Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 09/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE UNICA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Gabriella Canto Presidente dr. Marcello Testaquatra Giudice dr. Alessandra Frasca Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 844 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...]- Parte_1
setta (CL), in data 25.9.1988, (C.F. ), elettiva- C.F._1
mente domiciliata in Caltanissetta, Viale Sicilia n. 87, presso lo stu- dio dell'Avv. Ferdinanda Di Gregorio (pec: Email_1 [...]
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_2
atti;
– ricorrente –
CONTRO nato a [...], in data [...], (C.F. CP_1
C.F._2
– resistente –
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), con studio in Caltanissetta, Via Nino C.F._3
Savarese n. 47, n.q. di curatore speciale del minore Persona_1
, nato a [...], in data [...], giusto prov-
[...]
vedimento di nomina del 12.10.2022 del Tribunale di Caltanissetta
e suo difensore ex art. 86 c.p.c.;
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
26.6.2024, alle quali si rinvia.
Il P.M. si è rimesso alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.5.2021, Parte_2
, premesso di avere contratto matrimonio con
[...] [...]
in Caltanissetta (CL), in data 30.8.2011, trascritto nei re- CP_1
gistri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2011, parte
II, serie A, n. 213, volume 1, e che da tale unione era nato il figlio l'1.7.2011, ha dedotto che il resistente si era Persona_1
reso irreperibile e si era disinteressato totalmente del figlio minore, per cui in data 12.5.2016 la stessa aveva adito il Tribunale di Cal- tanissetta chiedendo di dichiarare la separazione giudiziale, nel
- 2 - frattempo richiesta anche dal marito;
i due procedimenti poi riuniti si erano conclusi con la sentenza n. 165/2020 pubblicata il
9.5.2020 e passata in giudicato il 15.12.2020, con cui il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato la separazione giudiziale con adde- bito al marito, disposto l'affidamento esclusivo del figlio minore
[...]
alla madre, disciplinato il diritto di visita del padre, Persona_2
compatibilmente con il suo stato carcerario, prevedendo un incontro al mese della durata di almeno un'ora e trenta in struttura protetta innanzi ai Servizi Sociali del Comune di residenza del minore, nell'ora e nel giorno indicati dai predetti Servizi sociali, oltre a di- sporre a carico di l'obbligo di corrispondere, entro i CP_1
primi cinque giorni del mese, a Parte_3
a titolo di mantenimento per il figlio la somma di € 150,00 men-
[...]
sili, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% ciascuno delle spese straordinarie, mediche non mutuabili a carico del SSN, scolastiche e ludiche nell'interesse del minore.
Ha aggiunto che la stessa aveva tentato più volte invano di pro- porre al resistente il divorzio consensuale e che quest'ultimo ad oggi risultava irreperibile all'indirizzo presente nel certificato di resi- denza;
che dal febbraio 2015 e successivamente al periodo di deten- zione terminato nel 2017, come da atti prodotti da controparte nel giudizio di separazione, il resistente si era disinteressato della mo- glie e del figlio minore, tanto che nel momento in cui il resistente rientrato in Italia nel giugno 2015 non aveva cercato di sentire o incontrare il figlio ed, altresì, non aveva provveduto a versare il
- 3 - contributo a titolo di mantenimento come disposto dal Giudice;
che il figlio aveva sentito per l'ultima volta il padre Persona_1
all'età di tre anni e mezzo e oggi all'età di dieci anni non ne aveva alcun ricordo;
che la ricorrente attualmente disoccupata percepiva il reddito di cittadinanza pari a circa € 600,00 e affrontava le spese necessarie grazie all'aiuto dei propri genitori.
Sul presupposto che le parti non si erano riconciliate, la ricor- rente ha chiesto che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la decadenza del resistente dall'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore;
in su- Persona_1
bordine, l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, diritto di visita del padre in struttura protetta e alla presenza dei Servizi
Sociali del Comune di residenza del minore, obbligo a carico di
[...]
i versare alla ricorrente, entro i primi cinque giorni di ogni CP_1
mese, a titolo di mantenimento per il figlio minore la somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso codesto Tribunale.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito.
