. dott.ssa Per_1
Pertanto i danni patiti ammontano complessivamente ad €.22.665,85.
pagina 4 di 5 Su detta somma andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa del 21/08/21 è avvenuto per responsabilità ex art. 2051 cc del e conseguentemente lo condanna Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.22.665,85 oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro (21/08/21) sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna altresì il a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano 2.800,00 per compensi 260,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
3) Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole in via definitiva a carico del Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3529/2023 tra (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SERPILLI MARCO MARIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
PIAZZA KENNEDY 13 60122 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I CONTUMACE
Oggi 5 febbraio 2025 ad ore 8,50 innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi: per con avv. SERPILLI MARCO MARIA sostituito dall'avv. Parte_1
Francesco Carletti per nessuno è presente Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da separati scritti conclusivi (foglio di pc) ritenuti per allegati al presente verbale e costituenti parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice ad ore 9,04 sospende la trattazione del fascicolo. Ad ore 12,01 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in udienza. Verbale chiuso alle ore 15,15
Il Giudice
dott. Rosario Vizzari
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3529/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SERPILLI MARCO MARIA, (c.f. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2
PIAZZA KENNEDY 13 60122 ANCONA ITALIA, presso e nello studio di quest'ultimo ATTORE/I e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di pc allegato al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice evocava in giudizio lo
[...] per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale CP_1 adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito : - accertare la responsabilità ex art. 2051 c.c. del , in persona del legale rappresentante p.t., nella Controparte_1 causazione dell'evento lesivo descritto in narrativa;
- per l'effetto, condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali , patiti e patiendi dalla Sig.ra che si quantificano nell'importo di € 21.974,97 o Parte_1 in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria all'evento al saldo ( SS. UU. 1714/1995), previa devalutazione del montante risarcitorio quantificato in attualità, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.” pagina 2 di 5 L'Ente convenuto rimaneva contumace.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dall'attrice, prova per testi e CTU medico-legale.
All'odierna udienza, sulle conclusioni della sola parte attrice e dopo brevissima discussione orale la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione dello svolgimento del processo in modo dettagliato ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
Per ciò che concerne la qualifica della domanda la stessa è da ritenersi incardinata come responsabilità del custode ex art. 2051 cc. L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ex art. 2051 Cod.Civ. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione stessa della strada (a prescindere dalla sua estensione) e delle sue pertinenze;
la condotta del danneggiato elide il nesso eziologico tra cosa e danno soltanto ove possa qualificarsi come abnorme, ossia estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
in caso contrario, essa rileva ai fini del concorso nella causazione dell'evento, a norma dell'art. 1227 c.c. (Cass. Civ.n.15761/2016). Il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente la dimostrazione, da parte del danneggiato, del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art.1227, comma 1, c.c. ( Cass. Civ. 30775/2017) Ed ancora si osserva che il danneggiato non deve dimostrare che il danno sia lo specifico effetto di una anomalia, ma deve soltanto provare l'esistenza dell'anomalia; infatti, la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè pagina 3 di 5 dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, Cass. Civ. n. 1802/2016. Parte attrice ha dimostrato a mezzo di genuina e disinteressata prova per testi (teste oculare l'esistenza del fatto storico (evento dannoso) quale conseguenza diretta Tes_1 delle sconnessioni esistenti sul tratto di strada percorso in occasione del sinistro per cui è causa. Parte convenuta, su cui incombeva l'onere di provare ex art. 2697 cc l'esistenza di caso fortuito o forza maggiore, è rimasta contumace, disinteressandosi completamente dell'insorta vertenza. Né dall'esame dei fatti emersa in corso di causa, la sussistenza ipotetica di responsabilità concorrente in capo all'attrice e pertanto la domanda deve essere accolta sotto il profilo dell'an debeatur, conformemente a quanto accertato dalla CTU in un elaborato nel complesso condivisibile. Ciò posto i conseguenti danni andranno liquidati già rivalutati all'attualità, secondo le tabelle del Tribunale di Milano 2024, per come quantificate dal CTU nel proprio elaborato, immune da vizi logico giuridici e nel complesso condivisibile:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 50 anni
Percentuale di invalidità permanente 8%
Punto danno biologico € 2.264,08 Danno biologico risarcibile € 13.675,00 Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 3
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 21
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Invalidità temporanea totale € 345,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 5.175,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.207,50
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 7.590,00
Spese mediche € 1.400,85
(dette ultime ritenute congrue dal C.T.U. dott.ssa Per_1
Pertanto i danni patiti ammontano complessivamente ad €.22.665,85.
pagina 4 di 5 Su detta somma andranno riconosciuti gli interessi al tasso legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che il sinistro per cui è causa del 21/08/21 è avvenuto per responsabilità ex art. 2051 cc del e conseguentemente lo condanna Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore al pagamento in favore dell'attrice della somma di €.22.665,85 oltre interessi al tasso legale dalla data del sinistro (21/08/21) sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna altresì il a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, Controparte_1 che si liquidano 2.800,00 per compensi 260,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
3) Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole in via definitiva a carico del Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Ancona 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 5 di 5