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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8518/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8518/2024 R.G. vertente tra: (C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Croazia, circoscrizione Fiume, Città Buie, Via E. De Amicis, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bressan ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rho (MI), Via Martiri della Libertà n. 4, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e (C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marina Landoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Busto Arsizio (VA), Via G. Bizzozero n.10, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 25/07/1981; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Firenze al n. 687, Serie A, P II;
• ordinare al Comune di Firenze di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La casa coniugale con quanto l'arreda rimane alla Sig.ra quale proprietaria Pt_2 dell'immobile.
2) Le parti conserveranno la piena disponibilità delle rispettive vetture di proprietà, di cui sosterranno rispettivamente ogni relativa spesa
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento e di aver già regolato tutte le questioni patrimoniali fra loro pendenti MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 470/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 27.03.2025 e pubblicata in data 01.04.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 23.12.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 25 luglio 1981 (atto n. 687 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Firenze), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8518/2024 R.G. vertente tra: (C.F. ) nato a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Croazia, circoscrizione Fiume, Città Buie, Via E. De Amicis, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Bressan ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Rho (MI), Via Martiri della Libertà n. 4, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e (C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Marina Landoni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Busto Arsizio (VA), Via G. Bizzozero n.10, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 25/07/1981; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Firenze al n. 687, Serie A, P II;
• ordinare al Comune di Firenze di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La casa coniugale con quanto l'arreda rimane alla Sig.ra quale proprietaria Pt_2 dell'immobile.
2) Le parti conserveranno la piena disponibilità delle rispettive vetture di proprietà, di cui sosterranno rispettivamente ogni relativa spesa
3) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualsiasi reciproca richiesta di mantenimento e di aver già regolato tutte le questioni patrimoniali fra loro pendenti MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza non definitiva n. 470/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 27.03.2025 e pubblicata in data 01.04.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 23.12.2024, così provvede:
[...]
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2 in data 25 luglio 1981 (atto n. 687 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Firenze), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Firenze, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi