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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 23/02/2026, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3175/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13900/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021316516000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.07.2025 notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione ed alla Regione Campania,
AR TO, rappresentato e difeso come in atti, si opponeva con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale n. 07120240021316516000 notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 12.5.2025 relativa a Tassa Automobilistica insoluta anno 2018 per un importo di €.
216,93 compresi di sanzioni ed interessi arbitrariamente e/o confusamente conteggiati, eccependone la illegittimità per carenza di motivazione della cartella esattoriale, omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione del credito. Concludeva chiedendo di voler accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella esattoriale n. 07120240021316516000 impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, ordinare all'Agenzia Entrate Riscossione la cancellazione dai ruoli esattoriali del debito prescritto;
vittoria di spese e competenze di lite da attribuire al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e contestando integralmente quanto dedotto, affermato ed eccepito ex adverso, chiedendone il rigetto depositando l'estratto di ruolo rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso, riferibili al solo ente impositore e la correttezza del proprio operato.
Non si costituiva in giudizio la Regione Campania, seppur regolarmente citata.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
A fronte della specifica contestazione da parte del contribuente di intervenuta estinzione dell'obbligazione tributaria per prescrizione, sul presupposto dell'omessa notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento) indicati e posti a fondamento del credito nell'opposta cartella esattoriale, sarebbe stato difatti onere della
Regione Campania documentare la rituale notifica degli stessi: .-1) avviso accertamento nr. 834234979513 asseritamente notificato il 12/10/2021 anno 2018 relativo alla veicolo con targa Targa_1, .-2) avviso accertamento nr. 834140500604 asseritamente notificato il 07/10/2021 anno 2018 relativo al veicolo targa
Targa_2
Tale prova dirimente non può ritenersi acquisita atteso che la Regione Campania non si è neanche costituita in giudizio, nonostante il ricorso le risultasse notificato con messaggio di posta elettronica certificata consegnato in data 10/07/2025. Pertanto, in mancanza di prova della avvenuta e regolare notifica degli indicati avvisi presupposti li stessi devono ritenersi nulli per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Alla mancata notifica degli avvisi di accertamento richiamati nella cartella impugnata consegue l'estinzione del debito per prescrizione avuto riguardo al termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n. 953/1982 la cui scadenza naturale nel caso di specie risulta essere quella del 31.12.2021, appalesandosi ininfluente nella fattispecie, attesa la avvenuta notifica in data 12/05/2025 della cartella esattoriale in questione, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Tali valutazioni rendono ultroneo e superfluo ogni ulteriore esame del contenuto del ricorso.
In accoglimento delle eccezioni del ricorrente l'obbligazione deve dunque ritenersi estinta, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna gli enti resisenti in solido alla refusione delle spese di lite che si liquidano in
€ 100,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa, e rimborso del contributo unificato con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
IOVINO GABRIELE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13900/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240021316516000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 255/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10.07.2025 notificato alla Agenzia delle Entrate-Riscossione ed alla Regione Campania,
AR TO, rappresentato e difeso come in atti, si opponeva con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione della cartella esattoriale n. 07120240021316516000 notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione in data 12.5.2025 relativa a Tassa Automobilistica insoluta anno 2018 per un importo di €.
216,93 compresi di sanzioni ed interessi arbitrariamente e/o confusamente conteggiati, eccependone la illegittimità per carenza di motivazione della cartella esattoriale, omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione del credito. Concludeva chiedendo di voler accertare e dichiarare l'illegittimità della cartella esattoriale n. 07120240021316516000 impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
per l'effetto, ordinare all'Agenzia Entrate Riscossione la cancellazione dai ruoli esattoriali del debito prescritto;
vittoria di spese e competenze di lite da attribuire al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio resistendo al ricorso e contestando integralmente quanto dedotto, affermato ed eccepito ex adverso, chiedendone il rigetto depositando l'estratto di ruolo rappresentando la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni sollevate in ricorso, riferibili al solo ente impositore e la correttezza del proprio operato.
Non si costituiva in giudizio la Regione Campania, seppur regolarmente citata.
All'udienza del 14.1.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.
A fronte della specifica contestazione da parte del contribuente di intervenuta estinzione dell'obbligazione tributaria per prescrizione, sul presupposto dell'omessa notifica degli atti prodromici (avvisi di accertamento) indicati e posti a fondamento del credito nell'opposta cartella esattoriale, sarebbe stato difatti onere della
Regione Campania documentare la rituale notifica degli stessi: .-1) avviso accertamento nr. 834234979513 asseritamente notificato il 12/10/2021 anno 2018 relativo alla veicolo con targa Targa_1, .-2) avviso accertamento nr. 834140500604 asseritamente notificato il 07/10/2021 anno 2018 relativo al veicolo targa
Targa_2
Tale prova dirimente non può ritenersi acquisita atteso che la Regione Campania non si è neanche costituita in giudizio, nonostante il ricorso le risultasse notificato con messaggio di posta elettronica certificata consegnato in data 10/07/2025. Pertanto, in mancanza di prova della avvenuta e regolare notifica degli indicati avvisi presupposti li stessi devono ritenersi nulli per assenza di notificazione, con conseguente nullità derivata dell'atto impugnato. Alla mancata notifica degli avvisi di accertamento richiamati nella cartella impugnata consegue l'estinzione del debito per prescrizione avuto riguardo al termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n. 953/1982 la cui scadenza naturale nel caso di specie risulta essere quella del 31.12.2021, appalesandosi ininfluente nella fattispecie, attesa la avvenuta notifica in data 12/05/2025 della cartella esattoriale in questione, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Tali valutazioni rendono ultroneo e superfluo ogni ulteriore esame del contenuto del ricorso.
In accoglimento delle eccezioni del ricorrente l'obbligazione deve dunque ritenersi estinta, con conseguente nullità della cartella esattoriale impugnata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna gli enti resisenti in solido alla refusione delle spese di lite che si liquidano in
€ 100,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa, e rimborso del contributo unificato con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.