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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 7290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7290 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. VA LL, all'esito della camera di consiglio, acquisite note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 14500/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Mario Vulcano e Rosa Funciello, che la Parte_1
rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza CP_1
giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 22.3.2024 Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 17/4/2025 si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, e - premesso di aver presentato istanza di ATPO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie richieste dall'art. 1 legge n. 18/80 ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, negate in occasione della visita eseguita dalla Commissione Medica il 19/3/2024, di aver contestato le conclusioni del ctu nominato, che aveva escluso la sussistenza di dette condizioni, con dichiarazione di dissenso depositata l'8/4/2025 -ha dedotto che il ctu aveva erroneamente escluso la sussistenza di dette condizioni, in quanto aveva omesso di valutare le risultanze della visita geriatrica prodotta, in cui era definita “soggetto non autonomi che necessità di assistenza continua”, dopo aver effettuato il teste richiesti.
2.Si è costituito l' , chiedendo preliminarmente la verifica della tempestiva formulazione della CP_1
dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. e del tempestivo deposito del ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni da detta dichiarazione;
ha, quindi, eccepito la inammissibilità
1 del ricorso in quanto privo di specifici motivi di contestazione alla ctu espletata nel corso del procedimento di ATP;
nel merito, ne ha contestato la fondatezza.
3.Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su richiesta del difensore dell' , CP_2
acquisite note di trattazione, la causa è stata quindi decisa.
4.Rileva preliminarmente il Tribunale che il ricorso in esame, proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 445 bis, comma 6,.c.p.c. è tempestivo in quanto depositato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso ex comma 4, avvenuta l'8/4/2025, la quale, a sua volta, risulta formulata entro il termine perentorio fissato dal giudice.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di specifici motivi di contestazione delle conclusioni e delle argomentazioni formulate dal ctu nella precedente fase di ATPO, giusta quanto disposto dall'art. 445, comma 6, c.p.c..
51.Da tale disposizione si evince in maniera inequivoca che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. "generica", ossia a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico.
5.2.Sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma, 5, c.p.c. non può essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove facevano riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere “motivi specifici”, necessità che non è venuta meno ma anzi è stata accentuata per effetto delle riscrittura di tali articoli operata dapprima con l'art. 54 d.l.
22.6.2012, n. 63, convertito con legge n. 134/2012 e, quindi, con l'art. 3 del D.lgs. 10 ottobre 2022,
n. 143.
5.3..Ne consegue che anche in questa sede può trovare applicazione il principio secondo cui la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza non può che essere effettuata in relazione al tenore ed al contenuto delle censure mosse da chi la contesta, per cui la relativa richiesta deve a essere rigettata ove tali censure risultino generiche e non supportate da alcun riscontro documentale
(v., tra le altre, Cass. 24.2.2003 n. 2797 e Cass. 30.8.2004 n. 17318).
5.4.Ciò premesso, rileva il Tribunale che la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di ATPO appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che la c.t.u., dott.ssa , specialista in medicina Persona_2
legale, ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda e della documentazione medica prodotta, ivi compresa la certificazione geriatrica del 14/12/2022.
2 5.5.In tal modo risulta accertato che la è affetta da: 1) artrosi polidistrettuale a moderato Parte_1
impatto funzionale;
2) diabete mellito tipo 2 in terapia orale;
3) ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata;
ipertensione arteriosa..
5.6.L'ausiliare, dopo aver accuratamente esaminato l'evoluzione di ciascuna patologia e la relativa incidenza invalidante, ha concluso nel senso che il complesso patologico accertato rendeva la ricorrente soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi e persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età, ma non implicava la sussistenza delle condizioni sanitarie richiesta dall'art. 1 legge n. 18/80, risultando la in grado di deambulare autonomamente Parte_1 senza l'ausilio di un accompagnatore, sia pure in maniera cauta;
di mantenere autonomamente la stazione eretta ed effettuare da sola i cambi posturali;
di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, risultando sufficientemente orientata nei tre assi, cosciente e vigile, con sensorio integro.
