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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/07/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 215/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 17/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 215/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dalla LEGALELIA STA S.r.l. in persona delll'Avv.to Francesco Elia e dall'Avv.to Daniela De Salvatore
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Indebito. Assegno Sociale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui alla comunicazione del 25.10.2023
e, per l'effetto, dichiara che non è dovuta da all'Istituto la somma Parte_1 complessiva di € 2.361,46 richiesta in pagamento con il provvedimento di cui innanzi.
pagina 1 di 8 2. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2024, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Velletri e, premesso si essere divorziato, CP_1 titolare di assegno sociale n. 04270118 dall'1.03.2020, e a tutt'oggi inoccupato, chiede di dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di € 2.361,46 di cui alla nota del 25.10.2023 rivendicato dall' convenuto per il periodo marzo 2020/aprile 2022 a CP_1 titolo di maggiorazione sociale o aumento della maggiorazione sociale. Richiama la giurisprudenza in materia di prestazioni assistenziali per motivi diversi da quelli sanitari, in cui si afferma il principio del legittimo affidamento del percettore e, nel merito, sostiene l'infondatezza della pretesa recuperatoria in virtù del principio di competenza delle somme percepite a titolo di arretrati. Sostiene, in particolare che: nel 2020 ha percepito redditi complessivi per € 5.050,24 a titolo di ratei mensili dell'assegno e indennità di
NASpI pertanto, detraendo tale importo da quello previsto per la maggiorazione sociale
(€ 8.476,26) ne deriva che aveva diritto ad un incremento di € 263,54 quindi superiore alla maggiorazione di € 191,68, per cui non sussiste alcun indebito;
nel 2021 ha percepito il solo assegno sociale maggiorato, non essendo computabile ai fini reddituali il TFR pagato in ritardo e soggetto a tassazione separata, ragione per cui non sussiste anche in questo caso alcun indebito;
nel 2022 ha percepito solo il reddito derivato dall'assegno sociale maggiorato, per cui anche con riferimento a tale annualità non sussiste alcun indebito.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. Il CP_1 procuratore dell' premesso che la prova della insussistenza del debito grava sul CP_1 ricorrente e nel merito sostiene la fondatezza della pretesa restitutoria fondata su un provvedimento di ricostituzione del 20.01.2023. Precisa infine che l'assegno sociale non è ricompreso tra le prestazioni pensionistiche per le quali opera la decadenza di cui all'art. 13 della legge 412/1991 e che il ricorrente non può invocare la rilevanza dell'affidamento che a suo dire, non opera nel sottosistema dell'indebito assistenziale. Nel caso in esame, infatti, l'indebito si è formato per il superamento dei limiti reddituali tenuto conto dei redditi comunicati dallo stesso ricorrente.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dal procuratore del ricorrente. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il pagina 2 di 8 giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che è utile premettere che le prestazioni economiche a sostegno del reddito costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi e il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludono la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., Sez. Un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte,
Cass. n. 256/2001; n. 8713/1999; n. 5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale - spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere-, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
La giurisprudenza di legittimità (ex multis ad es. Cass. n. 16620/2003, n. 7048/2006, n.
6610/2005 e 261262/2016) ha evidenziato che la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite -in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Il termine di prescrizione per ripetere le prestazioni non dovute è quello decennale, a norma dell'art. 2946 c.c., in quanto il credito scaturisce da indebito, e la prescrizione, in ossequio al principio generale dettato dall'art. 2935 c.c., comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
pagina 3 di 8 Ne discende che non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte, giacché la presente causa concerne una prestazione assistenziale, mentre le disposizioni di cui all'art. 52 della legge 9.3.1988,
n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Né si applica quanto disposto dall'art. 13 n. 2 della L. 412/1991. Nel primo caso, infatti, si tratta di una norma speciale rispetto a quella generale codicistica (art. 2033) e non può applicarsi in via analogica a fattispecie da essa non espressamente contemplate, non potendosi estendere la sua applicazione dall'interprete oltre lo stretto ambito cui sono dedicate dalla legge. Nel secondo caso si tratta di una norma che prevede una decadenza e, in quanto tale, anch'essa di cd “stretta interpretazione”.
Purtuttavia la S.C. Cassazione, con l'Ordinanza n. 13223 del giugno 2020, ha precisato che, nel settore, non si applica il principio generale codicistico di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancito dall'art. 2033 c.c. -secondo cui ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge, sia nel caso d'inesistenza originaria, sopravvenuta, o parziale, è da considerare indebita e, dunque, soggetta a ripetizione-.
