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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 27/10/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 196/2025 P.U.
PROMOSSO DA
( C.f. ), Parte_1 C.F._1
con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Scaltriti con studio in Busto Arsizio alla via Teano n. 14 che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 30.9.2025, Parte_1 ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. Persona_1 nominato in data 2.7.2024 dall'O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti di Busto Arsizio.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e . Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Arconate (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Sussiste la legittimazione del debitore ricorrente , ai sensi degli artt. 2 co.1 lett.c) e 269 c.c.i.i. in quanto lo stesso debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione Giudiziale ovvero di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per la crisi e l'insolvenza,
La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (vd. Relazione dell'O.C.C. );
Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente. In particolare la parte debitrice presenta un'esposizione debitoria complessiva di circa
€. 266.000,oo che non appare certamente ripianabile con il patrimonio disponibile ed ancor meno con i redditi percepiti dal debitore che neppure consentono di far fronte a tutte le obbligazioni di prossima scadenza.
La parte ricorrente ha posto a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio costituito da
- saldo creditore conto corrente presso IN BA e NC UM.
Le somme attualmente depositate sui conti correnti dovranno essere versate sul conto della procedura.
Devono inoltre ritenersi costituire patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi futuri derivanti dall'attività lavorativa del debitore, che attualmente sono determinati in circa
€. 1.450/mese netti oltre ad una parte variabile, seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile e complessivo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato ( art. 268 c.4 lett. b c.c.i.i.) .
L'art. 272 comma 3 bis del CCI, nella nuova formulazione, prevede espressamente l'acquisizione al patrimonio dei beni sopravvenuti inclusi i flussi di reddito anche in ragione del dettato letterale del l'art. 268 c.4 CCI che esclude dalla liquidazioni gli stipendi e le pensioni nei limiti indicati dal giudice.
Posta questa premessa, occorre rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e “residuale” rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito “in eccesso” rispetto a tale somma ( anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito ) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.
Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dal contenuto della relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti, relazione che ha determinato in €. 2.800,ooo il fabbisogno complessivo del nucleo familiare costituito dal soggetto sovraindebitato e composto anche dalla moglie e da due figli minorenni.
Rilevando preliminarmente come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268 c.4 lett. b) c.c.i.i.., l'importo del fabbisogno mensile deve essere determinato in €. 2.700,oo non potendosi considerare in misura integrale - quale dato patrimoniale di riferimento per la determinazione del fabbisogno - le spese per svaghi ed hobby nella misura indicata e riferibile all'anno 2024. L'importo come sopra determinato deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del soggetto sovraindebitato, importo congruo anche rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).
Peraltro del nucleo familiare fa parte anche il coniuge titolare a sua volta di un reddito da lavoro dipendente di circa €. 1.900,oo/mese netti e pertanto tenuto a concorrere “proporzionalmente” al fabbisogno del nucleo stesso. Tenuto conto del fabbisogno complessivo del nucleo familiare come sopra determinato e dei redditi mensili percepiti dai due coniugi ( rispettivamente €. 1.450,oo/mese ed €. 1.900,oo/mese ), il sarà pertanto chiamato a contribuire con il proprio reddito al fabbisogno del nucleo nella Pt_1 misura del 44 % delle spese di mantenimento complessive, e quindi per €. 1.250,oo.
Da cio' ne consegue che, alla luce del fabbisogno del nucleo familiare cosi' come evidenziato dal Gestore della Crisi ed in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, il debitore è autorizzato a trattenere dal reddito percepito la somma di €. 1.250,oo per dodici mensilità.
Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi percepiti dal soggetto sovraindebitato, il datore di lavoro provvederà a versare l'intera retribuzione percepita dal direttamente sul conto corrente intestato alla procedura e Pt_1 la determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato
Da ultimo, si osserva sin d'ora che il pignoramento del V° dello stipendio e conseguente assegnazione al creditore procedente tuttora in corso di esecuzione deve ritenersi inopponibile dalla data di apertura del concorso, in quanto avente ad oggetto crediti periodici futuri: la quota di reddito su cui insiste il quinto oggetto di pignoramento viene ad esistenza di mese in mese con il sorgere del diritto al pagamento della retribuzione e, pertanto, per i ratei di credito non ancora venuti ad esistenza non può dirsi verificato l'effetto traslativo in favore del creditore a beneficio del quale l'assegnazione è stata disposta. I ratei successivi all'apertura del concorso fanno parte del 'patrimonio' del debitore che, al pari del restante patrimonio, viene a formare l'attivo a disposizione dei creditori concorsuali.
