Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 10/06/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 294/2023 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Solarino, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 294/2023, avente ad oggetto: risoluzione contrattuale, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso da Parte_1 C.F._1
se stesso ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma (Rm), Piazza dei Martiri di Belfiore n. 4, p.e.c.: ; Email_1
ATTORE
CONTRO
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. c.p.c., come novellati dall'art. 58, comma 2, della l. 18.06.2009 n.69, per cui la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione notificato in data 23.01.2023 ex art. 143 c.p.c. l'Avv. Parte_1 ha convenuto in giudizio al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare il grave inadempimento del signor
[...]
per l'effetto, pronunciare la risoluzione” del CP_1
“contratto riguardante la compravendita di microquadri di NA da Vinci certificati;
condannare il signor alla restituzione della somma di euro 5.107,30 (comprese spese CP_1 pagate per la mediazione innanzi l'Organismo CONCILIALEX) oltre gli interessi legali dal
23.11.2020 al soddisfo;
con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA e CPA”.
A fondamento della domanda ha evidenziato il grave inadempimento di parte convenuta-contumace in relazione ad un asserito “contratto di acquisto delle foto certificate di microquadri di Parte_2
raggiunto con la controparte-contumace e per il quale lo stesso provvedeva ad eseguire, nei
[...] confronti della citata controparte e per le affermate causali, il pagamento dell'importo pari ad Euro
5.000,00 mediante due bonifici bancari (rispettivamente in data 29.10.2020 per Euro 2.500,00 ed in data 23.11.2020 per Euro 2.500,00).
Ha evidenziato, altresì, di aver sollecitato in via stragiudiziale dapprima l'adempimento e, successivamente, la restituzione di quanto corrisposto, tuttavia senza ottenere alcun riscontro da
. CP_1
Per le medesime causali, altresì, ha esperito la procedura di mediazione avanti l'organismo “Concilia
Lex” avente sede in Avola (Sr), il cui tentativo si è concluso in data 10.05.2022 con esito negativo
“per assenza della parte convocata”.
Seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio sicché ne è stata dichiarata CP_1
la contumacia in data 10.10.2023.
In via istruttoria, la causa, di natura documentale e di pronta soluzione - giusta rinuncia ai termini ex art. 183, VI co. c.p.c. operata da parte attrice e mancata richiesta di ammissione di mezzi istruttori -,
è stata dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, trattenuta in decisione senza termini.
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La domanda è infondata.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione è stato statuito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, estintivo mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
e lo stesso criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del codice civile
, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione” (Cassazione civile , sez. I , 03/03/2025
, n. 5629);
Inoltre, secondo la giurisprudenza di merito :“In caso di inadempimento contrattuale, l'onere della prova si ripartisce tra le parti contraenti nel seguente modo: colui che asserisce di essere creditore della prestazione rimasta inadempiuta si potrà limitare a dimostrare la sola esistenza del rapporto, laddove il debitore resta onerato della prova di aver correttamente adempiuto
o di non aver potuto assolvere ai suoi obblighi contrattuali per causa a sé non imputabile” (Tribunale
, Vicenza , sez. II , 18/03/2024 , n. 593; Tribunale , Napoli , sez. XII , 05/12/2024 , n. 10529).
Orbene, nel caso di specie parte attrice non ha fornito la prova dell'avvenuta instaurazione, con la parte convenuta, di un rapporto contrattuale dal quale potersi evincere l'inadempimento contrattuale di parte convenuta come dedotto nell'atto introduttivo di causa.
Ed invero. Dagli atti di giudizio – i soli posti a fondamento della domanda avanzata, considerata la mancata richiesta di mezzi istruttori, stante la rinuncia di parte attrice ai termini ex art. 183 c.p.c. - non si evince l'istaurazione, fra le parti in lite, di alcun impegno finalizzato alla compravendita di
“foto certificate di microquadri di NA da VI.
Vi è di più, in quanto la causale riportata nelle prodotte quietanze di bonifico a sostegno dei pagamenti corrisposti – indicata genericamente come “Acquisto Foto” ed “Saldo Acquisto Foto” – seppur possa costituire un elemento di prova rilevante per dimostrare l'esistenza di un contratto, non è sufficiente, da sola per il citato fine, in quanto è necessario dimostrare la volontà delle parti di stipulare un accordo, oltre la prova dell'adempimento della propria prestazione.
Infine, in ordine alle ulteriori prove documentali fornite – e nello specifico screenshot di conversazioni whatsapp asseritamente intercorse con la parte convenuta – il contenuto degli stessi documenti risulta del tutto irrilevante ai fini di giudizio, non facendosi esplicito riferimento ad alcun contratto e non discendendo alcuna ammissione, di parte convenuta ed a favore di parte attrice, in ordine al dedotto rapporto contrattuale;
pertanto, il contenuto degli stessi screenshot risulta del tutto irrilevante ai fini del soddisfacimento dell'onere probatorio gravante su parte attrice, in ordine alla prova dell'esistenza della fonte negoziale ed alla chiesta risoluzione per inadempimento contrattuale.
Sul punto, fra l'altro, non giova nel caso di specie a parte attrice nemmeno il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., stante la mancata costituzione in giudizio di controparte, gravando pienamente su parte attrice la prova dei fatti dedotti nei propri scritti difensivi, ex art. 2697 c.c. (Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare
i fatti su cui l'eccezione si fonda).
Va, pertanto, rigettata la domanda di parte attrice non sussistendo la prova della dedotta fonte negoziale, né può esaminarsi in questa sede l'indebito oggettivo ex art. 2033 richiamato in seno al ricorso non avendo il ricorrente avanzato autonoma domanda di restituzione di indebito ex art.
2033 c.c.. e neanche in via subordinata (cfr. conclusioni atto introduttivo di causa)
Nulla si dispone sulle spese del presente giudizio non essendosi costituita in giudizio la parte convenuta.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Giuseppe Solarino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G.
294/2023:
- Rigetta integralmente la domanda;
- Nulla sulle spese;
- Assorbita ogni altra questione.
Così deciso in Siracusa, 10 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Solarino