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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 21/10/2025, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ORISTANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in funzione di GIUDICE DEL LAVORO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia previdenziale iscritta al n. 304/2020 R.L.P.A.
promossa da:
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Parte_1 presso la società nelle persone degli Controparte_1 avv.ti Antonio Roberto ZZ e RL NN, che lo rappresentano e difendono per procura alle liti in atti.
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del pro
[...] Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ARAGONI LUIGI per procura alle liti indicata in atti, elettivamente domiciliato in Oristano, via E. Lussu n° 2.
RESISTENTE
OGGETTO: Indennizzo per danno biologico da malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/05/2020, ritualmente notificato,
[...]
evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Oristano l , Parte_1 CP_2 affermando di essere affetto da malattia invalidante (protrusione discale lombare
1 L5 con sofferenza neuroradicolare cronica), di cui sosteneva l'origine lavorativa, chiedendo la condanna dell assicuratore resistente all'indennizzo del CP_4 danno biologico dalla stessa derivato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto
Legislativo 23.02.2000 n° 38.
Esponeva in particolare che la malattia era stata determinata, in tutto o in parte, dalle mansioni lavorative espletate, nei periodi e secondo le modalità descritte in ricorso, cui per brevità si rinvia.
L , costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversa domanda per CP_2 infondatezza, come meglio precisato nella memoria difensiva, affermando che parte ricorrente non aveva diritto alla prestazione richiesta, in quanto la lamentata patologia non aveva natura professionale.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e consulenza tecnica d'ufficio.
Depositata la relazione peritale, all'udienza del 21 ottobre 2025 la causa veniva decisa con sentenza recante contestuale motivazione.
La domanda é fondata.
Com'è noto, trattandosi di malattia professionale cosiddetta non tabellata, è onere del ricorrente fornire la prova della sua origine professionale, come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988, e dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che in materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art.
41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, in forza del quale va riconosciuta
l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento (Corte di Cassazione – Sezione
Lavoro – sentenza 07 maggio 2013 n. 10565).
Nel caso di specie l'istruttoria della causa ha consentito di accertare il nesso causale tra le prestazioni lavorative svolte da e la Parte_1 patologia successivamente in sorta, che ha determinato il danno biologico accertato dalla c.t.u. espletata.
La prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha infatti confermato lo svolgimento delle mansioni lavorative descritte in ricorso, di cui appare del tutto evidente l'idoneità a cagionare, in tutto o in parte, la patologia lamentata dal
2 ricorrente. Le dichiarazioni rese dai testimoni si intendono qui, per brevità, integralmente richiamate.
Il consulente nominato, Dott. dopo una dettagliata analisi Persona_1 delle condizioni di parte ricorrente, ha risposto al quesito formulatogli nel senso seguente:
“.... risulta essere affetto da Spondilodiscoartrosi Parte_1 cervicale e lombosacrale con discopatie multiple, bulging o protrusioni o focalità erniarie dei tratti da C3 a C7 e da L3 a S1, con neuroradicolopatia bilaterale cronica lombare da compressione delle radici nervose;
tale patologia è riconducibile eziologicamente all'attività lavorativa svolta dal medesimo, e determina una menomazione permanente dell'integrità psicofisica ricompresa nelle Tabelle Ministeriali delle Menomazioni secondo l'articolo 13, comma 2°, lettera a), D. Lgs. 38/2000, con Danno Biologico Unitario in misura del 006%, secondo la voce tabellare applicata con codice 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti = fino a 12%), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (14.12.2017) fino al mese di dicembre
2021, e per aggravamento della patologia con Danno Biologico Unitario in misura del 009%, secondo la voce tabellare applicata con codice 213 (ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti = fino a 12%), con decorrenza dal mese di gennaio 2022 a tutt'oggi.”
La domanda viene pertanto accolta, sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 13, comma 2°, del Decreto Legislativo 23.02.2000 n° 38 per l'indennizzo, in conto capitale, del danno biologico subito da , sulla base Parte_1 delle ragioni indicate nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata, che si intende qui integralmente riportata, e che si condivide in quanto correttamente argomentata ed immune da vizi logici, scientifici o metodologici, precisando che la percentuale del danno biologico al 9% per l'aggravamento della patologia ivi indicata , dovrà decorrere dalla data del 4/10/2024 data in cui la patologia è stata Par accertata con la in pari data.
L viene pertanto condannata alla corresponsione dell'indennizzo CP_2 richiesto, unitamente agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 14.12.2017 e fino al mese di dicembre 2021 per il Danno Biologico Unitario in misura del 6%, e per
3 aggravamento della patologia con Danno Biologico Unitario in misura del 9%, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 e sino al saldo effettivo.
L viene infine condannata, ai sensi dell'art. 91 CPC, al pagamento delle CP_2 spese di lite, liquidate come da dispositivo, e di quelle di CTU, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, visti gli artt. 442 ss. CPC:
➢ Dichiara che ha diritto all'indennizzo in conto Parte_1 capitale previsto dall'art. 13, comma 2°, D. Lgs. 23.02.2000 n° 38, per il danno biologico subito in conseguenza della malattia professionale descritta in ricorso, nella misura del Danno Biologico Unitario in misura del 6%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (14.12.2017) fino al mese di dicembre 2021, e per aggravamento della patologia con Danno Biologico
Unitario in misura del 9%, con decorrenza dal mese di ottobre 2024 al saldo e agli interessi legali decorrenti dal 121° giorno successivo alle predette date e sino al saldo.
➢ Condanna l al pagamento delle spese processuali, che liquida in € CP_2
3.000,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione a favore della società
[...] nelle persone degli avv.ti Antonio Roberto Controparte_1
ZZ e RL NN procuratori antistatari di parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di CTU, liquidato con separato decreto.
Oristano, addì 21 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott. ssa Elisabetta Sanna
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