CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 26/02/2026, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3402/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente SUMA MARCELLA, Relatore RICCI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 102/2024 depositato il 04/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 751 - 294 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, mediante notifica al Comune di Napoli;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data il resistente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 23 medesimo testo;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 2 febbraio 2026 nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'udienza fissata per la trattazione, il Collegio udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 srl, , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott. Nominativo_1 Nominativo_1 Società_1 Resistente_1, impugna l'avviso di accertamento n. della Srl, Concessionaria del Comune di Napoli, notificato il 06/12/2023 , con cui la Società Concessionaria ha accertato alla Ricorrente_1 Srl una maggiore IMU 2020 per € 7.009,00, oltre sanzioni ed interessi, per un totale di € 10.174,52 per un manufatto (D7) in concessione demaniale, sito indirizzo_1 , senza alcuna motivazione se non i relativi conteggi.
Eccepisce:
- la nullità dell'impugnato avviso di accertamento per mancanza di adeguata e valida motivazione.
-la mancanza di legittimazione al pagamento del tributo
– la violazione art. 3, comma 2, D. Lgs. 504/92, in relazione all'art. 23 della Costituzione, atteso che l'IMU è un' imposta patrimoniale, e non può colpire il concessionario di un manufatto demaniale che ha, in sostanza, lo stesso rapporto con l'immobile che ha il conduttore in un contratto di locazione. L'immobile poi non esiste nel patrimonio della Ricorrente_1 e non vi potrà mai essere, perché – tra l'altro – la concessione è annuale e non alienabile. L'unica eccezione riguarda quindi le aree demaniali, come le spiagge e gli arenili dati in concessione e ciò in virtù di una norma ben precisa, appunto quella violata dal Concessionario del Comune di Napoli, sulla cui costituzionalità comunque si nutrono forti dubbi.
-la violazione dell'art. 18, comma 3 Legge 388/2000. L'obbligo di soggetto passivo d'imposta, previsto dall'art. 18, comma 3°, Legge 388/2000, ricade solo sul concessionario di aree demaniali. Il concetto di area non è confondibile con quello di manufatto e i due concetti non possono coincidere o sovrapporsi se il propretario è unico, cioè il Demanio. La legge prevede che l'imu la deve pagare il concessionario di aree demaniali e non di fabbricati demaniali
-la violazione dell'art. 9, d. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. il D. Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ha previsto all'art. 9 che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono “il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi”, per poi aggiungere che “nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”. La norma de qua cita quindi espressamente come soggetto passivo il concessionario di aree, senza fare riferimento a fabbricati, locali ed altri manufatti: nel caso Ricorrente_1de quo è pacifico che la è titolare unicamente di concessione di un manufatto (D/7) demaniale, per giunta a ciglio banchina.
-la violazione dell'art. 3, D. Lgs. 504/92 L' accertamento quì impugnato non coglie la lapalissiana discrasia normativa che imporrebbe la legittimazione passiva dell'imposta fissata in capo al concessionario, mentre allo stesso non è riconosciuta la legittimazione attiva per richiedere la variazione della categoria catastale e/o una valutazione diversa della stessa rendita catastale .
-la violazione dell'art. 9 – D.Lgs 23/2011 e ART.1, comma 743, L.160/2019 Giova infine riportarsi all'ultima sentenza di merito fra le parti del presente processo: C.T.P. NA.4311/21/2022, depositata il 07/04/2022: ”L'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 – Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale – oggi riproposto, per quel che qui interessa, nell'art.1,comma 743 della L.27 dicembre 2019,n.160, prevede che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. E' principio generale che l'imposta grava sul proprietario dell'immobile ovvero su chi vanta un diritto reale di godimento sullo stesso.
EG OV Il Concessionario, presumibilmente secondo l'interpretazione del Comune di Napoli e/o Resistente_1 Srl, acquista la titolarietà di un diritto reale assimilabile, rispettivamente, al diritto di superficie e alla proprietà superficiaria (art.952, primo comma e secondo comma, cod.civile) a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia già esistente. (Cass.10577/2023, Cass. 9990/2023, Cass. 9943/23). Atteso che il concessionario del manufatto, la Ricorrente_1 Srl, è anche gestore dell'attività ivi esercitata in Calata Porta di Massa, è esentata per il 2020 dal pagamento dell'IMU ai sensi del Decreto Rilancio – art.117, comma 1 (PRIMA RATA IMU) e del Decreto Legge 14/08/2020 n.104 – art.78 (SECONDA RATA).