I Supremi Giudici hanno, infatti, chiarito che trova applicazione la regola, propria del sottosistema in esame, che esclude la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ed una situazione idonea a generare affidamento.
Peraltro su detto principio ha fatto leva anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
“in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n.
264/2004).
In sintesi, la più recente giurisprudenza di legittimità muove dalla tesi secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente
pagina 4 di 8 percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)“.
Ciò posto, venendo al caso che ci occupa, è bene chiarire che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto dell'odierno ricorrente a percepire il beneficio assistenziale in parola, purtuttavia afferma che negli anni 2020, 2021 e 2022 egli non aveva diritto a beneficiare della maggiorazione di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001 (cosiddetto incremento al minore) tenuto conto dei redditi dallo stesso percepiti negli anni di interesse.
Ebbene la disciplina dell'assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995, all'art. 3, co. 6 dando attuazione al principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione al fine di assicurare “i mezzi necessari per vivere” dei cittadini anziani che vertono in stato di bisogno, così dispone: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il
1996, a Lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”.
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo soglia annualmente previsto, se non coniugato (cd integrazione al trattamento minimo), ovvero fino al doppio del predetto importo se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. Il reddito soglia è, infatti, costituito dall'ammontare dei redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b).
La posizione del 65enne non coniugato viene equiparata a quella del 65 legalmente (ed effettivamente) separato, anche in via provvisoria, per cui non si procede al cumulo del reddito dell'interessato con quello del coniuge.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno pagina 5 di 8 non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. L'assegno è, tuttavia, erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente, ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
In sintesi quindi: a) se non si posseggono redditi si ha diritto alla misura intera della prestazione;
b) se si posseggono redditi in misura inferiore all'assegno sociale si ha diritto alla misura ridotta fino alla concorrenza dell'assegno medesimo;
c) se si posseggono redditi superiori all'importo dell'assegno sociale non si ha diritto alla prestazione. Il superamento del tetto reddituale determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
Nel caso di specie è provato per tabulas (cfr. Modello OBIS-3, estratto contributivo, CUD anno 2022) che il ricorrente:
– Nell'anno 2020 oltre all'assegno sociale ha percepito il reddito derivante dall'indennità di disoccupazione NASpI per complessivi € 1.073,85;
– Nel 2021 oltre all'assegno sociale ha percepito redditi a titolo di compensi arretrati per rapporto di lavoro dipendente per € 2.631,06 e TFR per € 1.518,22, entrambi soggetti a tassazione separata, e quindi non rilevanti ai fini del riconoscimento del beneficio assistenziale in parola;
– Nel 2022 non ha percepito alcun reddito ulteriore rispetto all'assegno sociale.
Pertanto, tenuto conto dei limiti reddituali di cui alle Tabelle relative agli anni di interesse risulta che:
– Non ha superato il limite di reddito per beneficiare dell'assegno sociale fissato negli anni 2020 e 2021 in € 5.963,64 annui per il pensionato non coniugato e in €
11.967,28 annui per il pensionato coniugato, e nel 2022 in € 6.085,43 annui per il pensionato non coniugato e in € 12.170,86 annui per il pensionato coniugato e in €
4,873,05 senza gli aumenti di cui alle L. 448/1998 e 488/1999;
– Non ha, altresì, superato il limite di reddito per il diritto all'aumento dell'assegno sociale annuo fissato negli anni 2020 e 2021 in € 6.151,60 annui per il pensionato non coniugato e in € 12.854,14 annui per il pensionato coniugato, e nel 2022 pari a
€ 6.816,55 annui per il pensionato non coniugato e in € 13.069,94 annui per il pensionato coniugato;
pagina 6 di 8 – Non ha, infine, superato il limite per beneficiare della maggiorazione sociale fissato negli anni 2020 e 2021 in € 8.476,26 annui per il pensionato non coniugato e in €
14.459,90 annui per il pensionato coniugato, e nel 2022 in € 8.590,27 annui per il pensionato non coniugato e in € 14.675,60 annui per il pensionato coniugato.