La procedura, ai sensi dell'art. 272 c.c.i.i. rimarrà aperta per tre anni decorrenti dalla data odierna. E' onere del Liquidatore formulare al Tribunale apposita istanza di chiusura - anche anteriormente rispetto al decorso del triennio - qualora non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
Parte_1
] C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi .
NOMINA Liquidatore il Dott. con studio in Busto Arsizio, Largo Persona_1 Giardino n. 7.
ORDINA a il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove Parte_1 non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al 23 gennaio 2026 , a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare – e a trattenere il reddito mensile di €. 1.250,oo per dodici mensilità .
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il termine del 23 gennaio 2026 un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso.
Richiama al Liquidatore la facoltà di segnalare, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di concedere al debitore il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i. depositando una relazione finalizzata all'esdebitazione del avente ad oggetto Parte_1 i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Repubblica italiana in nome del Popolo italiano Tribunale di Busto Arsizio Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott. Marco Lualdi Presidente Relatore ed Estensore Dott. Elisa Tosi Giudice Dott. Nicolò Grimaudo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unico portante R.G. 196/2025 P.U.
PROMOSSO DA
( C.f. ), Parte_1 C.F._1
con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. Scaltriti con studio in Busto Arsizio alla via Teano n. 14 che lo rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.
Visto il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di depositato dal medesimo debitore sovraindebitato in data 30.9.2025, Parte_1 ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.
Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Dott. Persona_1 nominato in data 2.7.2024 dall'O.C.C. dell'Ordine dei Commercialisti di Busto Arsizio.
Esaminate le risultanze delle informative acquisite presso Controparte_1
, e . Controparte_2 CP_3 Controparte_4
Udita la relazione del Giudice Delegato.
Rilevato che:
Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto il debitore sovraindebitato ha la residenza nel Comune di Arconate (MI) e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.
1 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Sussiste la legittimazione del debitore ricorrente , ai sensi degli artt. 2 co.1 lett.c) e 269 c.c.i.i. in quanto lo stesso debitore non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione Giudiziale ovvero di altre procedure liquidatorie previste dal Codice Civile o da Leggi speciali per la crisi e l'insolvenza,
La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ricorrente (vd. Relazione dell'O.C.C. );
Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative”) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente. In particolare la parte debitrice presenta un'esposizione debitoria complessiva di circa
€. 266.000,oo che non appare certamente ripianabile con il patrimonio disponibile ed ancor meno con i redditi percepiti dal debitore che neppure consentono di far fronte a tutte le obbligazioni di prossima scadenza.
La parte ricorrente ha posto a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio costituito da
- saldo creditore conto corrente presso IN BA e NC UM.
Le somme attualmente depositate sui conti correnti dovranno essere versate sul conto della procedura.
Devono inoltre ritenersi costituire patrimonio destinato alla liquidazione anche i redditi futuri derivanti dall'attività lavorativa del debitore, che attualmente sono determinati in circa
€. 1.450/mese netti oltre ad una parte variabile, seppure nella sola misura eccedente l'importo mensile e complessivo ritenuto necessario per il sostentamento del nucleo familiare del soggetto sovraindebitato ( art. 268 c.4 lett. b c.c.i.i.) .
L'art. 272 comma 3 bis del CCI, nella nuova formulazione, prevede espressamente l'acquisizione al patrimonio dei beni sopravvenuti inclusi i flussi di reddito anche in ragione del dettato letterale del l'art. 268 c.4 CCI che esclude dalla liquidazioni gli stipendi e le pensioni nei limiti indicati dal giudice.
Posta questa premessa, occorre rilevare come il programma di liquidazione non possa prevedere la messa a disposizione dei creditori di una somma mensile predeterminata e “residuale” rispetto ai redditi complessivamente percepiti dal nucleo ma, a contrario, debba esclusivamente limitarsi a determinare il fabbisogno del debitore e del suo nucleo familiare con la conseguenza che tutto quanto dovesse successivamente risultare percepito “in eccesso” rispetto a tale somma ( anche in ragione di eventuali e pur possibili incrementi di reddito ) sarà destinato inevitabilmente a far parte del patrimonio oggetto di distribuzione ai creditori.
Pag. 2 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Sotto tale profilo il primo dato rilevante si evince dal contenuto della relazione particolareggiata dell'O.C.C. depositata in atti, relazione che ha determinato in €. 2.800,ooo il fabbisogno complessivo del nucleo familiare costituito dal soggetto sovraindebitato e composto anche dalla moglie e da due figli minorenni.