Si è costituita Resistente_1 che ribadisce la propria legittimazione.
Quanto al merito evidenzia che proprio la CO risulta destinataria di altra sentenza per gli stessi fatti in cui è stato rigettato il ricorso.
Ritiene il Collegio che il ricorso è infondato e va rigettato.
Con riguardo all'IMU del D. L.gvo 2011/23 art. 9, è previsto che “ nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”.
La ricorrente contesta l'equiparabilità ai fini IMU tra la concessione di un'area demaniale per la quale il soggetto passivo dovrebbe essere il concessionario e la concessione di un fabbricato insistente su di un'area demaniale per la quale soggetto passivo dovrebbe, a suo dire, essere l'amministrazione proprietaria.
Va tuttavia rilevato che nel caso di concessione avente ad oggetto il fabbricato edificato o edificando su un'area demaniale di cui lo stesso costituisce o costituirà accessione (art. 934 c.c.) il concessionario acquista la titolarità di un diritto reale assimilabile rispettivamente ad un diritto di superficie o alla proprietà superficiaria.
Per cui in tale evenienza la soggettività passiva ai fini IMU trova fondamento sempre nel medesimo art 9 nella parte in cui afferma “ soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili inclusi i terreni e le aree edificabili inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi usi destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi superficie sugli stessi”
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione Sez. V ordinanza 19 aprile 2023 n. 10577) che ha escluso che si possa così verificare una disparità di trattamento in danno del concessionario di un'area demaniale o di un fabbricato demaniale atteso che “la concessione di un bene demaniale oltre a non comportare la sua automatica destinazione ad un servizio pubblico- non limita le facoltà di godimento del concessionario che subentra nei poteri e nelle funzioni dell'amministrazione concedente divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle relative imposte e pertanto l'unico legittimato passivo in caso di accertamento catastale.
Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che determina in euro 500,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente SUMA MARCELLA, Relatore RICCI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 102/2024 depositato il 04/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 751 - 294 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo, mediante notifica al Comune di Napoli;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data il resistente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 23 medesimo testo;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 2 febbraio 2026 nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all'udienza fissata per la trattazione, il Collegio udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Ricorrente_1 srl, , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott. Nominativo_1 Nominativo_1 Società_1 Resistente_1, impugna l'avviso di accertamento n. della Srl, Concessionaria del Comune di Napoli, notificato il 06/12/2023 , con cui la Società Concessionaria ha accertato alla Ricorrente_1 Srl una maggiore IMU 2020 per € 7.009,00, oltre sanzioni ed interessi, per un totale di € 10.174,52 per un manufatto (D7) in concessione demaniale, sito indirizzo_1 , senza alcuna motivazione se non i relativi conteggi.
Eccepisce:
- la nullità dell'impugnato avviso di accertamento per mancanza di adeguata e valida motivazione.
-la mancanza di legittimazione al pagamento del tributo
– la violazione art. 3, comma 2, D. Lgs. 504/92, in relazione all'art. 23 della Costituzione, atteso che l'IMU è un' imposta patrimoniale, e non può colpire il concessionario di un manufatto demaniale che ha, in sostanza, lo stesso rapporto con l'immobile che ha il conduttore in un contratto di locazione. L'immobile poi non esiste nel patrimonio della Ricorrente_1 e non vi potrà mai essere, perché – tra l'altro – la concessione è annuale e non alienabile. L'unica eccezione riguarda quindi le aree demaniali, come le spiagge e gli arenili dati in concessione e ciò in virtù di una norma ben precisa, appunto quella violata dal Concessionario del Comune di Napoli, sulla cui costituzionalità comunque si nutrono forti dubbi.