In proposito è bene chiarire che per verificare la sussistenza del requisito reddituale, l'art. 13 co. 6 lett. a) e b) del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 (che ha modificato l'art. 35 del D.L. 207/2008 convertito in L. 14/2009), stabilisce che il reddito di riferimento ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente calcolato in via presuntiva. La norma ha, inoltre, aggiunto che per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al dei Parte_2 pensionati di cui al DPR n. 1338/1971 (che ha il compito di raccogliere, conservare e gestire i dati dei redditi e altre informazioni relativi a soggetti che beneficiano di prestazioni assistenziali), rilevano, invece, i redditi conseguiti nello stesso anno. La
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5271/2017 ha affermato che dal tenore letterale della norma emerge la regola generale secondo cui rileva il reddito conseguito nell'anno solare precedente, e che però è stata introdotta un'eccezione -con riferimento alle prestazioni assistenziali per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario
Centrale dei pensionati-, come è quella in parola, nel qual caso rileva il reddito conseguito nello stesso anno.
Quanto all'importo annuo dell'assegno sociale, si rammenta che è stato pari a € 5.983,64 negli anni 2020 e 2021 (460,28 x 13) e a € 6.085,43 nell'anno 2022 (468,11 x 13); la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 L. 448/2001 (cosiddetto incremento milione) è stata pari a € 191,74 nel 2020 e 2021 e a € 192,68 nel 2022.
Considerato, quindi, che il ricorrente ha fornito la prova di non avere superato i limiti reddituali per beneficiare negli anni di interesse (2020/2022) della maggiorazione sociale
o aumento della maggiorazione sociale e di contro l' non ha allegato nello specifico CP_1 come l'indebito si sia formato anno per anno, né ha prodotto alcun documento a sostegno della fondatezza della pretesa restitutoria, né soccorre in tal senso la nota del 23 del 20 gennaio 2023, prodotta in allegato alla memoria di costituzione dell' Ed infatti CP_1 nella nota, che peraltro non risulta comunicata all'interessato, si informa il ricorrente che in base ai redditi dallo stesso comunicati per il 2020 l'importo lordo della prestazione mensile dall'1.02.2023 sarebbe stata di € 698,60.
Per tutti i motivi esposti, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
pagina 7 di 8 Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 18 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 17/07/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 215/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dalla LEGALELIA STA S.r.l. in persona delll'Avv.to Francesco Elia e dall'Avv.to Daniela De Salvatore
E
– in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Indebito. Assegno Sociale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui alla comunicazione del 25.10.2023
e, per l'effetto, dichiara che non è dovuta da all'Istituto la somma Parte_1 complessiva di € 2.361,46 richiesta in pagamento con il provvedimento di cui innanzi.
pagina 1 di 8 2. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare al ricorrente le spese CP_1 processuali liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.01.2024, ritualmente notificato, il ricorrente epigrafato conviene in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Velletri e, premesso si essere divorziato, CP_1 titolare di assegno sociale n. 04270118 dall'1.03.2020, e a tutt'oggi inoccupato, chiede di dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di € 2.361,46 di cui alla nota del 25.10.2023 rivendicato dall' convenuto per il periodo marzo 2020/aprile 2022 a CP_1 titolo di maggiorazione sociale o aumento della maggiorazione sociale. Richiama la giurisprudenza in materia di prestazioni assistenziali per motivi diversi da quelli sanitari, in cui si afferma il principio del legittimo affidamento del percettore e, nel merito, sostiene l'infondatezza della pretesa recuperatoria in virtù del principio di competenza delle somme percepite a titolo di arretrati. Sostiene, in particolare che: nel 2020 ha percepito redditi complessivi per € 5.050,24 a titolo di ratei mensili dell'assegno e indennità di
NASpI pertanto, detraendo tale importo da quello previsto per la maggiorazione sociale
(€ 8.476,26) ne deriva che aveva diritto ad un incremento di € 263,54 quindi superiore alla maggiorazione di € 191,68, per cui non sussiste alcun indebito;
nel 2021 ha percepito il solo assegno sociale maggiorato, non essendo computabile ai fini reddituali il TFR pagato in ritardo e soggetto a tassazione separata, ragione per cui non sussiste anche in questo caso alcun indebito;
nel 2022 ha percepito solo il reddito derivato dall'assegno sociale maggiorato, per cui anche con riferimento a tale annualità non sussiste alcun indebito.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. Il CP_1 procuratore dell' premesso che la prova della insussistenza del debito grava sul CP_1 ricorrente e nel merito sostiene la fondatezza della pretesa restitutoria fondata su un provvedimento di ricostituzione del 20.01.2023. Precisa infine che l'assegno sociale non è ricompreso tra le prestazioni pensionistiche per le quali opera la decadenza di cui all'art. 13 della legge 412/1991 e che il ricorrente non può invocare la rilevanza dell'affidamento che a suo dire, non opera nel sottosistema dell'indebito assistenziale. Nel caso in esame, infatti, l'indebito si è formato per il superamento dei limiti reddituali tenuto conto dei redditi comunicati dallo stesso ricorrente.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dal procuratore del ricorrente. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il pagina 2 di 8 giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che è utile premettere che le prestazioni economiche a sostegno del reddito costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi e il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludono la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., Sez. Un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte,
Cass. n. 256/2001; n. 8713/1999; n. 5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale - spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere-, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
La giurisprudenza di legittimità (ex multis ad es. Cass. n. 16620/2003, n. 7048/2006, n.
