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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/11/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 4392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA OD Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.G. iscritta al n. r.g. 4392/2024 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
, C.F. ; Parte_2 C.F._2
***
In data 01.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.11.2024, Parte_1
ha chiesto l'adozione del maggio
[...] Parte_2 el 18.02.2025 l'adottante ha prestato Collegio il consenso all'adozione di e anche quest'ultimo ha prestato il Parte_2 consenso all'adozione.
Il PM, ritualmente notiziato della procedura, nulla ha opposto.
Nel caso in esame il ricorrente è cittadino svizzero, tuttavia sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 della legge n. 218/1995, in ragione della residenza dell'adottante in Italia.
La legge applicabile per l'adozione, poiché l'adottante è cittadino svizzero, è invece il diritto svizzero, tranne che per la disciplina dei consensi per i quali si applica il diritto nazionale dell'adottando, ovvero il diritto italiano.
Infatti, l'art. 38 della legge n. 218/1995 dispone che: “I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante” e che l'ultimo comma del medesimo art. 38 fa “in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda”.
Ai sensi dell'art. 266 del codice civile svizzero (RS210), dedicato appunto all'adozione di maggiorenni: «Una persona maggiorenne può essere adottata se: 1. è durevolmente bisognosa di aiuto per infermità fisica, mentale o psichica e gli aspiranti all'adozione hanno provveduto alla sua cura per almeno un anno;
2. durante la sua minore età, gli aspiranti all'adozione hanno provveduto, per almeno un anno, alla sua cura ed educazione;
o 3. esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all'adozione. Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione dei minorenni;
è eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori».
L'unica altra disposizione applicabile, relativa all'adozione del minorenne, appare essere quella dell'art. 264 in merito alla “Differenza d'età”, secondo cui: «La differenza d'età tra l'adottando e gli aspiranti all'adozione non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni. Sono possibili deroghe se è necessario per tutelare il bene dell'adottando. Gli aspiranti all'adozione devono motivare la richiesta di una deroga».
5. Sussistono, nel caso in esame, tutte le condizioni di legge, per procedere alla adozione.
Ed infatti, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, tra
[...]
e vi è Parte_2 Parte_1 differenza d'età non inferiore a 16 anni, ma superiore a 45 anni, tuttavia, tenendo conto del particolare rapporto di affetto e vicinanza, deve derogarsi al requisito dell'età previsto dalla suddetta norma, ritenendo che l'adozione è necessaria per tutelare il bene dell'adottando.
Dall'audizione delle parti in udienza è anche poi emerso che l'adottando ha convissuto presso la famiglia dal maggio 2023 ed è stato considerato alla stregua di un figlio, anche perché l'adottante non ha prole.
Pertanto, il caso di cui si tratta deve ritenersi riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 266 c. 1 n. 3 del codice civile svizzero, sopra richiamato (“esistono altri motivi gravi e l'adottando ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all'adozione”).
Inoltre, sia l'adottante che l'adottando hanno prestato rituale consenso innanzi al Presidente del Collegio.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ., in quanto il ricorrente ha allegato al ricorso le dichiarazioni di assenso all'adozione dei genitori naturali dell'adottando (cfr. doc. 9 e doc. 10 ricorso).
Per effetto dell'adozione, al cognome di nascita dell'adottato ( verrà anteposto Pt_2 quello dell'adottante, ovvero , come da espressa richiesta dell'adottato. Pt_1
6. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Parte_2
e dispone che al cognome Parte_1 di nascita sia anteposto il cognome;
Pt_1
2) Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 17 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente Estensore
Dott. RA OD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RA OD Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.G. iscritta al n. r.g. 4392/2024 con ad oggetto: Adozione di maggiorenni promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
RICHIEDENTE/I L'ADOZIONE in favore di
, C.F. ; Parte_2 C.F._2
***
In data 01.10.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.11.2024, Parte_1
ha chiesto l'adozione del maggio
[...] Parte_2 el 18.02.2025 l'adottante ha prestato Collegio il consenso all'adozione di e anche quest'ultimo ha prestato il Parte_2 consenso all'adozione.
Il PM, ritualmente notiziato della procedura, nulla ha opposto.
Nel caso in esame il ricorrente è cittadino svizzero, tuttavia sussiste la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 40 della legge n. 218/1995, in ragione della residenza dell'adottante in Italia.
La legge applicabile per l'adozione, poiché l'adottante è cittadino svizzero, è invece il diritto svizzero, tranne che per la disciplina dei consensi per i quali si applica il diritto nazionale dell'adottando, ovvero il diritto italiano.
Infatti, l'art. 38 della legge n. 218/1995 dispone che: “I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante” e che l'ultimo comma del medesimo art. 38 fa “in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda”.
Ai sensi dell'art. 266 del codice civile svizzero (RS210), dedicato appunto all'adozione di maggiorenni: «Una persona maggiorenne può essere adottata se: 1. è durevolmente bisognosa di aiuto per infermità fisica, mentale o psichica e gli aspiranti all'adozione hanno provveduto alla sua cura per almeno un anno;
2. durante la sua minore età, gli aspiranti all'adozione hanno provveduto, per almeno un anno, alla sua cura ed educazione;
o 3. esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all'adozione. Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione dei minorenni;
è eccettuata la disposizione sul consenso dei genitori».
L'unica altra disposizione applicabile, relativa all'adozione del minorenne, appare essere quella dell'art. 264 in merito alla “Differenza d'età”, secondo cui: «La differenza d'età tra l'adottando e gli aspiranti all'adozione non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni. Sono possibili deroghe se è necessario per tutelare il bene dell'adottando. Gli aspiranti all'adozione devono motivare la richiesta di una deroga».
5. Sussistono, nel caso in esame, tutte le condizioni di legge, per procedere alla adozione.
Ed infatti, in base alla documentazione acquisita ed alle informazioni assunte, tra
[...]
e vi è Parte_2 Parte_1 differenza d'età non inferiore a 16 anni, ma superiore a 45 anni, tuttavia, tenendo conto del particolare rapporto di affetto e vicinanza, deve derogarsi al requisito dell'età previsto dalla suddetta norma, ritenendo che l'adozione è necessaria per tutelare il bene dell'adottando.
Dall'audizione delle parti in udienza è anche poi emerso che l'adottando ha convissuto presso la famiglia dal maggio 2023 ed è stato considerato alla stregua di un figlio, anche perché l'adottante non ha prole.
Pertanto, il caso di cui si tratta deve ritenersi riconducibile alla fattispecie disciplinata dall'art. 266 c. 1 n. 3 del codice civile svizzero, sopra richiamato (“esistono altri motivi gravi e l'adottando ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all'adozione”).
Inoltre, sia l'adottante che l'adottando hanno prestato rituale consenso innanzi al Presidente del Collegio.
Non risultano altre persone che debbano prestare il proprio assenso ex art. 297 cod. civ., in quanto il ricorrente ha allegato al ricorso le dichiarazioni di assenso all'adozione dei genitori naturali dell'adottando (cfr. doc. 9 e doc. 10 ricorso).
Per effetto dell'adozione, al cognome di nascita dell'adottato ( verrà anteposto Pt_2 quello dell'adottante, ovvero , come da espressa richiesta dell'adottato. Pt_1
6. Non v'è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Parte_2
e dispone che al cognome Parte_1 di nascita sia anteposto il cognome;
Pt_1
2) Nulla sulle spese. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 cod. civ.
Così deciso in data 17 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno.
Il Presidente Estensore
Dott. RA OD