-la violazione dell'art. 18, comma 3 Legge 388/2000. L'obbligo di soggetto passivo d'imposta, previsto dall'art. 18, comma 3°, Legge 388/2000, ricade solo sul concessionario di aree demaniali. Il concetto di area non è confondibile con quello di manufatto e i due concetti non possono coincidere o sovrapporsi se il propretario è unico, cioè il Demanio. La legge prevede che l'imu la deve pagare il concessionario di aree demaniali e non di fabbricati demaniali
-la violazione dell'art. 9, d. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. il D. Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ha previsto all'art. 9 che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono “il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi”, per poi aggiungere che “nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”. La norma de qua cita quindi espressamente come soggetto passivo il concessionario di aree, senza fare riferimento a fabbricati, locali ed altri manufatti: nel caso Ricorrente_1de quo è pacifico che la è titolare unicamente di concessione di un manufatto (D/7) demaniale, per giunta a ciglio banchina.
-la violazione dell'art. 3, D. Lgs. 504/92 L' accertamento quì impugnato non coglie la lapalissiana discrasia normativa che imporrebbe la legittimazione passiva dell'imposta fissata in capo al concessionario, mentre allo stesso non è riconosciuta la legittimazione attiva per richiedere la variazione della categoria catastale e/o una valutazione diversa della stessa rendita catastale .
-la violazione dell'art. 9 – D.Lgs 23/2011 e ART.1, comma 743, L.160/2019 Giova infine riportarsi all'ultima sentenza di merito fra le parti del presente processo: C.T.P. NA.4311/21/2022, depositata il 07/04/2022: ”L'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 – Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale – oggi riproposto, per quel che qui interessa, nell'art.1,comma 743 della L.27 dicembre 2019,n.160, prevede che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. E' principio generale che l'imposta grava sul proprietario dell'immobile ovvero su chi vanta un diritto reale di godimento sullo stesso.
EG OV Il Concessionario, presumibilmente secondo l'interpretazione del Comune di Napoli e/o Resistente_1 Srl, acquista la titolarietà di un diritto reale assimilabile, rispettivamente, al diritto di superficie e alla proprietà superficiaria (art.952, primo comma e secondo comma, cod.civile) a seconda che il fabbricato non sia ancora ovvero sia già esistente. (Cass.10577/2023, Cass. 9990/2023, Cass. 9943/23). Atteso che il concessionario del manufatto, la Ricorrente_1 Srl, è anche gestore dell'attività ivi esercitata in Calata Porta di Massa, è esentata per il 2020 dal pagamento dell'IMU ai sensi del Decreto Rilancio – art.117, comma 1 (PRIMA RATA IMU) e del Decreto Legge 14/08/2020 n.104 – art.78 (SECONDA RATA).
Si è costituita Resistente_1 che ribadisce la propria legittimazione.
Quanto al merito evidenzia che proprio la CO risulta destinataria di altra sentenza per gli stessi fatti in cui è stato rigettato il ricorso.
Ritiene il Collegio che il ricorso è infondato e va rigettato.
Con riguardo all'IMU del D. L.gvo 2011/23 art. 9, è previsto che “ nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario”.
La ricorrente contesta l'equiparabilità ai fini IMU tra la concessione di un'area demaniale per la quale il soggetto passivo dovrebbe essere il concessionario e la concessione di un fabbricato insistente su di un'area demaniale per la quale soggetto passivo dovrebbe, a suo dire, essere l'amministrazione proprietaria.
Va tuttavia rilevato che nel caso di concessione avente ad oggetto il fabbricato edificato o edificando su un'area demaniale di cui lo stesso costituisce o costituirà accessione (art. 934 c.c.) il concessionario acquista la titolarità di un diritto reale assimilabile rispettivamente ad un diritto di superficie o alla proprietà superficiaria.
Per cui in tale evenienza la soggettività passiva ai fini IMU trova fondamento sempre nel medesimo art 9 nella parte in cui afferma “ soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili inclusi i terreni e le aree edificabili inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi usi destinati ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi superficie sugli stessi”
La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione Sez. V ordinanza 19 aprile 2023 n. 10577) che ha escluso che si possa così verificare una disparità di trattamento in danno del concessionario di un'area demaniale o di un fabbricato demaniale atteso che “la concessione di un bene demaniale oltre a non comportare la sua automatica destinazione ad un servizio pubblico- non limita le facoltà di godimento del concessionario che subentra nei poteri e nelle funzioni dell'amministrazione concedente divenendo l'unico soggetto tenuto al pagamento delle relative imposte e pertanto l'unico legittimato passivo in caso di accertamento catastale.
Va disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che determina in euro 500,00 oltre accessori se dovuti.