6610/2005 e 261262/2016) ha evidenziato che la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite -in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Il termine di prescrizione per ripetere le prestazioni non dovute è quello decennale, a norma dell'art. 2946 c.c., in quanto il credito scaturisce da indebito, e la prescrizione, in ossequio al principio generale dettato dall'art. 2935 c.c., comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
pagina 3 di 8 Ne discende che non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte, giacché la presente causa concerne una prestazione assistenziale, mentre le disposizioni di cui all'art. 52 della legge 9.3.1988,
n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Né si applica quanto disposto dall'art. 13 n. 2 della L. 412/1991. Nel primo caso, infatti, si tratta di una norma speciale rispetto a quella generale codicistica (art. 2033) e non può applicarsi in via analogica a fattispecie da essa non espressamente contemplate, non potendosi estendere la sua applicazione dall'interprete oltre lo stretto ambito cui sono dedicate dalla legge. Nel secondo caso si tratta di una norma che prevede una decadenza e, in quanto tale, anch'essa di cd “stretta interpretazione”.
Purtuttavia la S.C. Cassazione, con l'Ordinanza n. 13223 del giugno 2020, ha precisato che, nel settore, non si applica il principio generale codicistico di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancito dall'art. 2033 c.c. -secondo cui ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge, sia nel caso d'inesistenza originaria, sopravvenuta, o parziale, è da considerare indebita e, dunque, soggetta a ripetizione-.
I Supremi Giudici hanno, infatti, chiarito che trova applicazione la regola, propria del sottosistema in esame, che esclude la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ed una situazione idonea a generare affidamento.
Peraltro su detto principio ha fatto leva anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000 – che non sussista un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche
“in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile” (ord. n.
264/2004).
In sintesi, la più recente giurisprudenza di legittimità muove dalla tesi secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente
pagina 4 di 8 percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)“.
Ciò posto, venendo al caso che ci occupa, è bene chiarire che l' ha riconosciuto il CP_1 diritto dell'odierno ricorrente a percepire il beneficio assistenziale in parola, purtuttavia afferma che negli anni 2020, 2021 e 2022 egli non aveva diritto a beneficiare della maggiorazione di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001 (cosiddetto incremento al minore) tenuto conto dei redditi dallo stesso percepiti negli anni di interesse.
Ebbene la disciplina dell'assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995, all'art. 3, co. 6 dando attuazione al principio di solidarietà sociale sancito nell'art. 2 della Costituzione al fine di assicurare “i mezzi necessari per vivere” dei cittadini anziani che vertono in stato di bisogno, così dispone: “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto
65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il
1996, a Lire 6.240.000, denominato “assegno sociale”.
Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo soglia annualmente previsto, se non coniugato (cd integrazione al trattamento minimo), ovvero fino al doppio del predetto importo se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. Il reddito soglia è, infatti, costituito dall'ammontare dei redditi coniugali conseguibili nell'anno solare di riferimento ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b).
La posizione del 65enne non coniugato viene equiparata a quella del 65 legalmente (ed effettivamente) separato, anche in via provvisoria, per cui non si procede al cumulo del reddito dell'interessato con quello del coniuge.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno pagina 5 di 8 non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale. L'assegno è, tuttavia, erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente, ed è conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
In sintesi quindi: a) se non si posseggono redditi si ha diritto alla misura intera della prestazione;
b) se si posseggono redditi in misura inferiore all'assegno sociale si ha diritto alla misura ridotta fino alla concorrenza dell'assegno medesimo;
c) se si posseggono redditi superiori all'importo dell'assegno sociale non si ha diritto alla prestazione. Il superamento del tetto reddituale determina la sospensione della prestazione la cui erogazione riprenderà quando i redditi torneranno al di sotto del limite massimo previsto per la sua attribuzione.
