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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 4770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4770 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3810/2020, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter, con ordinanza comunicata in data 24/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. in persona del suo rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (Na), alla via Gino Alfani n. 8, presso lo studio dell'Avv. Mario Cuccurullo (c.f. ) da cui è rappresentata e C.F._1 difesa giusta procura in atti
APPELLANTE
RGn°3810/2020 -sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Maurizio Mancino (c.f.
, IA NE (c.f. ) e ER CO C.F._2 C.F._3
(c.f. ), ed elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (Na), Corso C.F._4
Umberto I n. 233 presso lo studio dell'avvocato Domenico Balsamo
APPELLATA nonché Con ci. in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
APPELLATA-CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Avverso la sentenza n.277/2020, pubblicata in data 5/2/2020, sentenza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto la domanda di revocatoria proposta dall'odierna appellata e, per l'effetto, dichiarato inefficace nei Controparte_1 confronti dell'attrice l'atto pubblico di compravendita rep n.21767, rub. N.13246 registro gen 73472, stipulato in data 3 dicembre 2009 tra la debitrice e CP_4
G avente ad oggetto l'immobile sito in Torre Annunziata Parte_1 Parte_1
alla via Schito n. 7 (in catasto al foglio 6, part.lle 89,425,426), rigettando la domanda di accertamento della simulazione perché non provata, ha proposto appello la deducendo a sostegno quattro motivi. Parte_2
2. Si è costituita in giudizio la che ha concluso per il Controparte_1
l'inammissibilità e il rigetto dell'appello, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali o, in via gradata, alla compensazione delle stesse.
3. La , sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_4
4. La causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
RGn°3810/2020 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Secondo quanto risulta dalle note depositate telematicamente dall'avv. Maurizio
Mancino - difensore dell'appellata che aveva agito in revocatoria - Controparte_1
i contendenti hanno provveduto a transigere in via stragiudiziale la presente controversia;
da ciò la richiesta alla Corte di prendere atto di tale circostanza e di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Risulta pertanto venuto meno, sulla scorta di tale dichiarazione, ogni interesse delle parti a proseguire il giudizio ed il correlativo obbligo del Collegio di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite
- che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n.
5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
Come può agevolmente desumersi dall'esposizione che precede, nella fattispecie, secondo quanto dichiarato nelle note depositate dalla parte appellata CP_1
RGn°3810/2020 -sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda s.a.s. - avente un interesse contrario alla caducazione della sentenza impugnata- ricorre senz'altro la predetta evenienza, con conseguente necessità di adottare, nella forma della sentenza, tale pronuncia.
6. Quando, poi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere intervenga in sede di impugnazione, come appunto nella fattispecie in esame, ad essa consegue la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, in quanto ormai prive di attualità (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12887 del 04/06/2009; Cass. sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Cass. sez. 1,
Sentenza n. 10553 del 07/05/2009).
Tale effetto, del resto, è quello che le parti si sono prefigurate, con l'espressa dichiarazione, contenuta nelle predette note sottoscritte dalla parte appellata, di rinunziare agli effetti della sentenza oggetto di impugnazione emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata n.277/2020.
7. Quanto, infine, all'istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, contenuta nelle medesime note, mette conto osservare che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, “la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma secondo cod. civ., stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente prevista dalla detta norma”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4331 del 04/05/1994; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 304 del 30/04/1997; Cass. Sez. 2, Decreto n. 5587 del 09/03/2007).
In virtù della previsione di cui all'art. 2668 c.c., in particolare, la cancellazione in questione riguarda le domande di cui agli artt. 2652 (tra cui, al n.5, “le domande di revoca di atti soggetti a trascrizione che siano stati compiuti” e , al n.4, “le domande dirette ad ottenere l'accertamento della simulazione degli atti soggetti a trascrizione”)
e 2653 c.c.
Discende da quanto precede l'accoglimento di tale istanza, dovendosi pertanto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 di provvedere, allorquando la presente pronuncia sarà passata in giudicato, alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta ai NN. 6191 /4060, il 10.02.2010.
RGn°3810/2020 -sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
8. Le spese di lite relative ad entrambi i gradi, in considerazione dell'accordo raggiunto e della richiesta espressamente formulata, in tal senso, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 277/2020, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 di provvedere, allorquando la presente pronuncia sarà passata in giudicato, alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta ai NN. 6191 /4060, il 10.02.2010
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott. ssa Alessandra Piscitiello
RGn°3810/2020 -sentenza
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere –
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3810/2020, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter, con ordinanza comunicata in data 24/09/2025 e vertente
TRA
(c.f. in persona del suo rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (Na), alla via Gino Alfani n. 8, presso lo studio dell'Avv. Mario Cuccurullo (c.f. ) da cui è rappresentata e C.F._1 difesa giusta procura in atti
APPELLANTE
RGn°3810/2020 -sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Maurizio Mancino (c.f.