Dato atto della mancata possibilità di esperire il tentativo di con- ciliazione, stante l'assenza del resistente, con ordinanza presiden- ziale del 19.2.2022 sono stati emanati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della prole e delle parti, consistenti sostanzial- mente nella conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di sepa- razione aggiungendo che gli incontri tra il minore e il padre fossero
- 4 - sospesi ove quest'ultimo si trovasse in regime carcerario, o sottopo- sto ad altra misura cautelare disposta in sede penale e che, ove li- bero, gli incontri avvenissero, comunque, alla presenza del perso- nale specializzato dei servizi sociali, nei tempi, con le modalità e per la durata stabilita dallo stesso personale.
La ricorrente, con memoria integrativa del 7.3.2022, ha insistito nelle richieste di cui al ricorso e nello specifico ha chiesto di nomi- nare un curatore speciale per il figlio minore e, in via istruttoria, di ammettere la prova per testi, l'esibizione delle dichiarazioni dei red- diti, della documentazione riguardante l'indennità di disoccupazione e di altra documentazione attestante la situazione economico, finan- ziaria e patrimoniale di anche tramite Polizia tribu- CP_1
taria.
Costituitosi l'Avv. , n.q. di curatore speciale del mi- CP_2
nore , nominato all'udienza del 12.10.2022, Persona_1
ha dedotto che in data 28.2.2023 aveva incontrato il minore
[...]
di anni dodici, che le aveva raccontato del suo Persona_1
vissuto e del rapporto con il padre, irreperibile da diversi anni come confermato dai Servizi sociali del Comune di Caltanissetta in data
22.4.2022; il minore era risultato da subito molto maturo e con chiara capacità di discernimento e aveva fatto presente che non ve- deva il padre da diversi anni e ricordava, nonostante a quel tempo avesse poco più di quattro anni di età, che il padre era spesso ag- gressivo con la madre e aveva riferito di uno spiacevole episodio di violenza domestica avvenuto nei confronti della madre. Durante il
- 5 - colloquio, il minore aveva fatto presente che non intendeva rivedere o sentire il padre, per non vedere turbato l'equilibrio familiare rag- giunto dal suo nuovo nucleo familiare composto oltre che dalla ma- dre, dal compagno di quest'ultima e dal fratellino nato dalla rela- zione tra i due. Il minore aveva fatto presente di aver suggerito alla madre di sposare il compagno in modo che lo stesso diventasse an- che “un po' papà per lui” e durante il colloquio aveva chiesto al suo curatore se fosse possibile cambiare il suo cognome e acquisire quello del compagno della madre. Pertanto, rilevato che da numerosi anni il padre aveva abbandonato moralmente e materialmente il fi- glio il curatore ha chiesto di accogliere le do- Persona_1
mande formulate da in Parte_1
quanto rispondenti all'interesse del minore;
Persona_1
nello specifico, ha chiesto di voler dichiarare decaduto dall'esercizio della responsabilità genitoriale il padre nei confronti CP_1
del figlio e di confermare l'obbligo a carico di Persona_1
di versare a titolo di mantenimento del figlio CP_1 [...]
la somma mensile di € 150,00. Per_1
Istruita la causa con prove orali e documentali, con ordinanza del
26.6.2024, la causa è stata posta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero si è rimesso alla decisione del Collegio.
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Tanto premesso, deve in primo luogo essere dichiarata la contu- macia di regolarmente citato e non costituito. CP_1
- 6 - Deve poi rilevarsi che non si è proceduto all'audizione del minore che si palesava superflua e fonte di inutile stress Persona_1
per lo stesso, alla luce della protratta assenza di rapporti con il padre e delle dichiarazioni del curatore speciale nominato che ha provve- duto a interloquire con il minore in separata sede.
Nel merito, la domanda tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, essendo trascorso il termine di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Caltanissetta nel procedimento di sepa- razione giudiziale definito con sentenza n. 165/2020 pubblicata il
9.5.2020 e passata in giudicato il 15.12.2020, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita ma- teriale e spirituale tra i coniugi, come si desume dalle dichiarazioni di parte ricorrente in udienza e dalle rispettive difese.
Passando alle ulteriori domande, deve prioritariamente essere esaminata quella volta alla dichiarazione di decadenza dalla respon- sabilità genitoriale del resistente.
A tal proposito la Corte di cassazione ha anche di recente ricor- dato che “il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genito- riale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore
e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente del minore a cre- scere nel contesto familiare d'origine. Ciò è confermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “se non vi è un concreto
- 7 - pregiudizio l'autorità giudiziaria non può intervenire, atteso che i prov- vedimenti modificativi ed ablativi della responsabilità genitoriale sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli”
(Sent. Cass. n. 14145/2017). E ancora: ““Il giudice di merito nel pro- nunciarsi in ordine alla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di re- cupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della re- sponsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabi- tazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avva- lendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (Cass. n. 9763/2019).”