Nel caso di specie è provato per tabulas (cfr. Modello OBIS-3, estratto contributivo, CUD anno 2022) che il ricorrente:
– Nell'anno 2020 oltre all'assegno sociale ha percepito il reddito derivante dall'indennità di disoccupazione NASpI per complessivi € 1.073,85;
– Nel 2021 oltre all'assegno sociale ha percepito redditi a titolo di compensi arretrati per rapporto di lavoro dipendente per € 2.631,06 e TFR per € 1.518,22, entrambi soggetti a tassazione separata, e quindi non rilevanti ai fini del riconoscimento del beneficio assistenziale in parola;
– Nel 2022 non ha percepito alcun reddito ulteriore rispetto all'assegno sociale.
Pertanto, tenuto conto dei limiti reddituali di cui alle Tabelle relative agli anni di interesse risulta che:
– Non ha superato il limite di reddito per beneficiare dell'assegno sociale fissato negli anni 2020 e 2021 in € 5.963,64 annui per il pensionato non coniugato e in €
11.967,28 annui per il pensionato coniugato, e nel 2022 in € 6.085,43 annui per il pensionato non coniugato e in € 12.170,86 annui per il pensionato coniugato e in €
4,873,05 senza gli aumenti di cui alle L. 448/1998 e 488/1999;
– Non ha, altresì, superato il limite di reddito per il diritto all'aumento dell'assegno sociale annuo fissato negli anni 2020 e 2021 in € 6.151,60 annui per il pensionato non coniugato e in € 12.854,14 annui per il pensionato coniugato, e nel 2022 pari a
€ 6.816,55 annui per il pensionato non coniugato e in € 13.069,94 annui per il pensionato coniugato;
pagina 6 di 8 – Non ha, infine, superato il limite per beneficiare della maggiorazione sociale fissato negli anni 2020 e 2021 in € 8.476,26 annui per il pensionato non coniugato e in €
14.459,90 annui per il pensionato coniugato, e nel 2022 in € 8.590,27 annui per il pensionato non coniugato e in € 14.675,60 annui per il pensionato coniugato.
In proposito è bene chiarire che per verificare la sussistenza del requisito reddituale, l'art. 13 co. 6 lett. a) e b) del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 (che ha modificato l'art. 35 del D.L. 207/2008 convertito in L. 14/2009), stabilisce che il reddito di riferimento ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente calcolato in via presuntiva. La norma ha, inoltre, aggiunto che per le prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al dei Parte_2 pensionati di cui al DPR n. 1338/1971 (che ha il compito di raccogliere, conservare e gestire i dati dei redditi e altre informazioni relativi a soggetti che beneficiano di prestazioni assistenziali), rilevano, invece, i redditi conseguiti nello stesso anno. La
Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 5271/2017 ha affermato che dal tenore letterale della norma emerge la regola generale secondo cui rileva il reddito conseguito nell'anno solare precedente, e che però è stata introdotta un'eccezione -con riferimento alle prestazioni assistenziali per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario
Centrale dei pensionati-, come è quella in parola, nel qual caso rileva il reddito conseguito nello stesso anno.
Quanto all'importo annuo dell'assegno sociale, si rammenta che è stato pari a € 5.983,64 negli anni 2020 e 2021 (460,28 x 13) e a € 6.085,43 nell'anno 2022 (468,11 x 13); la maggiorazione sociale di cui all'art. 38 L. 448/2001 (cosiddetto incremento milione) è stata pari a € 191,74 nel 2020 e 2021 e a € 192,68 nel 2022.
Considerato, quindi, che il ricorrente ha fornito la prova di non avere superato i limiti reddituali per beneficiare negli anni di interesse (2020/2022) della maggiorazione sociale
o aumento della maggiorazione sociale e di contro l' non ha allegato nello specifico CP_1 come l'indebito si sia formato anno per anno, né ha prodotto alcun documento a sostegno della fondatezza della pretesa restitutoria, né soccorre in tal senso la nota del 23 del 20 gennaio 2023, prodotta in allegato alla memoria di costituzione dell' Ed infatti CP_1 nella nota, che peraltro non risulta comunicata all'interessato, si informa il ricorrente che in base ai redditi dallo stesso comunicati per il 2020 l'importo lordo della prestazione mensile dall'1.02.2023 sarebbe stata di € 698,60.
Per tutti i motivi esposti, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
pagina 7 di 8 Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che se ne dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 18 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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