, IA NE (c.f. ) e ER CO C.F._2 C.F._3
(c.f. ), ed elettivamente domiciliata in Torre Annunziata (Na), Corso C.F._4
Umberto I n. 233 presso lo studio dell'avvocato Domenico Balsamo
APPELLATA nonché Con ci. in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
APPELLATA-CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Avverso la sentenza n.277/2020, pubblicata in data 5/2/2020, sentenza con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto la domanda di revocatoria proposta dall'odierna appellata e, per l'effetto, dichiarato inefficace nei Controparte_1 confronti dell'attrice l'atto pubblico di compravendita rep n.21767, rub. N.13246 registro gen 73472, stipulato in data 3 dicembre 2009 tra la debitrice e CP_4
G avente ad oggetto l'immobile sito in Torre Annunziata Parte_1 Parte_1
alla via Schito n. 7 (in catasto al foglio 6, part.lle 89,425,426), rigettando la domanda di accertamento della simulazione perché non provata, ha proposto appello la deducendo a sostegno quattro motivi. Parte_2
2. Si è costituita in giudizio la che ha concluso per il Controparte_1
l'inammissibilità e il rigetto dell'appello, con condanna di parte appellante al pagamento delle spese processuali o, in via gradata, alla compensazione delle stesse.
3. La , sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio. Controparte_4
4. La causa è stata riservata in decisione all'esito dell'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
5. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
RGn°3810/2020 -sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Secondo quanto risulta dalle note depositate telematicamente dall'avv. Maurizio
Mancino - difensore dell'appellata che aveva agito in revocatoria - Controparte_1
i contendenti hanno provveduto a transigere in via stragiudiziale la presente controversia;
da ciò la richiesta alla Corte di prendere atto di tale circostanza e di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Risulta pertanto venuto meno, sulla scorta di tale dichiarazione, ogni interesse delle parti a proseguire il giudizio ed il correlativo obbligo del Collegio di pronunciare sull'oggetto della controversia.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite
- che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n.
5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass.,
19.3.90, n. 2267).
Come può agevolmente desumersi dall'esposizione che precede, nella fattispecie, secondo quanto dichiarato nelle note depositate dalla parte appellata CP_1
RGn°3810/2020 -sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda s.a.s. - avente un interesse contrario alla caducazione della sentenza impugnata- ricorre senz'altro la predetta evenienza, con conseguente necessità di adottare, nella forma della sentenza, tale pronuncia.
6. Quando, poi, la pronuncia di cessazione della materia del contendere intervenga in sede di impugnazione, come appunto nella fattispecie in esame, ad essa consegue la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, in quanto ormai prive di attualità (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
12887 del 04/06/2009; Cass. sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; Cass. sez. 1,
Sentenza n. 10553 del 07/05/2009).
Tale effetto, del resto, è quello che le parti si sono prefigurate, con l'espressa dichiarazione, contenuta nelle predette note sottoscritte dalla parte appellata, di rinunziare agli effetti della sentenza oggetto di impugnazione emessa dal Tribunale di
Torre Annunziata n.277/2020.
7. Quanto, infine, all'istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, contenuta nelle medesime note, mette conto osservare che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità espressasi in argomento, “la declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce titolo per la cancellazione della trascrizione della domanda, ai sensi dell'art. 2668 comma secondo cod. civ., stante la sostanziale assimilabilità di una pronunzia siffatta, all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente prevista dalla detta norma”. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4331 del 04/05/1994; Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 304 del 30/04/1997; Cass. Sez. 2, Decreto n. 5587 del 09/03/2007).
In virtù della previsione di cui all'art. 2668 c.c., in particolare, la cancellazione in questione riguarda le domande di cui agli artt. 2652 (tra cui, al n.5, “le domande di revoca di atti soggetti a trascrizione che siano stati compiuti” e , al n.4, “le domande dirette ad ottenere l'accertamento della simulazione degli atti soggetti a trascrizione”)
e 2653 c.c.
Discende da quanto precede l'accoglimento di tale istanza, dovendosi pertanto ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 di provvedere, allorquando la presente pronuncia sarà passata in giudicato, alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta ai NN. 6191 /4060, il 10.02.2010.
RGn°3810/2020 -sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
8. Le spese di lite relative ad entrambi i gradi, in considerazione dell'accordo raggiunto e della richiesta espressamente formulata, in tal senso, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 277/2020, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Napoli 2 di provvedere, allorquando la presente pronuncia sarà passata in giudicato, alla cancellazione della domanda giudiziale trascritta ai NN. 6191 /4060, il 10.02.2010
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 1 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Paola Martorana dott. ssa Alessandra Piscitiello
RGn°3810/2020 -sentenza
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