(così Cass. n. 12237/2023)
Ebbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che già in sede di sepa- razione era stato disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, dandosi conto dell'assoluta indifferenza del padre nei con- fronti del figlio , desumibile dalla mancata ricerca Persona_1
dello stesso nel periodo in cui era assoggettato al regime carcerario;
la circostanza è stata confermata anche dalle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 4.10.2023, dichiarazioni dalle quali emerge l'assenza di qualunque contatto sia con il resistente sia con la fami- glia di quest'ultimo almeno dal 2015. Anche i servizi sociali hanno riferito di avere inoltrato una comunicazione al il quale tuttavia CP_1
si è reso irreperibile. Il curatore speciale del minore ha poi confer- mato l'assenza di qualsivoglia rapporto del piccolo Persona_1
- 8 - con il papà in relazione al quale il minore conserva pochi ricordi, tra l'altro non positivi, non avendolo più incontrato dall'età di quattro anni circa. Lo stesso minore ha del resto rappresentato al curatore di non avere alcun interesse ad incontrare il padre e di desiderare anzi portare il cognome del compagno della madre con il quale è di fatto cresciuto.
Tenuto conto del totale disinteresse mostrato dal resistente il quale si è ormai reso irreperibile da diversi anni, deve escludersi che possa prospettarsi una qualsivoglia ricostruzione del rapporto geni- toriale, con la conseguenza che la misura estrema della decadenza dalla responsabilità genitoriale si rivela adeguata a tutelare l'inte- resse del minore, alla luce dell'idoneità di tale assoluto disinteresse a ripercuotersi sull'equilibrio psico-fisico del minore.
Dunque, nell'interesse preminente del minore Sal- Persona_1
vatore, il resistente va dichiarato decaduto dalla re- CP_1
sponsabilità genitoriale, che verrà esercitata esclusivamente dalla madre;
va di conseguenza Parte_1
disposto il collocamento del minore presso quest'ultima.
Resta pertanto assorbita la domanda relativa all'affidamento esclusivo del minore.
Sebbene astrattamente la misura della decadenza dalla respon- sabilità genitoriale non sia incompatibile con la previsione di un re- gime di incontri tra il genitore decaduto ed il minore, nel caso di specie l'assolta assenza di rapporto tra le parti ormai protratta da lungo tempo, l'irreperibilità del resistente e lo stabile inserimento del
- 9 - minore in una nuova realtà familiare inducono ad escludere allo stato la previsione di un regime di visita.
La pronuncia di decadenza non fa invece venire meno l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale.
In merito, non vi sono ragioni o elementi sopravvenuti per disco- starsi da quanto già stabilito in sede di separazione.
Occorre quindi confermare l'obbligo a carico di di CP_1
corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore, come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale.
La somma sopra indicata si ritiene equa, tenuto conto del minimo vitale essenziale che ciascun genitore deve garantire ai figli a pre- scindere dal proprio reddito.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo applicando i para- metri di cui al d.m. n. 55/2014 con riduzione dei valori medi in re- lazione alla complessità delle questioni trattate, seguono la soccom- benza e vanno poste a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, nella contumacia di CP_1
uditi i procuratori ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Caltanissetta (CL), in data 30.8.2011 da Parte_1
- 10 - nata a [...], in data [...], e Parte_1
nato a [...], in data [...], trascritto nei CP_1
registri dello Stato Civile del predetto Comune dell'anno 2011, parte
II, serie A, n. 213, volume 1; dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale CP_1
sul figlio minore e per l'effetto dà atto che la re- Persona_1
sponsabilità genitoriale verrà esercitata in via esclusiva dalla madre
; Parte_1
dispone il collocamento del minore presso la Persona_1
madre; pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
, a titolo di contributo al manteni- Parte_1
mento del figlio minore, la somma mensile di € 150,00, entro giorno
5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dalla pronuncia di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio, come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore CP_1
della ricorrente, liquidate in complessivi € 5.700,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dispone che la presente sentenza venga trasmessa in copia au- tentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori in- combenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione unica civile del
Tribunale di Caltanissetta il 30.12.2024.
- 11 - Il Presidente
Il Giudice Estensore Gabriella Canto
Alessandra Frasca
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