Rilevando preliminarmente come le considerazioni svolte dall'O.C.C. non vincolino la decisione del giudice al quale, in ultima analisi, è rimessa la determinazione dei beni non compresi nella liquidazione ai sensi dell'art. 268 c.4 lett. b) c.c.i.i.., l'importo del fabbisogno mensile deve essere determinato in €. 2.700,oo non potendosi considerare in misura integrale - quale dato patrimoniale di riferimento per la determinazione del fabbisogno - le spese per svaghi ed hobby nella misura indicata e riferibile all'anno 2024. L'importo come sopra determinato deve ritenersi congruo e compatibile alle esigenze di sostentamento del soggetto sovraindebitato, importo congruo anche rispetto a quanto previsto dal d.P.C.M. 159/2013 (assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE).
Peraltro del nucleo familiare fa parte anche il coniuge titolare a sua volta di un reddito da lavoro dipendente di circa €. 1.900,oo/mese netti e pertanto tenuto a concorrere “proporzionalmente” al fabbisogno del nucleo stesso. Tenuto conto del fabbisogno complessivo del nucleo familiare come sopra determinato e dei redditi mensili percepiti dai due coniugi ( rispettivamente €. 1.450,oo/mese ed €. 1.900,oo/mese ), il sarà pertanto chiamato a contribuire con il proprio reddito al fabbisogno del nucleo nella Pt_1 misura del 44 % delle spese di mantenimento complessive, e quindi per €. 1.250,oo.
Da cio' ne consegue che, alla luce del fabbisogno del nucleo familiare cosi' come evidenziato dal Gestore della Crisi ed in assenza di elementi che depongano per una differente determinazione, il debitore è autorizzato a trattenere dal reddito percepito la somma di €. 1.250,oo per dodici mensilità.
Al fine di consentire agli organi della procedura la corretta gestione delle somme e la puntuale verifica dei redditi percepiti dal soggetto sovraindebitato, il datore di lavoro provvederà a versare l'intera retribuzione percepita dal direttamente sul conto corrente intestato alla procedura e Pt_1 la determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita al ricorrente, su libretto di deposito postale o sul conto bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato
Da ultimo, si osserva sin d'ora che il pignoramento del V° dello stipendio e conseguente assegnazione al creditore procedente tuttora in corso di esecuzione deve ritenersi inopponibile dalla data di apertura del concorso, in quanto avente ad oggetto crediti periodici futuri: la quota di reddito su cui insiste il quinto oggetto di pignoramento viene ad esistenza di mese in mese con il sorgere del diritto al pagamento della retribuzione e, pertanto, per i ratei di credito non ancora venuti ad esistenza non può dirsi verificato l'effetto traslativo in favore del creditore a beneficio del quale l'assegnazione è stata disposta. I ratei successivi all'apertura del concorso fanno parte del 'patrimonio' del debitore che, al pari del restante patrimonio, viene a formare l'attivo a disposizione dei creditori concorsuali.
La procedura, ai sensi dell'art. 272 c.c.i.i. rimarrà aperta per tre anni decorrenti dalla data odierna. E' onere del Liquidatore formulare al Tribunale apposita istanza di chiusura - anche anteriormente rispetto al decorso del triennio - qualora non possa essere acquisito ulteriore attivo da distribuire.
Pag. 3 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
Ritenuto da ultimo che alla luce di quanto esposto è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità del ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Precisato che nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, co. 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.
P.Q.M.
Visto l'art. 270 c.c.i.i., DICHIARA l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di
Parte_1
] C.F._1
NOMINA Giudice Delegato il Dott. Marco Lualdi .
NOMINA Liquidatore il Dott. con studio in Busto Arsizio, Largo Persona_1 Giardino n. 7.
ORDINA a il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove Parte_1 non già depositato.
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato il termine sino al 23 gennaio 2026 , a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.
AUTORIZZA il debitore ad utilizzare – e a trattenere il reddito mensile di €. 1.250,oo per dodici mensilità .
DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.
DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, entro il termine del 23 gennaio 2026 un programma in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione.
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data odierna, relazioni periodiche sullo stato della procedura.
Pag. 4 a 5 TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO - II SEZIONE CIVILE
Dichiarazione di apertura Liquidazione Controllata (art. 270 c.c.i.i.)
DISPONE CHE il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto anche ai fini della liquidazione e del pagamento del proprio compenso.
Richiama al Liquidatore la facoltà di segnalare, ove ne sussistano i presupposti, la possibilità di concedere al debitore il beneficio dell'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 c.c.i.i. depositando una relazione finalizzata all'esdebitazione del avente ad oggetto Parte_1 i presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.
Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 22/10/2025.
Il Presidente Relatore ed Estensore
Dott. Marco Lualdi
Pag. 5 a 5