Sentenza 6 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 06/05/2026, n. 2883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2883 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02883/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00006/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2024, proposto da
Consorzio Nautico Sant'Agnello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Fiorenza, Stefano Zunarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Agnello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
1) dell’ordinanza n° 7 del 5/10/2023 (12/2023/AB) – ingiunzione alla demolizione ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 380/2001 per le opere eseguite alla via Marina di AS, notificata il giorno 5 ottobre 2023;
2) del verbale di sopralluogo prot. 18540 del 29/09/2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant'Agnello, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa EL RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
PREMESSO che il Consorzio ricorrente, titolare di una concessione di un’area demaniale sita nel Comune di Sant’Agnello alla via Marina di AS (concessione demaniale n. 10 del 21.06.2012 prorogata con provvedimento n. 6513 del 8.04.2013), impugna l’ordinanza n. 7 del 5.10.2023, con cui il Comune di Sant’Agnello le ha ingiunto la demolizione delle opere abusive eseguite in assenza di titolo abilitativo presso l'area di proprietà demaniale data in concessione ed accertate, a seguito di sopralluogo, in data 06/09/2023 e 13/09/2023;
SPECIFICATO che trattasi dell’“installazione di pontili galleggianti e della passerella di collegamento alla terra ferma in assenza di titoli paesaggistici ed urbanistici seppur autorizzati ai fini demaniali. L'area interessata dall'installazione sviluppa una superficie di circa mq 14.000, i pontili sviluppano una lunghezza complessiva di circa ml. 570,00 mentre la passerella di collegamento alla terra ferma è lunga circa ml 50.00 ed è costituita da una struttura realizzata con tubi innocenti e giunti e tavolato per il calpestio”;
RITENUTE infondate le censure dedotte;
DISATTESA la prima doglianza relativa alla mancata previa diffida che, secondo l'impostazione del ricorso, avrebbe dovuto precedere l'ordinanza di demolizione delle opere realizzate su aree demaniali ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 (ingiunta, invece, ai sensi dell’art. 33 dello stesso Testo Unico dell’Edilizia che attiene alle opere realizzate su area privata);
CONSIDERATO, infatti che, secondo condivisa giurisprudenza:
-"è legittimo il provvedimento sanzionatorio che contenga in sé anche la diffida, posto che il primo comma dell'art. 35 d.P.R. n. 380 del 2001 non indica un lasso temporale minimo tra il primo e la seconda, con la conseguenza "che alla diffida può seguire immediatamente l'ordinanza di demolizione senza che il destinatario possa trarre alcun beneficio dalla sua preventiva notificazione né alcuna concreta lesione dalla sua mancanza (Cons. Stato, Sez. II, 5 luglio 2019, n. 4662; Cons. Stato, Sez. VI, 31 maggio 2017, n. 2618)" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, sentenza n. 5504/2024; T.A.R. Molise, sentenza n. 153 del 13.05.2025). "Tale conclusione deriva dal fatto che, in base all'art. 35, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione viene effettuata direttamente dal Comune a spese del trasgressore. La diffida, quindi, serve unicamente a consentire al privato di provvedere da sé alla demolizione, così evitando l'addebito delle spese sostenute dall'ente locale. Di conseguenza, la diffida contenuta nello stesso ordine demolitorio non contravviene allo spirito della norma, poiché attribuisce al privato un termine per provvedere in proprio, nel caso di specie previsto in trenta giorni, prima dell'intervento pubblico. In dettaglio, l'art. 35 del d.p.r. n. 380/2001 dispone che, qualora sia accertata la realizzazione d'interventi in assenza di permesso di costruire "su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo" (Cons. di St., sez. VII, 20/06/2024, n. 5504);
RILEVATO che, nel caso di specie, l'ordinanza di demolizione impugnata, n. 7 del 5.10.2023, ha impartito un ordine, rivolto in primis alla ricorrente, di rimuovere le opere indicate come abusive entro il termine all'uopo assegnato di 90 giorni sicché essa deve ritenersi, almeno sotto tale profilo, coerente con il contenuto della disposizione dell'art. 35 d.P.R. n. 380/2001, così come interpretata alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati e tanto è sufficiente, per disattendere la censura, di natura formale-procedurale, a base della doglianza (T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 12/12/2025, n. 378);