5.7.Tali difficoltà, come è noto, non sono sufficienti ad integrare i requisiti richiesti dall'art. 1 della legge 18/80, consistenti alternativamente, e indistintamente per tutte le età, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, per la cui valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo
1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa ( v., tra le altre, Cass., 29.5.2009, n. 12521 e Cass., 28.7.2015, n. 15882)
5.8. Rileva il Tribunale che il giudizio medico-legale espresso dall'ausiliare trova risconto negli esiti dell'esame obiettivo e neppure è stato oggetto di contestazioni nell'ambito del procedimento ex art.195 c.p.c. ad opera dell'odierna ricorrente, che ha omessa di inviare al ctu le proprie osservazioni
6.Con il ricorso proposto non sono stati forniti concreti elementi atti a far ritenere sussistente la condizione di cui all'art. 1 legge n. 18/1980, atteso che la ricorrente si è limitata, da un lato, ad una
3 generica contestazione delle conclusioni del ctu,; dall'altro, a lamentare infondatamente l'omessa considerazione delle risultanze della valutazione geriatrica multidimensionale, che invece l'ausiliare ha preso in esame, unitamente al resto della documentazione medica prodotta.
La ricorrente, quindi, non ha evidenziato alcuno specifico vizio nei criteri di valutazione e di metodo seguiti dal ctu, nè indicato eventuali patologie non esaminate, né offerto alcuna indicazione sui criteri medico-legali che giustificherebbero conclusioni diverse rispetto a quelle del consulente, né ha specificamente dedotto alcun aggravamento delle pregresse patologie o la sopravvenienza di alcuna nuova infermità, né ha prodotto nuova e sopravvenuta documentazione sanitaria.
Le critiche della ricorrente sono, dunque, il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.
Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico- legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate , o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass., 3.10.2011 n.20188 e più di recente Cass., 20.3.2019,
n. 7886, Ord. e Cass., 8.3.2019, n. 6892, che hanno ribadito l'applicabilità di tali principi proprio in materia di giudizio di opposizione ex art. 445, comma 6, cp.c.).
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Spese di lite non ripetibili, sussistendo i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 152 disp. att c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)rigetta inammissibile il ricorso.
b)dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025 Il Giudice
VA LL
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il Giudice, Dott. VA LL, all'esito della camera di consiglio, acquisite note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 14500/2025, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Mario Vulcano e Rosa Funciello, che la Parte_1
rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Clotilde Mazza CP_1
giusta procura generale alle liti per atto notar di Roma del 22.3.2024 Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in via telematica il 17/4/2025 si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, e - premesso di aver presentato istanza di ATPO ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie richieste dall'art. 1 legge n. 18/80 ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, negate in occasione della visita eseguita dalla Commissione Medica il 19/3/2024, di aver contestato le conclusioni del ctu nominato, che aveva escluso la sussistenza di dette condizioni, con dichiarazione di dissenso depositata l'8/4/2025 -ha dedotto che il ctu aveva erroneamente escluso la sussistenza di dette condizioni, in quanto aveva omesso di valutare le risultanze della visita geriatrica prodotta, in cui era definita “soggetto non autonomi che necessità di assistenza continua”, dopo aver effettuato il teste richiesti.
2.Si è costituito l' , chiedendo preliminarmente la verifica della tempestiva formulazione della CP_1
dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c. e del tempestivo deposito del ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni da detta dichiarazione;
ha, quindi, eccepito la inammissibilità
1 del ricorso in quanto privo di specifici motivi di contestazione alla ctu espletata nel corso del procedimento di ATP;
nel merito, ne ha contestato la fondatezza.
3.Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su richiesta del difensore dell' , CP_2
acquisite note di trattazione, la causa è stata quindi decisa.
4.Rileva preliminarmente il Tribunale che il ricorso in esame, proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 445 bis, comma 6,.c.p.c. è tempestivo in quanto depositato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso ex comma 4, avvenuta l'8/4/2025, la quale, a sua volta, risulta formulata entro il termine perentorio fissato dal giudice.
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di specifici motivi di contestazione delle conclusioni e delle argomentazioni formulate dal ctu nella precedente fase di ATPO, giusta quanto disposto dall'art. 445, comma 6, c.p.c..
51.Da tale disposizione si evince in maniera inequivoca che il giudice non può dare accesso alla contestazione c.d. "generica", ossia a quella che si risolve nella riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o nella semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico.
5.2.Sebbene il giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma, 5, c.p.c. non può essere considerato un vero e proprio giudizio di impugnazione, esso presenta un requisito di ammissibilità analogo a quello richiesto in materia di appello dagli artt. 342 e 434 c.p.c., lì dove facevano riferimento alla necessità che il gravame dovesse contenere “motivi specifici”, necessità che non è venuta meno ma anzi è stata accentuata per effetto delle riscrittura di tali articoli operata dapprima con l'art. 54 d.l.