VALUTATO privo di pregio il secondo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente deduce, nella sostanza, che le strutture destinate all’ormeggio non siano rilevanti sotto il profilo edilizio, per costituire la concessione demaniale marittima titolo idoneo e sufficiente;
CONSIDERATO che, secondo quanto sostenuto da parte ricorrente, la struttura destinata alla nautica da diporto è ascrivibile al genere dei punti di ormeggio di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del DPR 509/1997 per cui trova applicazione l'art. 31 del Codice del Turismo (d.lgs. n. 79/2011) in virtù del quale la realizzazione di tale tipo di strutture non necessita di alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale;
STIMATO tuttavia che non risulta comprovato che trattasi di “pontili galleggianti a carattere stagionale, pur se ricorrente, mediante impianti di ancoraggio con corpi morti e catenarie, collegamento con la terraferma e apprestamento di servizi complementari” (cfr. art. 31 citato), ove la predetta stagionalità consente di ritenere la concessione demaniale marittima o lacuale, anche provvisoria, titolo legittimante senza che sia necessario alcun ulteriore titolo abilitativo edilizio e demaniale - ritenendosi le strutture destinate all’ormeggio non rilevanti sotto il profilo edilizio -, circostanza, quest’ultima, invero, smentita dalla stessa parte ricorrente, laddove la stessa ha specificato che “per trentanni le concessioni sono state assentite senza soluzione di continuità” e che trattasi comunque di una “struttura che è sempre stata al centro dell’attenzione amministrativa fino al punto che il Comune, nel rilascio della concessione, imponeva tariffe agevolate per i cittadini della località oppure autorizzava interventi e gli allestimenti stagionali”;
VISTI, in proposito e a titolo esemplificativo:
- “l’atto di autorizzazione ex art. 24 RCN N. 14/1998 rilasciato da questa Capitaneria di Porto in data 16.04.1998, con il quale si autorizzava il Consorzio Nautico Sant’Agnello ad installare nello specchio acqueo oggetto della concessione demaniale marittima n. 24/96 del 10.07.1996, moduli galleggianti (pontili) frangiflutti e non, nonché l’utilizzo del medesimo specchio da stagionale ad annuale” (cfr. variazione alla concessione n. 9/1999);
- la variazione alla concessione n. 1/2002 secondo cui: “l’ormeggio delle imbarcazioni ai pontili potrà essere effettuato soltanto nel periodo di tempo compreso fra il il 15 maggio e il 15 ottobre di ciascun anno; esso è comunque escluso durante il resto del periodo dell’anno in cui i pontili, pur potendo rimanere ormeggiati nello specchio acqueo in concessione, non dovranno essere utilizzati in alcun modo”; “la presente autorizzazione rilasciata ai fini demaniali marittimi, non esime il concessionario dal munirsi di tutte le altre autorizzazioni o licenze eventualmente richieste dalla vigente normativa”;
- la concessione n. 10/2007 che, “nei limiti dei diritti che competono al demanio marittimo, avrà durata di occupazione effettiva di mesi 72 dal 01/01/2007 al 31.12.2012” ivi specificandosi che “la esecuzione delle opere progettate è condizionata al rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte di questo Comune e all’acquisizione di ogni altro nulla osta prescritto in base alla legislazione vincolistica” (rilasciata “allo scopo di mantenere uno specchio acqueo per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto nonché ad installare in tale specchio acqueo moduli galleggianti (pontili) frangiflutti e non, e una passerella autoportante in lega di alluminio, utile al collegamento tra i pontili e la terraferma delle dimensioni di ml.24,00 circa x ml. 1,20”);
- la variazione del 2016 con cui si autorizza il Consorzio Nautico Sant’Agnello “a destinare, nello specchio acqueo in concessione, un’area di 300,00 mq allo stazionamento di unità iscritte nei registri navali minori e galleggianti destinate ai servizio esercitati”, quale “parte integrante della concessione demaniale marittima n. 10 del 21.06.2007 e successiva variante del 13.06.2012”;
VALUTATO che, secondo orientamento condiviso: “Per la realizzazione di un pontile galleggiante per l'ormeggio di imbarcazioni da diporto (costituito da una passerella in legno della lunghezza di oltre 30 metri poggiante su verticali sempre in legno) non è sufficiente il rilascio della semplice autorizzazione comunale, ma è necessario il permesso di costruire, trattandosi di opera non precaria, ma stabile, che incide in modo rilevante sull'assetto paesistico del territorio; invero, la stabilità non va confusa con l'inamovibilità della struttura o con la perpetuità della funzione ad essa assegnata del costruttore, ma si estrinseca nell'oggettiva destinazione dell'opera a soddisfare un bisogno non provvisorio, ossia nell'attitudine ad una destinazione che non abbia il carattere della precarietà cioè non sia temporanea o contingente” (T.A.R. Latina, Lazio, sez. I, 27/11/2015, n. 786);
CONSIDERATO pertanto che, data la stabilità delle opere prive quanto meno del necessario titolo edilizio, l’ordinanza di demolizione dei manufatti abusivi de qua costituisce un provvedimento a carattere rigidamente vincolato e non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, né una comparazione fra l’interesse pubblico e l’interesse privato al mantenimento in loco dell’immobile, non potendo peraltro ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il tempo non può in alcun modo legittimare (Cons. di St., sez. IV, 28.2.2017, n. 908);
VALUTATO privo di pregio anche il terzo motivo di ricorso, laddove parte ricorrente sostiene la legittimità delle opere contestate sul presupposto che, dal punto di vista paesaggistico:
a. trattandosi di pedane a corredo di attività sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo, possa per esse trovare applicazione l'art. 2 del D.P.R. n. 31 del 2017 per attività ricadenti nel punto A.17 dell'allegato "A";
b. le stesse rientrerebbero nel progetto di opera pubblica sulla scogliera adiacente, per la quale è espressamente prevista la destinazione dell'area protetta per le attività di ormeggio stagionale, cantieristica e rimessaggio invernale, tanto da avere ottenuto la loro realizzazione l’autorizzazione del Ministero competente con provvedimento n. 9376 del 19 giugno 2019;
c. avviato, comunque, il 14 gennaio 2024, dal Comune di Sant’Agnello il procedimento per l’accertamento della compatibilità paesaggistica ed inviata in data 19 giugno 2024 la richiesta di parere alla Soprintendenza allegando il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio, una volta decorso del termine previsto dall’art. 167 del D.gs. 42/2004, deve considerarsi formato il silenzio assenso da parte del Ministero che, unitamente al parere favorevole del Comune, depone per la positiva conclusione del procedimento;
CONSIDERATO infatti che il rilascio della concessione demaniale per l'occupazione del suolo pubblico non copre il profilo urbanistico-edilizio né tanto meno il controllo positivo della Soprintendenza, posto nel nulla dalla inesistenza dell'atto di riferimento;
VALUTATO infondato il quarto ed ultimo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente lamenta la mancata esposizione dei motivi che hanno dato luogo ad un simile ripensamento - invero, ravvedendosi su impulso ad ottobre 2023 della stessa Autorità marittima che, in precedenza, riteneva non necessaria l’autorizzazione edilizia e paesaggistica per tale tipologia di opere -, nonostante la reiterazione di provvedimenti autorizzativi per trent’anni;
STIMATO infatti che l’abuso edilizio è un illecito permanente sicché può sempre essere represso senza limiti temporali e il decorso di un notevole lasso di tempo non è idoneo a ingenerare alcun affidamento del privato, che non può nascere da una situazione di illecito permanente, tanto più che dal decorso del tempo il privato non riceve alcun danno, anzi consegue un vantaggio, godendo per maggior tempo del beneficio di un’opera abusiva che avrebbe dovuto essere tempestivamente rimossa;
RITENUTO infine di doversi respingere la richiesta di risarcimento danno, posto che l’ordine impugnato non è stato posto in esecuzione ed il Consorzio ricorrente ha potuto proseguire nell’esercizio della propria attività e nel rispetto degli obblighi concessori, quali il pagamento del canone;
VALUTATO che, sulla base delle considerazioni svolte, il ricorso non sia meritevole di accoglimento;
STIMATO equo, in ragione dell’evolversi della vicenda fattuale all’esame, disporre tra le parti la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR LA AL, Presidente
EL RI, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| EL RI | AR LA AL |
IL SEGRETARIO