22.6.2012, n. 63, convertito con legge n. 134/2012 e, quindi, con l'art. 3 del D.lgs. 10 ottobre 2022,
n. 143.
5.3..Ne consegue che anche in questa sede può trovare applicazione il principio secondo cui la valutazione circa la necessità del rinnovo della consulenza non può che essere effettuata in relazione al tenore ed al contenuto delle censure mosse da chi la contesta, per cui la relativa richiesta deve a essere rigettata ove tali censure risultino generiche e non supportate da alcun riscontro documentale
(v., tra le altre, Cass. 24.2.2003 n. 2797 e Cass. 30.8.2004 n. 17318).
5.4.Ciò premesso, rileva il Tribunale che la consulenza tecnica espletata nel corso del procedimento di ATPO appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
In particolare, emerge dagli atti che la c.t.u., dott.ssa , specialista in medicina Persona_2
legale, ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda e della documentazione medica prodotta, ivi compresa la certificazione geriatrica del 14/12/2022.
2 5.5.In tal modo risulta accertato che la è affetta da: 1) artrosi polidistrettuale a moderato Parte_1
impatto funzionale;
2) diabete mellito tipo 2 in terapia orale;
3) ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata;
ipertensione arteriosa..
5.6.L'ausiliare, dopo aver accuratamente esaminato l'evoluzione di ciascuna patologia e la relativa incidenza invalidante, ha concluso nel senso che il complesso patologico accertato rendeva la ricorrente soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi e persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri dell'età, ma non implicava la sussistenza delle condizioni sanitarie richiesta dall'art. 1 legge n. 18/80, risultando la in grado di deambulare autonomamente Parte_1 senza l'ausilio di un accompagnatore, sia pure in maniera cauta;
di mantenere autonomamente la stazione eretta ed effettuare da sola i cambi posturali;
di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, risultando sufficientemente orientata nei tre assi, cosciente e vigile, con sensorio integro.
5.7.Tali difficoltà, come è noto, non sono sufficienti ad integrare i requisiti richiesti dall'art. 1 della legge 18/80, consistenti alternativamente, e indistintamente per tutte le età, nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, oppure nella incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza, per la cui valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità. Tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo
1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa ( v., tra le altre, Cass., 29.5.2009, n. 12521 e Cass., 28.7.2015, n. 15882)
5.8. Rileva il Tribunale che il giudizio medico-legale espresso dall'ausiliare trova risconto negli esiti dell'esame obiettivo e neppure è stato oggetto di contestazioni nell'ambito del procedimento ex art.195 c.p.c. ad opera dell'odierna ricorrente, che ha omessa di inviare al ctu le proprie osservazioni
6.Con il ricorso proposto non sono stati forniti concreti elementi atti a far ritenere sussistente la condizione di cui all'art. 1 legge n. 18/1980, atteso che la ricorrente si è limitata, da un lato, ad una
3 generica contestazione delle conclusioni del ctu,; dall'altro, a lamentare infondatamente l'omessa considerazione delle risultanze della valutazione geriatrica multidimensionale, che invece l'ausiliare ha preso in esame, unitamente al resto della documentazione medica prodotta.
La ricorrente, quindi, non ha evidenziato alcuno specifico vizio nei criteri di valutazione e di metodo seguiti dal ctu, nè indicato eventuali patologie non esaminate, né offerto alcuna indicazione sui criteri medico-legali che giustificherebbero conclusioni diverse rispetto a quelle del consulente, né ha specificamente dedotto alcun aggravamento delle pregresse patologie o la sopravvenienza di alcuna nuova infermità, né ha prodotto nuova e sopravvenuta documentazione sanitaria.
Le critiche della ricorrente sono, dunque, il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del c.t.u.
Si tratta, pertanto, di un dissenso assolutamente normale nell'ambito delle valutazioni medico- legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate , o omissione di accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal ctu, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., 17.4.2004 n. 7341; Cass., 3.10.2011 n.20188 e più di recente Cass., 20.3.2019,
n. 7886, Ord. e Cass., 8.3.2019, n. 6892, che hanno ribadito l'applicabilità di tali principi proprio in materia di giudizio di opposizione ex art. 445, comma 6, cp.c.).
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
7. Spese di lite non ripetibili, sussistendo i presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 152 disp. att c.p.c.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a)rigetta inammissibile il ricorso.
b)dichiara la ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2025 Il Giudice
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